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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6894/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Marco Tiberino
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
002039547, notificata il 22.04.2024 (relativa ad atto di accertamento
.0900.03/12/2019.0671107 del 03/12/2019), con cui l gli ha ingiunto CP_1 CP_1 di pagare la somma di euro 412,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 per l'annualità 2018.
Sostiene l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per decadenza
1 dal diritto di riscuotere la sanzione amministrativa per tardività della notificazione della violazione, eseguita oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981, nonchè per omessa notifica del relativo atto di accertamento.
L , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità al caso di CP_1 specie del termine di cui all'art. 14 L. 689/81; che anche qualora si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, questo termine non era comunque decorso. Conclude per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Quanto alla questione dell'omessa notifica dell'atto di accertamento, l' CP_1 ha documentato di avere inviato una comunicazione di accertamento della violazione in data 03/12/2019, regolarmente notificata alla parte opponente il 02.01.2020.
Tanto premesso, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1
l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Il D.Lgs. n. 8 del 2016 distingue gli illeciti "a regime" e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli artt. 8 e 9. In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente alla intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 con il quale è disposto che "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n, 689", tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c. 5, in virtù del quale "si applicano, in quanto compatibili,
2 le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Invero, nell'ipotesi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Sempre con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore (06.02.2016) del D.Lgs. n. 8 del 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa.
Va rilevato che l'art. 9, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 L. n. 689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie, costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs.
n. 8 del 2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di
3 pagamento delle somme dovute.
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività.
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che dispone: "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della L.
n. 689 del 1981".
Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.
Orbene fatta tale generale premessa va osservato che nel caso di specie trattasi di illecito ab origine amministrativo, riferendosi ad omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 01/2018, e quindi successive all'entrata in vigore della legge n. 8/2016 sicché è pacifica l'applicabilità alla fattispecie della decadenza di cui all'art.14 della L.
n. 689/1981.
Ciò acclarato, va richiamata sul punto quella oramai costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n.689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09;
26734/11; 25836/11).
4 In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez.
II , 29/09/2020 , n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito.
A tal proposito in più occasioni la giurisprudenza ha precisato che detta prova può essere tratta dai c.d. modelli DM10, ossia dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, sempre che non risultino elementi contrari (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 46451 del 07.10.2009, Cass. pen., sez.
III, n. 14839 del 04.03.2010, Cass. pen., sez. III, n. 37145 del 10.04.2013
e Cass. pen. n. 30271 del 10.07.2014).
In altre parole, la trasmissione all dei modelli DM10, che hanno natura CP_1 ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazioni alle quali
è stato omesso il versamento delle ritenute.
Ne consegue, allora, che la presentazione di detti modelli è sufficiente per accertare l'omesso versamento delle ritenute e, dunque, la responsabilità del datore di lavoro.
Pertanto, la verifica della violazione non richiede acquisizione di dati che ne consentano la dilatazione in tempi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma e che nel caso di specie non risultano rispettati.
In conclusione, il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione annullata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5 Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'opponente, che si liquidano nella misura di € 1.200, oltre oltre RSG,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
6
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6894/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Marco Tiberino
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
002039547, notificata il 22.04.2024 (relativa ad atto di accertamento
.0900.03/12/2019.0671107 del 03/12/2019), con cui l gli ha ingiunto CP_1 CP_1 di pagare la somma di euro 412,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 per l'annualità 2018.
Sostiene l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per decadenza
1 dal diritto di riscuotere la sanzione amministrativa per tardività della notificazione della violazione, eseguita oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981, nonchè per omessa notifica del relativo atto di accertamento.
L , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità al caso di CP_1 specie del termine di cui all'art. 14 L. 689/81; che anche qualora si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, questo termine non era comunque decorso. Conclude per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Quanto alla questione dell'omessa notifica dell'atto di accertamento, l' CP_1 ha documentato di avere inviato una comunicazione di accertamento della violazione in data 03/12/2019, regolarmente notificata alla parte opponente il 02.01.2020.
Tanto premesso, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1
l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Il D.Lgs. n. 8 del 2016 distingue gli illeciti "a regime" e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli artt. 8 e 9. In particolare, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente alla intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 con il quale è disposto che "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n, 689", tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c. 5, in virtù del quale "si applicano, in quanto compatibili,
2 le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Invero, nell'ipotesi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Sempre con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore (06.02.2016) del D.Lgs. n. 8 del 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa.
Va rilevato che l'art. 9, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 L. n. 689 del 1981, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie, costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D.Lgs.
n. 8 del 2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di
3 pagamento delle somme dovute.
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività.
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che dispone: "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della L.
n. 689 del 1981".
Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.
Orbene fatta tale generale premessa va osservato che nel caso di specie trattasi di illecito ab origine amministrativo, riferendosi ad omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo 01/2018, e quindi successive all'entrata in vigore della legge n. 8/2016 sicché è pacifica l'applicabilità alla fattispecie della decadenza di cui all'art.14 della L.
n. 689/1981.
Ciò acclarato, va richiamata sul punto quella oramai costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n.689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09;
26734/11; 25836/11).
4 In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez.
II , 29/09/2020 , n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito.
A tal proposito in più occasioni la giurisprudenza ha precisato che detta prova può essere tratta dai c.d. modelli DM10, ossia dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, sempre che non risultino elementi contrari (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 46451 del 07.10.2009, Cass. pen., sez.
III, n. 14839 del 04.03.2010, Cass. pen., sez. III, n. 37145 del 10.04.2013
e Cass. pen. n. 30271 del 10.07.2014).
In altre parole, la trasmissione all dei modelli DM10, che hanno natura CP_1 ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazioni alle quali
è stato omesso il versamento delle ritenute.
Ne consegue, allora, che la presentazione di detti modelli è sufficiente per accertare l'omesso versamento delle ritenute e, dunque, la responsabilità del datore di lavoro.
Pertanto, la verifica della violazione non richiede acquisizione di dati che ne consentano la dilatazione in tempi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma e che nel caso di specie non risultano rispettati.
In conclusione, il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione annullata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5 Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'opponente, che si liquidano nella misura di € 1.200, oltre oltre RSG,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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