Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2023, proposto da Comune di Casalnuovo di Napoli, Comune di Fisciano, Comune di Mercato San Severino, Comune di Somma Vesuviana, Comune di Scisciano, Comune di Roccapiemonte, Comune di Nocera Superiore, Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ente RI AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lipani, Mario Percuoco, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente n. 457/2022/R/idr del 27 settembre 2022, pubblicata in data 30 settembre 2022, avente ad oggetto “conclusione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”;
b) per quanto possa occorrere, della delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente RI AN n. 34 del 10 agosto 2022, avente ad oggetto “Sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021. Deliberazione RA 247/2022/R/Idr. Determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013. Deliberazione Consiglio di Distretto ES VI n. 6 del 2 agosto 2022”;
c) per quanto possa occorrere, della deliberazione n. 6 del 2 agosto 2022 del Consiglio di Distretto ES VI dell'Ente RI AN, avente ad oggetto “Sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021. Deliberazione RA 247/2022/R/Idr. Determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di : Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Ente RI AN e Gori S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. I Comuni indicati in epigrafe fanno parte dell’Ente d’Ambito ES VI che costituisce uno dei Distretti in cui si divide il territorio campano ai fini dello svolgimento del servizio idrico integrato ai sensi dell’abrogata l.r. n. 14/1997.
L’Ente d’Ambito ES VI ha approvato il Piano d’ambito del Distretto territoriale di competenza (composto dal programma degli interventi, piano finanziario e connesso modello gestionale ed organizzativo) e con convenzione del 2002 ha affidato alla Gori s.p.a. la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO 3 Campania.
Attualmente i predetti Comuni fanno parte dell’Ente RI AN, istituto dalla l.r. n. 15/2015, quale ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale che comprende l’intera regione campana, il quale è subentrato ai precedenti Enti d’Ambito distrettuali.
I Comuni hanno impugnato, con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, la deliberazione RA n. 457/2022 del 27.9.2022 avente ad oggetto “conclusione del procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”, e gli atti amministrativi a essa collegati.
Parte ricorrente espone il quadro regolatorio del sevizio idrico integrato a partire dal c.d. metodo normalizzato (d.m. 1.8.1996) vigente fino al 2011 allorquando è stato introdotto il c.d. metodo regolatorio affidato all’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – oggi RA) (d.l. n. 201/2011).
Riferisce che:
a) RA ha proceduto all’emanazione di un primo metodo tariffario provvisorio, approvato con delibera n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 (MTT), con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2012 e valevole anche per il 2013, in attesa dell’emanazione del metodo tariffario definitivo da applicare a partire dal 2014;
b) il MTT non ha previsto una formula unica di determinazione della tariffa, bensì dieci (v. artt. 4 e 6 dell’Allegato A alla Delibera n. 585/2012), ognuna delle quali faceva riferimento a diversi gruppi di gestori (clusters) che si trovavano in condizioni analoghe;
c) le formule da 1 a 9 (art. 6 comma 1 dell’Allegato A) avrebbero trovato applicazione per le gestioni effettuate che operassero secondo la programmazione approvata in un Piano d’Ambito, mentre la formula 10 (art. 6 comma 2 Allegato A) prevedeva il metodo da applicare nel caso in cui la gestione del servizio, come nel caso dell’ATO 3 Campania, fosse effettuata in assenza di pianificazione e/o senza l’osservanza di quella formalmente approvata;
d) RA, con delibera n. 104/2016, ha approvato le tariffe per il periodo 2012-2013 (oltre che per gli anni 2014-2015), confermando l’applicazione della formula prevista per le gestioni operanti in attuazione di una pianificazione (cluster 8) con conseguente attribuzione del surplus di costi operativi efficientabili in tariffa, con “conseguente e pesante aumento tariffario a carico dei cittadini”;
e) a seguito del giudizio amministrativo instauratosi contro la delibera 104/2016, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5309/2021 ha riformato la sentenza di rigetto n. 1619/2018 di questo Tribunale e ha annullato per difetto di istruttoria il provvedimento gravato, con conseguente “vincolo conformativo (solo) istruttorio”;
f) avviata una nuova istruttoria, in conformità al “decisum” giurisdizionale, RA ha adottato la delibera 457/2022 con cui “l’Autorità ha aderito a quanto deliberato dall’Ente RI AN con le delibere del Consiglio di Distretto ES VI n. 6 del 2 agosto 2022 e n. 34 del 10 agosto 2022 del Comitato Esecutivo”, confermando la precedente delibera n. 104/2016.
