Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 178/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Mariangela Carulli Parte_1
-attrice-
E
, quale capofila dell'ambito territoriale n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Misserini
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio il , quale capofila dell'ambito territoriale n. 6, Parte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.557252,09, quale rimborso della quota parte a carico dei Comuni di residenza degli utenti, dei costi di trasporto di persone diversamente abili presso centri di riabilitazione, costi che deduceva di aver anticipato.Si costituiva in giudizio il _1
, quale capofila dell'ambito socio sanitario n. 6, eccependo difetto di giurisdizione e difetto di
[...]
legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell' avversa domanda.In rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto è infondata in quanto la causa petendi ed il petitum del presente giudizio riguardano la tutela di diritti soggettivi il cui contenuto è predeterminato dalla Legge in modo vincolante senza che vi sia spazio per valutazioni di discrezionalità amministrativa, come
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Par per cui è causa vertente proprio sul rimborso dei costi richiesto dalla nei confronti dei Comuni di residenza dei beneficiari del servizio in applicazione delle leggi emanate dalla in materia di CP_2
traporto disabili per fini riabilitativi.Nel merito, la domanda di condanna proposta dalla non può Parte_2
essere accolta.La stessa risulta proposta nei confronti del non in proprio ma come Controparte_1
rappresentante dell'ambito territoriale socio sanitario n.
6.Costituendosi in giudizio il convenuto ha eccepito la estraneità dell'ambito da lui rappresentato al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio
Par dall'attrice.A fronte di detta eccezione era onere della attrice provare che l'obbligo di pagamento relativo al trasporto di persone diversamente abili presso centri riabilitativi vedeva quale soggetto debitore l'ambito territoriale n. 6, evocato nel presente giudizio.Tale prova non è stata offerta.In particolare, era onere dell'attrice provare che la forma associativa prescelta dai Comuni ricadenti nell'ambito socio sanitario n. 6 prevedeva, per l'erogazione dei servizi socio sanitari, la creazione di un soggetto giuridico distinto dai Comuni appartenenti all'ambito n. 6 con il conferimento ad esso di propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale quale centro di imputazione autonoma dei debiti nascenti dalla gestione dei servizi socio sanitari.Sul punto va, infatti, ricordato che la Legge Regionale n. 9/2006 (rif. artt. 5-6), pur prevedendo una gestione associata dei servizi socio sanitari da parte dei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, demanda ai Comuni interessati la scelta della forma associativa, tra quelle previste dagli artt. 30 e segg. della Legge n. 267/2000 per la gestione del servizio.Nel presente giudizio è
rimasta del tutto ignota la forma associativa adottata dai per la Controparte_3
gestione del servizio socio sanitario e non è, pertanto, provato che sia stato costituito un vero e proprio ente autonomo, dotato di risorse proprie per far fronte ai costi di gestione del servizio con propria personalità giuridica distinta dai singoli Comuni, cui potersi ascrivere la qualità di debitore delle somme di cui l'attrice chiede il rimborso per trasporto disabili presso centri riabilitativi.In difetto di tale prova deve ritenersi che l'obbligo di pagamento relativo ai costi di gestione di tale servizio, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, deve far carico direttamente ad ogni singolo Comune nel cui territorio risiedono i soggetti che hanno beneficiato del trasporto, nei cui confronti va, dunque, proposta, per la quota di legge a suo carico, la domanda di condanna al rimborso, così come verificatosi nella fattispecie scrutinata dalla citata Cass. civ. sez. un. n. 20494/2017 secondo quanto desumibile dalla relativa motivazione.La novità
delle questioni trattate, che non trova precedenti specifici nella giurisprudenza della Suprema Corte,
2 autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nel giudizio di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 30/6/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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