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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12071/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GINESI ALICE che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Avv. Maritano Laura Maria in qualità di curatore speciale dei minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3
Con l'intervento del P.m.
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 20.12.2024 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito in via principale e anche in via provvisoria e urgente ex art 473 bis. 22 c.p.c
− dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], con dichiarazione di addebito al marito;
Controparte_1
− dichiarare la decadenza del padre, , dai figli minori Controparte_1 Persona_1
e , ai sensi dell'art. 330 c.c., previa nomina di un curatore speciale;
Per_2 Per_3
− in subordine, in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori e alla madre, attribuendole la Persona_1 Per_2 Per_3 possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
− disporre, allo stato la sospensione degli incontri padre-figli;
− disporre che qualora ne faccia richiesta, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale;
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli , e mediante il Per_1 Per_2 Per_3 versamento dell'importo mensile di euro 900,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− dare atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora
; Pt_1
− confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI/Psicologia;
− confermare la presa in carico del padre da parte del ”. Pt_2
Per parte resistente: come da memoria di costituzione e da memoria ex art. 473 bis 17 del 31.12.2024
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE
1 – Respingere in toto le domande avversarie;
2- Disporre l'AFFIDAMENTO CONDIVISO dei figli minori con collocazione presso la madre
3- prosecuzione degli incontri in luogo neutro come disposto dal Tribunale Parte_3 minorile o da codesto Ill.mo Giudice,
4- CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare nella somma onnicomprensiva di € 500,00 il contributo a carico del signor per il mantenimento dei figli minori da pagarsi Controparte_1 entro e non oltre la fine di ogni mese o comunque all'incasso dello stipendio, oltre il 50% delle spese straordinarie necessitate, preventivamente concordate e documentate così come regolate dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
5-ASSEGNO ISTAT interamente a favore della madre come richiesto da parte ricorrente”.
Per parte intervenuta: come da memoria del 8.1.2025
“- Mantenere la collocazione dei minori presso la madre;
- disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale;
- proseguire il monitoraggio dei luoghi neutri;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un importo mensile ritenuto di giustizia;
- disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli minori venga integralmente percepito dalla signora
; Pt_1
- confermare la presa in carico del padre da parte del;
Pt_2
- confermare la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni nell'Ordinanza del
21.02.2024”
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Torino il 05.12.2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 176 parte serie I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato Torino il 29.07.2014, Persona_1 Persona_2
nato Torino il 08.02.2016 e , nata a [...] il [...].
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 04.07.2024, , chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare, con addebito, la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, nel merito in via principale e anche in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 c.p.c., formulando anche istanze istruttorie, di dichiarare la decadenza del padre, previa nomina di un curatore speciale;
chiedeva, in subordine, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre;
chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere i figli con sé unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale;
chiedeva disporsi che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando mensilmente la somma di 900,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva darsi atto della percezione per intero del contributo ISTAT alla sig.ra chiedeva, infine, confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Pt_1
Servizio di NPI/Psicologia, così come disposto nell'ordinanza del Tribunale dei Minori del 21.02.2024, nonché confermarsi la presa in carico del padre da parte del . A sostegno delle proprie ragioni, Pt_2 evidenziava come il sig. in costanza di matrimonio, avesse posto in essere condotte Parte_4 violente, denigratorie, umilianti e controllanti nei confronti della moglie (condotte, quest'ultime, sfociate in aggressioni, l'ultima avvenuta in data 20.10.2023). In punto economico, evidenziava la sussistenza di importanti differenze tra le parti sotto il profilo reddituale (l'una disoccupata, l'altro assunto a tempo indeterminato percependo uno stipendio medio pari a 1.400,00 euro, con possibilità di aumento mensile a titolo di straordinari).
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice relatore fissava udienza per la convocazione delle parti al
14.1.2025.
Con memoria difensiva del 11.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendo, previa ammissione delle istanze istruttorie, disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre;
chiedeva disporsi la prosecuzione degli incontri padre - figli in luogo neutro;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie ragioni, negava la ricostruzione operata da parte ricorrente in punto episodi di violenze, nonché contestava la sussistenza di aumenti mensili in busta baga uniformi a cadenza mensile.
