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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COL DI Parte_1 C.F._1
LANA 14 - 23900 LECCO - presso lo studio dell'avv. COLOMBELLI JONATHAN
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 P.IVA_1
DANTE 16 - 14100 - presso lo studio dell'avv. MARINETTI RICCARDO CP_1
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._3
MARINETTI FRANCESCA;
C.F._4
APPELLATA
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO 11 CP_2 C.F._5
– 20900 MONZA – presso lo studio dell'avv. PASQUALE DI GIOVANNI ( ), C.F._6 che la rappresenta e difende coma da delega in atti;
pagina 1 di 9 LITISCONSORTE NECESSARIA
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1047/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 28/01/2024 e pubblicata in data 29/01/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1047/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Macchi, –
R.G. n. 50091/2021, pubblicata il 29.01.2024, notificata il 29.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale ed unica: rigettarsi la domanda attorea in quanto erronea, infondata e non provata nel merito” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Controparte_1
Tribunale e dinanzi la Corte d'Appello, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Previa espunzione dal fascicolo di parte dell'avversario doc.3, e cioè la sentenza di separazione , da considerarsi come mai CP_3 prodotta,
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte di Appello
Pregiudizialmente accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione degli artt.342 e/o 348 bis cpc, con ogni relativa consequenziale statuizione.
Nel merito, rigettare l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la statuizione resa dal Tribunale di Milano, accertando e dichiarando l'inefficacia nei confronti della del rogito dott. di Varese datato Controparte_1 Persona_1
04.10.2021 n.67.430 rep.e n.57.290 racc., trascritto presso la competente Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Milano 1 in data 11.10.2021, ai nn.78.937 reg.gen. e n.54.872, con il quale la sig.ra ha trasferito la proprietà -riservandosi il diritto di abitazione, a fronte Parte_1 dell'obbligo dell'acquirente di provvedere al mantenimento della disponente- dei seguenti immobili: pagina 2 di 9 “in Comune di Milano, a parte del fabbricato di civile abitazione sito in Via Pavia n.8, un appartamento … con cantina ed autorimessa … censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, a
Foglio 522, zona censuaria 2:
- Mappale 677, sub 737, Via Pavia n.8, piano S2-3-4, categoria A/2, classe 5, vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 83, rendita catastale euro 1.032,91;
- Mappale 677, sub 134, Via Pavia n.8, piano S2, categoria C/6, classe 6, metri quadrati 23, superficie catastale totale metri quadrati 23, rendita catastale euro 193,62”.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio.”
CONCLUSIONI PER CP_2
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello dalla sig.ra e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1047/2024, resa inter partes Parte_1 dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Macchi, – R.G. n.
50091/2021, pubblicata il 29.01.2024, notificata il 29.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale ed unica: rigettarsi la domanda attorea in quanto erronea, infondata e non provata nel merito” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda di simulazione assoluta proposta, in via principale, dalla
[...]
Controparte_1
- accoglieva l'azione revocatoria proposta, in via subordinata, dalla Controparte_1
e per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto del 04/10/2021 con cui
[...] trasferiva la proprietà - riservandosi il diritto di abitazione - Parte_1 dell'appartamento, con cantina e autorimessa di pertinenza facenti parte del fabbricato sito in
Milano (via Pavia n. 8), alla FI , a fronte dell'obbligo di quest'ultima di CP_2 provvedere al mantenimento della disponente;
- condannava e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_2 lite in favore della CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La (d'ora in avanti o attrice) citava in giudizio Controparte_1 Controparte_1
e (d'ora in avanti e o convenute) proponendo, avverso Parte_1 CP_2 Pt_1 CP_2
l'atto sottoscritto da queste ultime in data 04/10/2021, in via principale l'azione di simulazione assoluta e in via subordinata l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
L'attrice, in particolare, deduceva:
• di essere creditrice nei confronti di per un importo pari a € 474.801,82, oltre interessi e Pt_1 spese, importo portato dal decreto ingiuntivo n. 19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di nella sua qualità di garante per le obbligazioni assunte dalla società Pt_1 debitrice principale K 18 s.r.l. con la;
Controparte_1
• che in data 04/10/2021, aveva trasferito la proprietà dell'unico immobile presente nel Pt_1 suo patrimonio (un appartamento corredato da cantina e autorimessa) alla FI , la quale CP_2 aveva assunto, a sua volta, l'obbligo di mantenimento della madre vita natural durante;
• che tra le parti dell'atto del 04/10/2021 era sussistente uno stretto rapporto di parentela;
• che aveva ceduto la proprietà del suo unico immobile alla FI pur avendo Pt_1 consapevolezza di essere debitrice della per un elevato importo;
Controparte_1
• che l'assunzione da parte di dell'obbligo di mantenimento della madre CP_2 Pt_1 corroborava la sussistenza di un univoco intento: quello di sottrarre i cespiti immobiliari dalla garanzia dei creditori.
Si costituivano in giudizio le convenute contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1047/2024, ritenendo sussistente l'effettiva volontà di trasferimento dei cespiti oggetto dell'atto impugnato, rigettava la domanda di simulazione assoluta;
accoglieva, invece, l'azione revocatoria ordinaria - ritenendone sussistenti tutti i presupposti - e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti della Risparmio dell'atto di disposizione posto CP_1 in essere dalle parti convenute in data 04/10/2021.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello (d'ora in avanti anche Parte_1 appellante) affidandolo a 7 motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto riferimento al tenore di vita goduto dalla stessa. Secondo l'appellante tale dato sarebbe pagina 4 di 9 privo di rilevanza in quanto lo stesso atto oggetto di impugnazione non ancóra l'obbligo di mantenimento posto in capo alla FI ad un parametro di tipo numerico predeterminato. CP_2
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato, a suo discapito, la scansione temporale degli eventi. L'appellante sostiene, al contrario, che tale scansione avrebbe dovuto essere valutata a scapito della , Controparte_1 la quale ha atteso oltre due anni dall'invio dell'intimazione di pagamento (avvenuta nel 2019) prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo (nel 2021).
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti una serie di condotte volte allo “svuotamento del patrimonio da ogni componente utilmente aggredibile”. L'appellante, sul punto, ha dedotto che non sarebbe mai stata fornita la prova del trasferimento alla FI di tutto il patrimonio. CP_2
4) Con i motivi dal quarto al settimo l'appellante ha impugnato i capi della sentenza in cui il
Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In particolare, l'appellante, con varie argomentazioni, ha contestato la sussistenza:
a) della qualità di creditrice in capo alla;
Controparte_1
b) dell'eventus damni;
c) della scientia damni;
d) della partecipatio fraudis.
Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti anche appellata) e ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
La causa era stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio, tuttavia, con ordinanza pubblicata in data
16/01/2025, è stata rimessa sul ruolo - stante la nullità della citazione per mancanza della vocatio in ius di - con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte CP_2 necessaria.
All'udienza del 22/05/2025, constatata la costituzione in giudizio di - la quale ha CP_2 chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da per tutti i motivi da questa dedotti - il Parte_1
Presidente istruttore ha nuovamente assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 18/09/2025 ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
1. Il capo della sentenza oggetto di impugnazione con il primo motivo d'appello è un capo senz'altro volto a ripercorrere i fatti maggiormente rilevanti ai fini del contendere;
in quest'ottica, l'elevato tenore di vita della disponente - mai contestato, ed anzi Pt_1
pagina 5 di 9 confermato, dalla stessa - corrobora la tesi secondo cui con l'atto dispositivo del 04/10/2021 si perseguisse lo scopo di sottrarre i beni concretamente aggredibili dalla garanzia patrimoniale.
Infatti, come il Tribunale ha correttamente rilevato, l'assunzione dell'obbligo di mantenimento da parte della FI , sebbene non ancorato a un parametro numerico prestabilito, stride CP_2 fortemente con il tenore di vita goduto dalla madre, soprattutto se lo si parametra con i redditi della FI.
2. La prospettazione fornita da parte appellante secondo cui la scansione temporale degli eventi avrebbe potuto essere valutata solo a scapito della è del tutto priva di Controparte_1 pregio.
Il Tribunale, sempre nel ripercorrere i fatti maggiormente rilevanti ai fini del contendere, ha correttamente osservato che l'atto dispositivo oggetto di impugnazione si colloca, dal punto di vista temporale, non solo successivamente all'assunzione da parte dell'odierna appellante della veste di garante per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale con la , Controparte_1 ma anche successivamente all'intimazione di pagamento del 2019. La scansione temporale ha quindi assunto rilevanza nel valutare la sussistenza del presupposto della scientia damni.
Ad ogni buon conto, l'eventuale inerzia del creditore non legittima il debitore a compiere atti volti a sottrarre dalla garanzia patrimoniale generica beni concretamente aggredibili dai creditori.
3. Anche le doglianze sollevate con il terzo motivo d'appello risultano destituite di ogni fondamento.
La circostanza che l'odierna appellante abbia o meno svuotato il proprio patrimonio è irrilevante ai fini del contendere, posto che per l'accoglimento dell'azione revocatoria è sufficiente, come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'accertare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale (anche solo qualitativa) tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva o da comprometterne la fruttuosità, rendendo più incerto e/o difficile il soddisfacimento del credito.
4. Anche le argomentazioni spese dall'appellante per contestare la sussistenza della qualità di creditrice in capo alla non colgono nel segno. Controparte_1
Infatti, sia l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sia l'eccezione per cui le fideiussioni recherebbero una sottoscrizione apocrifa, risultano prive di rilevanza nell'ambito del giudizio concernente l'azione revocatoria;
si tratta di eccezioni relative al merito della pretesa creditoria pagina 6 di 9 che possono essere fatte valere – ed in concreto pare siano state fatte valere – nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Come già argomentato nella sentenza impugnata, la nozione di credito rilevante in tema di azione revocatoria è una nozione lata e, in tale sede di sommaria delibazione sulla pretesa creditoria, è possibile confermare che il credito a tutela del quale la ha agito Controparte_1
è idoneo al riconoscimento della qualifica di creditrice. È poi il caso di aggiungere che l'esistenza stessa di una controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse della creditrice all'azione revocatoria, alla luce della funzione, lato sensu, cautelare di quest'ultima.
5. Nemmeno le doglianze volte a contestare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni possono trovare accoglimento.
Anzitutto è bene rilevare che seppure la non abbia impugnato l'atto di Controparte_1 donazione posto in essere dalla stessa appellante ancora prima dell'atto oggetto della presente controversia, la sua sussistenza si inserisce indiscutibilmente tra gli eventi che consentono di confermare il compimento di atti volti a pregiudicare le ragioni creditorie.
In secondo luogo, il Tribunale, accertata la sussistenza di un atto di disposizione pregiudizievole, si è limitato ad applicare la giurisprudenza di legittimità ormai costante secondo cui è onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie è stata esclusivamente allegata, ma non provata, dall'odierna appellante, ragion per cui anche sotto il profilo dell'eventus damni deve trovare conferma la sentenza gravata.
6. Risultano, altresì, destituite di fondamento le argomentazioni spese dall'appellante per contestare la sussistenza del presupposto della scientia damni.
Sotto il profilo della paventata inerzia della nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
2019 e il 2021 si rimanda a quanto già argomentato per rigettare le doglianze sollevate con il secondo motivo d'appello.
Con il motivo d'appello in commento l'appellante ha poi cercato di spiegare le ragioni che hanno determinato l'intervento di (amministratore unico dell'obbligata Controparte_4 principale ed ex coniuge della nella vicenda concernente il trasferimento Pt_1 dell'immobile oggetto del contendere;
tuttavia, le ragioni sottese risultano completamente irrilevanti, in quanto il Giudice di prime cure ha richiamato la condotta dell'amministratore pagina 7 di 9 unico al solo di scopo di rafforzare gli elementi atti a dimostrare la sussistenza Controparte_4 della piena consapevolezza dell'odierna appellante che con l'atto dispositivo posto in essere il
04/10/2021 avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della . Controparte_1
A tutto quanto appena evidenziato, si accompagna l'assenza di alcuna adeguata motivazione oggettiva che renda l'operazione posta in essere dalla e dalla funzionale al Pt_1 CP_2 perseguimento di qualche obiettivo -e ciò a prescindere dal riferimento all'autonomia negoziale.
Invero, l'odierna appellante ha riservato per sé il diritto di abitazione sull'immobile ceduto alla di lei FI creando una situazione di fatto in cui l'immobile, sebbene sia formalmente CP_2 uscito dal suo patrimonio, continua ad essere nella sua disponibilità materiale.
In tale contesto, la circostanza che il bene immobile, quale cospicua componente del patrimonio dell'odierna appellante in qualità di garante della , sia uscito solo Controparte_1 formalmente dal suo patrimonio disponibile, rende evidente la finalità elusiva dell'operazione e rafforza la presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo ad entrambi le parti dell'atto revocato.
7. Infine, deve essere rigettato anche l'ultimo motivo d'appello.
Con esso l'appellante ha argomentato che la FI , quale terza destinataria dell'atto di CP_2 disposizione patrimoniale, non aveva alcun obbligo con la e che, seguendo Controparte_1
l'impostazione data dal Tribunale, non sarebbe stato possibile dare prova dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento assunto dalla stessa.
Determinante, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è l'accertamento della sussistenza di obbligazioni del terzo destinatario dell'attribuzione patrimoniale nei confronti del creditore procedente, bensì l'accertamento della consapevolezza che l'atto dispositivo posto in essere potrebbe arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. La prova di siffatta consapevolezza
è stata raggiunta sulla scorta delle presunzioni prese in considerazione dal Tribunale e, segnatamente, in base allo stretto rapporto di parentela che lega le parti dell'atto sub revoca e alla singolarità dell'obbligazione di mantenimento assunta dalla Polita nei confronti della madre che fanno emergere il vero scopo del contratto: la sottrazione del bene ceduto dall'eventuale esecuzione.
Da ultimo, occorre chiarire che il Tribunale non ha in alcun modo reso impossibile fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento;
al contrario, si è limitato a constatare che l'unico documento a supporto di tale onere probatorio, prodotto prima che maturassero le preclusioni proprie del processo civile, non fosse idoneo a fornire la prova dell'adempimento e pagina 8 di 9 che l'ulteriore documentazione è stata tardivamente depositata e non avrebbe potuto essere utilizzata per la decisione.
8. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
9. Le spese di lite del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Parte_1
e di , in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2 previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 1047/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 29/01/2024, che integralmente conferma;
- condanna e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_2 di lite del grado d'appello in favore della ex DM n. 147 Controparte_1 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 9.500,00 oltre accessori tariffari, previdenziali
e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di e , in solido tra di loro, a Parte_1 CP_2 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24/9/2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COL DI Parte_1 C.F._1
LANA 14 - 23900 LECCO - presso lo studio dell'avv. COLOMBELLI JONATHAN
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 P.IVA_1
DANTE 16 - 14100 - presso lo studio dell'avv. MARINETTI RICCARDO CP_1
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._3
MARINETTI FRANCESCA;
C.F._4
APPELLATA
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA BERGAMO 11 CP_2 C.F._5
– 20900 MONZA – presso lo studio dell'avv. PASQUALE DI GIOVANNI ( ), C.F._6 che la rappresenta e difende coma da delega in atti;
pagina 1 di 9 LITISCONSORTE NECESSARIA
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1047/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 28/01/2024 e pubblicata in data 29/01/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1047/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Macchi, –
R.G. n. 50091/2021, pubblicata il 29.01.2024, notificata il 29.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale ed unica: rigettarsi la domanda attorea in quanto erronea, infondata e non provata nel merito” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Controparte_1
Tribunale e dinanzi la Corte d'Appello, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Previa espunzione dal fascicolo di parte dell'avversario doc.3, e cioè la sentenza di separazione , da considerarsi come mai CP_3 prodotta,
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte di Appello
Pregiudizialmente accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione degli artt.342 e/o 348 bis cpc, con ogni relativa consequenziale statuizione.
Nel merito, rigettare l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la statuizione resa dal Tribunale di Milano, accertando e dichiarando l'inefficacia nei confronti della del rogito dott. di Varese datato Controparte_1 Persona_1
04.10.2021 n.67.430 rep.e n.57.290 racc., trascritto presso la competente Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Milano 1 in data 11.10.2021, ai nn.78.937 reg.gen. e n.54.872, con il quale la sig.ra ha trasferito la proprietà -riservandosi il diritto di abitazione, a fronte Parte_1 dell'obbligo dell'acquirente di provvedere al mantenimento della disponente- dei seguenti immobili: pagina 2 di 9 “in Comune di Milano, a parte del fabbricato di civile abitazione sito in Via Pavia n.8, un appartamento … con cantina ed autorimessa … censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, a
Foglio 522, zona censuaria 2:
- Mappale 677, sub 737, Via Pavia n.8, piano S2-3-4, categoria A/2, classe 5, vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 83, rendita catastale euro 1.032,91;
- Mappale 677, sub 134, Via Pavia n.8, piano S2, categoria C/6, classe 6, metri quadrati 23, superficie catastale totale metri quadrati 23, rendita catastale euro 193,62”.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio.”
CONCLUSIONI PER CP_2
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello dalla sig.ra e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1047/2024, resa inter partes Parte_1 dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Macchi, – R.G. n.
50091/2021, pubblicata il 29.01.2024, notificata il 29.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale ed unica: rigettarsi la domanda attorea in quanto erronea, infondata e non provata nel merito” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda di simulazione assoluta proposta, in via principale, dalla
[...]
Controparte_1
- accoglieva l'azione revocatoria proposta, in via subordinata, dalla Controparte_1
e per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto del 04/10/2021 con cui
[...] trasferiva la proprietà - riservandosi il diritto di abitazione - Parte_1 dell'appartamento, con cantina e autorimessa di pertinenza facenti parte del fabbricato sito in
Milano (via Pavia n. 8), alla FI , a fronte dell'obbligo di quest'ultima di CP_2 provvedere al mantenimento della disponente;
- condannava e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_2 lite in favore della CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La (d'ora in avanti o attrice) citava in giudizio Controparte_1 Controparte_1
e (d'ora in avanti e o convenute) proponendo, avverso Parte_1 CP_2 Pt_1 CP_2
l'atto sottoscritto da queste ultime in data 04/10/2021, in via principale l'azione di simulazione assoluta e in via subordinata l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
L'attrice, in particolare, deduceva:
• di essere creditrice nei confronti di per un importo pari a € 474.801,82, oltre interessi e Pt_1 spese, importo portato dal decreto ingiuntivo n. 19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di nella sua qualità di garante per le obbligazioni assunte dalla società Pt_1 debitrice principale K 18 s.r.l. con la;
Controparte_1
• che in data 04/10/2021, aveva trasferito la proprietà dell'unico immobile presente nel Pt_1 suo patrimonio (un appartamento corredato da cantina e autorimessa) alla FI , la quale CP_2 aveva assunto, a sua volta, l'obbligo di mantenimento della madre vita natural durante;
• che tra le parti dell'atto del 04/10/2021 era sussistente uno stretto rapporto di parentela;
• che aveva ceduto la proprietà del suo unico immobile alla FI pur avendo Pt_1 consapevolezza di essere debitrice della per un elevato importo;
Controparte_1
• che l'assunzione da parte di dell'obbligo di mantenimento della madre CP_2 Pt_1 corroborava la sussistenza di un univoco intento: quello di sottrarre i cespiti immobiliari dalla garanzia dei creditori.
Si costituivano in giudizio le convenute contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1047/2024, ritenendo sussistente l'effettiva volontà di trasferimento dei cespiti oggetto dell'atto impugnato, rigettava la domanda di simulazione assoluta;
accoglieva, invece, l'azione revocatoria ordinaria - ritenendone sussistenti tutti i presupposti - e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti della Risparmio dell'atto di disposizione posto CP_1 in essere dalle parti convenute in data 04/10/2021.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello (d'ora in avanti anche Parte_1 appellante) affidandolo a 7 motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto riferimento al tenore di vita goduto dalla stessa. Secondo l'appellante tale dato sarebbe pagina 4 di 9 privo di rilevanza in quanto lo stesso atto oggetto di impugnazione non ancóra l'obbligo di mantenimento posto in capo alla FI ad un parametro di tipo numerico predeterminato. CP_2
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato, a suo discapito, la scansione temporale degli eventi. L'appellante sostiene, al contrario, che tale scansione avrebbe dovuto essere valutata a scapito della , Controparte_1 la quale ha atteso oltre due anni dall'invio dell'intimazione di pagamento (avvenuta nel 2019) prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo (nel 2021).
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti una serie di condotte volte allo “svuotamento del patrimonio da ogni componente utilmente aggredibile”. L'appellante, sul punto, ha dedotto che non sarebbe mai stata fornita la prova del trasferimento alla FI di tutto il patrimonio. CP_2
4) Con i motivi dal quarto al settimo l'appellante ha impugnato i capi della sentenza in cui il
Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In particolare, l'appellante, con varie argomentazioni, ha contestato la sussistenza:
a) della qualità di creditrice in capo alla;
Controparte_1
b) dell'eventus damni;
c) della scientia damni;
d) della partecipatio fraudis.
Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti anche appellata) e ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
La causa era stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio, tuttavia, con ordinanza pubblicata in data
16/01/2025, è stata rimessa sul ruolo - stante la nullità della citazione per mancanza della vocatio in ius di - con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte CP_2 necessaria.
All'udienza del 22/05/2025, constatata la costituzione in giudizio di - la quale ha CP_2 chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da per tutti i motivi da questa dedotti - il Parte_1
Presidente istruttore ha nuovamente assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e alla successiva udienza del 18/09/2025 ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
1. Il capo della sentenza oggetto di impugnazione con il primo motivo d'appello è un capo senz'altro volto a ripercorrere i fatti maggiormente rilevanti ai fini del contendere;
in quest'ottica, l'elevato tenore di vita della disponente - mai contestato, ed anzi Pt_1
pagina 5 di 9 confermato, dalla stessa - corrobora la tesi secondo cui con l'atto dispositivo del 04/10/2021 si perseguisse lo scopo di sottrarre i beni concretamente aggredibili dalla garanzia patrimoniale.
Infatti, come il Tribunale ha correttamente rilevato, l'assunzione dell'obbligo di mantenimento da parte della FI , sebbene non ancorato a un parametro numerico prestabilito, stride CP_2 fortemente con il tenore di vita goduto dalla madre, soprattutto se lo si parametra con i redditi della FI.
2. La prospettazione fornita da parte appellante secondo cui la scansione temporale degli eventi avrebbe potuto essere valutata solo a scapito della è del tutto priva di Controparte_1 pregio.
Il Tribunale, sempre nel ripercorrere i fatti maggiormente rilevanti ai fini del contendere, ha correttamente osservato che l'atto dispositivo oggetto di impugnazione si colloca, dal punto di vista temporale, non solo successivamente all'assunzione da parte dell'odierna appellante della veste di garante per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale con la , Controparte_1 ma anche successivamente all'intimazione di pagamento del 2019. La scansione temporale ha quindi assunto rilevanza nel valutare la sussistenza del presupposto della scientia damni.
Ad ogni buon conto, l'eventuale inerzia del creditore non legittima il debitore a compiere atti volti a sottrarre dalla garanzia patrimoniale generica beni concretamente aggredibili dai creditori.
3. Anche le doglianze sollevate con il terzo motivo d'appello risultano destituite di ogni fondamento.
La circostanza che l'odierna appellante abbia o meno svuotato il proprio patrimonio è irrilevante ai fini del contendere, posto che per l'accoglimento dell'azione revocatoria è sufficiente, come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'accertare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale (anche solo qualitativa) tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva o da comprometterne la fruttuosità, rendendo più incerto e/o difficile il soddisfacimento del credito.
4. Anche le argomentazioni spese dall'appellante per contestare la sussistenza della qualità di creditrice in capo alla non colgono nel segno. Controparte_1
Infatti, sia l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sia l'eccezione per cui le fideiussioni recherebbero una sottoscrizione apocrifa, risultano prive di rilevanza nell'ambito del giudizio concernente l'azione revocatoria;
si tratta di eccezioni relative al merito della pretesa creditoria pagina 6 di 9 che possono essere fatte valere – ed in concreto pare siano state fatte valere – nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Come già argomentato nella sentenza impugnata, la nozione di credito rilevante in tema di azione revocatoria è una nozione lata e, in tale sede di sommaria delibazione sulla pretesa creditoria, è possibile confermare che il credito a tutela del quale la ha agito Controparte_1
è idoneo al riconoscimento della qualifica di creditrice. È poi il caso di aggiungere che l'esistenza stessa di una controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse della creditrice all'azione revocatoria, alla luce della funzione, lato sensu, cautelare di quest'ultima.
5. Nemmeno le doglianze volte a contestare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni possono trovare accoglimento.
Anzitutto è bene rilevare che seppure la non abbia impugnato l'atto di Controparte_1 donazione posto in essere dalla stessa appellante ancora prima dell'atto oggetto della presente controversia, la sua sussistenza si inserisce indiscutibilmente tra gli eventi che consentono di confermare il compimento di atti volti a pregiudicare le ragioni creditorie.
In secondo luogo, il Tribunale, accertata la sussistenza di un atto di disposizione pregiudizievole, si è limitato ad applicare la giurisprudenza di legittimità ormai costante secondo cui è onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie è stata esclusivamente allegata, ma non provata, dall'odierna appellante, ragion per cui anche sotto il profilo dell'eventus damni deve trovare conferma la sentenza gravata.
6. Risultano, altresì, destituite di fondamento le argomentazioni spese dall'appellante per contestare la sussistenza del presupposto della scientia damni.
Sotto il profilo della paventata inerzia della nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
2019 e il 2021 si rimanda a quanto già argomentato per rigettare le doglianze sollevate con il secondo motivo d'appello.
Con il motivo d'appello in commento l'appellante ha poi cercato di spiegare le ragioni che hanno determinato l'intervento di (amministratore unico dell'obbligata Controparte_4 principale ed ex coniuge della nella vicenda concernente il trasferimento Pt_1 dell'immobile oggetto del contendere;
tuttavia, le ragioni sottese risultano completamente irrilevanti, in quanto il Giudice di prime cure ha richiamato la condotta dell'amministratore pagina 7 di 9 unico al solo di scopo di rafforzare gli elementi atti a dimostrare la sussistenza Controparte_4 della piena consapevolezza dell'odierna appellante che con l'atto dispositivo posto in essere il
04/10/2021 avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della . Controparte_1
A tutto quanto appena evidenziato, si accompagna l'assenza di alcuna adeguata motivazione oggettiva che renda l'operazione posta in essere dalla e dalla funzionale al Pt_1 CP_2 perseguimento di qualche obiettivo -e ciò a prescindere dal riferimento all'autonomia negoziale.
Invero, l'odierna appellante ha riservato per sé il diritto di abitazione sull'immobile ceduto alla di lei FI creando una situazione di fatto in cui l'immobile, sebbene sia formalmente CP_2 uscito dal suo patrimonio, continua ad essere nella sua disponibilità materiale.
In tale contesto, la circostanza che il bene immobile, quale cospicua componente del patrimonio dell'odierna appellante in qualità di garante della , sia uscito solo Controparte_1 formalmente dal suo patrimonio disponibile, rende evidente la finalità elusiva dell'operazione e rafforza la presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo ad entrambi le parti dell'atto revocato.
7. Infine, deve essere rigettato anche l'ultimo motivo d'appello.
Con esso l'appellante ha argomentato che la FI , quale terza destinataria dell'atto di CP_2 disposizione patrimoniale, non aveva alcun obbligo con la e che, seguendo Controparte_1
l'impostazione data dal Tribunale, non sarebbe stato possibile dare prova dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento assunto dalla stessa.
Determinante, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è l'accertamento della sussistenza di obbligazioni del terzo destinatario dell'attribuzione patrimoniale nei confronti del creditore procedente, bensì l'accertamento della consapevolezza che l'atto dispositivo posto in essere potrebbe arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. La prova di siffatta consapevolezza
è stata raggiunta sulla scorta delle presunzioni prese in considerazione dal Tribunale e, segnatamente, in base allo stretto rapporto di parentela che lega le parti dell'atto sub revoca e alla singolarità dell'obbligazione di mantenimento assunta dalla Polita nei confronti della madre che fanno emergere il vero scopo del contratto: la sottrazione del bene ceduto dall'eventuale esecuzione.
Da ultimo, occorre chiarire che il Tribunale non ha in alcun modo reso impossibile fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento;
al contrario, si è limitato a constatare che l'unico documento a supporto di tale onere probatorio, prodotto prima che maturassero le preclusioni proprie del processo civile, non fosse idoneo a fornire la prova dell'adempimento e pagina 8 di 9 che l'ulteriore documentazione è stata tardivamente depositata e non avrebbe potuto essere utilizzata per la decisione.
8. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
9. Le spese di lite del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Parte_1
e di , in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2 previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 1047/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 29/01/2024, che integralmente conferma;
- condanna e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_2 di lite del grado d'appello in favore della ex DM n. 147 Controparte_1 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 9.500,00 oltre accessori tariffari, previdenziali
e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di e , in solido tra di loro, a Parte_1 CP_2 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24/9/2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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