2. I Comuni hanno impugnato la delibera 457/2022 affidando il gravame a quattro motivi.
Con il primo motivo viene evidenziato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento gravato atteso che “la nuova istruttoria si è tradotta nel mero ed acritico recepimento di quella precedente e posta a base della delibera RA … n. 104/2016 annullata dal Consiglio di Stato con la predetta sentenza n. 5309/2021 proprio per difetto di istruttoria”, con riferimento in particolare alla “Relazione ANEA [organo di supporto degli Enti d’Ambito] di validazione dei dati dell’aprile 2013”.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art.142, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 9 dello Statuto consortile dell’Ente d’Ambito, oltre alla violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Parte ricorrente rileva in particolare come “nell’istruttoria di che trattasi non (sia) stata presa assolutamente in considerazione la pianificazione del 2000, così come previsto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/21, bensì il successivo Piano 2007, sebbene privo di valore e di efficacia” in quanto il Piano del 2007 “risultava privo di qualsivoglia validità ed efficacia per non essere mai stato approvato dall’assemblea di Sindaci dell’Ente d’Ambito ES VI”.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si rileva che “quand’anche si volesse per assurdo ritenere che il c.d. Piano d’ambito 2007 fosse stato formalmente approvato, comunque l’istruttoria espletata si rivelerebbe del tutto inidonea” in quanto tale piano “non aveva trovato attuazione - avendo anzi l’assemblea dei Sindaci, allorquando per la prima volta le venne sottoposto, formalmente sancito la sua totale inattendibilità ed inefficacia con la già citata delibera n. 9/2009”.
Con il quarto motivo, formulato sempre in via subordinata, “per la denegata ipotesi in cui si volesse ritenere in astratto spendibile ai fini che qui occupano la riperimetrazione dei costi del Piano 2007 effettuata da ANEA nella validazione del 2013, non potrebbe che censurarsi la sua palese erroneità con riguardo alla voce di costo più rilevante, ossia quella del personale”, avendo ANEA, in virtù del mancato trasferimento di alcune opere regionali (relativi alla depurazione e all’adduzione), “detratto dai costi operativi di piano” il costo di “31 unità lavorative, per un costo di circa un milione e mezzo di euro, quando è notorio che l’organico di tali impianti è di gran lunga superiore a tali unità ammontando ad almeno 200 unità”.
3. L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, per conto di RA, con atto di opposizione notificato il 6/2/2023, ha chiesto che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.
Parte ricorrente, con atto del 1°.3.2023, ha quindi trasposto il ricorso innanzi a questo Tribunale.
4. RA, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che i Comuni ricorrenti hanno proposto ricorso in unico grado al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza del medesimo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5309/2021, e per l’accertamento e la declaratoria della nullità della delibera n. 457/2022 del 27 settembre 2022 e che il gravame è stato dichiarato inammissibile con la sentenza 23 giugno 2023, sez. VI, n. 6197. In rito l’Autorità ha eccepito la carenza di “legittimazione a censurare le valutazione di EI di cui alla delibera 34/2022”, poiché il “Comune che partecipa obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le delibere adottate dall’ente medesimo, di cui fa parte, dato che il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici”, salvo che siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello “ius ad officium” o delle facoltà partecipative del Comune all’interno dell’ente. Nel merito ha replicato puntualmente ai motivi di ricorso.
L’Ente RI AN, nel costituirsi in resistenza, ha eccepito in rito la inammissibilità del ricorso per “carenza di legittimazione attiva” in quanto il singolo Comune, partecipando obbligatoriamente all’Ente di Governo dell’Ambito, “non può impugnare gli atti determinativi delle tariffe approvati dall’EGATO e posti alla base del provvedimento – di competenza RA - conclusivo della sequenza procedimentale prevista dal Metodo tariffario pro tempore vigente, per la valida definizione dei corrispettivi applicabili all’utenza”.