Con comparsa di costituzione del 19.12.2024, si costituiva in giudizio il Curatore speciale dei minori, l'avv. Maritano Laura Maria (nominata con provvedimento del Tribunale per i Minorenni datato 28.11.202), chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre, con residenza e collocazione presso quest'ultima; chiedeva disporsi che il padre potesse incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale;
chiedeva disporsi la prosecuzione del monitoraggio dei luoghi neutri;
chiedeva poi disporsi che il padre contribuisse al mantenimento dei figli mediante il versamento di un importo mensile ritenuto di giustizia;
chiedeva disporsi che l'Assegno Unico
Universale per i figli minori venisse integralmente percepito dalla signora chiedeva Pt_1 confermarsi la presa in carico del padre da parte del nonché confermarsi la prosecuzione della Pt_2 presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni con ordinanza del 21.02.2024; chiedeva, infine, di valutare l'opportunità di disporre l'intervento di un mediatore culturale, al fine di far capire al signor Persona_1 la funzione del luogo neutro, anche al fine di riprendere gli incontri con i minori. A sostegno delle proprie ragioni, il Curatore speciale dei minori evidenziava come l'allontanamento del sig. avesse Persona_1 in concreto migliorato le condizioni di vita dei minori, pur a fronte del desiderio di questi ultimi di poter rivedere il padre, nonostante tutto.
In data 20.12.2024, parte ricorrente depositava in atti, con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., sentenza di condanna del sig. da parte del Tribunale di Torino, sez. nell'ambito Persona_1 CP_2 della procedura n. 22173/2023 r.g.n.r.
In data 30.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione psicologica sul nucleo e sui minori, dalla quale si evince la permanenza di una “complessa situazione familiare”, nonché la necessità di avviare “interventi di sostegno di tipo educativo rivolti ai minori e di supporto alla madre presso il domicilio, sia per completare la valutazione e garantire un adeguato monitoraggio dello sviluppo evolutivo dei minori, sia per favorire nei bambini l'acquisizione di competenze sociali, aggregative e relazionali più funzionali e stimolanti, oltre che di rafforzamento delle capacità genitoriali materne”.
In data 7.1.2025, parte ricorrente depositava in atti memoria ex art. 473 bis 17, co. 2 c.p.c, richiamandosi, in essa, al proprio ricorso introduttivo, nonché alla memoria depositata in data
20.12.2024.
In data 8.1.2025, il Curatore speciale dei minori depositava in atti memoria ex art. 473 bis 17, co.
2 c.p.c. In data 9.1.2025, parte ricorrente depositava in atti istanza volta ad ottenere la nomina di un interprete di lingua nigeriana o inglese per l'udienza prevista il 14.1.2025. All'udienza del 13.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Passando alle ulteriori questioni, il Tribunale rileva, in primo luogo, che possa essere accolta la domanda di addebito della separazione alla parte convenuta formulata dalla parte ricorrente, secondo la pacifica giurisprudenza a mente della quale, le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano “violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo
2017, n. 7388). Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18). Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib.
Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio
(Cass. 433/2016 e Cass. 817/2011).
In particolare, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti è emerso che la crisi della relazione matrimoniale sia eziologicamente da ricondursi alle condotte maltrattanti e violenti poste in essere dal convenuto nei confronti dalla moglie, anche in presenza dei figli minori.
A seguito della denuncia-querela del 18.9.2023 (cfr. doc. 5) è stato iscritto il procedimento penale n.
22173/2023 r.g.n.r., nell'ambito del quale è stata adottata in data 20.10.2023 la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare unitamente al divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri alla persona offesa oltre al divieto di comunicare in qualsiasi modo con la stessa ed in data 2.10.2024 è stata emessa, a seguito di celebrazione del rito abbreviato, la sentenza di condanna del sig. Persona_1 condannandolo alla pena finale di anni 2 e giorni 20 di reclusione oltre al risarcimento del danno, per il reato di cui all'art. 572 c.p. e art. 582-585 c.p. per il reato di maltrattamento, sottoponendola a violenze fisiche e psichiche, anche in presenza dei figli minori e cagionandole lesioni personali aggravate dal 2014 al 2023 (cfr. doc.12; certificato medico del 19/10/2023).
Con riferimento alle questioni relative al regime di affidamento, collocazione dei minori e tempi di frequentazione dei minori presso ciascun genitore, si confermano le condizioni statuite dal Tribunale per i minorenni, atteso che non è mutata la situazione rispetto al 21.2.2024, dispopnendo altresì
l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre.
In particolare, come anche evidenziato dalla curatrice speciale, con riguardo alla signora le Pt_1 relazioni aggiornate del servizio di NPI/Psicologia confermano quanto già evidenziato precedentemente;
precisamente la signora ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e di apertura rispetto Pt_1 alla costruzione di un progetto di aiuto e di sostegno. Appare come una donna forte, determinata, comunicativa, disponibile a ripercorrere la propria storia personale, affrontando anche aspetti fragili e dolorosi della sua vita, senza timore di esprimere le proprie emozioni e di mostrarsi vulnerabile.
La signora si è mostrata adeguata sul piano della genitorialità, per quanto riguarda la cura Pt_1 dei figli e le funzioni affettive. Durante i colloquicon il personale socio-sanitario ha ripercorso il proprio passato, da cui emerge una vita di sofferenza e di dolore, privata fin dalla più tenera età dell'affetto della figura materna, la tristezza trapela ancora oggi quando afferma che “Senza una madre non va bene, io non so cosa significa avere una mamma, essere presa in braccio”. La signora riferisce che il Pt_1 signor è cambiato dopo la nascita del primo figlio, ha iniziato a bere e ad assumere CP_1 comportamenti violenti ed aggressivi. In casa c'era un clima di tensione, dovuto non solo agli episodi di violenza fisica, ma anche agli atteggiamenti di rabbia improvvisa e immotivata che il suo compagno manifestava. Riferisce che il signor ha continuato a picchiarla anche dopo la nascita di CP_1
il secondo figlio e per il timore di essere separata dai suoi figli non si è mai rivolta ai servizi Per_2 sociali. Solo nel 2023, in occasione di un episodio di violenza più intenso dei precedenti, in cui il marito
l'ha morsicata alla testa facendola sanguinare, ha chiesto aiuto a due vicini i quali hanno chiamato le Forze dell'Ordine e l'ambulanza e il marito è stato arrestato.
La signora desiderosa di acquisire autonomia ed indipendenza anche economica, sia per se Pt_1 stessa, sia per il bene dei propri figli e si è sempre mostrata collaborativa con i servizi. Ha trovato un lavoro con un orario che le consente di conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi, tuttavia talvolta si sente un po' affaticata per la difficoltà nell'organizzazione e nella gestione familiare ed ha presentato richiesta all'Assistente sociale per essere aiutata e poter fruire di un supporto educativo o domiciliare. Riferisce la signora che il marito non si è mai occupato molto dei figli, non giocava Pt_1
e non parlava molto con loro, delegava totalmente a lei la cura dei bambini. Quando era in casa era sempre “triste, non si poteva scherzare”, in seguito ad abuso di alcolici diventava aggressivo anche verso i bambini, “li spingeva e picchiava”. Tuttavia, la signora vorrebbe che il padre avesse un buon Pt_1 rapporto con i figli, consapevole dell'importanza della presenza di entrambi i genitori nella loro vita ed ha espresso più volte agli educatori il suo dispiacere per l'atteggiamento di chiusura del signor per il suo rifiuto ad incontrare i figli in luogo neutro. Persona_1
Con riguardo al signor invece, la curatrice speciale dei minori, evidenzia che la relazione Persona_1 dei servizi riporta che il padre dei minori si presenta con un atteggiamento non collaborativo, di rifiuto, talvolta impulsivo, rancoroso. Rispetto ai comportamenti violenti il signor non mostra CP_1 riflessione critica, né consapevolezza, ritenendo che a fronte di atteggiamenti sbagliati della moglie sia legittimo comportarsi in tal modo per correggerla, considerando normali i suoi comportamenti aggressivi e ammettendo “Sì io la picchio quando fa qualcosa che non mi piace”. Ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato come magazziniere presso la ditta “Bartolini”, non ha una dimora fissa e riferisce di non disporre di risorse economiche sufficienti che gli consentano di avere un'abitazione, perché una parte cospicua dello stipendio viene devoluta per il mantenimento dei figli. Rispetto agli incontri in luogo neutro riferisce di averli interrotti nel mese di luglio e di non aver intenzione di riprenderne la frequenza in quanto non approva tale modalità di incontro per mantenere il contatto affettivo con i bambini ritenendo che “non è fare il padre vedere i figli ogni tanto in una stanza”. Rifiuta in modo categorico di aderire al programma di incontri e colloqui con la psicologa e non si mostra disponibile ad avviare un percorso di verifica e sostegno delle competenze genitoriali.
