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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di FE, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517/2024 del R.A.C.C. in data 08/03/2024, introdotta d a
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PRENDIN C.F._2
RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIA CAIROLI, 30 (FERRARA)
RICORRENTI
c o n t r o
C.F. ) CP_1 C.F._3
C.F. Parte_3 C.F._4
C.F. Parte_4 C.F._5
(C.F. Parte_5 C.F._6
C.F. ) Parte_6 C.F._7
(C.F. Parte_7 C.F._8
(C.F. ) Parte_8 C.F._9
(C.F. ) Parte_9 C.F._10
C.F. ) Parte_10 C.F._11
(C.F. Parte_11 C.F._12
C.F. ) Parte_12 C.F._13
Pag. 1 RESISTENTI CONTUMACI avente per oggetto: Usucapione, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 06/12/2024
CONCLUSIONI
- per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione o deduzione disattese anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito:
- accertare e conseguentemente dichiarare l'acquisto per usucapione in capo alla Signora e , della piena ed Parte_1 Parte_2
esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili siti in località Massa
Fiscaglia nel Comune di Fiscaglia (FE), Via G. Chizzolini n. 93 (già n. 69), identificati catastalmente come segue:
a) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia, Via Chizzolini n.
69, Foglio 10, Mappale 1299 Sub. 1, Categoria A/2, Classe 4^, Consistenza vani 5, Rendita catastale euro 503,55;
b) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia (FE), Via Chizzolini
n. 69, Foglio 10, Mappale 1948 Sub. 1, Categoria C/6, Classe 7^,
Consistenza 15 Mq., Rendita catastale euro 45,71;
- ordinare all'Agenzia del Territorio di FE (ovvero al Conservatore dei
Registri Immobiliari ed all'UTE, con esonero di ogni responsabilità al riguardo) la trascrizione e la voltura della sentenza con effettuazione delle variazioni nelle misure indicate in favore dell'odierna ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami della domanda di mediazione e del ricorso introduttivo - e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_10 Pt_4
Pag. 2 Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_11 Pt_12
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_8 [...]
e (oltre ogni loro erede o avente causa ed Parte_9 CP_1
anche qualunque altro soggetto titolare di diritti reali sui beni oggetto della domanda) chiedendo l'accertamento della intervenuta usucapione dei beni immobili siti in località Massa Fiscaglia nel Comune di Fiscaglia
(FE), Via G. Chizzolini n. 93 (già n. 69), identificati catastalmente come segue:
a) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia, Via Chizzolini n.
69, Foglio 10, Mappale 1299 Sub. 1, Categoria A/2, Classe 4^, Consistenza vani 5, Rendita catastale euro 503,55;
b) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia (FE), Via
Chizzolini n. 69, Foglio 10, Mappale 1948 Sub. 1, Categoria C/6, Classe
7^, Consistenza 15 Mq., Rendita catastale euro 45,71.
Instaurato correttamente il contraddittorio – notificando il ricorso ed il decreto ai soggetti la cui residenza era nota e per pubblici proclami agli altri, come espressamente indicato dal Giudice dr.ssa Costanza Perri – esperita invano la mediazione, il Giudice alla prima udienza ha dichiarato la contumacia dei resistenti, ammesso le prove orali e delegato il Giudice
Onorario – dr.ssa Roberta Chirico – per la escussione dei testi.
All'esito è stata fissata l'udienza di discussione orale, riservandosi il
Giudice il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso uti dominus pacifico, continuato ed ininterrotto per venti anni.
La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo
Pag. 3 diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass.,
29 novembre 2005, n. 25922).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1146, I comma c.c. il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
E' onere di chi agisce per ottenere una pronuncia che accerti il proprio diritto di proprietà in virtù di usucapione di un bene dimostrare tutti gli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento di tale peculiare modo di acquisto della proprietà, onere nel caso in esame gravante in capo ai ricorrenti.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria è emerso l'utilizzo del bene in via esclusiva, pacifica, ininterrotta uti dominus da parte di
[...]
dal 1969 e fino al decesso del 2011, successivamente da parte CP_2
dell'erede (all. 2) fino al 19 dicembre 2020 e, infine, dalle Persona_1
eredi di quest'ultimo, odierne ricorrenti (all.3).
La circostanza è stata acclarata dai testi i quali hanno confermato non solo l'utilizzo del bene - con il compimento di atti espressivi della volontà di possedere quali proprietari con esclusione dei terzi - ma anche che nessuno dei formali intestatari ha mai rivendicato alcun diritto sui beni
(cfr. teste “confermo che ha abitato nella Testimone_1 CP_2
palazzina che si vede nelle fotografie stesse, sita a Massa Fiscaglia, via
Chizzolini, 93 dal 1969 sino al suo decesso […] non ho mai visto alcun'altra persona, eccetto , abitare ivi né so di alcuno che abbia mai CP_2
rivendicato diritti sul bene […] e hanno Parte_1 Parte_2
ereditato i beni da , non vi abitano ma ne hanno le chiavi, Persona_1
pagano l'IMU relativa ed effettuano una sorta di manutenzione della casa
e del giardino da quando hanno ereditato questi beni;
… è vero;
le chiavi di
Pag. 4 questi immobili sono state sempre possedute solo dai signori CP_2
e ed anche la manutenzione della casa e del giardino è Parte_1 Pt_2
sempre stata solo da loro effettuata;
non mi risulta che mai alcun altro abbia partecipato ad alcuna di queste attività né abbia rivendicato alcun diritto sui beni…ma nessuno di questi soggetti ha mai rivendicato o esercitato alcun diritto in concreto né mai ha partecipato ad alcuna spesa per l'immobile”; teste “premetto che conoscevo Testimone_2 CP_2
perché frequentava il negozio di mia sorella che era parrucchiera, lì
[...]
infatti l'ho conosciuta;
conoscevo anche la casa dove abitava in paese e confermo che è quella che si vede nelle foto che mi si rammostrano;
è vero,
è stata proprietaria di questi beni dal 1969 alla sua morte, CP_2
nel 2011 […] ho potuto sapere che aveva ereditato questo Persona_1
immobile da e ne era diventato proprietario sin da allora;
CP_2
invece per quanto concerne posso dire di averla CP_2
personalmente vista abitare nell'immobile per tutti gli anni dal 69 sino al suo decesso […] che io sappia, nessun altro ha mai rivendicato la proprietà di questi luoghi;
presumo che le chiavi le abbiano e Testimone_1
[…] ho visto in più occasioni questo immobile anche dopo Parte_1
il decesso della signora e posso dire che la manutenzione CP_2
veniva effettuata da prima e poi da , non ho Persona_1 Parte_1
mai visto nessun altro ivi;
parlando con loro ho poi saputo anche che solo loro hanno le chiavi; teste “Sono nato nel 1977 e Testimone_3
quindi, compatibilmente con la mia età, posso dire di avere comunque visto che abitava nell'immobile di cui alle foto che mi si esibiscono, CP_2
CP_ che si trova in via Chizzolini, 93; inoltre, ho sempre sentito dire che aveva sempre abitato ivi […] So che ha ereditato l'immobile Persona_1
da , non vi abitava ma ne aveva le chiavi e da quando lo ha CP_2
ereditato provvedeva lui alla manutenzione della casa e del giardino […] dopo la morte di hanno ereditato questi beni Persona_1 Parte_1
Pag. 5 e , solo loro ne hanno le chiavi […] ripeto che a Pt_1 Parte_2
quanto mi risulta solo loro ne hanno le chiavi ed hanno sempre provveduto alla manutenzione;
non mi risulta che nessun altro abbia mai partecipato ad alcuna manutenzione né rivendicato alcun diritto su questo immobile”).
La domanda è pertanto fondata e deve essere accolta.
Nulla per le spese stante la mancata formulazione di una domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di FE, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
517/2024 R.G.:
1) ACCERTA e DICHIARA l'acquisto a titolo originario per usucapione in capo a e della piena ed esclusiva Parte_1 Parte_2
proprietà dei seguenti beni immobili siti in località Massa Fiscaglia nel
Comune di Fiscaglia (FE), Via G. Chizzolini n. 93 (già n. 69), identificati catastalmente come segue:
a) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia, Via Chizzolini n.
69, Foglio 10, Mappale 1299 Sub. 1, Categoria A/2, Classe 4^, Consistenza vani 5, Rendita catastale euro 503,55;
b) C.F. del Comune di Fiscaglia, località Massa Fiscaglia (FE), Via
Chizzolini n. 69, Foglio 10, Mappale 1948 Sub. 1, Categoria C/6, Classe
7^, Consistenza 15 Mq., Rendita catastale euro 45,71;
2) DISPONE che il Direttore della Agenzia del Territorio di FE provveda alla trascrizione della presente sentenza;
3) NULLA per le spese.
FE, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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