Anche la spa Gori nel costituirsi in giudizio ha sollevato una eccezione di carenza di legittimazione ad agire dal tenore similare a quelle dell’Ente RI AN. Ha eccepito altresì la carenza di interesse ad agire “dal momento che, come pure la giurisprudenza ha chiarito, l'interesse all'impugnazione di un provvedimento tariffario non è del Comune, ma semmai dei singoli cittadini-utenti del servizio, poiché sono questi ultimi i soggetti che subiscono il pregiudizio economico derivante da un'eventuale tariffa eccessiva”.
Parte ricorrente ha replicato alle eccezioni di rito richiamando sul punto le motivazioni contenute nella sentenza n. 5309/2021 del Consiglio di Stato.
5. All’udienza del 29.4.2026, il difensore della spa Gori ha sollevato l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del gravame atteso che non risulta essere stata impugnata la delibera RA n. 48/2026 depositata in atti (rubricata “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2024 2029, proposto dall'Ente RI AN per il gestore Gori s.p.a.”).
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del gravame formulata in udienza, peraltro in modo generico, dal difensore della spa Gori, atteso che, come sarà di seguito esposto, il ricorso non è fondato.
Prima di esaminare il merito del gravame, pare il caso di affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate con riferimento al difetto di legittimazione e di carenza di interesse dei Comuni ricorrenti.
Entrambe le eccezioni di rito sono da respingere.
Come affermato dal giudice amministrativo di appello nella citata sentenza n. 5309/2021, proprio in ordine al contenzioso riguardante l’impugnativa della delibera n. 104/2016, i Comuni “sono infatti sicuramente legittimati e hanno interesse a impugnare atti che incidono direttamente sulla collettività che risiede nell’ambito comunale di cui sono enti esponenziali (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4068 del 2012)”.
Quanto alla carenza di legittimazione a impugnare la delibera del Comitato Esecutivo dell’Ente RI AN n. 34 del 10 agosto 2022, va osservato che la contestazione contenuta nel ricorso non concerne la legittimità della delibera n. 34/2022, quanto la sua acritica e impropria utilizzazione da parte dell’Autorità quale atto istruttorio. Ne consegue che, nel contesto di tale prospettazione, non è rilevante l’eccepita carenza di legittimazione ad impugnare il predetto atto istruttorio.
7. Nel merito si osserva quanto segue.
La vicenda di causa si inquadra nel contenzioso instaurato tra alcuni Comuni dell’allora operativo ATO 3 della Regione Campania (v. l.r. n. 14/1997) e RA (allora denominata AEEGSI) per l’annullamento della delibera dell’Autorità 10 marzo 2016, n. 104/2016/R/Idr di approvazione, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/Idr e 643/2013/R/Idr, degli schemi regolatori per il periodo 2012/2013 e 2014/2015 del gestore Gori s.p.a. operante nell’ATO 3 (oggi Ambito Distrettuale ES VI), delibera che prevedeva un incremento tariffario pari al 6,5% per ciascun anno (massimo incremento possibile con le deliberazioni RA) e un conguaglio da recuperare di circa 38 milioni di euro.
Occorre premettere che con la sentenza n. 5309/2021 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello proposto avverso la sentenza (di rigetto) n. 1619/2018 di questo Tribunale, pronunciata sul ricorso proposto avverso la menzionata delibera n. 104/2016.
Il giudice amministrativo di ultimo grado ha ritenuto legittima la decisione dell’Autorità di approvare la tariffa idrica per gli anni 2012 e 2023 (sulla base dell’istanza presentata dal gestore a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso dell’Ente di governo dell’ambito), ma ha accolto le censure concernenti “la quantificazione delle tariffe sotto il profilo del difetto di istruttoria”, evidenziando come “la questione riguarda(sse) in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d’ambito”, e precisando che “nel caso di specie non è contestato che il piano d’ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto attuazione”.
Inoltre, nella sentenza del Consiglio di Stato è stata ravvisata “l’esigenza di una istruttoria - in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano”.
Contestualmente, il Consiglio di Stato ha statuito che “per l’assoluta peculiarità della fattispecie, l’incremento tariffario previsto dalla delibera n. 104 debba essere ridotto solo del trenta per cento, non essendo comunque in discussione la misura delle pregresse consolidate tariffe e dovendosi attribuire comunque un peso preponderante all’avvenuta approvazione del piano”.