Tanto considerato, quindi, non vi sono margini per disporre l'affidamento condiviso dei minori tenuto conto delle gravi criticità genitoriali del signor Controparte_1
Conseguentemente, i minori continueranno a mantenere la residenza presso la madre, e gli incontri con il padre andranno regolamentati come in dispositivo, alla luce della valutazione delle capacità genitoriali dello stesso.
Per tale ragione, si conferma la presa in carico del nucleo, da parte dei Servizi incaricati, come meglio specificato in dispositivo.
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto dei redditi delle parti (la ricorrente ha da poco reperito un'attività lavorativa, con orario ridotto, dovendosi occupare anche dei figli in maniera esclusiva e dovendo pagare il canone per la casa ATC pari ad euro 128,88 euro al mese;
il convenuto ha reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato dal 2021 come addetto alle operazioni di magazzino presso la BRT- Filiale Orbassano con sede a Rivalta, percependo una retribuzione annuale lorda è pari a
17.000-18.000 euro (Doc. 2)), si reputa congruo confermare il contributo di 500 euro mensili a titolo di concorso al mantenimento per i figli, che sta già versando, oltre al 50 % delle spese extra, tenuto conto che la ricorrente vive in casa ATC e percepirà per intero il c.d. AUU, avendo nel frattempo reperito un'attività lavorativa.
Si rigetta, invece, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della parte convenuta,
e formulata alla parte ricorrente ma non formulata dal curatore speciale, per mancanza dei presupposti, giacché quantomeno con riferimento agli aspetti economici, il signor Controparte_1 ha sempre provveduto al mantenimento dei figli, versando il mantenimento per i figli, anche prima che il Tribunale provvedesse sul punto.
Le spese processuali sono compensate, essendo le parti soccombenti reciprocamente la parte ricorrente con riferimento alla domanda del contributo al mantenimento e decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor e la parte convenuta con riferimento alla domanda Controparte_1 di addebito e regime di affidamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 - bis. 22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., addebitandola al signor Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni riguardanti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, la collocazione e la residenza, i documenti anche relativi all'espatrio, le scelte scolastiche. Conferma la collocazione dei minori presso la madre.
Assegna la casa familiare alla madre che vi abita insieme ai figli. Dispone che il padre possa incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale e di Psicologia/NPI, anche alla luce delle risultanze dei percorsi sociosanitari in atto.
Dispone che il signor versi alla signora entro il Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese il contributo di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie che andranno regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016. Prescrive al signor di proseguire la presa in carico del padre da parte Controparte_1 Part del D..
Conferma la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni nell'Ordinanza del
21.02.2024, confermando la prosecuzione dei progetti in atto (compresa l'educativa domiciliare) e l'attivazione di quelli necessari nell'interesse dei minori.
Rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del signor
[...] formulata dalla signora . CP_1 Parte_1
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12071/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GINESI ALICE che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Avv. Maritano Laura Maria in qualità di curatore speciale dei minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3
Con l'intervento del P.m.
