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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16498 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. PA Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 3.6.2025 e vertente
T R A
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1 di Valle Alessandra n. 61, presso lo studio legale dell'Avv. Sara Anedda, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore delegato e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2
Via Emilia n. 47, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Angeloni, che, insieme agli Avv.ti
PA R. RO e RA UR, la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Convenuta
OGGETTO: Intermediazione finanziaria
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “…si riporta alle difese svolte nel giudizio ed alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, insistendo per il loro accoglimento con rigetto di ogni avversa richiesta anche istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. e per la rinnovazione delle indagini peritali e di sostituzione del consulente d'ufficio ai sensi dell'art. 196 c.p.c. per le ragioni già dedotte nell'istanza del
1 21.3.2024, che si reitera vista la non convisibilità dei motivi del rigetto formulato con ordinanza datata 4 maggio 2024. L'Avv. Anedda chiede altresì la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e repliche.”;
• La difesa della convenuta: “Voglia il Tribunale ill.mo, previe le declaratorie del caso, nel merito: - ordinare la cancellazione della frase “indica un'alterazione degli elementi di prova da parte della Banca, e dunque di malafede processuale” a pag. 5 delle osservazioni del ctp attoreo alla bozza di CTU (All. 6 alla CTU) perché inveritiero ed offensivo;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e comunque respingere ogni domanda dell'attore, siccome infondata in fatto e in diritto, viste le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di carenza di nesso causale dell'asserito danno con l'operato di , di exceptio doli, di abuso CP_1 del diritto, di compensatio lucri cum damno, di compensazione (in via di buona fede) del presunto danno con le somme guadagnate, di caso fortuito, di prescrizione e di esclusione di garanzia contrattuale, nonché visti gli artt. 1225 e 1227, primo e secondo comma, c.c., mandando assolta la società convenuta da ogni pretesa avversaria;
- in via di eccezione riconvenzionale, e per il denegato e non creduto caso di declaratoria invalidità/nullità del contratto servizi, si chiede la compensazione delle commissioni di intermediazione addebitate sul conto n. 30732 per €
63.783,98, da accertarsi dovute a a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. (arricchimento CP_1 senza causa), con gli eventuali (inesistenti) danni riconosciuti al sig. ; c) in ogni caso: Pt_1 con vittoria di spese e di onorari di giudizio, comprese le spese dei due ctp (€ 15.600 + 12.800 imponibile), le spese per l'estrazione forense (€ 2.050 imponibile) e le spese dei due C.T.U. (€
31.999,78 + 2.970 imponibile) con condanna altresì dell'attore ex art. 96, primo e terzo comma, cpc per responsabilità aggravata a pagare a la somma che il Tribunale Controparte_1 vorrà liquidare, anche in via equitativa.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che il rapporto di operatività si era esteso per oltre undici anni, dal 12 giugno 2007 al 13 giugno 2018, periodo nel quale venivano eseguite più di 10.000 operazioni di compravendita sul conto n. 30732 a lui intestato;
- che gli strumenti finanziari trattati risultavano particolarmente complessi e ad elevato rischio, consistendo prevalentemente in Futures e Covered Warrant;
- che veniva qualificato come investitore al dettaglio, in possesso però del solo diploma liceale;
2 - che la sua attività lavorativa nel settore della logistica e dei trasporti lo rendeva totalmente privo dell'esperienza e della conoscenza necessarie per operare su strumenti derivati complessi quali i Futures;
- che il capitale iniziale investito, di natura ingente, derivava da un lascito ereditario e non da redditi da lavoro;
- che aveva destinato tali somme a garantire un futuro sereno ai figli, finalità del tutto incompatibile con l'elevato profilo di rischio degli strumenti acquistati;
- che lamentava che non avesse mai effettuato una reale e adeguata profilatura CP_1 del cliente, né avesse aggiornato il modulo informativo prestampato del 2007, con conseguente impossibilità per l'intermediario di adempiere agli obblighi di verifica di adeguatezza e appropriatezza;
- che contestava l'esecuzione delle operazioni in assenza di un valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento e accessori regolarmente sottoscritto, nonché la mancata consegna preventiva di qualsivoglia informativa contrattuale, precontrattuale o sui rischi, in violazione dei doveri di trasparenza;
- che accusava di aver sistematicamente violato gli obblighi di condotta previsti CP_1 dal Testo Unico della Finanza e dalla regolamentazione Consob, omettendo la raccolta delle informazioni essenziali sul cliente e procedendo all'esecuzione di ordini inadeguati e inappropriati rispetto al suo profilo;
- che l'elevata rischiosità di Futures e Covered Warrant rendeva particolarmente grave l'esecuzione di migliaia di operazioni su un cliente “retail” inesperto;
-che fondava la domanda risarcitoria sulla risoluzione per inadempimento del contratto imputabile a CP_1
- che, inoltre, subiva la perdita dell'intero capitale ereditato;
- che la perdita complessiva veniva quantificata in euro 1.324.317,07, risultante dal P&L negativo generato su Covered Warrant e Futures, oltre alle commissioni addebitate dalla CP_1
;
[...]
- che lo stress e la disperazione derivanti dalle perdite lo avevano indotto a tentare investimenti ulteriori, definiti “riparatori”, ricorrendo al credito bancario, con conseguente aggravamento della sua esposizione debitoria;
- che, a seguito del fallito tentativo di mediazione, chiedeva la risoluzione di tutti gli ordini di acquisto e vendita di Futures e Covered Warrant eseguiti sul proprio conto dalla;
CP_1
3 - che, pertanto, domandava la condanna di al risarcimento dell'intera Controparte_1 somma investita e perduta, pari ad euro 1.324.317,07.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
1. In via preliminare: dichiarare la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a rendere conto del suo CP_1 operato ai sensi dell'art. 1713 c.c. e nei modi e nelle forme dell'art. 263 c.p.c.
2. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del presunto Contratto per la prestazione dei servizi di investimento per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad sustantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, TUF, e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di investimento in Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate CP_1 sul c/c n. 30732 intestato al sig. ; per l'ulteriore e conseguente effetto, Parte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire, Controparte_1 in favore dell'Attore, Euro 1.324.317,07, a titolo di restituzione dell'indebito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
3. In via principale alternativa: accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di investimento in Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate sul c/c n. 30732 intestato al sig. in ragione CP_1 Parte_1 della loro integrale assenza;
per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a restituire, in favore dell'Attore,
[...]
Euro 1.324.317,07, a titolo di restituzione dell'indebito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
4. In via principale alternativa: accertare e dichiarare la nullità del presunto
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e delle operazioni di investimento in
Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate sul c/c n. 30732 CP_1 intestato al sig. per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, Parte_1 comma 7, T.UF.; per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a restituire, in favore dell'Attore, Euro
1.324.317,07, a titolo di restituzione dell'indebito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
5. In via principale alternativa: accertare e dichiarare la nullità del presunto
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies decies e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni
4 di investimento in Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate CP_1 sul c/c n. 30732 intestato al sig. ; per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a restituire, in Controparte_1 favore dell'Attore, Euro 1.324.317,07, a titolo di restituzione dell'indebito, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
6. Sempre nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della per violazione degli obblighi Controparte_1 informativi, doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle operazioni di compravendita da parte dagli Intermediari ai sensi del T.U.F., dei Regolamenti Consob nn. 11522/98, 16190/07 e 20307/18 e del Codice del
Consumo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del presunto Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e delle operazioni di investimento in Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate sul c/c n. 30732 intestato al sig. ; per CP_1 Parte_1
l'ulteriore e conseguente effetto, e dichiarare la tenuta a corrispondere Controparte_1 all'Attore entro 30 giorni, a titolo di risarcimento danni, Euro 1.324.317,07, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
7. In via subordinata e alternativa: accertare e dichiarare la responsabilità della Directa per violazione degli obblighi di cui al T.U.F., al Regolamento
Consob n. 11522/1998, al Regolamento Consob n. 16190/2007 e n. 20307/18 in tema di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del presunto Contratto per la prestazione di servizi di investimento e delle operazioni di investimento in Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e regolate sul c/c n.30732 CP_1 intestato al sig. ; per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare la Parte_1 CP_1 tenuta a corrispondere all'Attore entro 30 giorni, a titolo di risarcimento danni, Euro
[...]
1.324.317,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
8. Ancora nel merito ed in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità precontrattuale della e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione degli ordini CP_1 di acquisto e di vendita di Futures e Covered Warrant poste in essere ed eseguite da e CP_1 regolate sul c/c n.30732 intestato al sig. e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 [...] tenuta a corrispondere all'Attore, a titolo di risarcimento danni, l'intera somma CP_1 investita, pari ad Euro 1.324.317,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla
5 diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c.
9. Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali e del contributo unificato.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_1
- che risultava essere una S.I.M. regolarmente autorizzata che, per scelta operativa, svolgeva prevalentemente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (RTO), nonché quello di esecuzione degli ordini per conto della clientela;
- che non risultava autorizzata e non prestava servizi di gestione di portafogli né di negoziazione per conto proprio, e che, parimenti, non svolgeva attività di consulenza in materia di investimenti;
- che il contratto stipulato con parte attrice si circoscriveva al solo servizio di RTO;
- che, conseguentemente, si limitava a raccogliere e trasmettere al mercato gli ordini che il cliente, in piena autonomia decisionale, impartiva direttamente per via telematica tramite la piattaforma di trading online;
- che, nell'ambito del servizio di RTO, riteneva di essere tenuta esclusivamente alla verifica di appropriatezza delle singole operazioni e non alla verifica di adeguatezza, richiesta unicamente per i servizi di consulenza e gestione;
- che tale verifica di appropriatezza risultava essere stata eseguita e che, nei casi in cui le operazioni non risultavano appropriate sulla base delle informazioni fornite dal cliente, provvedeva a darne avviso, conformemente alla disciplina di settore;
- che contestava l'assunto secondo cui il sarebbe stato “del tutto sprovvisto di Pt_1 qualsivoglia conoscenza e competenza”;
- che, al contrario, il si configurava come investitore esperto, avendo maturato, prima Pt_1 dell'apertura del conto nel 2007, oltre un milione di euro di minusvalenze presso altro intermediario (UN);
- che parte attrice assumeva consapevolmente il rischio delle operazioni, avendo contrattualmente dichiarato di operare solo dopo aver acquisito una buona conoscenza degli strumenti finanziari;
- che, pur non essendo tenuta a prestare attività di consulenza continuativa, metteva gratuitamente a disposizione del cliente, in tempo reale tramite la piattaforma online, tutte le informazioni necessarie per un'operatività informata, incluse quotazioni, grafici, notizie e la valorizzazione minuto per minuto di utili e perdite (“gain/loss”) sui titoli;
6 - che le perdite risultavano imputabili esclusivamente al , il quale aveva operato in Pt_1 via diretta e autonoma per un arco temporale di undici anni;
- che, inoltre, l'attore non aveva mai attivato lo stop-loss sugli strumenti derivati utilizzati, pur avendone facoltà;
- che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità delle domande e delle censure sollevate da parte attrice, non essendo stata specificamente contestata alcuna singola operazione;
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice;
- che eccepiva l'interruzione del nesso causale tra il suo operato e le perdite, in quanto il danno lamentato era imputabile in via esclusiva alla condotta, alle scelte speculative e al fatto del danneggiato (art. 1227 c.c.);
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (tra cui la produzione da parte della convenuta di chiavetta USB e del relativo verbale di acquisizione in originale dei dati in essa contenuti, considerato il formato dei documenti incompatibile con il deposito telematico e tenuto conto dell'instaurazione del contraddittorio sul punto per il tramite dell'invio da parte della convenuta alla parte attrice del link di accesso al contenuto della chiavetta USB) e con l'espletamento di CTU informatica e contabile e, a seguito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare ed in punto di rito deve essere confermata in questa sede, sotto il profilo istruttorio, l'inammissibilità, per parte attrice, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e della prova testimoniale articolati nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., in quanto vertenti su circostanze documentali e valutative (interrogatorio formale) e generiche e valutative (prova testimoniale). Parimenti, va ritenuta non ammissibile, per parte convenuta, la prova testimoniale articolata nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in quanto vertente su circostanze generiche
(capp. da 15 a 18, da 41 a 44, 52, 81, 82, 83, 84, 85 e 89), valutative (capp. 53 e 54) e documentali
(tutti gli altri capitoli).
7 Quanto al merito, le domande attoree sono infondate e, come tali, devono essere respinte per le seguenti ragioni.
Giova premettere, ai fini di una precisa trattazione di tutte le questioni sollevate nel presente giudizio, che lo stesso ha ad oggetto la validità con i conseguenti effetti, del contratto quadro di intermediazione finanziaria e delle relative operazioni di compravendita di titoli Futures e
Covered Warrant sul conte corrente n. 30732 intestato all'attore, tra il 1 novembre 2007 ed il 13 giugno 2018 (ex art. 23 D.Lgs. n. 58/1998 – c.d. “TUF”) o, in subordine, la responsabilità contrattuale o, in ulteriore subordine, precontrattuale della intermediaria convenuta , CP_1
a causa, in particolare, del mancato adeguamento del predetto contratto quadro, per violazione dell'art. 67-septiesdecies del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), per la mancata informativa sulla facoltà di recesso ex art. 30 TUF e, infine, per la dedotta inadeguatezza delle operazioni in relazione al profilo dell'investitore e per la mancanza delle informative specifiche di inadeguatezza firmate dal cliente per autorizzazione.
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, si osserva che la vicenda in esame deve essere ricondotta nell'ambito dell'attività di negoziazione degli strumenti finanziari, la quale si svolge su due livelli: quello a monte, del contratto quadro tra cliente e intermediario (nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti), e quello a valle, dei singoli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Innanzitutto, deve rilevarsi come – contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice – non sussiste alcuna violazione dell'art. 23 T.U.F. avendo la convenuta esibito in atti il contratto quadro debitamente sottoscritto in data 28.05.2007 dalle parti e non specificamente disconosciuto dall'istante, composto da una parte fissa, contenente le clausole afferenti alla raccolta ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, licenza software, nonché il mandato ad operare e altri servizi accessori e una parte variabile, afferente alle generalità del singolo cliente, quali la password per poter operare online, le commissioni e spese, le imposte e le coordinate bancarie di riferimento (doc. 1 parte convenuta).
In aggiunta, nel dossier relativo alla posizione del , è altresì evincibile la presenza del Pt_1
Regolamento disciplinante l'attività della convenuta, al cui art. 43, rubricato “Contratto”, è testualmente previsto che “La sottoscrizione del presente Contratto implica la piena ed integrale accettazione delle norme e condizioni tutte inserite nel Contratto sia nella “PARTE FISSA”, sia nella “PARTE VARIABILE” da considerare univocamente ed inscindibilmente”.
8 Alla luce di ciò, dunque, l'eccezione di parte attrice, relativa alla mancata sottoscrizione di un valido contratto, deve essere disattesa, stante la previsione regolamentare che disciplina le singole parti del contratto come inscindibili e da intendersi unite integralmente.
Né può essere ritenuta fondata l'asserita nullità del rapporto contrattuale per mancato rispetto della normativa in tema di diritto di recesso e della disciplina consumeristica.
Ed invero, l'attore ha lamentato in primo luogo la violazione dell'art. 30, co. 6, TUF, il quale prevede che per i contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede debba essere prevista la possibilità, in favore del cliente, di recedere entro sette giorni dalla stipula.
Al riguardo, deve soltanto sottolinearsi come la norma richiamata non si applica al contratto
“quadro” stipulato tra le parti che prevede soltanto l'attività di raccolta e trasmissione ordini di cui alla lettera e) art.1, comma 5, T.U.F (che è attività non menzionata dal comma 6 dell'art. 30
T.U.F.). Nemmeno alle singole operazioni di investimento si applica poi la previsione della clausola di recesso di cui all'art. 67 Codice del Consumo (cfr. art. 67 bis, comma 2, Codice
Consumo e art. 67 duodecies Codice Consumo).
In effetti, come dedotto dalla stessa parte attrice e come emerge dalla disamina del contratto
“quadro” stipulato tra le parti, la convenuta non doveva erogare alcun servizio di consulenza in materia di investimenti né fare gestione di portafoglio del cliente, limitandosi a raccogliere e trasmettere al mercato gli ordini decisi ed immessi direttamente ed autonomamente dal cliente dal proprio PC (trading on line) percependo per tale servizio una commissione ed avvalendosi di mezzi di comunicazione telematica.
In sostanza – e tali circostanze non sono contestate dall'attore – la convenuta è un soggetto mero intermediario nella compravendita di titoli azionari ed altri strumenti finanziari che vengono perciò acquistati e venduti direttamente dai clienti via internet attraverso una piattaforma on line messa a loro disposizione dalla stessa convenuta ed alla quale si accede attraverso una password collegata al conto trading del cliente - ossia un conto aperto tramite la stessa convenuta per i clienti diretti (come l'istante) – sul quale i clienti hanno precedentemente depositato una somma di danaro destinata a tale attività di trading on line.
Tale quadro fattuale consente di ritenere – contrariamente a quanto sembra dedurre l'attore nella premessa della citazione - che la convenuta (la quale svolge solo attività di RTO e cioè raccolta e trasmissione di ordini al mercato) non ha effettuato nessuna delle operazioni lamentate limitandosi (che è cosa ben diversa) ad inoltrare al mercato (attraverso la piattaforma messa a
9 disposizione) gli ordini impartiti direttamente dall'attore sul conto trading n. 30732. Nessuna negoziazione per conto proprio, né di gestione portafogli o di fondi del cliente né alcuna attività di consulenza sugli investimenti doveva effettuare (ed in effetti non ha effettuato) la convenuta per conto della parte attrice.
In ogni caso, al di là della applicabilità dell'art. 30, co. 6, TUF al contratto di cui è causa, all'art. 31 del Regolamento contrattuale è previsto il diritto di recesso, che la clientela può esercitare ad nutum, al contrario del diritto di recesso attribuito a , la quale può esercitarlo CP_1 con preavviso di almeno quindici giorni salvo che il cliente operi in violazione di disposizioni di legge o di regolamento.
Nemmeno può dirsi violato l'art. 67 septiesdecies Cod. Cons., nella parte in cui prevede, al co.
4, la nullità del contratto nel caso in cui il fornitore ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, circostanza non verificatasi nel caso di specie e, peraltro, financo nemmeno allegata dall'attore.
Pertanto, la doglianza sul punto è priva di fondamento.
Ciò precisato in ordine alla validità del contratto prodotto dalla convenuta e passando ad esaminare l'ulteriore profilo di doglianza attorea relativo all'inadempimento degli obblighi informativi che graverebbero sulla convenuta, devesi evidenziare che il rapporto contrattuale è sorto durante la vigenza del Regolamento Consob n. 11522/1998, per poi svilupparsi sino al 2018, con ciò dovendo essere verificato il rispetto da parte della convenuta delle prescrizioni via via disposte dalla disciplina succedutasi nel tempo.
Invero – ed in via generale - nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria un ruolo fondamentale è svolto dagli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, in particolare dagli artt. 21 TUF nonché dagli artt. 28-29 regolamento Consob n. 11522/1998, dall'art. 35 cod. cons., dall'art. 56 regolamento Consob n. 16190/2007 e dalla Comunicazione Consob del
2.3.2009 (disciplina ratione temporis applicabile alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in oggetto).
In generale, la disciplina dettata dal TUF e dai successivi regolamenti Consob pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato individuato direttamente dal cliente.
10 Più in particolare, l'art 21 del TUF prevede - tra gli altri criteri e obblighi generali - che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lettera a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lettera b).
Sulla base delle informazioni raccolte dal cliente, l'intermediario è tenuto inoltre ad effettuare: la valutazione di adeguatezza (art. 39-40 Reg. 16190/2007), con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli ovvero - come nel caso di specie non essendo prevista in capo alla convenuta attività di “consulenza” - la valutazione di appropriatezza (artt. 41-41 Reg. 16190/2007), con riferimento agli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. "execution only"), per cui gli intermediari sono esonerati anche dall'esecuzione della valutazione di appropriatezza purché ricorrano determinati condizioni espressamente indicate dal regolamento.
Le norme che si assumono violate dalla convenuta (dettate dagli artt. 21 d. lgs. 58/98 e
Regolamenti CONSOB 11522/98 e 16190/2007) contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase (quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente – ma non è, per quanto detto sopra, il caso in esame - una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che le norme in questione pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
La norma sopra riportata (l'art 21 del TUF) impone all'intermediario l'adozione di regole comportamentali consistenti in una serie di doveri invero non solo informativi, coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo unitario: il perseguimento del miglior interesse del cliente (c.d. best execution).
Si tratta di obblighi peculiari, la cui previsione sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, dello squilibrio tra le posizioni dei contraenti - intermediario ed investitore (ed in
11 particolare intermediario ed investitore c.d. retail, cioè il risparmiatore non professionale) - pur se non manifestato secondo il tradizionale modello lavoristico e consumeristico della disparità di potenza economico-negoziale tra le parti, bensì articolato sulla scorta della asimmetria informativa e conoscitiva in ordine ai prodotti finanziari oggetto degli obiettivi d'investimento del cliente.
Ai sensi del successivo art. 28 è, altresì, previsto che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, mentre l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
Sempre a norma dell'art. 28, poi, “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Deve inoltre aversi riguardo, a livello di legislazione nazionale, a quanto prescritto dall'art. 21
Tuf, nella parte in cui impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, dall'art. 31 Tuf comma 1, che prescrive agli intermediari di fornire ai clienti sia una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, sia l'illustrazione delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate ed infine dall'art. 31 comma 2 Tuf, che, nella descrizione dei rischi include, oltre alla volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi, anche il rischio di perdita totale dell'investimento.
Sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento
Consob n. 11522 del 1998 ed artt. 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46 e 58 Reg. Consob n.
16190/2007, con particolare riguardo alla problematica della latitudine degli obblighi informativi, non v'è dubbio che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato, ove ne ricorrano le condizioni individuate da Cass. n. 18702/2016 - siano
12 particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/2017; esclusa, ma nel quadro del successivo regolamento
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, l'ipotesi della cd. execution only: Cass. n. 14884/2017; cfr. inoltre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8733 del 2016 per cui «quando la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" - art. 1, comma 5, t.u.f. - cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente
è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998»), sicchè, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass. n.
8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato
(Cass. n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass. n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario
(Cass. n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass. n. 8619/2017).
Dunque, i menzionati obblighi informativi non sono di regola soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nè da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio paese" (Cass. n. 8314/2017), od altresì dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (Cass. n. 8089/2016).
Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono dal canto loro fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di
13 investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
Il dovere di clare loqui, siccome indefettibilmente strumentale alla effettuazione di consapevoli scelte di investimento, si colloca a monte rispetto alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza della operazione (cfr. Cass. 11466/2016).
L'eventuale violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario assume inoltre rilevanza non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi informativi facenti capo all'intermediario può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca. Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (Cass. n. 16820/2016; Cass. n.
12937/2017; da ult. v. Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261).
Ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole. In particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione; il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente (in questi termini Cass. n.
17353/2016).
Siffatte regole di comportamento sono state ulteriormente precisate dalla Consob, dopo il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 2004/39/CE (cd. MiFID -
'Market in Financial Instruments Directive') con D.Lgs. 17 settembre 2007 n. 164, con l'ulteriore
14 regolamento 29 ottobre 2007 n. 16190, che ha sostituito il precedente. Tale regolamento ha introdotto un'accentuata modularità dei servizi di investimento che si concretizza in un differenziato assetto delle regole di conoscenza del cliente (know your costumer rule) e di valutazione dell'operazione adeguata ed appropriata all'informazioni raccolte;
ha cioè differenziato le regole da applicare a seconda del servizio di investimento e della tipologia di cliente, imponendo ampi obblighi di informazione attiva e di conoscenza del cliente - a cui corrisponde una valutazione di adeguatezza dell'operazione - per i servizi di consulenza e di gestione di portafogli, obblighi più ridotti - cui corrisponde una valutazione di appropriatezza - per tutti gli altri servizi di investimento e la disapplicazione di tali prescrizioni in caso di servizi di trasmissione e ricezione degli ordini in modalità di execution only, purché in presenza di determinate condizioni. Così, in particolare, da un lato il regolamento ha introdotto la valutazione della 'appropriatezza' dell'operazione, consistente nel fatto che gli intermediari devono verificare che 'il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta' (art. 42 comma 1) e previsto che gli intermediari lo avvertano quando non raggiunga tale livello o quando i dati a tal fine necessari non siano stati forniti o non siano sufficienti;
dall'altro il medesimo regolamento ha specificato la valutazione della 'adeguatezza' dell'operazione (art. 39 e 40), chiarendo che l'operazione deve soddisfare 'i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio'. Ancora, il regolamento ha specificamente previsto che il primo dovere dell'intermediario finanziario è quello di raccogliere informazioni dal cliente (c.d. know your customer rule), disponendo, all'art. 39, che 'al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento, con l'ulteriore specificazione che 'Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi'; poi, il regolamento ha previsto altresì che
15 i medesimi intermediari devono fornire al cliente (art. 31) 'una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale … in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate': infatti, il dovere di un intermediario, in quanto operatore professionale e quindi soggetto dotato di una competenza e di conoscenze superiori alla media, è la corretta informazione, evidentemente concernente le caratteristiche di un investimento posto in essere da un risparmiatore;
in particolare, il compito dell'intermediario è quello di colmare il 'gap' informativo esistente con il risparmiatore, spiegandogli in maniera completa e sufficientemente chiara, anche tenuto conto delle sue conoscenze, le caratteristiche dello specifico investimento.
Il Reg. Consob 16190/2007 distingue, dunque:
- la valutazione di appropriatezza (c.d. appropriateness test – art. 42 Reg. Consob 16190/2007) ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo;
- la valutazione di adeguatezza (c.d. suitability test – artt. 39-40 Reg. Consob 16190/2007) aggiunge agli aspetti precedenti anche la verifica che l'investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale.
Ora, proprio per la maggiore ampiezza di questo secondo tipo di valutazione, il medesimo regolamento prevede che tale valutazione sia necessaria solo nel caso in cui l'intermediario – e non è il caso di specie - renda una attività di consulenza finanziaria.
L'obbligo informativo decade solo se il cliente – il che incontestabilmente non è nel caso di specie - è operatore qualificato ex art. 31 Regolamento Consob.
L'art. 29 in discorso non pone un requisito di forma concernente il contenuto delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore in ordine alle ragioni di inadeguatezza della disposizione di investimento (Cass. n. 18140/2013). La norma non richiede la forma scritta con riguardo alla motivazione dell'inadeguatezza, la quale, considerato il principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente: ed anzi nel quadro di applicazione di detta norma - a seguito del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 le informazioni, come si
è accennato, "possono essere fornite in formato standardizzato" - discenderà di regola da un individualizzato colloquio verbale, mirato ad un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario (Cass. n. 17353/2016).
16 Nondimeno la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea, nella generalità dei casi, ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione (nel quadro del giudizio che l'intermediario è tenuto a formulare a seconda che l'attività da compiersi consista, o meno, nel raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio). Da tale autonomia discende il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza - o, può qui aggiungersi, di appropriatezza - dell'investimento (cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936, che infatti sottolinea come l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario).
L'esistenza dell'inadempimento, quanto all'informativa sullo strumento finanziario, non potrebbe in linea di principio escludersi nemmeno in presenza di una segnalazione di non adeguatezza o di non appropriatezza.
Passando all'esame dell'aspetto riguardante l'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale, occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. n.
17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (Cass. n. 16616/2016).
Ciò detto, con particolare riferimento agli obblighi informativi merita sottolineare che nessuna deroga sussiste rispetto alla regola generale che impone al creditore il quale agisca per
17 l'inadempimento della controparte di allegare - ma certo non di provare - l'inadempimento. Con riguardo al riparto dell'onere di deduzione e probatorio, soffermandosi sul significato dell'art. 23 citato, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonchè, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e prima ancora dal
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonchè dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773/2009).
Spetta dunque in primo luogo all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto.
Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno: onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del "più probabile che non", attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (Cass. n. 12544/2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (Cass. n. 17194/2016).
18 Così riassunto il panorama normativo e giurisprudenziale in materia e passando alla fattispecie dedotta in giudizio, va rilevata la peculiarità del rapporto intercorrente tra parte attrice e convenuta . Controparte_1
A tale proposito deve condividersi quanto affermato, proprio in relazione alla attività svolta da
, la sentenza n. 3606/2016 del Tribunale di Torino (prodotta dalla parte convenuta). CP_1
Giova ripetere che (così la richiamata sentenza del Tribunale di Torino) “non CP_1 gestisce il patrimonio dei clienti né fornisce loro consigli o consulenze per l'acquisto dei titoli…limitandosi per contratto a raccogliere gli obblighi impartiti per via telematica dal cliente facendoli poi eseguire immediatamente da un soggetto autorizzato alla negoziazione con esclusione quindi di ogni decisione per conto dello stesso e di ogni attività di consulenza in materia di investimenti”; i clienti “operano in maniera del tutto autonoma tramite la piattaforma informatica allestita dalla convenuta, anche decine di volte al giorno” [appare significativo che, come dedotto dallo stesso attore, il ha intermediato in circa 11 anni di operatività oltre Pt_1
10.000 operazioni per oltre 2,5 milioni di euro (pag. 26 relazione CTU contabile), peraltro, dopo aver accumulato, anteriormente al contratto con Directa, minusvalenze per perdite pregresse per circa un milione di euro, come da certificazione proveniente da UN (cfr. doc. 7 parte convenuta ), a fronte di pagamento di commissioni alla convenuta di € 63.802,00 (pag. 28 relazione CTU contabile)].
In conseguenza deve ritenersi che “la scelta di operare in modo autonomo on line da parte del cliente è logicamente e materialmente incompatibile con l'esistenza di un obbligo informativo specifico a carico dell'intermediario, non potendo questi fornire continue informazioni al cliente in occasione delle centinaia di operazioni poste in essere ogni anno, ed anzi l'onere di preventiva informazione è addirittura incompatibile con le esigenze di celerità di chi è abitualmente dedito all'attività di trading on line, come è il caso dell'attore”; è lo stesso “strumento liberamente scelto dall'attore per operare sui mercati finanziari” ad escludere “di per se un obbligo di preventiva informazione da parte dell'intermediario, in quanto questi si limita in realtà a compiere una mera attività di esecuzione e ricezione di ordini da parte del cliente” (cfr., ancora, sentenza cit. del Tribunale di Torino).
Orbene deve ritenersi che la convenuta, nel caso di specie, ha dimostrato di avere adeguatamente adempiuto agli obblighi informativi ad essa imposti nella misura connaturata – come sopra detto – alla concreta tipologia del rapporto intercorso con il . Pt_1
19 A tal fine, dunque, sono state espletate due CTU, la prima delle quali avente a oggetto il livello di accuratezza nella raccolta e conservazione informatica dei documenti afferenti alla posizione di parte attrice presso gli archivi di e la seconda tesa a verificare eventuali CP_1 inadempimenti informativi imputabili alla convenuta relativamente al rispetto delle regole dettate in materia di intermediazione finanziaria.
In particolare, il CTU informatico, a fronte della contestazione attorea relativa ad una non corretta tenuta dei documenti informatici relativi al profilo del cliente , ha rilevato, in Pt_1 effetti, solo alcune incongruenze nel confronto tra i file acquisiti in sede di espletamento peritale e quelli depositati in atti dalla parte convenuta (cfr. “estrazione forense”, depositata dalla convenuta in cancelleria, previa autorizzazione, in formato chiavetta USB, come doc. 35, in data
10.12.2021, contenente l'estrazione delle registrazioni degli ordini, delle comunicazioni e delle abilitazioni relative all'operatività del tuttora presenti nell'archivio informatico di Pt_1
Directa SIM IBM AS/400, come da verbale di acquisizione forense dell'1.12.2021: doc. 34), quali conseguenze di un basso livello delle modalità adottate dalla stessa nelle procedure di archiviazione informatica.
Tali differenze, tuttavia, secondo quanto ricostruito dal consulente, “(…) afferiscono a considerazioni di tipo contabile/fiscale/finanziario, che esulano dai quesiti posti e dal mio campo
d'indagine, ed essendoci anche possibili considerazioni di merito giuridiche rimando ogni opportuna valutazione in tal senso al Giudice” (pag. 32 relazione CTU).
Nello specifico, l'ausiliare del giudice ha accertato, a titolo esemplificativo, “una differenza di dati che afferisce al differente valore numerico che ben potrebbe riguardare il capitale sociale variante nel tempo;
la differenza di un codice titolo determinata solo per alcuni caratteri/numeri
e/o per l'aggiunta di alcuni caratteri (interpretabile o meno con la variazione del codice interno); la differenza di un codice con l'aggiunta del solo carattere X;
la differenza di posizione dei dati rilevata all'interno dei file estratti (se si confronta il file puramente non corrispondono ma se si va a ricercare quel blocco di dati in un'altra parte del file i dati corrispondono); la differenza del dato “commissioni” che diventa “COMMISSIONI”; altre differenze senza apparenti interpretazioni sconfina in altri quesiti e competenze.”.
In ordine alle differenze sopra indicate riscontrate dal CTU, va rilevato che trattasi di incongruenze meramente formali e non inficianti il contenuto sostanziale dei documenti (ad esempio, alcune modifiche hanno inciso sulla indicazione del capitale sociale di o CP_1 sui suoi dati finanziari e, ancora, sui codici dei titoli compravenduti, comunque identificabili).
20 Peraltro, pure a fronte delle incongruenze comunque rilevate, l'attore non ha inteso contestare specifiche operazioni in quanto non eseguite o puntuali incongruenze come causalmente correlate al pregiudizio asseritamente subito, bensì ha dedotto un generico mancato rispetto delle indicazioni e modalità utili ad una corretta tenuta documentale, che, a ogni modo, non risulta essere connesso alle perdite lamentate ed oggetto di domanda di condanna.
Devesi anche aggiungere che, come specificato dallo stesso CTU a pag. 33 dell'elaborato peritale, a seguito del confronto tra i file presenti nel fascicolo informatico di e quelli CP_1 presenti nel fascicolo telematico, non sono emerse discrasie in ordine allo storico del cliente a far data dall'11.06.2007 e fino al 24.04.2019, agli ordini di compravendita degli Pt_1 strumenti finanziari impartiti dal , alla presa visione e sottoscrizione del PDF scheda Pt_1
MIFID ai fini della valutazione dell'appropriatezza, ai logs eseguiti per aderire ai servizi CP_1
e per la ricerca segnalazioni perdite rilevanti, nonché ai click eseguiti per accettare le circolari
MIFID e MIFID 2, impostare la soglia segnalazione perdite, accettare la Execution policy (cfr. doc. 6 quater fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, la doglianza attorea relativa ad una scorretta tenuta della documentazione afferente alla clientela da parte di ha trovato solo parziale riscontro in punto di incongruenze CP_1 meramente formali tra i dati esaminati, tali da non aver avuto alcun effettivo contributo causale rispetto alle perdite economiche così come dedotte dal , come peraltro confermato dal Pt_1
CTU contabile in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte attrice (cfr. pagg. 10-
16 “Sintetiche valutazioni del CTU sulle osservazioni delle parti alla relazione provvisoria di consulenza”, in cui, tra l'altro, si legge: “(…) Anche quelle ulteriori differenze riscontrate dall'Ing. per le quali non sono state fornite repliche da parte del CTP informatico di Per_1 parte convenuta sono ininfluenti da un punto di vista finanziario e sono relative a: - il differente orario riportato nell'ultima cella dell'estrazione delle performance da 133911 a 11422413
(probabilmente dovuta al fatto che l'orario di estrazione dei due file è differente), elemento non idoneo a inficiare la validità delle informazioni contenute nel file;
- L'aggiunta del carattere X nei “Code” dei Futures che cambiavano ad esempio da MINI2F a MINI2X come già detto in precedenza è ininfluente ai fini della valutazione finanziaria;
- La differente indicazione del capitale sociale di , modificato nel corso del tempo, che per nulla incide sulla validità CP_1 dei dati sulle valutazioni finanziarie effettuate nella Relazione di CTU. Pertanto, le richiamate differenze riscontrate nella consulenza tecnica informatica, ai fini della presente CTU, sono state
21 considerate ininfluenti, essendo il loro impatto, dal punto di vista dei quesiti disposti dal Giudice, nullo.”).
Sulla base di tali documenti è stata poi disposta la seconda CTU, finalizzata a verificare il rispetto da parte dell'intermediaria delle prescrizioni dettate in materia di trading online, nonché
l'effettiva esistenza di ordini di compravendita di contratti Futures e Covered Warrant riferibili al dal 12.06.2007 (data di inizio del rapporto) all'11.06.2018. Pt_1
Ciò precisato ed in merito all'indagine condotta dal CTU contabile, che ha esaminato gli ordini di compravendita insieme con le note informative inviate al cliente, è stata verificata positivamente l'effettiva esistenza formale di tutti gli ordini di compravendita, peraltro non contestati dall'attore nemmeno in maniera puntuale, tenendo conto della consistenza numerica delle operazioni (più di quattordicimila) e della indeterminatezza della doglianza attorea, con cui
è stata dedotta l'assenza di qualsivoglia informativa preventiva per tutti gli ordini genericamente intesi.
Il documento utilizzato dal CTU per verificare l'esistenza di tutti gli ordini di compravendita dei contratti futures e dei Covered Warrant è il “doc_20 - Eseguiti e Non Eseguiti.pdf”. Come rilevato dal consulente nelle “Sintetiche valutazioni del ctu sulle osservazioni delle parti alla relazione provvisoria di consulenza” (all. 8 alla relazione finale), “si tratta di un documento in formato PDF contenente 203 pagine all'interno delle quali sono elencati 18.541 ordini. Tale documento è riconducibile a quello analizzato dall'Ing. ossia il file excel Per_1
“[12]30732_MLE__20070611_20190424.csv”. Il predetto file è incluso nell'elenco dei files che risultano “[…] presenti nell'archivio informatico di e sono corrispondenti a quelli CP_1 presenti nel fascicolo”. In tale documento, poi, “ (…) è indicato il nominativo , il Parte_1
“n. di Rif ” di ciascun ordine e tutte le caratteristiche necessarie per valutare i singoli CP_3 ordini”. Inoltre, nella relazione provvisoria di ctu il consulente fornisce evidenza anche delle note informative degli ordini inviate da parte convenuta a parte attrice, evidenziando come queste ultime riportano tutti gli elementi utili per identificare l'ordine impartito dal , Pt_1 inclusa, appunto, l'indicazione del soggetto operante” (cfr. pag. 19-20).
Al riguardo, poi, a nulla rileva la circostanza, lamentata dalla difesa attorea, che le note informative non sarebbero “mai state ricevute dal sig. , ed infatti sono prive di una sua Pt_1 sottoscrizione in segno di presa visione ed accettazione del relativo contenuto”, atteso che, nel periodo oggetto di analisi, ciascun cliente poteva optare per la modalità cartacea ovvero
22 elettronica di comunicazione e le comunicazioni de quibus sono state inviate al in base Pt_1 alla modalità telematica da lui prescelta (cfr. doc. 1 parte convenuta: Contratto Parte Variabile).
Relativamente, invece, alla verifica sul rispetto degli obblighi informativi anteriormente all'esecuzione degli ordini di compravendita, nonché in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, non può non rilevare l'evoluzione che si è registrata nella normativa di riferimento.
Come innanzi esposto, infatti, il contratto quadro di investimento è stato sottoscritto durante la vigenza del Regolamento Consob del 1998, n. 11522, il cui art. 28 prevedeva un obbligo, in capo agli intermediari, di chiedere al cliente notizie in merito alla esperienza in materia di investimento in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio, rilasciando all'investitore anche un documento contenente indicazioni sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Sono poi seguiti, dall'1 novembre 2007 al 2 gennaio 2018, il nuovo TUF con recepimento direttiva Mifid e Regolamento Consob 16190 (29 ottobre 2007); dal 3 gennaio 2018, il nuovo TUF con recepimento direttiva Mifid2 e Regolamento Consob 20307
(15 febbraio 2018).
Come risulta per tabulas e come anche rilevato dal CTU, in data 28.5.2007 il ha Pt_1 sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (all.ti 8 e 9 al doc. 1 del fascicolo di parte convenuta). Il documento riportava nella PARTE B, al paragrafo 1, informazioni sui rischi relativi all'operatività su
Futures, in particolare al paragrafo 1.1 veniva descritto l'effetto “leva”, mentre, al paragrafo 1.2, venivano descritti gli ordini e le strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Successivamente, al paragrafo 2, venivano descritti i rischi connessi all'operatività in opzioni, in particolare al paragrafo 2.2 veniva descritta “La vendita di un'opzione” e, infine, al paragrafo 2.1, “L'acquisto di un'opzione”. Infine, al paragrafo 3, erano descritti “Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni”: Termini e condizioni contrattuali;
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi;
Rischio di cambio.
Come sempre accertato dal CTU sulla base della documentazione agli atti, successivamente all'attuazione della normativa Mifid 1, ha inviato, così come previsto dalla normativa, CP_1 una comunicazione con informazioni relative a “strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini”, sulle “strategie di esecuzione diretta degli ordini” e sulla “trasmissione degli ordini a destinatario diverso da un mercato o da un Sistema di Scambi Organizzati” (doc. 6 II parte convenuta).
23 Infine, con l'attuazione della normativa Mifid 2, la convenuta ha fatto sottoscrivere al Pt_1 una comunicazione contenente le “NOVITA' INTRODOTTE DALLA MIFID II il 15/12/2017”
(doc. 6 II e 6 IV parte convenuta). In particolare, all'interno della comunicazione si evidenziava, tra le altre cose, con riguardo alla soglia di perdita, la nuova previsione normativa relativa alla soglia del 10% di deprezzamento degli strumenti finanziari contenuti in portafoglio. Al riguardo,
comunicava che “La comunicazione avverrà per via telematica e verrà effettuata per ogni CP_1 titolo su cui è maturata la perdita.”.
Con riferimento ai KID (contenenti le informazioni chiave per gli investitori), ha CP_1 fornito, nella documentazione depositata, l'evidenza delle schermate dell'applicativo, a disposizione del , nelle quali veniva verificato se il profilo del cliente era in linea con il Pt_1 target market dello strumento selezionato e, al momento dell'inserimento dell'ordine, era possibile accedere anche ai KID di tutti gli strumenti negoziati (doc. 39 parte convenuta: nella prima schermata è possibile notare nella parte in alto a destra, evidenziato in rosso, un semaforo che indicava se “il profilo del cliente era in linea con il target market dello strumento selezionato”).
Al riguardo, pertanto, l'ausiliario ha ritenuto come, “da un punto di vista di mera compliance alle prescrizioni della normativa richiamata, (…) gli obblighi informativi a carico dell'intermediario siano stati assolti, in virtù dell'esistenza, negli atti di giudizio, di specifica documentazione informativa su natura, caratteristiche, tipologia e rischiosità degli strumenti finanziari per cui è causa”.
Le medesime considerazioni sono state svolte dal CTU con riferimento alla verifica dell'effettivo svolgimento da parte di di una valida, corretta e completa profilatura CP_1 del cliente, avendo il consulente ritenuto che anche in tal caso la convenuta abbia correttamente operato secondo la normativa di settore.
In particolare, al momento della sottoscrizione del primo contratto, in data 28.5.2007, CP_1
ha acquisito dal cliente informazioni relativamente alla situazione finanziaria e agli obiettivi
[...] di investimento del , contenuti in un documento, firmato dal medesimo, nel quale veniva Pt_1 indicata una pregressa esperienza nei seguenti strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, titoli di
Stato, BOT, ecc., fondi comuni di investimento, contratti assicurativi, derivati (FIB, ecc.), warrant, covered warrant (all. A al doc. 1 parte convenuta).
Con riferimento alla situazione finanziaria del cliente, il documento indicava un patrimonio immobiliare pari ad euro 1.500.000, e un patrimonio investito in “strumenti finanziari (titoli di
24 Stato, obbligazioni, azioni ecc. esclusi quelli che intende trasferire presso )” pari ad euro CP_1
2.000.000. Il totale del patrimonio del risultava, pertanto, pari ad euro 3.500.000. Pt_1
Il cliente, inoltre, dichiarava di avere un reddito netto annuo pari ad euro 200.000, di avere obiettivi di investimento e una propensione al rischio “ALTA”. Infine, il dott. , tra le Pt_1 altre informazioni, indicava di operare “frequentemente con importi consistenti su covered warrant”.
Come correttamente evidenziato dal CTU, quanto contenuto nel predetto documento è coerente con quanto indicato dall'art. 28 reg. Consob 11522/98, che al punto a) indicava di
“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”.
Il predetto documento informativo, dunque, risulta sottoscritti dal , il quale non ha Pt_1 disconosciuto la sua conformità all'originale, né la propria sottoscrizione.
In data 5.11.2007, successivamente all'entrata in vigore della normativa Mifid, CP_1 acquisiva dal cliente un “Modulo per la raccolta informazioni ai fini dell'appropriatezza” (doc.
13 parte convenuta). Il documento riporta come intestazione il codice e il nominativo del cliente e, sebbene non è controfirmato dal cliente, tuttavia, la presa visione dei documenti e l'approvazione della modulistica Mifid è tracciata in file informatici analizzati nella perizia informatica: in particolare l'accettazione e la presa visione della modulistica Mifid è tracciata tramite il file di log informatico [4] , il quale riporta anche la data di Email_1 visualizzazione del documento e l'indirizzo IP dal quale il si collegava per visionare la Pt_1 documentazione e fa parte di quelli che “risultano presenti nell'archivio informatico di CP_1
e sono corrispondenti a quelli presenti nel fascicolo” (cfr. pag. 40-41 delle “Sintetiche
[...] valutazioni del ctu sulle osservazioni delle parti alla relazione provvisoria di consulenza” e pag.
3 della “Integrazione alla relazione definitiva di consulenza per la correzione dell'errore materiale contenuto nelle sintetiche valutazioni del ctu alle osservazioni delle parti”).
Il documento, in particolare, contiene quattro sezioni: la prima sezione contiene informazioni sull'esperienza in materia di investimenti nella quale il Cliente ha dichiarato di aver già investito in azioni, obbligazioni, titoli di stato BOT ecc., fondi comuni di investimento, derivati (futures e opzioni), covered warrant, certificates, CFD. Inoltre, il cliente dichiara di essersi già avvalso di servizi di trading online. La seconda sezione contiene informazioni circa la natura il volume e la frequenza delle operazioni, e al riguardo il cliente dichiara di operare per ottenere un “Incremento
25 cospicuo del capitale da perseguire anche a costo di rischiare perdite superiori al capitale investito
(come può accadere con strumenti speculativi quali derivati, acquisti con il margine, vendite allo scoperto...)”. Inoltre, il Cliente dichiara di investire normalmente in azioni una percentuale superiore al 30% del suo patrimonio e, infine, di effettuare oltre 30 operazioni al mese. La terza sezione contiene informazioni sul livello di istruzione e la professione, e il Cliente dichiara di avere un titolo di diploma di scuola superiore e di non svolgere attività nel settore bancario/finanziario. La quarta sezione contiene informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale. Il cliente dichiara un indicatore sintetico patrimoniale tra euro 500.000 ed euro
5.000.000, e un indicatore sintetico reddituale tra euro 50.000 e euro 200.000 annui.
Con riferimento alla valutazione dell'appropriatezza, nella documentazione prodotta da
(docc. 30 e 31) si evince la spiegazione della metodologia di valutazione CP_1 dell'appropriatezza utilizzata dall'intermediario per tutti gli ordini inseriti dai clienti. La valutazione viene effettuata tramite una procedura automatizzata che tiene conto di tre aspetti:
Classe del Cliente, Indice di rischio del titolo, Caratteristiche dell'ordine.
In ordine alla classe del cliente, vengono valutate: l'esperienza, la scheda informazioni MIFID, il rendimento e l'iperattivismo. Sulla base di questi criteri vengono suddivisi i clienti in tre classi,
A, B e C. L'indice di rischio del titolo viene calcolato in funzione della volatilità del prezzo. In ultimo, vengono valutate le caratteristiche dell'ordine moltiplicate per l'indice di rischio del titolo diviso 100 (oscillazione tipo, di seguito O.T.). Se la percentuale dell'O.T. rispetto al patrimonio del cliente supera il limite della classe di riferimento del cliente (A 9%, B 6%, C 3%), viene effettuata la segnalazione di non appropriatezza al cliente. Una volta segnalata la non appropriatezza, il cliente può decidere di procedere con l'ordine tramite un'apposita conferma
(doc. 13 parte convenuta).
Come peraltro precisato dal CTU in risposta ai rilievi critici del consulente di parte attrice, con riferimento alla volatilità dei titoli, il sistema di valutazione dell'appropriatezza adottato da teneva conto della volatilità dello strumento finanziario, oggetto dell'ordine, rispetto alla CP_1 capienza del patrimonio per fornire alert di mancata appropriatezza nel caso di superamento della soglia (cfr. doc. 30 parte convenuta).
A fronte di quanto sopra descritto, il Sig. ha ricevuto solo in due casi una notifica di Pt_1 non appropriatezza (doc. “31 APPROPOF” dell'estrazione forense di parte convenuta).
Peraltro, come sopra evidenziato, la normativa primaria recata dal d.lgs. 58/98 prevede che il controllo di adeguatezza possa trovare applicazione solo con riferimento ad alcuni dei servizi di
26 investimento (gestione di portafogli e consulenza), non applicabile al caso di specie, dove il contratto quadro sottoscritto, in combinato disposto con l'allegato Regolamento, prevedeva soltanto che fornisse servizi per la negoziazione, collocazione, ricezione e CP_1 trasmissione degli ordini, ossia servizi meramente esecutivi.
Sicché, come richiesto anche in sede di formulazione di quesiti peritali, deve essere esaminato soltanto il rispetto del controllo di appropriatezza degli investimenti (e non anche quello di adeguatezza), in base al quale l'intermediario è tenuto a verificare soltanto la coerenza dell'operazione con le conoscenze e l'esperienza maturate in materia finanziaria dal cliente.
Quanto poi alla verifica dell'assolvimento da parte dell'intermediario degli obblighi di concordare con il Cliente una soglia di perdita potenziale e, conseguentemente, di informarlo di tutti gli avvenuti superamenti della stessa, l'ausiliario ha rilevato come il ha impostato Pt_1 una soglia di perdita massima, per le operazioni eseguite sul conto , per l'importo di CP_1 euro 5.815,00 (doc.
6- IV parte convenuta). Al superamento della soglia, avrebbe CP_1 dovuto inviare al cliente una comunicazione con gli estremi dell'operazione generatrice della perdita.
A fronte della predetta soglia, come accertato dal CTU, ha comunicato CP_1 superamenti della soglia di perdita per 169 date nel periodo compreso tra il 19 giugno 2008 e il
15 novembre 2017 (all. 33 dell'estrazione forense di parte convenuta). Le comunicazioni, inviate il giorno successivo alla data in cui si registravano le perdite, evidenziano i seguenti elementi: il dettaglio degli strumenti che hanno generato la perdita;
la perdita per singolo strumento;
la perdita complessiva (doc. 26 parte convenuta).
Successivamente alla data di entrata in vigore della Mifid 2, che ha previsto l'obbligo delle
“imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali” di informare il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del
10 % e successivamente di multipli del 10 %, non sono state riscontrate dal CTU comunicazioni di superamenti della predetta soglia del 10%.
Anche in relazione a tale questione controversa, dunque, l'ausiliario ha ritenuto che l'intermediario abbia assolto all'obbligo di concordare con il Cliente una soglia di perdita potenziale e di informarlo di tutti gli avvenuti superamenti della stessa.
27 E, ciò nonostante, il convenuto ha comunque proseguito nelle operazioni in tutto il periodo in esame, senza che, una volta segnalata l'anomalia, la convenuta potesse impedire al cliente di procedere comunque all'investimento.
Dunque, alla luce delle considerazioni suesposte e degli accertamenti compiuti dal CTU, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, anche per ciò che riguarda le risposte fornite dall'ausiliario alle osservazioni critiche delle difese e dei consulenti di parte, le condotte tenute da possono dirsi rispettose della disciplina dettata in materia, CP_1 nonostante i disallineamenti meramente formali rilevati in sede di perizia informatica che non hanno tuttavia inciso sulla veridicità dei dati utili ai fini della verifica degli ordini impartiti dal cliente e del rispetto degli obblighi informativi della convenuta.
Non potendosi, dunque, ritenere fondata l'istanza ex art. 196 c.p.c. di rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente d'ufficio avanzata dalla difesa dell'attore in data 20.3.2024
e reiterata in sede conclusiva, “(…) a causa (i) della totale inadeguatezza della metodologia dallo stesso utilizzata, (ii) della frettolosità delle valutazioni espresse dallo stesso, all'evidenza contrarie e incompatibili con l'evidenza dei fatti e con delle risultanze della CTU informatica, nonché (iii) frutto della stessa errata lettura dei quesiti postigli con Ordinanza del 16.08.2023, e dunque tenendo conto di quanto risultante nella CTU informatica elaborata nel presente giudizio dal dott. . Per_1
Sicché le perdite derivanti da investimenti negativi posti in essere in autonomia dal Pt_1 dal 07.06.2007 al 13.08.2018 e quantificate dal CTU in complessivi € -1.368.745,00 (a differenza di quanto calcolato da parte attrice e da quest'ultima non provato, se non con l'integrazione alla propria nota tecnica, inviata dal CTP Martingale Risk in data 19.02.2024, dopo che in allegato all'atto di citazione si era limitata a produrre due estratti conto operazioni, contenenti solo il dato aggregato delle perdite, come rilevato dallo stesso ausiliario nella parte finale della propria relazione), comprese le commissioni in favore della convenuta, non sono imputabili a CP_1
, né a titolo di responsabilità precontrattuale (nel periodo anteriore alla stipula del contratto
[...] quadro e afferente ad asseriti inadempimenti informativi), né a titolo di responsabilità contrattuale.
28 In conclusione, le domande attoree sono infondate e, per l'effetto, devono essere respinte, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalla convenuta, anche in via riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento come indicato con l'atto di citazione. Nelle stesse, a titolo di esborsi, sono ricomprese quelle relative alla parcella e alla fattura del CTP contabile dott. per l'importo imponibile di € 15.600,00 (doc. 47 parte Per_2
convenuta), quelle relative alla parcella e alla fattura del CTP informatico Persona_3
(doc. 48 parte attrice), limitatamente all'importo di € 5.000,00, con esclusione dell'eccedenza, in quanto da ritenersi eccessiva, tenuto conto dell'importo liquidato al CTU informatico (€ 5.711,53)
(cfr. Cass. ord. n. 26729 del 15/10/2024) e quelle relative all'incarico professionale e alla fattura della Forenser s.r.l. per l'estrazione forense, per l'importo imponibile di € 2.050,00 (doc. 49 parte convenuta).
Per le medesime ragioni, le spese delle due CTU, già liquidate in separati provvedimenti, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Deve poi essere rigettata la domanda formulata dalla convenuta avente ad oggetto la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, non ravvisandosi nella condotta processuale di quest'ultimo i presupposti di cui all'art. 96 primo e terzo comma c.p.c. (mala fede o colpa grave e abuso dello strumento processuale), considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi della convenuta.
Va invece accolta l'istanza avanzata dalla convenuta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., dell'espressione utilizzata dal consulente di parte attrice, dott.ssa , a pag. Persona_4
5 delle osservazioni alla CTU, laddove riferisce: “La presenza di differenze tra quanto rilevato nell'archivio della e quanto invece prodotto da quest'ultima in causa è un fatto grave e CP_4 rilevante, posto che indica un'alterazione degli elementi di prova da parte della e dunque CP_4 di malafede processuale”, trattandosi di espressione sconveniente che esula dal diritto di difesa della parte attrice, tenuto conto, in particolare, del succitato esito della CTU informatica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
29 2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 [...]
liquidate in € 37.951,00, per compensi ed € 22.650,00 per esborsi, oltre rimb. spese CP_1 generali ed accessori come per legge;
3) rigetta la domanda formulata dalla convenuta avente ad oggetto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c.;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese delle due CTU, già liquidate con separati provvedimenti;
5) dispone la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione utilizzata dal consulente di parte attrice, dott.ssa , a pag. 5 delle osservazioni alla CTU, Persona_4 laddove riferisce: “La presenza di differenze tra quanto rilevato nell'archivio della e CP_4 quanto invece prodotto da quest'ultima in causa è un fatto grave e rilevante, posto che indica un'alterazione degli elementi di prova da parte della e dunque di malafede processuale”. CP_4
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
Dott. PA Goggi
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