La medesima sentenza n. 5309/2021 ha chiarito che “la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludersi ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell’attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l’Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un “effetto conformativo istruttorio” in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”.
Con delibera 373/2021/R/idr, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza n. 5309/2021 – limitatamente ai profili sopra richiamati – sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla delibera104/2016, contestualmente prevedendo che nell’ambito del citato procedimento potessero essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso.
Alla luce degli elementi acquisiti l’Autorità, anche sulla base delle nuove informazioni, dei dati e degli atti trasmessi da EI nell’ambito del procedimento di cui alla delibera 373/2021, ha ritenuto opportuno confermare la decisione tariffaria assunta con delibera 104/2016, atteso che l’Ente RI AN aveva confermato i presupposti associati alle regole di computo tariffario applicabili ai sensi del MTT e sottesi alle proposte approvate con la deliberazione da ultimo 104/2016, precisando che in merito allo stato di attuazione del piano d’ambito i disallineamenti (puntualmente dettagliati nelle relazioni tecniche trasmesse dall’Ente RI AN) rispetto alle ipotesi inizialmente assunte in fase di programmazione risultano coerentemente recepiti nell’ambito del computo tariffario per le annualità 2012 e 2013.
Per l’effetto, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare i valori del moltiplicatore ϑ (riferiti al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI) come indicati nell’Allegato A alla delibera 104/2016.
I Comuni ricorrenti hanno proposto ricorso in unico grado al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5309/2021, e per l’accertamento e la declaratoria della nullità della delibera 457/2022 del 27 settembre 2022.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la sentenza 23 giugno 2023, sez. VI, n. 6197.
La declaratoria di inammissibilità dell’azione di ottemperanza si fonda sulla “insussistenza di un contenuto vincolato dell’istruttoria con conseguente riconoscimento all’Amministrazione di un ampio “spazio bianco” (per mutuare la formula della sentenza n. 2/2013 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio), “riempito” dall’Autorità con un nuovo provvedimento, evidentemente non satisfattivo delle pretese dei Comuni, le cui doglianze sono, tuttavia, da ricondurre nell’alveo di una nuova domanda di annullamento per la verifica della legittimità dell’atto di riesercizio del potere. Infatti, operando una disamina del vincolo conformativo del giudicato e della natura intrinseca della natura dei vizi dedotti (come richiesto dalla sentenza n. 2/2013 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), risulta evidente come le censure riguardino la legittimità delle nuove valutazioni compiute dall’Autorità all’esito della rinnovata istruttoria e vadano, pertanto, rimesse dinanzi al vaglio del Giudice della cognizione competente, dinanzi al quale, del resto, già pende la domanda formulata dai Comuni”.
Il giudice della ottemperanza ha evidenziato come, con la sentenza n. 5309/2021, il Consiglio di Stato avesse ordinato di “effettuare una nuova istruttoria – in contraddittorio con gli Enti – sullo stato di attuazione del Piano, quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione e una eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione. E ciò in considerazione del fatto che la situazione del piano d’ambito approvato ed eseguito e quella del piano d’ambito non approvato non risultano del tutto appropriate a definire la fattispecie concreta che è quella di un piano approvato ma non compiutamente eseguito a causa delle conflittualità intervenute fra il gestore ed i Comuni amministrati”.
8. Le censure formulate dalla ricorrente vanno quindi esaminate alla luce del quadro giuridico-fattuale sopra descritto, nel cui ambito si inquadra l’attuale contenzioso innanzi al giudice della cognizione.
Ciò posto, il primo motivo di ricorso non è fondato.
Ad avviso di parte ricorrente l’istruttoria condotta si sarebbe tradotta nel recepimento acritico di quella posta a base della annullata delibera 106/2014.
In realtà, contrariamente a quanto affermato dai Comuni ricorrenti, dalla delibera n. 457/2022 risulta essere stata svolta un’intensa attività istruttoria nel corso del rinnovo procedimentale.
All’esito di tale attività RA ha ritenuto di confermare la decisione tariffaria assunta con delibera 104/2016 alla luce delle nuove informazioni, dei dati e degli atti trasmessi, nell’ambito del procedimento, da EI.