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 20.12.2024 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito in via principale e anche in via provvisoria e urgente ex art 473 bis. 22 c.p.c
− dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], con dichiarazione di addebito al marito;
Controparte_1
− dichiarare la decadenza del padre, , dai figli minori Controparte_1 Persona_1
e , ai sensi dell'art. 330 c.c., previa nomina di un curatore speciale;
Per_2 Per_3
− in subordine, in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori e alla madre, attribuendole la Persona_1 Per_2 Per_3 possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
− disporre, allo stato la sospensione degli incontri padre-figli;
− disporre che qualora ne faccia richiesta, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale;
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli , e mediante il Per_1 Per_2 Per_3 versamento dell'importo mensile di euro 900,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− dare atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora
; Pt_1
− confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI/Psicologia;
− confermare la presa in carico del padre da parte del ”. Pt_2
Per parte resistente: come da memoria di costituzione e da memoria ex art. 473 bis 17 del 31.12.2024
“Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE
1 – Respingere in toto le domande avversarie;
2- Disporre l'AFFIDAMENTO CONDIVISO dei figli minori con collocazione presso la madre
3- prosecuzione degli incontri in luogo neutro come disposto dal Tribunale Parte_3 minorile o da codesto Ill.mo Giudice,
4- CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare nella somma onnicomprensiva di € 500,00 il contributo a carico del signor per il mantenimento dei figli minori da pagarsi Controparte_1 entro e non oltre la fine di ogni mese o comunque all'incasso dello stipendio, oltre il 50% delle spese straordinarie necessitate, preventivamente concordate e documentate così come regolate dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
5-ASSEGNO ISTAT interamente a favore della madre come richiesto da parte ricorrente”.
Per parte intervenuta: come da memoria del 8.1.2025
“- Mantenere la collocazione dei minori presso la madre;
- disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre;
- disporre che il padre possa incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale;
- proseguire il monitoraggio dei luoghi neutri;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un importo mensile ritenuto di giustizia;
- disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli minori venga integralmente percepito dalla signora
; Pt_1
- confermare la presa in carico del padre da parte del;
Pt_2
- confermare la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni nell'Ordinanza del
21.02.2024”
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Torino il 05.12.2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 176 parte serie I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato Torino il 29.07.2014, Persona_1 Persona_2
nato Torino il 08.02.2016 e , nata a [...] il [...].
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 04.07.2024, , chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare, con addebito, la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, nel merito in via principale e anche in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 c.p.c., formulando anche istanze istruttorie, di dichiarare la decadenza del padre, previa nomina di un curatore speciale;
chiedeva, in subordine, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre;
chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere i figli con sé unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale;
chiedeva disporsi che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando mensilmente la somma di 900,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva darsi atto della percezione per intero del contributo ISTAT alla sig.ra chiedeva, infine, confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del Pt_1
Servizio di NPI/Psicologia, così come disposto nell'ordinanza del Tribunale dei Minori del 21.02.2024, nonché confermarsi la presa in carico del padre da parte del . A sostegno delle proprie ragioni, Pt_2 evidenziava come il sig. in costanza di matrimonio, avesse posto in essere condotte Parte_4 violente, denigratorie, umilianti e controllanti nei confronti della moglie (condotte, quest'ultime, sfociate in aggressioni, l'ultima avvenuta in data 20.10.2023). In punto economico, evidenziava la sussistenza di importanti differenze tra le parti sotto il profilo reddituale (l'una disoccupata, l'altro assunto a tempo indeterminato percependo uno stipendio medio pari a 1.400,00 euro, con possibilità di aumento mensile a titolo di straordinari).
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice relatore fissava udienza per la convocazione delle parti al
14.1.2025.
Con memoria difensiva del 11.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendo, previa ammissione delle istanze istruttorie, disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre;
chiedeva disporsi la prosecuzione degli incontri padre - figli in luogo neutro;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie ragioni, negava la ricostruzione operata da parte ricorrente in punto episodi di violenze, nonché contestava la sussistenza di aumenti mensili in busta baga uniformi a cadenza mensile.
Con comparsa di costituzione del 19.12.2024, si costituiva in giudizio il Curatore speciale dei minori, l'avv. Maritano Laura Maria (nominata con provvedimento del Tribunale per i Minorenni datato 28.11.202), chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre, con residenza e collocazione presso quest'ultima; chiedeva disporsi che il padre potesse incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale;
chiedeva disporsi la prosecuzione del monitoraggio dei luoghi neutri;
chiedeva poi disporsi che il padre contribuisse al mantenimento dei figli mediante il versamento di un importo mensile ritenuto di giustizia;
chiedeva disporsi che l'Assegno Unico
Universale per i figli minori venisse integralmente percepito dalla signora chiedeva Pt_1 confermarsi la presa in carico del padre da parte del nonché confermarsi la prosecuzione della Pt_2 presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni con ordinanza del 21.02.2024; chiedeva, infine, di valutare l'opportunità di disporre l'intervento di un mediatore culturale, al fine di far capire al signor Persona_1 la funzione del luogo neutro, anche al fine di riprendere gli incontri con i minori. A sostegno delle proprie ragioni, il Curatore speciale dei minori evidenziava come l'allontanamento del sig. avesse Persona_1 in concreto migliorato le condizioni di vita dei minori, pur a fronte del desiderio di questi ultimi di poter rivedere il padre, nonostante tutto.
In data 20.12.2024, parte ricorrente depositava in atti, con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., sentenza di condanna del sig. da parte del Tribunale di Torino, sez. nell'ambito Persona_1 CP_2 della procedura n. 22173/2023 r.g.n.r.
In data 30.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione psicologica sul nucleo e sui minori, dalla quale si evince la permanenza di una “complessa situazione familiare”, nonché la necessità di avviare “interventi di sostegno di tipo educativo rivolti ai minori e di supporto alla madre presso il domicilio, sia per completare la valutazione e garantire un adeguato monitoraggio dello sviluppo evolutivo dei minori, sia per favorire nei bambini l'acquisizione di competenze sociali, aggregative e relazionali più funzionali e stimolanti, oltre che di rafforzamento delle capacità genitoriali materne”.
In data 7.1.2025, parte ricorrente depositava in atti memoria ex art. 473 bis 17, co. 2 c.p.c, richiamandosi, in essa, al proprio ricorso introduttivo, nonché alla memoria depositata in data
20.12.2024.
In data 8.1.2025, il Curatore speciale dei minori depositava in atti memoria ex art. 473 bis 17, co.
2 c.p.c. In data 9.1.2025, parte ricorrente depositava in atti istanza volta ad ottenere la nomina di un interprete di lingua nigeriana o inglese per l'udienza prevista il 14.1.2025. All'udienza del 13.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Passando alle ulteriori questioni, il Tribunale rileva, in primo luogo, che possa essere accolta la domanda di addebito della separazione alla parte convenuta formulata dalla parte ricorrente, secondo la pacifica giurisprudenza a mente della quale, le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano “violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo
2017, n. 7388). Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18). Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib.
Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio
(Cass. 433/2016 e Cass. 817/2011).
In particolare, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti è emerso che la crisi della relazione matrimoniale sia eziologicamente da ricondursi alle condotte maltrattanti e violenti poste in essere dal convenuto nei confronti dalla moglie, anche in presenza dei figli minori.
A seguito della denuncia-querela del 18.9.2023 (cfr. doc. 5) è stato iscritto il procedimento penale n.
22173/2023 r.g.n.r., nell'ambito del quale è stata adottata in data 20.10.2023 la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare unitamente al divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri alla persona offesa oltre al divieto di comunicare in qualsiasi modo con la stessa ed in data 2.10.2024 è stata emessa, a seguito di celebrazione del rito abbreviato, la sentenza di condanna del sig. Persona_1 condannandolo alla pena finale di anni 2 e giorni 20 di reclusione oltre al risarcimento del danno, per il reato di cui all'art. 572 c.p. e art. 582-585 c.p. per il reato di maltrattamento, sottoponendola a violenze fisiche e psichiche, anche in presenza dei figli minori e cagionandole lesioni personali aggravate dal 2014 al 2023 (cfr. doc.12; certificato medico del 19/10/2023).
Con riferimento alle questioni relative al regime di affidamento, collocazione dei minori e tempi di frequentazione dei minori presso ciascun genitore, si confermano le condizioni statuite dal Tribunale per i minorenni, atteso che non è mutata la situazione rispetto al 21.2.2024, dispopnendo altresì
l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre.
In particolare, come anche evidenziato dalla curatrice speciale, con riguardo alla signora le Pt_1 relazioni aggiornate del servizio di NPI/Psicologia confermano quanto già evidenziato precedentemente;
precisamente la signora ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e di apertura rispetto Pt_1 alla costruzione di un progetto di aiuto e di sostegno. Appare come una donna forte, determinata, comunicativa, disponibile a ripercorrere la propria storia personale, affrontando anche aspetti fragili e dolorosi della sua vita, senza timore di esprimere le proprie emozioni e di mostrarsi vulnerabile.
La signora si è mostrata adeguata sul piano della genitorialità, per quanto riguarda la cura Pt_1 dei figli e le funzioni affettive. Durante i colloquicon il personale socio-sanitario ha ripercorso il proprio passato, da cui emerge una vita di sofferenza e di dolore, privata fin dalla più tenera età dell'affetto della figura materna, la tristezza trapela ancora oggi quando afferma che “Senza una madre non va bene, io non so cosa significa avere una mamma, essere presa in braccio”. La signora riferisce che il Pt_1 signor è cambiato dopo la nascita del primo figlio, ha iniziato a bere e ad assumere CP_1 comportamenti violenti ed aggressivi. In casa c'era un clima di tensione, dovuto non solo agli episodi di violenza fisica, ma anche agli atteggiamenti di rabbia improvvisa e immotivata che il suo compagno manifestava. Riferisce che il signor ha continuato a picchiarla anche dopo la nascita di CP_1
il secondo figlio e per il timore di essere separata dai suoi figli non si è mai rivolta ai servizi Per_2 sociali. Solo nel 2023, in occasione di un episodio di violenza più intenso dei precedenti, in cui il marito
l'ha morsicata alla testa facendola sanguinare, ha chiesto aiuto a due vicini i quali hanno chiamato le Forze dell'Ordine e l'ambulanza e il marito è stato arrestato.
La signora desiderosa di acquisire autonomia ed indipendenza anche economica, sia per se Pt_1 stessa, sia per il bene dei propri figli e si è sempre mostrata collaborativa con i servizi. Ha trovato un lavoro con un orario che le consente di conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi, tuttavia talvolta si sente un po' affaticata per la difficoltà nell'organizzazione e nella gestione familiare ed ha presentato richiesta all'Assistente sociale per essere aiutata e poter fruire di un supporto educativo o domiciliare. Riferisce la signora che il marito non si è mai occupato molto dei figli, non giocava Pt_1
e non parlava molto con loro, delegava totalmente a lei la cura dei bambini. Quando era in casa era sempre “triste, non si poteva scherzare”, in seguito ad abuso di alcolici diventava aggressivo anche verso i bambini, “li spingeva e picchiava”. Tuttavia, la signora vorrebbe che il padre avesse un buon Pt_1 rapporto con i figli, consapevole dell'importanza della presenza di entrambi i genitori nella loro vita ed ha espresso più volte agli educatori il suo dispiacere per l'atteggiamento di chiusura del signor per il suo rifiuto ad incontrare i figli in luogo neutro. Persona_1
Con riguardo al signor invece, la curatrice speciale dei minori, evidenzia che la relazione Persona_1 dei servizi riporta che il padre dei minori si presenta con un atteggiamento non collaborativo, di rifiuto, talvolta impulsivo, rancoroso. Rispetto ai comportamenti violenti il signor non mostra CP_1 riflessione critica, né consapevolezza, ritenendo che a fronte di atteggiamenti sbagliati della moglie sia legittimo comportarsi in tal modo per correggerla, considerando normali i suoi comportamenti aggressivi e ammettendo “Sì io la picchio quando fa qualcosa che non mi piace”. Ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato come magazziniere presso la ditta “Bartolini”, non ha una dimora fissa e riferisce di non disporre di risorse economiche sufficienti che gli consentano di avere un'abitazione, perché una parte cospicua dello stipendio viene devoluta per il mantenimento dei figli. Rispetto agli incontri in luogo neutro riferisce di averli interrotti nel mese di luglio e di non aver intenzione di riprenderne la frequenza in quanto non approva tale modalità di incontro per mantenere il contatto affettivo con i bambini ritenendo che “non è fare il padre vedere i figli ogni tanto in una stanza”. Rifiuta in modo categorico di aderire al programma di incontri e colloqui con la psicologa e non si mostra disponibile ad avviare un percorso di verifica e sostegno delle competenze genitoriali.
