Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 19 luglio 1991, n. 224
Articolo 3 della Legge 19 luglio 1991, n. 224
Versione
30 luglio 1991
30 luglio 1991
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