La conferma deliberata si fonda sulla duplice circostanza per cui:
- EI ha confermato i presupposti associati alle regole di computo tariffario applicabili ai sensi del MTT e sottesi alle proposte approvate con la delibera 104/2016;
- in merito allo stato di attuazione del piano d’ambito, i disallineamenti (puntualmente dettagliati nelle relazioni tecniche trasmesse da EI) rispetto alle ipotesi inizialmente assunte in fase di programmazione risultano coerentemente recepiti nell’ambito del computo tariffario per le annualità 2012 e 2013 (delibera 457/2022, pag. 10).
Più in generale, i rilievi di controparte sono smentiti dall’esame della delibera EI n. 34/2022 e della Relazione istruttoria del 20 giugno 2022 del Dirigente Area Tecnica-Settore Pianificazione dell’EI, dalla quale si evince che, ai fini delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013, le componenti (previsionali) di piano Op e Cp, rilevanti ai fini tariffari secondo la matrice di cui all’articolo 4 MTT, sono state rideterminate tenendo conto dell’attuazione del Piano d’Ambito vigente (“i disallineamenti (puntualmente dettagliati nelle relazioni tecniche trasmesse dall’Ente RI AN) rispetto alle ipotesi inizialmente assunte in fase di programmazione risultano coerentemente recepiti nell’ambito del computo tariffario per le annualità 2012 e 2013”: v. delibera n. 457/2022, pag. 10).
Nella richiamata Relazione vengono ripercorse analiticamente le vicende del Piano d’ambito dell’ATO 3 ES VI compresa la validità e l’efficacia dell’aggiornamento approvato con delibera CdA n. 6/2007 (avversato da parte ricorrente), su delega dell’Assemblea dei Sindaci, attribuita con delibera n. 2/2005.
Quanto allo stato di attuazione del Piano d’ambito vigente, la Relazione - dopo aver evidenziato le ragioni di oggettiva incertezza in ordine ad alcuni elementi la cui valutazione si rendeva indispensabile per la corretta determinazione degli obiettivi di piano e dei connessi oneri a valere sulle future tariffe - dà atto “che sono stati riconosciuti nelle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 i soli costi operativi e di investimento rideterminati tenendo conto dell’effettivo stato di attuazione del Piano d’Ambito vigente”.
Nella Relazione inoltre si evidenzia come la relativa verifica fosse già insita nella validazione dei dati funzionale alla predisposizione tariffaria di cui alla delibera n. 17/2013 dell’Ente d’ambito ES vesuviano, atteso che la Relazione ANEA dell’aprile 2013 al cap. 4 provvedeva alla “Riperimetrazione dei Costi Operativi Programmati da Piano D’ambito – Op” (pag. 12).
Di conseguenza, non è corretto affermare che la delibera EI n. 34/2022 avrebbe finito col sancire l’inutilità dell’istruttoria ordinata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5309/2021, e ciò in considerazione sia dell’ampio “spazio bianco” riconosciuto in sede di riedizione del potere e sia dell’attività istruttoria svolta, oltre che dell’attività compiuta dall’EI che ha nuovamente valutato proprio i profili ritenuti controversi in quel giudizio ossia la vigenza, l’efficacia e l’attuazione del Piano d’ambito, compreso l’aggiornamento del 2007.
Non si ravvisa inoltre alcuna condotta contraddittoria di RA in ordine al contenuto della Relazione ANEA del 2013.
La Relazione istruttoria EI del 20 giugno 2022 (fatta propria ed approvata da EI con delibera n. 34/2022) non è un atto meramente confermativo della Relazione ANEA del 2013, poiché EI ha provveduto a una rinnovata istruttoria, anche a seguito di audizione delle parti (v. nota EI 16 febbraio 2022) approfondendo il tema dell’attuazione dello Piano d’ambito (v. par. 2.3. della Relazione istruttoria EI) e dando conto della posizione dei Comuni (v. par. 2.4.).
L’affermata equivalenza tra Relazione ANEA 2013 ed istruttoria EI 2022, su cui si fonda l’odierno ricorso non è, pertanto, condivisibile.
Come è stato già sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6197/2023, “la nuova istruttoria non costituisce una mera riproduzione della Relazione del 2013 ma tiene conto dei supplementi imposti dalla sentenza della Sezione” e il comportamento dell’Autorità, tenuto nel corso del procedimento, esprime “l’attenzione dell’Autorità nell’ordinare all’Ente competente gli approfondimenti istruttori imposti dalla sentenza” del 2021.
Anche il secondo e il terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere trattati contestualmente, non sono fondati.
Il Consiglio di Stato, nel decidere il ricorso di ottemperanza, ha chiaramente evidenziato, da un lato “(come) il tema centrale dell’istruttoria sia l’attuazione concreta della pianificazione “a prescindere quindi dalla formale sussistenza del piano d’ambito”. In sostanza, ciò che la sentenza richiede è una verifica relativa all’attuazione, quale elemento necessario su cui fondare la quantificazione tariffaria (…)”.
E, dall’altro lato, che “il riferimento al Piano del 2000 è limitato alla constatazione di un dato pacifico tra le parti, che, da solo, non è, tuttavia, considerato sufficiente per la Sezione il cui ordine istruttorio è volto, come spiegato, alla verifica della concreta attuazione della pianificazione”.
Risulta quindi evidente che l’individuazione dei costi di piano che, secondo il meccanismo tariffario della gradualità, si “combinano” con le componenti di costo calcolate in base al nuovo metodo dell’Autorità, non può prescindere dall’esame dell’evoluzione che ha avuto la pianificazione: esame che, come già evidenziato è stato puntualmente svolto nell’istruttoria di cui è causa.
L’assunto della invalidità e inefficacia del Piano d’ambito come aggiornato nel 2007 non risulta sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 che ha imposto proprio di (ri)effettuare l’istruttoria, ritenuta carente, sulla verifica dei costi alla luce dell’attuazione della pianificazione e ciò “a prescindere della formale sussistenza di un piano d’ambito”.
In tale istruttoria rinnovata sono state ampiamente ripercorse le vicissitudini della pianificazione dell’Ato 3 ES VI, compreso il fatto che l’aggiornamento di Piano è stato adottato dal CdA dell’Ente d’ambito su delega dell’Assemblea dei Sindaci e che il Piano del 2007 fosse pienamente vigente e non fosse stato successivamente revisionato. Del pari si è dato atto che, nell’ambito della predisposizione tariffaria MTT, i costi erano stati riparametrati e che quindi, in merito allo stato di attuazione del piano d’ambito, i disallineamenti (puntualmente dettagliati nelle relazioni tecniche trasmesse dall’Ente RI AN) rispetto alle ipotesi inizialmente assunte in fase di programmazione risultavano coerentemente recepiti nell’ambito del computo tariffario per le annualità 2012 e 2013.
Anche il quarto motivo di ricorso non è fondato.
Il costo del personale definito dal piano d’ambito aggiornato nel 2007 (ed allora vigente) era stato assunto sulla base del dimensionamento efficiente del personale fissato in n. 692 unità.
In occasione dalla prima applicazione del nuovo metodo tariffario – cioè, il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 approvato con la deliberazione RA 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 – l’Ente d’Ambito ES VI ha rettificato il dimensionamento delle risorse umane in ragione dell’allora non ancora verificatosi trasferimento delle opere regionali, riducendo tali risorse di 31 unità, in applicazione dell’art. 173 del d.lgs. 152/2006 e, soprattutto, sulla base della ricognizione e delle valutazioni effettuate dall’ente di governo dell’ambito, per cui è stato valutato che n. 31 unità del solo personale dipendente della Regione Campania avessero diritto ad essere trasferite al gestore GORI insieme alle Opere Regionali.
La definizione di n. 31 unità è stata effettuata, sulla base di specifiche valutazioni tecniche dell’Ente d’Ambito, che hanno ricostruito la posizione dei soggetti che, in quel momento, avrebbero avuto diritto ad essere trasferiti, ai sensi del citato art. 173 cit. e dell’art. 2112 c.c., al nuovo gestore GORI unitamente e funzionalmente alle opere regionali.
Viceversa, in alcun atto di pianificazione è rinvenibile la previsione che consenta di quantificare in “circa 200”, cui genericamente si riferiscono i ricorrenti, i lavoratori occorrenti per la gestione di opere non ancora trasferite a Gori.
9. In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione delle questioni giuridiche trattate e della parziale novità della controversia, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RC EL, Presidente
UC RA, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UC RA | RC EL |
IL SEGRETARIO