Tanto considerato, quindi, non vi sono margini per disporre l'affidamento condiviso dei minori tenuto conto delle gravi criticità genitoriali del signor Controparte_1
Conseguentemente, i minori continueranno a mantenere la residenza presso la madre, e gli incontri con il padre andranno regolamentati come in dispositivo, alla luce della valutazione delle capacità genitoriali dello stesso.
Per tale ragione, si conferma la presa in carico del nucleo, da parte dei Servizi incaricati, come meglio specificato in dispositivo.
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto dei redditi delle parti (la ricorrente ha da poco reperito un'attività lavorativa, con orario ridotto, dovendosi occupare anche dei figli in maniera esclusiva e dovendo pagare il canone per la casa ATC pari ad euro 128,88 euro al mese;
il convenuto ha reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato dal 2021 come addetto alle operazioni di magazzino presso la BRT- Filiale Orbassano con sede a Rivalta, percependo una retribuzione annuale lorda è pari a
17.000-18.000 euro (Doc. 2)), si reputa congruo confermare il contributo di 500 euro mensili a titolo di concorso al mantenimento per i figli, che sta già versando, oltre al 50 % delle spese extra, tenuto conto che la ricorrente vive in casa ATC e percepirà per intero il c.d. AUU, avendo nel frattempo reperito un'attività lavorativa.
Si rigetta, invece, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della parte convenuta,
e formulata alla parte ricorrente ma non formulata dal curatore speciale, per mancanza dei presupposti, giacché quantomeno con riferimento agli aspetti economici, il signor Controparte_1 ha sempre provveduto al mantenimento dei figli, versando il mantenimento per i figli, anche prima che il Tribunale provvedesse sul punto.
Le spese processuali sono compensate, essendo le parti soccombenti reciprocamente la parte ricorrente con riferimento alla domanda del contributo al mantenimento e decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor e la parte convenuta con riferimento alla domanda Controparte_1 di addebito e regime di affidamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 - bis. 22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., addebitandola al signor Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni riguardanti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, la collocazione e la residenza, i documenti anche relativi all'espatrio, le scelte scolastiche. Conferma la collocazione dei minori presso la madre.
Assegna la casa familiare alla madre che vi abita insieme ai figli. Dispone che il padre possa incontrare i figli minori soltanto in luogo neutro e alla presenza di un educatore, con la frequenza e le modalità ritenute idonee dal Servizio Sociale e di Psicologia/NPI, anche alla luce delle risultanze dei percorsi sociosanitari in atto.
Dispone che il signor versi alla signora entro il Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese il contributo di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie che andranno regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016. Prescrive al signor di proseguire la presa in carico del padre da parte Controparte_1 Part del D..
Conferma la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e della NPI/Psicologia, come disposto dal Tribunale per i Minorenni nell'Ordinanza del
21.02.2024, confermando la prosecuzione dei progetti in atto (compresa l'educativa domiciliare) e l'attivazione di quelli necessari nell'interesse dei minori.
Rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del signor
[...] formulata dalla signora . CP_1 Parte_1
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.