Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 13
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    L'eccezione è infondata poiché il termine per la notifica dell'atto di contestazione è quello previsto per l'accertamento dei singoli tributi, fissato dall'art. 57 del DPR 633/72 nel 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica del PVC

    Il PVC è stato allegato all'atto notificato, rendendo l'eccezione priva di fondamento.

  • Rigettato
    Insussistenza prova esercizio funzione amministratore di fatto

    La presunzione dell'ufficio è legittima perché basata su documentazione che menziona il ricorrente quale riferimento di alcune società assistite dallo studio professionale. Le richieste di pagamento a società facenti parte del consorzio criminoso sono indizio dei poteri gestionali esercitati. Il contribuente non ha spiegato tali circostanze né il rapporto di lavoro con la Società_1 chiarisce tali elementi.

  • Rigettato
    Vizio di sottoscrizione dell'atto

    L'atto reca un codice di verifica e un identificativo per verificarne la conformità all'originale sul sito dell'Agenzia. L'attestazione di conformità dell'atto impositivo notificato in forma cartacea è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto formato digitalmente.

  • Rigettato
    Vizio della notifica

    L'atto è stato notificato a mezzo servizio postale e consegnato a persona di famiglia convivente. La relazione di notifica eseguita dall'agente postale fa fede fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa e mancato contraddittorio

    Il PVC è stato allegato all'atto notificato. In ogni caso, per i tributi non armonizzati, l'obbligo del contraddittorio sussiste solo se specificamente sancito, e la nullità può essere eccepita solo se il contribuente dimostra che il procedimento avrebbe potuto concludersi con esito diverso. Il contribuente non ha argomentato in tal senso.

  • Rigettato
    Richiesta prova testimoniale immotivatamente respinta

    I giudici di primo grado hanno motivato essere superflua la prova testimoniale a fronte delle prove documentali. I capitoli di prova attengono al ruolo di mero tecnico esecutivo, ma anche l'eventuale conferma del rapporto di lavoro non toglierebbe efficacia probatoria alla documentazione versata in atti per provare il coinvolgimento nella gestione societaria.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione sulle spese

    Il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti assistiti da propri funzionari, è stato confermato dalla SC.

  • Rigettato
    Applicabilità art. 7 D.Lgs. 269/2003

    L'art. 7 del D.L. 269/2003 non opera nell'ipotesi di società "cartiera", in quanto la società è una mera fictio utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto. La Società_1 ha contabilizzato fatture autoprodotte, confermando la responsabilità del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 13
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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