Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2966\2021 R.G. avente ad oggetto: appello
Giudice di Pace, opposizione a precetto (art. 615, I° comma c.p.c.), e vertente
T R A
rapp.ta e difesoadall'avv. Parte_1 C.F._1
NARDI ROMANO , giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-Attrice-
E
) rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1 C.F._3
ASTOLFI MARINA, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3.10.2024
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con sentenza 302\2021 il Giudice di Pace di Macerata, ha dichiarato che la somma dovuta da a , in virtù del titolo esecutivo Parte_2 Parte_1 giudiziale precettato-costituito dall'ordinanza con cui il Tribunale di Macerata, definendo in sede di reclamo la fase sommaria del ricorso possessorio introdotto dal lo aveva condannato al pagamento delle spese indicate in dispositivo CP_1 in euro 3.146,00 ed in motivazione in euro 1.585,00- è pari ad euro 1.585,00 otre interesse ed accessori- è quella parti ad euro 1585,00 oltre accessori di legge.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la denunciando la Pt_1 contraddittorietà della statuizione e l'illegittimità della decisione avendo il GdP affermato il principio che sul dispositivo prevale la motivazione richiamando quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza 9840\2012 laddove, invece, la vicenda su cui la Suprema Corte si era pronunciata era totalmente diversa;
che la decisione del GdP era contra legem in quanto finiva per individuare un compenso non corrispondente né ai parametri del D.M. 55\14 né al valore della causa;
che pur volendo ritenere la causa di valore indeterminabile, sottraendo dalla somma di euro 1585 le spese documentate si otteneva un importo a titolo di compenso di euro 1416,46 inferiore al valore medio sia dello scaglione 1.1001,01-5.2000 sia dello scaglione 26.000,01-52.000.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di statuire che la somma dovuta dal convenuto Sig. in virtù della Ordinanza del CP_1
05/07/2019 del Tribunale di Macerata Rep 1509/2019 RG 1180/2018 ammonta ad
€.3.146,00 oltre accessori (rimborso forf. 15% ,CAP ed IVA come per legge) od in quella somma ritenuta di giustizia, qualora fosse ritenuto conforme a diritto procedere alla liquidazione. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
sostiene che il valore dichiarato della causa si iscrive nello CP_1 scaglione 1.100-5.200; che per i procedimenti cautelari con valore compreso in detto scaglione si va da un compenso minimo di euro 1.190 ad un massimo di euro 3.861; che compete al giudice valutare l'importanza della causa e la complessità del lavoro svolto.
ha concluso: nel merito in via principale accertare e dichiarare l'esatto CP_1 importo dovuto in ragione dell'attività svolta e del valore emerso dagli atti nel procedimento per manutenzione non essendo le differenti liquidazioni, la prima leggermente superiore ai minimi e la seconda leggermente inferiore ai massimi, imputabili a colpa dell'odierna opponente. Nel merito in via subordinata: dichiarare comunque non dovute le maggiorazioni per il precetto nell'incertezza del quantum dovuto attesa la necessità di ricondurre ad unitarietà l'importo in liquidazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio attesa la finalità di tale procedura volta non già a non pagare ma a chiarire e accertare quale sia l'esatto importo dovuto ed atteso il comportamento processuale tenuto sia innanzi al giudice di Pace che nel presente giudizio di accertamento del quantum debeatur”
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La funzione del Giudice dell'opposizione a precetto non è quella di accertare l'esatto importo dovuto alla a titolo di spese, quale parte vittoriosa del Pt_1
2 Nr. 2966\2021 R.G.
procedimento per manutenzione del possesso azionato dalla parte risultata soccombente, , ma dichiarare, sulla base del titolo esecutivo CP_1 azionato con il precetto, per quale importo la può agire in via esecutiva. Pt_1
Con orientamento minoritario la Cassazione (v. Cass. 11370\2011 e Cass.
6180\2019) nell'affermare la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ha statuito che alla parte di un procedimento possessorio, insoddisfatta per la liquidazione eccessiva a favore della controparte effettuata all'esito della fase cautelare, è offerto, in alternativa alla instaurazione della fase di merito, il rimedio l'opposizione a precetto o all'esecuzione, in quanto va considerato che il provvedimento sulle spese, pur nell'attitudine ad incidere su diritti, risente della natura della tutela cautelare e, perciò, della sua inidoneità a dare luogo alla cosa giudicata sia sul diritto a cautela del quale venne esercitata;
una intrinseca instabilità che si trasmette al capo dipendente sulle spese.
Sicché, prosegue la Cassazione, considerato che il provvedimento è emesso a seguito di cognizione sommaria, nonché che è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l'opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all'esecuzione iniziata in base ad esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento risulta ridiscutibile come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale e ciò perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che sia stato ridiscusso nell'ambito dell'ordinaria cognizione.
La sede del riesame è dunque quella dell'opposizione all'esecuzione iniziata o anche solo minacciata, ossia dell'opposizione a precetto, come avvenuto nel caso in esame.
Instaurato il giudizio di opposizione, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, un titolo esecutivo stragiudiziale.
Quest'ultimo passaggio lascia alquanto perplessi ma non vi è motivo di sperare in un renvirmet.
Qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito.
