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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1161/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di ZA, in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, promossa da c.f.: e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Davide BALDASSARRE, del Foro di ZA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, in ZA (AQ), alla Via G. Garibaldi n. 71
ATTRICI
CONTRO
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Controparte_1 C.F._3
MANDATO, del Foro di ZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
ZA (AQ), alla Via Aquila n. 6
CONVENUTA
Materia: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 13.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo, le attrici hanno convenuto in giudizio
[...] educendo: Controparte_1
- come il 28.10.2007 fosse deceduto il quale aveva disposto mortis causa con Persona_1 testamento pubblico del 12.1.2005 istituendo erede la sola figlia e Controparte_1 disponendo dell'usufrutto su una abitazione in favore della moglie , poi Pt_1 CP_2 deceduta il 10.5.2010;
- come in precedenza, precisamente il 27.4.2002, fosse deceduto figlio di Persona_2
e padre delle attrici;
Persona_1
pagina 1 di 5 - come le disposizioni testamentarie di fossero lesive della legittima spettante al Persona_1 premorto in luogo del quale le attrici vengono alla successione per Persona_2 rappresentazione;
- di aver esperito azione di riduzione della disposizione testamentaria, accolta dal Tribunale di
ZA con sentenza n. 233/2019 del 3.5.2019.
Hanno, quindi, domandato disporsi la divisione del bene immobile sito in Luco dei Marsi e censito al
NCEU al Fol. 10 Part. 1534, Sub. 1, 2 e 3 previo compimento delle necessarie attività e operazioni, con condanna della convenuta alla restituzione pro quota dei frutti civili percetti e alla refusione delle spese di lite.
B. si è costituita in giudizio, eccependo e deducendo nella sostanza: Controparte_1
- la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rimarcata la differenza tra la domanda di divisione e quella di riduzione;
- il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che, peraltro, era priva di una statuizione che esprimesse in maniera certa e determinata in che misura le disposizioni testamentarie sarebbero da ridursi per reintegrare la legittima, asseritamente lesa.
Ha, quindi, concluso in conformità.
C. Con provvedimento del 20.12.2022, all'esito della prima udienza, veniva assegnato termine per il deposito della domanda di mediazione obbligatoria. Il procedimento di mediazione veniva tempestivamente instaurato e si concludeva con verbale di esito negativo del 30.3.2023.
D. Con ordinanza del 4.4.2023 venivano concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6) c.p.c. e con successivo provvedimento del 30.4.2023 veniva chiarito come la pendenza in grado di appello della causa introdotta con azione di riduzione non fosse in rapporto di pregiudizialità tecnica, tale da imporre la sospensione del giudizio, comunque facoltativa ex art. 337 c.p.c. (Cass. SS.UU. 21763/2021), così confermandosi la legittima progressione dello sviluppo processuale.
E. All'esito dell'appendice di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La presente causa ha pacificamente ad oggetto una domanda intesa allo scioglimento di comunione ereditaria, introdotta dalle attrici sull'assunto della esistenza di detta comunione e di partecipare alla stessa in ragione dell'accoglimento, in primo grado, dell'azione di riduzione proposta contro le disposizioni testamentarie redatte dal nonno, La domanda di condanna alla Persona_1 restituzione dei frutti percetti esclusivamente dalla convenuta per il godimento esclusivo del bene che si assume oggetto di comunione, parimenti, si inscrive nell'ambito della divisione e, precisamente, nelle sottofasi di rendicontazione, imputazione e prelevamenti di cui agli artt. 723 ss. c.c.
pagina 2 di 5 2. Pacifico è pure che in ordine all'azione di riduzione non sia intervenuta alcuna decisione passata in giudicato formale.
In particolare la sentenza n. 233/2019 pubblicata da questo Tribunale il 3.5.2019 è stata appellata e la
Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1066/2024 pubblicata il 30.8.2024 (v. produzioni del
17.8.2024 di parte convenuta), in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'azione di riduzione proposta dalle odierne attrici. Pende, allo stato, impugnazione per cassazione.
3. Deve, anzitutto, osservarsi come il legittimario – o l'equiparato successore per rappresentazione – non acquisti la qualità di chiamato o di erede per il solo fatto dell'apertura della successione: la teoria dell'erede “ipso iure” si scontra frontalmente con la regola per cui la vocazione all'eredità è esclusa nel caso in cui un valido testamento contenga una o più disposizioni a titolo universale (art. 457 c.c.).
Né può sostenersi che il legittimario sia non già un erede ma un legatario ex lege: la legittima non è una pars bonorum ma una quota di utile netto;
l'azione di riduzione ha natura di impugnativa negoziale (v. art. 2652, n. 8 c.c.) e dall'art. 551 c.c. si evince con chiarezza come il soggetto, beneficiato da un legato in sostituzione di legittima, acquisiti la qualità di erede sono se rinunci al legato per conseguire la legittima.
La teoria più condivisibile e pure più condivisa è, quindi, quella per cui il legittimario totalmente pretermesso, come nel caso di specie, proprio perché escluso dalla successione, non acquista la qualità di erede per il solo fatto dell'apertura della successione ma solo dopo l'utile esperimento dell'azione di riduzione (Cass. Sez. 2, 7.2.2020, Ord. 2914). Segnatamente, stante la natura costitutiva dell'azione di riduzione, l'inefficacia delle disposizioni che consegue al suo accoglimento deriva solamente all'esito del passaggio in cosa giudicata della sentenza, che pure produce la delazione di eredità potendo solo discorrersi se, con inversione dell'ordine cronologico, l'accettazione sia da individuarsi nella stessa proposizione della domanda (Cass. Sez. 2, 3.12.1996, n. 10775) ovvero se occorra una ulteriore manifestazione di volontà (Cass. Sez. 6 - 2, 26.10.2017, Ord n. 25441; Cass. Sez. 3, 12.1.1999, n. 251 all'esito della attualità della delazione.
4. Secondo quanto evidenziato, dunque, difetta una sentenza, passata in cosa giudicata, che abbia accolto l'azione di riduzione con l'ulteriore conseguenza che in capo alle attrici non è ravvisabile la qualità di coeredi e, dunque, l'esistenza di una comunione da sciogliere, rispetto alla quale le attrici stesse siano titolari del diritto potestativo qui azionato.
Ne deriva come le domande proposte dalle attrici, tutte fondate sulla asserita esistenza di una comunione, debbano essere rigettate nel merito poiché infondate.
5. Si torna, infine, ad evidenziare come l'azione di riduzione non sia introduca in una domanda di accertamento della nullità delle disposizioni testamentarie che si assumono lesive della riserva ma, piuttosto, si sostanzi in una domanda costitutiva intesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei limiti
pagina 3 di 5 in cui ciò sia necessario per reintegrare la legittima. Consegue, dunque, che fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie lesive conservino ed esplichino la loro efficacia. Ne consegue come la controversia relativa all'azione di riduzione non si ponga in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di divisione, i cui fatti costitutivi vanno apprezzati in base al referente cronologico della decisione e non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati (Cass. Sez. 1, 11.6.2003, Ord. 9424).
Correttamente, dunque, non è stata disposta la sospensione del presente giudizio, non possibile neppure facoltativamente (v. Cass. SS.UU. 29.7.2021, n. 21763), dovendo limitarsi le ipotesi di sospensione alle tassative ipotesi di legge pure conformemente al superiore fine di assicurare la ragionevole durata del processo.
6. Le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto, senza far luogo ad aumenti in difetto di aggravi di difesa dovuti alla presenza di più parti.
Quanto al valore di causa, esso va stabilito secondo i criteri di cui agli artt. 12 uc. e 15 c.p.c. posto che può farsi riferimento alla indeterminabilità solo ove dagli atti e documenti di causa non risultino gli elementi rilevanti secondo tale norma (v. Cass. Sez. 2, 17.4.2019, Ord. 10755). Né rileva la dichiarazione di valore di parte attrice, indirizzata al funzionario di cancelleria e rilevante in relazione al rapporto tributario afferente il contributo unificato e marca da bollo (Cass. Sez. 5, 11.5.2023, Ord.
12770). Dalla moltiplicazione delle rendite catastali degli immobili indicate nella denuncia di successione agli atti per il coefficiente dell'art. 15 c.p.c. relativo alla proprietà, il valore di causa è pari ad € 168.312,00.
E' inoltre dovuta la refusione delle spese a titolo di compenso per assistenza della parte vittoriosa nella procedura di mediazione obbligatoria, per la fase di negoziazione e al valore minimo, liquidato d'ufficio in € 1.008,00 oltre accessori.
L'interesse comune delle attrici, denotato tanto da ragioni sostanziali che dalle comuni argomentazioni difensive giustifica la condanna solidale alla refusione delle spese processuali.
7. Non si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021, n. 25041; Cass. Sez. 3, 4.8.2021, n.
22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
pagina 4 di 5 peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie, pur se l'iniziativa attore risulta connotata da colpa grave, non può dirsi strumentalmente sviata dal fine istituzione del diritto d'azione (v. Cass. Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8453).
Si evidenzia, poi e in astratto, come la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Sez. 6 - 3, 12.4.2017, Ord. 9523; Cass. Sez. 2, 6.6.2022, Ord. 18036).
8. Non deve essere, infine, adottato alcun ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c. difettando prova che tale formalità sia stata, in effetti, compiuta e non essendo, a tal fine, sufficiente il mero rilascio di copia conforme dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ZA, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposta da Parte_1 Parte_1
- CONDANNA e in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di liquidate in complessivi € 8.060,00 per compensi, Controparte_1 comprensivi dell'assistenza nella mediazione obbligatoria, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA
(22%) come per legge;
MANDA la Cancelleria di quanto di competenza.
Così deciso in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di ZA, in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, promossa da c.f.: e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Davide BALDASSARRE, del Foro di ZA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, in ZA (AQ), alla Via G. Garibaldi n. 71
ATTRICI
CONTRO
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Controparte_1 C.F._3
MANDATO, del Foro di ZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
ZA (AQ), alla Via Aquila n. 6
CONVENUTA
Materia: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 13.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo, le attrici hanno convenuto in giudizio
[...] educendo: Controparte_1
- come il 28.10.2007 fosse deceduto il quale aveva disposto mortis causa con Persona_1 testamento pubblico del 12.1.2005 istituendo erede la sola figlia e Controparte_1 disponendo dell'usufrutto su una abitazione in favore della moglie , poi Pt_1 CP_2 deceduta il 10.5.2010;
- come in precedenza, precisamente il 27.4.2002, fosse deceduto figlio di Persona_2
e padre delle attrici;
Persona_1
pagina 1 di 5 - come le disposizioni testamentarie di fossero lesive della legittima spettante al Persona_1 premorto in luogo del quale le attrici vengono alla successione per Persona_2 rappresentazione;
- di aver esperito azione di riduzione della disposizione testamentaria, accolta dal Tribunale di
ZA con sentenza n. 233/2019 del 3.5.2019.
Hanno, quindi, domandato disporsi la divisione del bene immobile sito in Luco dei Marsi e censito al
NCEU al Fol. 10 Part. 1534, Sub. 1, 2 e 3 previo compimento delle necessarie attività e operazioni, con condanna della convenuta alla restituzione pro quota dei frutti civili percetti e alla refusione delle spese di lite.
B. si è costituita in giudizio, eccependo e deducendo nella sostanza: Controparte_1
- la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rimarcata la differenza tra la domanda di divisione e quella di riduzione;
- il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che, peraltro, era priva di una statuizione che esprimesse in maniera certa e determinata in che misura le disposizioni testamentarie sarebbero da ridursi per reintegrare la legittima, asseritamente lesa.
Ha, quindi, concluso in conformità.
C. Con provvedimento del 20.12.2022, all'esito della prima udienza, veniva assegnato termine per il deposito della domanda di mediazione obbligatoria. Il procedimento di mediazione veniva tempestivamente instaurato e si concludeva con verbale di esito negativo del 30.3.2023.
D. Con ordinanza del 4.4.2023 venivano concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6) c.p.c. e con successivo provvedimento del 30.4.2023 veniva chiarito come la pendenza in grado di appello della causa introdotta con azione di riduzione non fosse in rapporto di pregiudizialità tecnica, tale da imporre la sospensione del giudizio, comunque facoltativa ex art. 337 c.p.c. (Cass. SS.UU. 21763/2021), così confermandosi la legittima progressione dello sviluppo processuale.
E. All'esito dell'appendice di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La presente causa ha pacificamente ad oggetto una domanda intesa allo scioglimento di comunione ereditaria, introdotta dalle attrici sull'assunto della esistenza di detta comunione e di partecipare alla stessa in ragione dell'accoglimento, in primo grado, dell'azione di riduzione proposta contro le disposizioni testamentarie redatte dal nonno, La domanda di condanna alla Persona_1 restituzione dei frutti percetti esclusivamente dalla convenuta per il godimento esclusivo del bene che si assume oggetto di comunione, parimenti, si inscrive nell'ambito della divisione e, precisamente, nelle sottofasi di rendicontazione, imputazione e prelevamenti di cui agli artt. 723 ss. c.c.
pagina 2 di 5 2. Pacifico è pure che in ordine all'azione di riduzione non sia intervenuta alcuna decisione passata in giudicato formale.
In particolare la sentenza n. 233/2019 pubblicata da questo Tribunale il 3.5.2019 è stata appellata e la
Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1066/2024 pubblicata il 30.8.2024 (v. produzioni del
17.8.2024 di parte convenuta), in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'azione di riduzione proposta dalle odierne attrici. Pende, allo stato, impugnazione per cassazione.
3. Deve, anzitutto, osservarsi come il legittimario – o l'equiparato successore per rappresentazione – non acquisti la qualità di chiamato o di erede per il solo fatto dell'apertura della successione: la teoria dell'erede “ipso iure” si scontra frontalmente con la regola per cui la vocazione all'eredità è esclusa nel caso in cui un valido testamento contenga una o più disposizioni a titolo universale (art. 457 c.c.).
Né può sostenersi che il legittimario sia non già un erede ma un legatario ex lege: la legittima non è una pars bonorum ma una quota di utile netto;
l'azione di riduzione ha natura di impugnativa negoziale (v. art. 2652, n. 8 c.c.) e dall'art. 551 c.c. si evince con chiarezza come il soggetto, beneficiato da un legato in sostituzione di legittima, acquisiti la qualità di erede sono se rinunci al legato per conseguire la legittima.
La teoria più condivisibile e pure più condivisa è, quindi, quella per cui il legittimario totalmente pretermesso, come nel caso di specie, proprio perché escluso dalla successione, non acquista la qualità di erede per il solo fatto dell'apertura della successione ma solo dopo l'utile esperimento dell'azione di riduzione (Cass. Sez. 2, 7.2.2020, Ord. 2914). Segnatamente, stante la natura costitutiva dell'azione di riduzione, l'inefficacia delle disposizioni che consegue al suo accoglimento deriva solamente all'esito del passaggio in cosa giudicata della sentenza, che pure produce la delazione di eredità potendo solo discorrersi se, con inversione dell'ordine cronologico, l'accettazione sia da individuarsi nella stessa proposizione della domanda (Cass. Sez. 2, 3.12.1996, n. 10775) ovvero se occorra una ulteriore manifestazione di volontà (Cass. Sez. 6 - 2, 26.10.2017, Ord n. 25441; Cass. Sez. 3, 12.1.1999, n. 251 all'esito della attualità della delazione.
4. Secondo quanto evidenziato, dunque, difetta una sentenza, passata in cosa giudicata, che abbia accolto l'azione di riduzione con l'ulteriore conseguenza che in capo alle attrici non è ravvisabile la qualità di coeredi e, dunque, l'esistenza di una comunione da sciogliere, rispetto alla quale le attrici stesse siano titolari del diritto potestativo qui azionato.
Ne deriva come le domande proposte dalle attrici, tutte fondate sulla asserita esistenza di una comunione, debbano essere rigettate nel merito poiché infondate.
5. Si torna, infine, ad evidenziare come l'azione di riduzione non sia introduca in una domanda di accertamento della nullità delle disposizioni testamentarie che si assumono lesive della riserva ma, piuttosto, si sostanzi in una domanda costitutiva intesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei limiti
pagina 3 di 5 in cui ciò sia necessario per reintegrare la legittima. Consegue, dunque, che fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie lesive conservino ed esplichino la loro efficacia. Ne consegue come la controversia relativa all'azione di riduzione non si ponga in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di divisione, i cui fatti costitutivi vanno apprezzati in base al referente cronologico della decisione e non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati (Cass. Sez. 1, 11.6.2003, Ord. 9424).
Correttamente, dunque, non è stata disposta la sospensione del presente giudizio, non possibile neppure facoltativamente (v. Cass. SS.UU. 29.7.2021, n. 21763), dovendo limitarsi le ipotesi di sospensione alle tassative ipotesi di legge pure conformemente al superiore fine di assicurare la ragionevole durata del processo.
6. Le spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto, senza far luogo ad aumenti in difetto di aggravi di difesa dovuti alla presenza di più parti.
Quanto al valore di causa, esso va stabilito secondo i criteri di cui agli artt. 12 uc. e 15 c.p.c. posto che può farsi riferimento alla indeterminabilità solo ove dagli atti e documenti di causa non risultino gli elementi rilevanti secondo tale norma (v. Cass. Sez. 2, 17.4.2019, Ord. 10755). Né rileva la dichiarazione di valore di parte attrice, indirizzata al funzionario di cancelleria e rilevante in relazione al rapporto tributario afferente il contributo unificato e marca da bollo (Cass. Sez. 5, 11.5.2023, Ord.
12770). Dalla moltiplicazione delle rendite catastali degli immobili indicate nella denuncia di successione agli atti per il coefficiente dell'art. 15 c.p.c. relativo alla proprietà, il valore di causa è pari ad € 168.312,00.
E' inoltre dovuta la refusione delle spese a titolo di compenso per assistenza della parte vittoriosa nella procedura di mediazione obbligatoria, per la fase di negoziazione e al valore minimo, liquidato d'ufficio in € 1.008,00 oltre accessori.
L'interesse comune delle attrici, denotato tanto da ragioni sostanziali che dalle comuni argomentazioni difensive giustifica la condanna solidale alla refusione delle spese processuali.
7. Non si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021, n. 25041; Cass. Sez. 3, 4.8.2021, n.
22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
pagina 4 di 5 peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie, pur se l'iniziativa attore risulta connotata da colpa grave, non può dirsi strumentalmente sviata dal fine istituzione del diritto d'azione (v. Cass. Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8453).
Si evidenzia, poi e in astratto, come la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Sez. 6 - 3, 12.4.2017, Ord. 9523; Cass. Sez. 2, 6.6.2022, Ord. 18036).
8. Non deve essere, infine, adottato alcun ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c. difettando prova che tale formalità sia stata, in effetti, compiuta e non essendo, a tal fine, sufficiente il mero rilascio di copia conforme dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ZA, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposta da Parte_1 Parte_1
- CONDANNA e in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di liquidate in complessivi € 8.060,00 per compensi, Controparte_1 comprensivi dell'assistenza nella mediazione obbligatoria, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA
(22%) come per legge;
MANDA la Cancelleria di quanto di competenza.
Così deciso in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 5 di 5