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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 330 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva domandato che fosse Parte_1
accertata e dichiarata la natura professionale della patologia del rachide lombare da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, CP_2
dell'indennizzo dovutogli per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere svolto, dal 1970 al 2010, le mansioni di guardiafili per aziende elettriche e telefoniche, provvedendo, con l'utilizzo del palanchino e del martello pneumatico, all'installazione di pali per reti telefoniche ed elettriche, nonché occupandosi del carico e del trasporto di pali in legno, cemento e ferro, di peso superiore a 20 Kg.
aveva, quindi, allegato di avere inoltrato all' la domanda di Parte_1 CP_2
riconoscimento della natura professionale della patologia sopra indicata, domanda che, peraltro, come anche la successiva opposizione, era stata rigettata, cosicché egli aveva maturato l'interesse ad introdurre il presente procedimento.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della CP_2
domanda proposta.
In particolare, quanto al merito della controversia, l' aveva Controparte_3
sostenuto come la mansione svolta dal ricorrente si caratterizzasse per l'estrema variabilità dei compiti, nessuno dei quali, isolato o sommato agli altri, sufficiente a configurare un valido rischio in termini di durata e intensità.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1016/2024 del 9 luglio 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni da ultimo rassegnate dal CTU
2 nominato, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente, escludendo che vi fosse nella fattispecie la prova della sussistenza di un nesso causale o anche solo concausale tra le lavorazioni cui era stato addetto e la patologia dallo stesso Pt_1
denunciata, insorta dopo poco meno di vent'anni dalla cessazione dell'attività.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni testimoniali rese da avessero consentito di acclarare con precisione solo l'attività Testimone_1
svolta dal ricorrente tra il 1983 e il 1987, mentre gli altri testi sentiti alla stessa udienza avevano dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti e la loro generica deposizione non aveva consentito di accertare le modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa di per periodi diversi da quelli ai quali il teste aveva Parte_1 Pt_1
fatto riferimento.
Il primo giudice aveva, dunque, riferito che il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata il 9 gennaio 2024, aveva inizialmente concluso affermando l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente, diagnosticata in termini di “Spondilo-disco-artrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-
L4, L4-L5 e L5-S1 e compressione foraminale sulla radice di L3, L4 e L5”, ma ciò
avesse fatto facendo affidamento sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e partendo dal presupposto che quegli - quando, nel 2005, erano comparsi i primi segni della malattia - fosse stato impegnato nelle attività di operaio guardiafili per circa 36 anni.
Il CTU, pertanto, aveva proseguito il Tribunale, era stato chiamato a rendere chiarimenti e, come già era stato fatto con il quesito originario, gli era stato chiesto di considerare il periodo lavorativo più ridotto risultante dalla prova orale raccolta.
Nei chiarimenti depositati il 17 maggio 2024, aveva osservato il primo giudice,
l'ausiliario, tenuto conto dei rilievi mossi alla relazione, aveva, quindi, precisato di avere precedentemente preso in considerazione l'intera vita lavorativa del ricorrente
3 e che, invece, tenendo conto della sola attività lavorativa svolta dal 1983 al 1987 e del fatto che i primi segni della malattia erano comparsi intorno al 2005, non era possibile affermare, alla luce della natura multifattoriale della patologia esaminata e del principio del “più probabile che non”, la sussistenza del nesso di casualità tra la patologia medesima e l'attività lavorativa svolta.
Il Tribunale, ritenendo, quindi, condivisibili le conclusioni da ultimo rassegnate dal
CTU, aveva, pertanto, rigettato la domanda proposta da e aveva Parte_1
condannato il medesimo alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_2
procedimento.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, in riforma della sentenza impugnata, previo, se ritenuto necessario,
rinnovo degli accertamenti peritali:
- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle malattie professionali
denunciate in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' Controparte_4
– in persona del Direttore in carica, a corrispondere alla ricorrente la
[...]
relativa rendita, ovvero l'indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di
legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione CP_2
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ordinandone la distrazione in
4 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che egli non fosse stato esposto, per un periodo sufficiente, a un rischio specifico tale da giustificare quanto sostenuto dal CTU nella prima relazione depositata.
In quella relazione, infatti, ha osservato l'appellante, il CTU, esperto ortopedico,
aveva affermato, sulla base delle risultanze istruttorie e delle ulteriori patologie a suo carico già indennizzate dall' , che la patologia lombare denunciata era CP_2
causalmente riferibile all'attività di guardafili da lui svolta tra il 1983 e il 1987.
Le contrastanti conclusioni dallo stesso rassegnate con i successivi chiarimenti, ha,
quindi, sostenuto , risultavano irragionevoli e illogiche, visto che, pur partendo Pt_1
da premesse identiche egli era pervenuto a risultati diametralmente opposti, senza illustrare il percorso logico argomentativo seguito.
Inoltre, ha aggiunto di essere affetto da ulteriori patologie, relative ai Parte_1
distretti anatomici delle spalle, dei gomiti e del tunnel carpale, già indennizzate dall' in quanto riconosciute in connessione con l'attività lavorativa svolta, la CP_2
quale aveva evidentemente esposto a rischio tecnopatico anche la schiena,
certamente coinvolta con i cedimenti vertebrali e le discopatie con bulging discale ed artrosi.
Ciò premesso, l'appellante ha, dunque, domandato la riforma della sentenza
5 impugnata, previo rinnovo, se ritenuto necessario, degli accertamenti peritali.
***
L'appello è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, il teste era stato in grado di Pt_1
descrivere con sufficiente specificità l'attività lavorativa svolta dall'attuale appellante nei soli anni dal 1983 al 1987, nei quali era stato collega di lavoro dello stesso.
Il teste aveva, in particolare, riferito che, nei detti anni, , in qualità di Parte_1
operaio generico, si era occupato di scavi e palificazioni, aveva utilizzato, per gli scavi, il martello pneumatico e la perforatrice, aveva provveduto a posare i tubi in cemento, lunghi un metro, con diametro da 60 a 100 cm e del peso di circa 40 Kg,
per il passaggio dei cavi, movimentandoli manualmente, e aveva, altresì, provveduto alla posa dei cavi, srotolando e tirando manualmente le bobine.
Il teste indicato non era, invece, stato in grado di rendere alcuna dichiarazione in relazione ai restanti periodi di lavoro allegati dall'attuale appellante, né alcuna sufficiente dichiarazione erano stati in grado di rendere gli altri testi escussi: il teste aveva riferito unicamente di avere visto impegnato in diversi Tes_2 Parte_1
cantieri nel realizzare scavi per il passaggio dei cavi con piccone, pale e motopicco genericamente negli “anni 80” e non aveva saputo precisare quante volte ciò fosse capitato, né per quanto tempo, mentre il teste si era limitato a riferire di avere Tes_3
visto sopra i pali o intento a posizionare cavi in occasione di due o tre incontri Pt_1
avvenuti “intorno agli anni 2000”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU, nella prima relazione,
quella depositata il 9 gennaio 2024, non intendendo correttamente il quesito formulato dal giudice, nel quale era stato espressamente precisato che avrebbe dovuto tenere conto della sola attività lavorativa svolta negli anni dal 1983 al 1987,
6 aveva valutato sussistente il nesso causale tra l'attività di lavoro svolta da e la Pt_1
patologia lombare da cui lo stesso era risultato affetto (“spondilo-disco-artrosi
lombare con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 e compressione
foraminale sulla radice di L3, L4, L5”) considerando un'esposizione continuativa dell'appellante a movimentazione di carichi, associata ad esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, protrattasi per 36 anni (si vedano l'ultimo capoverso a pag.
10 e la parte iniziale della pag. 11 della relazione di consulenza).
Una volta, quindi, chiamato dal giudice a chiarire se l'accertata sussistenza del nesso causale poteva essere confermata anche laddove si fosse tenuto conto di un'attività di lavoro protrattasi per soli 5 anni, tra l'altro conclusisi quasi vent'anni prima della comparsa (2005) dei primi segni della patologia denunciata, il CTU, nei chiarimenti depositati il 17 maggio 2024, aveva rivisto e modificato, in modo del tutto logico e consequenziale, le proprie conclusioni, escludendo la sussistenza del nesso causale precedentemente affermata.
Non è, quindi, condivisibile quanto affermato dall'appellante in ordine all'identità
dei presupposti sulla base dei quali l'ausiliare nominato in primo grado aveva mutato il proprio convincimento, né risulta condivisibile la censura formulata dall'appellante per avere il CTU, a suo dire, evitato di illustrare il meccanismo decisionale seguito.
Oltre a quanto già sopra riportato con riferimento alla differente durata dell'attività
lavorativa presa in considerazione e al tempo intercorso tra la cessazione della medesima e il manifestarsi della patologia, il CTU aveva, infatti, negli stessi chiarimenti, evidenziato come la patologia in questione fosse multifattoriale e come,
alla luce del principio del “più probabile che non”, non fosse possibile affermare la sussistenza del nesso causale con l'attività di lavoro: il CTU aveva, quindi, inteso affermare, in conformità con i principi espressi dalla Suprema Corte (si veda, per tutte, Cass. 8773/2018), che, valutati tutti gli elementi utili presenti in atti, quali, per
7 un verso, la tipologia della lavorazione e gli strumenti da lavoro utilizzati, nonché,
per altro verso, la breve durata della prestazione e il tempo trascorso tra la cessazione dell'attività di lavoro e il manifestarsi della patologia, la sussistenza del nesso causale poteva ritenersi possibile, ma non, come sarebbe stato necessario, probabile.
D'altra parte, già nella relazione depositata il 9 gennaio 2024, il CTU aveva osservato come la patologia riscontrata nell'appellante non presentasse una significatività clinica e funzionale particolarmente grave, dato di fatto che, aveva proseguito il consulente, deponeva per un'evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica,
endocrina e costituzionale, si possono verificare in individui della stessa età di . Pt_1
Conclusione che poi l'ausiliare aveva ritenuto non decisiva proprio alla stregua della peculiare durata inizialmente attribuita, per errore, alle lavorazioni svolte dall'attuale appellante e che deve, quindi, essere nuovamente valorizzata una volta emendato il ragionamento dall'errore già sopra evidenziato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, deve, quindi, escludersi che abbia fornito, come sarebbe stato suo specifico onere, la prova della Parte_1
sussistenza del necessario nesso causale tra le lavorazioni allegate e la malattia denunciata, senza che alcun rilievo neanche indiziario possano acquistare, in senso contrario, le ulteriori patologie a suo carico indennizzate dall' non risultando CP_2
nemmeno dedotte in causa le ragioni dell'indicato riconoscimento.
***
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di
8 valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese del presente Parte_1 CP_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 12 giugno 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 330 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva domandato che fosse Parte_1
accertata e dichiarata la natura professionale della patologia del rachide lombare da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, CP_2
dell'indennizzo dovutogli per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere svolto, dal 1970 al 2010, le mansioni di guardiafili per aziende elettriche e telefoniche, provvedendo, con l'utilizzo del palanchino e del martello pneumatico, all'installazione di pali per reti telefoniche ed elettriche, nonché occupandosi del carico e del trasporto di pali in legno, cemento e ferro, di peso superiore a 20 Kg.
aveva, quindi, allegato di avere inoltrato all' la domanda di Parte_1 CP_2
riconoscimento della natura professionale della patologia sopra indicata, domanda che, peraltro, come anche la successiva opposizione, era stata rigettata, cosicché egli aveva maturato l'interesse ad introdurre il presente procedimento.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della CP_2
domanda proposta.
In particolare, quanto al merito della controversia, l' aveva Controparte_3
sostenuto come la mansione svolta dal ricorrente si caratterizzasse per l'estrema variabilità dei compiti, nessuno dei quali, isolato o sommato agli altri, sufficiente a configurare un valido rischio in termini di durata e intensità.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1016/2024 del 9 luglio 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni da ultimo rassegnate dal CTU
2 nominato, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente, escludendo che vi fosse nella fattispecie la prova della sussistenza di un nesso causale o anche solo concausale tra le lavorazioni cui era stato addetto e la patologia dallo stesso Pt_1
denunciata, insorta dopo poco meno di vent'anni dalla cessazione dell'attività.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che le dichiarazioni testimoniali rese da avessero consentito di acclarare con precisione solo l'attività Testimone_1
svolta dal ricorrente tra il 1983 e il 1987, mentre gli altri testi sentiti alla stessa udienza avevano dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti e la loro generica deposizione non aveva consentito di accertare le modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa di per periodi diversi da quelli ai quali il teste aveva Parte_1 Pt_1
fatto riferimento.
Il primo giudice aveva, dunque, riferito che il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata il 9 gennaio 2024, aveva inizialmente concluso affermando l'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente, diagnosticata in termini di “Spondilo-disco-artrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-
L4, L4-L5 e L5-S1 e compressione foraminale sulla radice di L3, L4 e L5”, ma ciò
avesse fatto facendo affidamento sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e partendo dal presupposto che quegli - quando, nel 2005, erano comparsi i primi segni della malattia - fosse stato impegnato nelle attività di operaio guardiafili per circa 36 anni.
Il CTU, pertanto, aveva proseguito il Tribunale, era stato chiamato a rendere chiarimenti e, come già era stato fatto con il quesito originario, gli era stato chiesto di considerare il periodo lavorativo più ridotto risultante dalla prova orale raccolta.
Nei chiarimenti depositati il 17 maggio 2024, aveva osservato il primo giudice,
l'ausiliario, tenuto conto dei rilievi mossi alla relazione, aveva, quindi, precisato di avere precedentemente preso in considerazione l'intera vita lavorativa del ricorrente
3 e che, invece, tenendo conto della sola attività lavorativa svolta dal 1983 al 1987 e del fatto che i primi segni della malattia erano comparsi intorno al 2005, non era possibile affermare, alla luce della natura multifattoriale della patologia esaminata e del principio del “più probabile che non”, la sussistenza del nesso di casualità tra la patologia medesima e l'attività lavorativa svolta.
Il Tribunale, ritenendo, quindi, condivisibili le conclusioni da ultimo rassegnate dal
CTU, aveva, pertanto, rigettato la domanda proposta da e aveva Parte_1
condannato il medesimo alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_2
procedimento.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, in riforma della sentenza impugnata, previo, se ritenuto necessario,
rinnovo degli accertamenti peritali:
- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle malattie professionali
denunciate in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' Controparte_4
– in persona del Direttore in carica, a corrispondere alla ricorrente la
[...]
relativa rendita, ovvero l'indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di
legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione CP_2
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ordinandone la distrazione in
4 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che egli non fosse stato esposto, per un periodo sufficiente, a un rischio specifico tale da giustificare quanto sostenuto dal CTU nella prima relazione depositata.
In quella relazione, infatti, ha osservato l'appellante, il CTU, esperto ortopedico,
aveva affermato, sulla base delle risultanze istruttorie e delle ulteriori patologie a suo carico già indennizzate dall' , che la patologia lombare denunciata era CP_2
causalmente riferibile all'attività di guardafili da lui svolta tra il 1983 e il 1987.
Le contrastanti conclusioni dallo stesso rassegnate con i successivi chiarimenti, ha,
quindi, sostenuto , risultavano irragionevoli e illogiche, visto che, pur partendo Pt_1
da premesse identiche egli era pervenuto a risultati diametralmente opposti, senza illustrare il percorso logico argomentativo seguito.
Inoltre, ha aggiunto di essere affetto da ulteriori patologie, relative ai Parte_1
distretti anatomici delle spalle, dei gomiti e del tunnel carpale, già indennizzate dall' in quanto riconosciute in connessione con l'attività lavorativa svolta, la CP_2
quale aveva evidentemente esposto a rischio tecnopatico anche la schiena,
certamente coinvolta con i cedimenti vertebrali e le discopatie con bulging discale ed artrosi.
Ciò premesso, l'appellante ha, dunque, domandato la riforma della sentenza
5 impugnata, previo rinnovo, se ritenuto necessario, degli accertamenti peritali.
***
L'appello è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, il teste era stato in grado di Pt_1
descrivere con sufficiente specificità l'attività lavorativa svolta dall'attuale appellante nei soli anni dal 1983 al 1987, nei quali era stato collega di lavoro dello stesso.
Il teste aveva, in particolare, riferito che, nei detti anni, , in qualità di Parte_1
operaio generico, si era occupato di scavi e palificazioni, aveva utilizzato, per gli scavi, il martello pneumatico e la perforatrice, aveva provveduto a posare i tubi in cemento, lunghi un metro, con diametro da 60 a 100 cm e del peso di circa 40 Kg,
per il passaggio dei cavi, movimentandoli manualmente, e aveva, altresì, provveduto alla posa dei cavi, srotolando e tirando manualmente le bobine.
Il teste indicato non era, invece, stato in grado di rendere alcuna dichiarazione in relazione ai restanti periodi di lavoro allegati dall'attuale appellante, né alcuna sufficiente dichiarazione erano stati in grado di rendere gli altri testi escussi: il teste aveva riferito unicamente di avere visto impegnato in diversi Tes_2 Parte_1
cantieri nel realizzare scavi per il passaggio dei cavi con piccone, pale e motopicco genericamente negli “anni 80” e non aveva saputo precisare quante volte ciò fosse capitato, né per quanto tempo, mentre il teste si era limitato a riferire di avere Tes_3
visto sopra i pali o intento a posizionare cavi in occasione di due o tre incontri Pt_1
avvenuti “intorno agli anni 2000”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il CTU, nella prima relazione,
quella depositata il 9 gennaio 2024, non intendendo correttamente il quesito formulato dal giudice, nel quale era stato espressamente precisato che avrebbe dovuto tenere conto della sola attività lavorativa svolta negli anni dal 1983 al 1987,
6 aveva valutato sussistente il nesso causale tra l'attività di lavoro svolta da e la Pt_1
patologia lombare da cui lo stesso era risultato affetto (“spondilo-disco-artrosi
lombare con protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 e compressione
foraminale sulla radice di L3, L4, L5”) considerando un'esposizione continuativa dell'appellante a movimentazione di carichi, associata ad esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, protrattasi per 36 anni (si vedano l'ultimo capoverso a pag.
10 e la parte iniziale della pag. 11 della relazione di consulenza).
Una volta, quindi, chiamato dal giudice a chiarire se l'accertata sussistenza del nesso causale poteva essere confermata anche laddove si fosse tenuto conto di un'attività di lavoro protrattasi per soli 5 anni, tra l'altro conclusisi quasi vent'anni prima della comparsa (2005) dei primi segni della patologia denunciata, il CTU, nei chiarimenti depositati il 17 maggio 2024, aveva rivisto e modificato, in modo del tutto logico e consequenziale, le proprie conclusioni, escludendo la sussistenza del nesso causale precedentemente affermata.
Non è, quindi, condivisibile quanto affermato dall'appellante in ordine all'identità
dei presupposti sulla base dei quali l'ausiliare nominato in primo grado aveva mutato il proprio convincimento, né risulta condivisibile la censura formulata dall'appellante per avere il CTU, a suo dire, evitato di illustrare il meccanismo decisionale seguito.
Oltre a quanto già sopra riportato con riferimento alla differente durata dell'attività
lavorativa presa in considerazione e al tempo intercorso tra la cessazione della medesima e il manifestarsi della patologia, il CTU aveva, infatti, negli stessi chiarimenti, evidenziato come la patologia in questione fosse multifattoriale e come,
alla luce del principio del “più probabile che non”, non fosse possibile affermare la sussistenza del nesso causale con l'attività di lavoro: il CTU aveva, quindi, inteso affermare, in conformità con i principi espressi dalla Suprema Corte (si veda, per tutte, Cass. 8773/2018), che, valutati tutti gli elementi utili presenti in atti, quali, per
7 un verso, la tipologia della lavorazione e gli strumenti da lavoro utilizzati, nonché,
per altro verso, la breve durata della prestazione e il tempo trascorso tra la cessazione dell'attività di lavoro e il manifestarsi della patologia, la sussistenza del nesso causale poteva ritenersi possibile, ma non, come sarebbe stato necessario, probabile.
D'altra parte, già nella relazione depositata il 9 gennaio 2024, il CTU aveva osservato come la patologia riscontrata nell'appellante non presentasse una significatività clinica e funzionale particolarmente grave, dato di fatto che, aveva proseguito il consulente, deponeva per un'evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica,
endocrina e costituzionale, si possono verificare in individui della stessa età di . Pt_1
Conclusione che poi l'ausiliare aveva ritenuto non decisiva proprio alla stregua della peculiare durata inizialmente attribuita, per errore, alle lavorazioni svolte dall'attuale appellante e che deve, quindi, essere nuovamente valorizzata una volta emendato il ragionamento dall'errore già sopra evidenziato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, deve, quindi, escludersi che abbia fornito, come sarebbe stato suo specifico onere, la prova della Parte_1
sussistenza del necessario nesso causale tra le lavorazioni allegate e la malattia denunciata, senza che alcun rilievo neanche indiziario possano acquistare, in senso contrario, le ulteriori patologie a suo carico indennizzate dall' non risultando CP_2
nemmeno dedotte in causa le ragioni dell'indicato riconoscimento.
***
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di
8 valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese del presente Parte_1 CP_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 12 giugno 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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