Con l'opposizione esecutiva o pre-esecutiva si superano gli angusti limiti del procedimento di correzione dell'errore materiale, esperibile esclusivamente per
3 Nr. 2966\2021 R.G.
ovviare a vizi meramente formali, derivanti da un difetto di corrispondenza, ictu oculi rilevabile, tra la volontà del Giudice e la sua rappresentazione grafica, senza possibilità di incidere sul contenuto sostanziale e concettuale della decisione;
potere che, invece, ha il giudice dell'opposizione all'esito dell'ordinario giudizio di cognizione su un titolo giudiziale esecutivo che, però, essendosi formato all'esito di un procedimento sommario, è privo del requisito della irretrattabilità delle statuizioni condannatorie e questo liberamente rivalutabile.
In questo caso, però, anche il giudizio di opposizione a precetto subisce una deviazione dal suo schema tipico non si tratta più solo di deve accertare e dichiarare quale sia l'importo in virtù del quale l'attore e legittimato ad agire in executivis ma, dovendo liberamente valutare la statuizione in punto di spese, deve anche accertare e dichiarare a quanto ammonta il compenso dovuto alla parte vittoriosa all'esito del procedimento cautelare sommario che ha portato al titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
Il Giudice di Pace non ha proceduto a rivalutare la statuizione sulle spese ma si è limitato a dichiarare la prevalenza all'importo indicato in motivazione rispetto a quello portato dal dispositivo solo perché nella motivazione vi è il riferimento a
“l'entità della causa, le questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55\2014” ma, così facendo, si è comportato come fosse il giudice del procedimento di correzione dell'errore materiale che, non potendo liberamente ridiscutere la statuizione, si deve limitare a indicare quale tra i due importi appare ai suoi occhi più motivato e superare quello che è solo un apparente (e quindi sanabile) contrasto.
Il Giudice Pace, contrariamente a quanto il Tribunale aveva ritenuto con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione, ha rinvenuto nel riferimento a
l'entità della causa, le questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M.
55\2014” gli elementi giustificativi dell'importo di euro 1585.
La sentenza va riformata per le ragioni che di seguito si espongono.
Si deve partire dalla considerazione, pacifica tra le parti, che la condanna alle spese è stata giustamente posta a carico del soccombente.
Ciò posto, alla determinazione del quantum del compenso si deve pervenire tenendo conto sia degli importi, per ciascuna fase, previsti dallo scaglione corrispondente al valore della causa sia degli altri parametri indicati dall'art. 4 del
DM 55\14.
Orbene, al fine di determinare la competenza ratione valoris ex art. 15 cod. proc. civ., in cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore del fondo servente operando la presunzione del valore indeterminabile solo quando l'immobile
4 Nr. 2966\2021 R.G.
oggetto della domanda non sia accatastato e agli atti non risultino elementi per la stima.
Va però considerato che nessuna norma imperativa preclude alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione del compenso, né che una parte dichiari un certo valore e l'altra parte non lo contesti, trattandosi in entrambi i casi di domande e condotte processuali rientranti nella loro disponibilità (diversamente dal contributo unificato, il quale, avendo natura di entrata tributaria risponde ad esigenze di pubblico interesse).
Nel caso in esame il valore della causa indicato dal nel ricorso cautelare CP_1 ante causam -che si iscrive nello scaglione che va da 1.100 a 5.200- deve considerarsi accettato dalla in quanto non risulta essere stato contestato Pt_1 nè nel procedimento possessorio conclusosi, in sede cautelare, con l'ordinanza del
5.7.2019 né nel successivo procedimento di correzione dell'errore materiale conclusosi con ordinanza di rigetto del 15.4.2020 laddove, peraltro, si dà atto che
“gli importi contenuti nell'ordinanza, sia quello della motivazione che quello del dispositivo, rientranti tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 55/14 per procedimenti del valore del reclamo in oggetto (scaglione compreso 1.101,00 euro a 5.200,00 euro (...)”.
Quindi, accertato che il procedimento cautelare deve iscriversi nello scaglione da
1.100,01-5.200 euro;
richiamati i parametri di cui al D.M. 55\14; rilevato che il compenso tabellare prevede, per detto scaglione, un minimo di euro 1190 uno medio di euro 2055 ed uno massimo di euro 3861,00; ritenuto, alla luce l'attività concretamente svolta e della rilevanza delle questioni trattate in sede possessoria
(asserita molestia nel compossesso di 45 mq di una corte comune); va dichiarato che le spese di lite cui ha diritto la all'esito della fase cautelare Pt_1 conclusasi con l'Ordinanza del 05/07/2019 del Tribunale di Macerata Rep
1509/2019 RG 1180/2018e per le quali ha diritto di agire in via esecutiva per l'importo complessivo di euro 2.055, oltre rimborso forfettario spese generale, iva
e cap come per legge. Non è invece dovuta, in quanto documentata, la ulteriore somma richiesta di euro 168,51.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio sussistono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti stante la peculiarità della vicenda processuale, l'assenza di un consolidato e rassicurante orientamento della Cassazione e il diverso percorso motivazionale che ha condotto alla riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente
5 Nr. 2966\2021 R.G.
pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Macerata, emessa nei confronti di , cosi CP_1 provvede:
accoglie, per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
302\2021 del Giudice di Pace di Macerata, accerta e dichiara che le spese legali al cui rimborso ha diritto all'esito del procedimento cautelare Parte_1 conclusosi con Ordinanza del Tribunale di Macerata del 05/07/2019 Rep
1509/2019 RG 1180/2018 e per il cui recupero coattivo può agire nei confronti di sulla base del precetto notificato il 16.6.2020, ammontano ad euro CP_1
2.055,00 oltre rimborso forfettario spese generale, iva e cap come per legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Macerata, il 25/01/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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