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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1374/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 giugno 2024, promossa da
(c.f. ; p.iva ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Cavallaro;
C.F._2
opponenti contro
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Aurelio Wrzy, opposta avente per OGGETTO: bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2019, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di fideiussore) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1908/2018 del 30 novembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 49.899,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente ordinario n. Controparte_1
300216561, acceso in data 2 gennaio 1987 (per € 21.038,06), nonché a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 30 dicembre 2010 (per €
28.860,98).
Gli opponenti hanno contestato la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo relativamente al contratto di conto corrente, nonché eccepito l'errata quantificazione del debito da parte della società opposta;
ha, infine, eccepito la nullità della fideiussione per Parte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contrasto con la normativa antitrust in quanto conforme allo schema redatto dall'Associazione
BAria IAna e ritenuto dalla BA d'IA (con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) contrario all'art. 2 della Legge Antitrust n. 287/1990.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 aprile 2019, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2024 ed è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione degli opponenti relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Deve, ancora in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta dagli opponenti con le note depositate in data 26 maggio 2021 di improcedibilità della domanda svolta da Controparte_1
per aver quest'ultima al primo incontro dinnanzi al mediatore manifestato il proprio rifiuto di
[...]
proseguire nel procedimento di mediazione.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico – e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale
– depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e che sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediaizone obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n . 18485; conf. Cassazione civile sez. III,
27/03/2019, n. 8473).
Tanto premesso, andando ad analizzare le domande spiegate dagli opponenti, le medesime devono essere accolte nei limiti che seguono relativamente al rapporto di conto corrente.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Per orientamento giurisprudenziale condiviso dal presente Giudice, infatti, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo dello stesso deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (Cass.
Civ., sez. I, 31.05.2019, n. 14927; v. anche Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice assorbente la circostanza che la società opposta non abbia provato il proprio credito, non avendo depositato tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente azionato in sede monitoria, nonostante la specifica contestazione da parte degli opponenti.
Va, infatti, osservato che sicuramente il rapporto appare affetto dall'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario.
In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I,
16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass.
Civ., sez. III, 30.03.999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI,
09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”).
Constatata l'invalidità delle clausole apposte al richiamato rapporto contrattuale, come supra rilevato, l'omessa produzione da parte della società opposta degli estratti conto (in assenza di una domanda riconvenzionale svolta dal correntista), ovvero di altra documentazione utile, e in presenza della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla quantificazione del credito operata dalla società opposta in forza della prodotta documentazione, non consente (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) di ricostruire tutta la movimentazione del conto e quindi di accertare la fondatezza e la corretta quantificazione del credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non può ritenersi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fondata la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021,
n. 37776).
Per quanto fin qui dedotto, in assenza di prova da parte della opposta in ordine all'effettiva esposizione debitoria del correntista, l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
va accolta relativamente al rapporto di conto corrente.
[...]
Passando ad analizzare l'opposizione in ordine al contratto di finanziamento, la medesima deve essere rigettata.
Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti il contratto di finanziamento sottoscritto da nonché la fideiussione sottoscritta da che Parte_1 Parte_2 emerge dagli atti essere una fideiussione specifica e rilasciata da quest'ultima a garanzia del corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione “derivante da mutuo chirografario imprese di euro
40.000,00”, con la conseguenza che non può condividersi l'eccezione dell'opponente per la quale la fideiussione sarebbe stata limitata all'importo di € 23.240,56. alla luce Controparte_1
della richiamata documentazione e in assenza di contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettiva dazione di denaro, ha fornito prova del proprio diritto di credito, così come emerge dall'estratto conto prodotto già in sede monitoria ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito, evidenziando il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonché gli interessi applicati e calcolati solo sul capitale residuo alla data del 31 luglio 2017 (v. all. 4 al ricorso monitorio). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti.
Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di e Parte_1 Parte_2
in ordine all'errata quantificazione dal credito da parte di non
[...] Controparte_1
avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato il proprio credito, ovvero prodotto documentazione utile ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Andando ad analizzare le eccezioni svolte da in ordine al rapporto Parte_2
fideiussorio, va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust in quanto conforme allo schema redatto dall'Associazione BAria IAna.
Deve, preliminarmente, darsi atto che l'eccezione svolta dal fideiussore è rimasta sfornita di prova per omessa produzione del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia CP_3 dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf.
Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano,
20.07.2022, n. 6441).
Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultima chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c.
l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II,
02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez.
IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannarsi gli opponenti al pagamento in solido dell'importo di € 29.860,98, oltre interessi convenzionali dal 01 agosto 2017 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 29.748,66) per l'esposizione debitoria di cui al contratto di finanziamento del 30 dicembre 2010.
Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di parte opposta, ritiene il Giudice di dover compensare per metà le spese di giudizio, con condanna di e Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido della restante parte nei confronti di
[...] Controparte_1
liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1374/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1908/2018, emesso dal Tribunale Parte_2
di Messina in data 30 novembre 2016;
2. condanna e al pagamento in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di € 29.860,98, oltre interessi convenzionali dal 01 agosto 2017 al Controparte_1 soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 29.748,66), per l'esposizione debitoria di cui al contratto di finanziamento del 30 dicembre 2010;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
4. compensa per metà le spese di giudizio, condannando e Parte_1 Parte_2 al pagamento in solido, in favore di della restante parte, liquidata in € Controparte_1
3.808,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1374/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 giugno 2024, promossa da
(c.f. ; p.iva ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Cavallaro;
C.F._2
opponenti contro
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Aurelio Wrzy, opposta avente per OGGETTO: bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2019, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di fideiussore) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1908/2018 del 30 novembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 49.899,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente ordinario n. Controparte_1
300216561, acceso in data 2 gennaio 1987 (per € 21.038,06), nonché a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 30 dicembre 2010 (per €
28.860,98).
Gli opponenti hanno contestato la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo relativamente al contratto di conto corrente, nonché eccepito l'errata quantificazione del debito da parte della società opposta;
ha, infine, eccepito la nullità della fideiussione per Parte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contrasto con la normativa antitrust in quanto conforme allo schema redatto dall'Associazione
BAria IAna e ritenuto dalla BA d'IA (con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) contrario all'art. 2 della Legge Antitrust n. 287/1990.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 aprile 2019, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2024 ed è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione degli opponenti relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito e per essere stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti per l'emissione del medesimo.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Deve, ancora in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta dagli opponenti con le note depositate in data 26 maggio 2021 di improcedibilità della domanda svolta da Controparte_1
per aver quest'ultima al primo incontro dinnanzi al mediatore manifestato il proprio rifiuto di
[...]
proseguire nel procedimento di mediazione.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico – e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale
– depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e che sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediaizone obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n . 18485; conf. Cassazione civile sez. III,
27/03/2019, n. 8473).
Tanto premesso, andando ad analizzare le domande spiegate dagli opponenti, le medesime devono essere accolte nei limiti che seguono relativamente al rapporto di conto corrente.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Per orientamento giurisprudenziale condiviso dal presente Giudice, infatti, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo dello stesso deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (Cass.
Civ., sez. I, 31.05.2019, n. 14927; v. anche Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice assorbente la circostanza che la società opposta non abbia provato il proprio credito, non avendo depositato tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente azionato in sede monitoria, nonostante la specifica contestazione da parte degli opponenti.
Va, infatti, osservato che sicuramente il rapporto appare affetto dall'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario.
In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I,
16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass.
Civ., sez. III, 30.03.999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI,
09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”).
Constatata l'invalidità delle clausole apposte al richiamato rapporto contrattuale, come supra rilevato, l'omessa produzione da parte della società opposta degli estratti conto (in assenza di una domanda riconvenzionale svolta dal correntista), ovvero di altra documentazione utile, e in presenza della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla quantificazione del credito operata dalla società opposta in forza della prodotta documentazione, non consente (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) di ricostruire tutta la movimentazione del conto e quindi di accertare la fondatezza e la corretta quantificazione del credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non può ritenersi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
fondata la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021,
n. 37776).
Per quanto fin qui dedotto, in assenza di prova da parte della opposta in ordine all'effettiva esposizione debitoria del correntista, l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2
va accolta relativamente al rapporto di conto corrente.
[...]
Passando ad analizzare l'opposizione in ordine al contratto di finanziamento, la medesima deve essere rigettata.
Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti il contratto di finanziamento sottoscritto da nonché la fideiussione sottoscritta da che Parte_1 Parte_2 emerge dagli atti essere una fideiussione specifica e rilasciata da quest'ultima a garanzia del corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione “derivante da mutuo chirografario imprese di euro
40.000,00”, con la conseguenza che non può condividersi l'eccezione dell'opponente per la quale la fideiussione sarebbe stata limitata all'importo di € 23.240,56. alla luce Controparte_1
della richiamata documentazione e in assenza di contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettiva dazione di denaro, ha fornito prova del proprio diritto di credito, così come emerge dall'estratto conto prodotto già in sede monitoria ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito, evidenziando il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonché gli interessi applicati e calcolati solo sul capitale residuo alla data del 31 luglio 2017 (v. all. 4 al ricorso monitorio). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti.
Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di e Parte_1 Parte_2
in ordine all'errata quantificazione dal credito da parte di non
[...] Controparte_1
avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato il proprio credito, ovvero prodotto documentazione utile ad TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Andando ad analizzare le eccezioni svolte da in ordine al rapporto Parte_2
fideiussorio, va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust in quanto conforme allo schema redatto dall'Associazione BAria IAna.
Deve, preliminarmente, darsi atto che l'eccezione svolta dal fideiussore è rimasta sfornita di prova per omessa produzione del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia CP_3 dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf.
Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano,
20.07.2022, n. 6441).
Sul punto, va in ogni caso ricordato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n.
287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dal fideiussore deve, pertanto, essere rigettata, avendo quest'ultima chiesto dichiararsi la nullità totale della fideiussione, senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c.
l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II,
02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez.
IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla luce di quanto fin qui dedotto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannarsi gli opponenti al pagamento in solido dell'importo di € 29.860,98, oltre interessi convenzionali dal 01 agosto 2017 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 29.748,66) per l'esposizione debitoria di cui al contratto di finanziamento del 30 dicembre 2010.
Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di parte opposta, ritiene il Giudice di dover compensare per metà le spese di giudizio, con condanna di e Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido della restante parte nei confronti di
[...] Controparte_1
liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1374/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1908/2018, emesso dal Tribunale Parte_2
di Messina in data 30 novembre 2016;
2. condanna e al pagamento in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di € 29.860,98, oltre interessi convenzionali dal 01 agosto 2017 al Controparte_1 soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 29.748,66), per l'esposizione debitoria di cui al contratto di finanziamento del 30 dicembre 2010;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
4. compensa per metà le spese di giudizio, condannando e Parte_1 Parte_2 al pagamento in solido, in favore di della restante parte, liquidata in € Controparte_1
3.808,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli