Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21687 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14394/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14394 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cepheid S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma Sardegna, Regione siciliana, Regione Umbria, Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma della Valle d’Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
di Cook Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ad adiuvandum ;
per l’annullamento
con riferimento al ricorso INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:
- del Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022 con il quale è stato “ certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale ” ed attivato il meccanismo del payback (come previsto dal comma 9 bis dell’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015);
- del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) avente ad oggetto “ Adozione delle linee giuda propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019 in cui furono definiti i criteri di individuazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 dei dispositivi medici diagnostici in vitro e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei predetti tetti di spesa (repertorio atti 182/CSR);
- dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);
- dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- delle circolari del Ministero dell’Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile 2016, in quanto atti presupposti;
- di tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022 e dal Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022; siccome illegittimi per incostituzionalità della normativa primaria di legge che i provvedimenti amministrativi impugnati vanno ad applicare;
B) con riferimento ai MOTIVI AGGIUNTI:
1. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 9.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Abruzzo, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
2. previa sospensione dell’efficacia, dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 9.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Emilia Romagna, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
3. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 10.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
4. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 10.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Liguria, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
5. previa sospensione dell’efficacia, dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 10.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Marche, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
6. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 14.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Piemonte, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
7. previa sospensione dell’efficacia, dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 14.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
8. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 15.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Provincia autonoma di Trento, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
9. previa sospensione dell’efficacia, dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 17.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Puglia, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
10. previa sospensione dell’efficacia, dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 24.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Sicilia, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
11. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 24.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Toscana, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
12. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 24.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Umbria, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
13. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 24.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
14. previa sospensione dell’efficacia, dei MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 24.2.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Veneto, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
15. dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 7.5.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Puglia, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
16. dei (primi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 26.6.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Basilicata, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
17. previa sospensione dell’efficacia, dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 10.10.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti, adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
18. dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 13.11.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Basilicata, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
19. dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 13.11.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Sicilia, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
20. dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 18.4.2025, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Emilia Romagna, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
21. dei (secondi) MOTIVI AGGIUNTI depositati dalla ricorrente in data 26.07.2023, degli atti ivi meglio enucleati, che in questa sede devono ritenersi integralmente trascritti, adottati dalla Regione Marche, nonché dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il Dott. ST BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2022 e depositato in data 26 novembre 2022, Cepheid S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte, Regione autonoma Valle d’Aosta, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma Sardegna, Regione siciliana, Regione Umbria, Provincia autonoma di Trento, quali parti resistenti, nonché di Cook Italia S.r.l., in qualità di controinteressata, al fine di sentir annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava le censure ivi meglio dedotte.
2. Si costituivano in giudizio Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte, contestando la ricostruzione avversaria e instando nel rigetto del ricorso. In particolare, Regione Marche, costituitasi in data 23.1.2023, ha sollevato, in via pregiudiziale di rito, l’eccezione d’incompetenza territoriale, nonché di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione degli atti presupposti. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, costituitasi invece in data 10.3.2023, ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario.
3. Benché ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione, Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma Sardegna, Regione siciliana, Regione Umbria, Provincia autonoma di Trento, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
4. Nemmeno la controinteressata, regolarmente intimata, si costituiva in giudizio.
5. In data 20.12.2022, Confindustria Dispositivi Medici - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche spiegava atto di intervento ad adiuvandum , insistendo nell’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
6. Nelle more del giudizio, la ricorrente notificava e depositava nn. 21 motivi aggiunti, meglio descritti in epigrafe, aventi tutti a oggetto l’annullamento degli atti ivi indicati – che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e a cui si rinvia per esigenze di sintesi – e segnatamente gli atti con cui le singole Regioni hanno provveduto all’adozione dei provvedimenti di recupero delle somme, nei confronti delle singole imprese fornitrici, quantificando la quota da porre specificamente e individualmente a loro carico, sulla base degli atti ricognitivi adottati dai dirigenti / direttori generali delle ASL, ovvero degli enti pubblici sanitari locali.
A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente articolava le censure ivi meglio dedotte.
7. Con memoria depositata in data 27.10.2025, la ricorrente ha sollecitato il Collegio a dichiarare cessata la materia del contendere sul presupposto per il quale l’art. 7 D.L. 30.06.2025, n. 95, convertito in L. 8.08.2025, n. 118 avrebbe previsto che l’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, del “ 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9 ter , comma 9 bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 ”, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio.
8. Rispettivamente con memorie del 20.10.2025 e del 17.11.2025, la Regione Marche e la Regione Friulia Venezia Giulia hanno dato atto di aver ricevuto i pagamenti da parte della ricorrente.
9. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 28.11.2025 e celebratasi da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, è emerso che essa abbia corrisposto in favore di tutte le parti resistenti l’importo pari al 25% delle somme indicate nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9 ter , comma 9 bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.
Consegue che per quanto appena detto, il Tribunale è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente in ordine alla decisione della causa nel merito.
Non può invece essere adottata la pronuncia di cessata materia del contendere, in quanto la presente controversia, avendo a oggetto interessi legittimi oppositivi, esclude che il giudice sia chiamato a valutare l’intervenuto riconoscimento in favore del privato del bene della vita, dovendosi invece accertare, ai fini che qui interessano, la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge al fine di determinare la chiusura in rito del processo.
11. Ai sensi dell’art. 9 ter , comma 9 bis del decreto-legge n. 78 del 2015, il Collegio dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti meglio richiamati in epigrafe, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL US LE, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario
ST BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST BI | AL US LE |
IL SEGRETARIO