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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2038/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. VERDE VALENTINA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. TOSINI LAURA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. I figli e minori di età, sono affidati in via super-esclusiva al Per_1 Per_2 padre, con collocazione presso la casa familiare, sita in San Bellino (RO) via Argine Santa Maria n.
1337, e con rimessione allo stesso di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per i minori, tra cui il percorso di studio, la salute, la religione e la residenza anagrafica.
2. L'esercizio del diritto di visita della madre sarà regolamentato dai Servizi sociali territorialmente competenti, secondo le modalità e le tempistiche di maggior tutela per i minori, individuate dagli stessi Servizi Sociali.
3. La madre si obbliga a corrispondere la somma mensile di € 200,00 complessiva per entrambi i figli a titolo di contributo al mantenimento ordinario, annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. .
4. Il padre provvederà integralmente al Parte_1
1 pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche.
5. Le parti si riconoscono economicamente autosufficienti.
6. Spese di lite compensate”.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
2.8.2014, e il 28.12.2017. Per_2
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 379/2024, depositata il 9.5.2024, il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nella citata decisione.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 3.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza dell'11.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 22.7.2025 il giudice ha disposto la comparizione delle parti per l'udienza del 16.9
2025, ritenendo necessario ottenere chiarimenti in ordine ad eventuali mutamenti della situazione relativi ai provvedimenti con cui è stata dichiarata la decadenza di dalla responsabilità CP_1 genitoriale.
All'udienza del 16.9.2025, sentite le parti, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.1.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 9.5.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge, nonché all'interesse degli stessi.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo delle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in CEREGNANO in data 04/05/2013 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Parte_1 CP_1 di CEREGNANO nell'anno 2013, n. 1 parte 2 serie C ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2025
La Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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