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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3099/2022
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Margherita Bernardo con cui elett. dom. in Caserta (CE) alla Via
Maddalena n. 39, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_2 in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data02.05.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI - 000329141 e n. OI – 000330277 a firma del Direttore
Provinciale dell' di Caserta, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_2
45.013,20 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata al ricorrente, per asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (violazione art. 2, comma 1bis, D. L. 463/1983).
Deduceva l'illegittimità delle stesse per plurimi motivi e chiedeva la declaratoria di illegittimità, spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale spiegava difese volte al rigetto del ricorso e dava atto della intervenuta rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. 003516 del CP_2
27.09.2022. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, rinviata per la discussione, lette le note in sostituzione e vista la documentazione allegata con la quale parte ricorrente provava il versamento delle somme contenute nell'impugnate ordinanze così come rideterminate, la giudicante si riservava la decisione.
************* Parte ricorrente ha versato la ricevuta di pagamento relativa alla rideterminazione della sanzione contenuta in entrambe ordinanze ingiunzione.
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi essendo intervenuto il pagamento relativamente alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione intervenuto in data 03.06.2025, come emerge dal provvedimento di rettifica (cfr. mod. F24), versato in atti non contestato specificamente dalla resistente.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini il pagamento sia pure in forma ridotta, a seguito di intervento normativo che ha consentito all'Ente tale operazione, per cui le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi
SMCV, 30.07.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3099/2022
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Margherita Bernardo con cui elett. dom. in Caserta (CE) alla Via
Maddalena n. 39, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_2 in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data02.05.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI - 000329141 e n. OI – 000330277 a firma del Direttore
Provinciale dell' di Caserta, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_2
45.013,20 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata al ricorrente, per asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (violazione art. 2, comma 1bis, D. L. 463/1983).
Deduceva l'illegittimità delle stesse per plurimi motivi e chiedeva la declaratoria di illegittimità, spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale spiegava difese volte al rigetto del ricorso e dava atto della intervenuta rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. 003516 del CP_2
27.09.2022. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, rinviata per la discussione, lette le note in sostituzione e vista la documentazione allegata con la quale parte ricorrente provava il versamento delle somme contenute nell'impugnate ordinanze così come rideterminate, la giudicante si riservava la decisione.
************* Parte ricorrente ha versato la ricevuta di pagamento relativa alla rideterminazione della sanzione contenuta in entrambe ordinanze ingiunzione.
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi essendo intervenuto il pagamento relativamente alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione intervenuto in data 03.06.2025, come emerge dal provvedimento di rettifica (cfr. mod. F24), versato in atti non contestato specificamente dalla resistente.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini il pagamento sia pure in forma ridotta, a seguito di intervento normativo che ha consentito all'Ente tale operazione, per cui le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi
SMCV, 30.07.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza