TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3127/2023 R.G., e vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. F. Labate Parte_1 C.F._1 preso il cui studio a Ostuni in via Monte Sarago n. 1/D ricorrente e
,, rappresentata e difesa dall'avv. F. Controparte_1 P.IVA_1
Saltalamacchia, presso il cui studio a Taranto in via Ospedalicchio 9, è elettivamente domiciliata;
resistente
e
, in persona del Prefetto p.t., C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dal vice Prefetto Vicario Olivieri, elettivamente domiciliata in P.IVA_2 presso la sede in in P.zza Santa Teresa n.1; CP_2 CP_2
-Terza chiamata in causa-
*******
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 30.10.2023 la sig.ra ha Parte_1 impugnato l'atto di intimazione n. 02420239000903126000 contenente n.6 cartelle di pagamento di cui solo n. 2 di competenze di questo Tribunale e, più precisamente la n. 02420090003773248000 e n. 02420190007971410000, emesse dall' per l'esazione della Controparte_1 somma di 24618,70 di cui 22948,97 riportate da quest'ultime cartelle di pagamento euro, eccependone, previa istanza di sospensione, la prescrizione;
inammissibilità dell'intimazione di pagamento;
mancata notifica dell'avviso bonario;
violazione dell'art. 2 D.lgs 507 /1999. Costituitasi l' ha preliminarmente eccepito che le cartelle di pagamento n. Controparte_1
02420090003773248000 (notificata il 07/07/2009) e n.02420190007971410000 (notificata il
03/12/2019), oggetto del presente giudizio, sono state regolarmente notificate anni addietro, divenendo definitive per mancata impugnazione nei termini di legge, cosicchè qualunque deduzione in ordine alle stesse risulterebbe tardiva e, pertanto, inammissibile. Ancor in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che le questioni relative alla quantificazione della pretesa o relative ad attività poste in essere dall'ente creditore ed antecedenti alla consegna del ruolo non sono di competenze dell'esattore. In particolare non ha accettato il contraddittorio su inammissibilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica nei 90 giorni del verbale ex art.14 Legge 689/1981, poiché trattasi di adempimento di competenza del creditore e non dell'esattore; mancata notifica dell'avviso bonario previsto dall'art.6, comma 5, della legge 212/2000, poiché trattasi di adempimento di competenza del creditore e non dell'esattore; violazione dell'art.2 del D.Lgs. 507/1999, poiché trattasi di adempimento di competenza del creditore e non dell'esattore. Ha chiesto la chiamata in causa della Controparte_2
Costituitasi la in persona del Prefettop.t, Controparte_2 ha chiesto di respingere l'istanza di sospensiva, nonché il rigetto della domanda di annullamento della cartella di pagamento opposta. La causa, a seguito di istruttoria con produzioni documentali è stata rinviata all'udienza odierna nella quale le parti hanno discusso oralmente la causa che, all'esito, è stata riservata per la decisione.
I motivi di opposizione, esaminati singolarmente come di seguito non hanno giuridico fondamento. Innanzitutto, occorre esaminare l'eccezione preliminare del difetto legittimazione passiva sollevata dalla . Controparte_1
Sul punto trova fondamento, in via generale e quindi applicabile nella specie il seguente principio edotto dalla Suprema Corte di Cassazione “… in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tale caso, all'esattore deve riconoscersi, insieme all'ente titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ex art. 27 legge 689/81” (cfr. Cass. ord. 21.05.2013 n. 12385). Segue declaratoria di legittimazione passiva dell Controparte_1
.
[...] Passando all'esame del primo motivo di opposizione, anzitutto occorre richiamare il disposto normativo di cui all'art 209 c.d.s. che dispone: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice è regolata dall'art 28 della legge 24.11.1981 n. 689”, che, a sua volta, dispone:” il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Con riferimento alla eccepita sopravvenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle opposte, si osserva che la n. 02420190007971410000, notificata il 03/12/2019, concernente la riscossione di sanzioni per assegni senza provvista, irrogate dalla nel 2014, e Controparte_2 non opposte, sono state iscritte a ruolo e notificate nel 2019, ovvero nel termine quinquennale previsto dalla legge.
Diversamente il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, e decorre dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile. Nel caso di specie, la cartella n. 02420090003773248000 (notificata il 07/07/2009) concerne l'obbligazione posta a carico della ricorrente per spese processuali divenute definitive nel 2008 e iscritte a ruolo dalla Corte di Appello nel 2009.
A tale cartella di pagamento hanno fatto seguito: intimazione n. 02420129050567450000 notificata il 3/12/2012 a mani della figlia della ricorrente;
intimazione n.2420179001498630000, notificata il 29/09/2017 a mani del marito.
Sta di fatto che la notificazione di quest'ultimi provvedimenti costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione, poste a carico della ricorrente. E invero, la prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere ogni qualvolta l'amministrazione notifica un atto dal quale emerga la volontà di ottenere il suo credito. Secondo quanto disposto dall'art. 2943 c.c. la “prescrizione è… interrotta da ogni… atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4),
Ebbene, risulta pacifico pertanto che i predetti provvedimenti non perseguono soltanto lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche di richiedere il pagamento della sanzione e vale perciò a costituirlo in mora, con la conseguenza che il termine decennale ricomincia a decorrere
- trattandosi di atti aventi natura ricettizia- a seguito della notificazione ritualmente avvenuta e si allunga fino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'organo a ciò preposto. Del che è la fattispecie in esame. Ne consegue il rigetto di tale motivo di opposizione.
In relazione al secondo motivo di opposizione relativa inammissibilità dell'intimazione di pagamento, la ricorrente solleva la mancata notificazione della cartella di pagamento entro 90 giorni dall'accertamento della presunta violazione. Orbene, occorre rilevare che la ricorrente è decaduta da tale eccezione in quanto doveva essere proposta a seguito della notifica della cartella identificata con il n.02420190007971410000 se non addirittura in precedenza avverso i provvedimenti prefettizi. Ne consegue il rigetto.
Inoltre, è improponibile il motivo di opposizione sub 3) del ricorso introduttivo relativo alla mancata applicazione nel caso di specie del comma 5 dell'art. 6 L. 212 ( 2000) noto come statuto del contribuente. Ed invero, la normativa in esame regola i principi che disciplinano l'ordinamento tributario, e i criteri di interpretazione della legislazione tributaria, trovando applicazione a tutti soggetti del rapporto tributario ( art 1 comma 1).
Nel caso in esame invece non si versa in tale materia, trattandosi di procedimento relativo al recupero delle spese giudiziarie, divenute definitive con il passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Appello di Lecce, avente quindi autonoma forza di legge , che esula dalla cognizione delle disposizioni avente carattere tributario , di cui alla predetta legge. Ne consegue il rigetto.
Infine, nulla a provvedere in ordine al motivo sub 4) atteso che, la ricorrente non ha esplicitato i criteri di determinazione della sanzione amministrativa di cui lamenta la violazione ex art 2 d.lgs 507/1999.
Le spese del giudizio, liquidate nel minimo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria
Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3127/2023 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- rigettal'opposizione e per l'effetto conferma l'intimazione opposta limitatamente all'importo determinato dalla ricorrente nella misura di € 22.948,97 disponendone il pagamento entro sei mesi da oggi;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate singolarmente a favore dei resistenti nelle misura cadauno di euro 1000,00.
Brindisi, 29 gennaio 2025
Il gop dott. ssa Vittoria Uggenti