Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clarissa Cocchiarella, Vincenzo Chianese e Simonelli Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L. il 9/11/2023:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138837 del 12.07.2023 avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020”; b) di tutti i provvedimenti ed atti istruttori, presupposti connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota dell'ASL Napoli 3 Sud n. 122079 del 20.06.2023 avente ad oggetto: “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020– Comunicazioni ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Il Centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
Con il ricorso principale ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022, ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”.
Ha esposto in fatto che, a fronte di un fatturato prodotto e regolarmente trasmesso pari ad euro 597.368,08, l’ASL ha deliberato che il fatturato “LIQUIDABILE” in favore della Rete M.L.F. Analisi S.c.a.r.l. sarebbe pari ad euro 326.384,24 per le “prestazioni ordinarie”, euro 441,78 per “prestazioni R Gruppo A” ed euro 1.861,92 per “prestazioni R Gruppo B” e che il fatturato “NON LIQUIDABILE” sarebbe pari ad euro 256.769,89 per le “prestazioni ordinarie” ed euro 133,55 per “prestazioni R Gruppo B”.
Avverso l’atto impugnato il Centro ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, 1° COMMA E 21 NONIES L. 241/1990, DELL’ART. 41 CEDU E DELL’ART. 8- QUINQUIES DEL D.LGS 502/1992. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ - INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 96 COST. – IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.
Con il primo motivo di ricorso, ha eccepito che la delibera con cui viene definita la regressione tariffaria per l’anno 2020 sarebbe illegittima per il lungo lasso temporale intervenuto della chiusura dell’esercizio di riferimento e l’accertamento della debenza, in violazione ai principi di tempestività, affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto
Nel caso di specie, invero, la delibera gravata non recherebbe la benché minima menzione rispetto alle ragioni del notevole ritardo in cui è incorsa l’Azienda sanitaria, sebbene la stessa sia stata adottata a distanza di circa due anni dalla fine dell’anno di riferimento e sia stata notificata alla ricorrente a distanza di circa due anni dalla fine dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 3, COMMA 1, E 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/1992 E SMI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 41 CEDU VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.C.A. REGIONE CAMPANIA N. 10 DELL’17.1.2020 – VIOLAZIONE DEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA’ E BUONA AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI AT E DI TO, NONCHE’ PER ILLOGIGCITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si è doluto del fatto che la delibera impugnata non recherebbe nemmeno l’indicazione di quale sarebbe la data consuntiva di esaurimento del budget di spesa ed in funzione della quale sarebbero state svolte le elaborazioni.
La mancata determinazione delle date consuntive di esaurimento renderebbe, a suo dire, del tutto incomprensibile ed impossibile da verificare l’attendibilità delle elaborazioni stesse e la misura del fatturato asseritamente dichiarato come “LIQUIDABILE”.
2.1. In data 9.11.2023, la parte ricorrente ha avanzato ricorso per motivi aggiunti avverso la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138837 del 12.07.2023 avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020” nonché avverso tutti i provvedimenti ed atti istruttori, presupposti connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota dell'ASL Napoli 3 Sud n. 122079 del 20.06.2023 avente ad oggetto: “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020– Comunicazioni ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, ha lamentato l’illegittimità in via derivata degli atti gravati.
2. L’Asl Napoli 3 Sud, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per sottoscrizione dei contratti sanitari, comprensivi della clausola di salvaguardia, e l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati.
Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria di replica, la parte ricorrente, ha aderito all’accezione di difetto di giurisdizione formulata dalla resistente.
In subordine, ha controdedotto alle eccezioni della ASL, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 16 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
6. Invero, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023 e a cui ha aderito anche la parte ricorrente.
7. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero “doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto (Cass. S.U. ordinanza n. 7902/2023).
8. Anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
9. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania Napoli, sentt. nn. 3645/2025, 6207/2025, 8177/2025 e, da ultimo, n. 736/2026 del 02.02.2026).
10. In conclusione il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
11. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
12. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
IC Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO