CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 5/6/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5892 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Nunzia Mastrantonio e dall'avv. Lorenzo La Chioma come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diana Scarpitti come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 508/2023.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si chiede che il presente giudizio venga sospeso e vengano svolte tutte le valutazioni e assunti tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni di cui all'art. 355 c.p.c., affinché possa essere accertata e dichiarata la falsità ideologica e la veridicità, dal punto di vista della corrispondenza tra le sue risultanze estrinseche e la realtà dei fatti, del “verbale di sopralluogo e prelievo" del 23/07/2020 redatto dalla Sezione provinciale di Roma Parte_2 di ARPA Lazio (All. n. 3 fascicolo di primo grado), su cui è fondato il verbale n. 20200011325 di accertamento e contestazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, notificato il 21.09.2020, depositato in formato digitale quale allegato n. 3 sia dell'opposizione all'ordinanza/ingiunzione oggetto di causa;
nel merito, “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata e delle sanzioni accessorie, per tutte le causali riportate in narrativa;
in subordine e nel merito, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”; in via istruttoria, “si chiede di rimettere in istruttoria la causa concedendo la prova testimoniale sui capitoli di prova formulati in primo grado che irragionevolmente non sono stati concessi, pertanto sulle circostanze di cui alla premessa del ricorso in opposizione di primo grado, epurate da accenni valutativi e precedute dalla locuzione “Vero che?”, nonché sui seguenti capitoli: b) Vero o meno che si rappresentava agli operanti di ARPA Lazio il fatto che prima del prelievo si sarebbe prima dovuto procedere a un'operazione di pulizia preliminare e attendere qualche ora? c) Vero o meno che la suddette circostanze sono state rese note agli operanti intervenuti e che gli stessi hanno comunque chiesto che l'impianto fosse immediatamente acceso per procedere al controllo?; d) Vero o meno che dopo circa un'ora dall'accensione dell'impianto è stato effettuato il prelievo di cui al verbale che le si mostra? indicando a testimone il Sig. Tes_1
, res.te in Tivoli (RM), Via Acquaregna, 107”; (…) chiede “che venga
[...] concessa ctu tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi, la natura dell'impianto di scarico e la correttezza o meno della metodologia di prelievo e campionamento”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza: A. in via preliminare: rigettare l'istanza di querela di falso proposta in questa sede, stante la sua palese inammissibilità ed irrilevanza;
B. nel merito: rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto;
C. condannare la parte appellante alla refusione delle spese di lite, di giudizio oltre spese generali ex DM n. 147/2022 e CPDEL”.
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli del
28/4/2023, di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza/ingiunzione n. 26 del
21/1/2021 con cui è stata alla medesima irrogata la sanzione di euro 6.000,00 per la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 violazione degli artt. 101, I comma e 133, I comma d.lgs. 152/2006: a seguito delle analisi effettuate sul campione prelevato il 23/7/2020 da ARPA Lazio presso lo stabilimento di via Primo Brega snc in risultava il superamento del valore CP_1
limite fissato nella tabella 3, allegato 5, parte III relativamente al parametro “Solidi
Sospesi”.
L'appellante si duole, in primo luogo, (1) del difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge 689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011 nonché “degli artt. 3 e 21 legge 241/1990 e artt. 3, 24, 97 e 11 Cost.”, in relazione alla ritenuta irrilevanza, ai fini della validità dell'ordinanza-ingiunzione, della valutazione degli scritti difensivi in sede amministrativa;
il ricorrente lamenta poi, nel merito, (2) l'illogicità e l'incoerenza della motivazione, rispetto alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06, tab.3, all.5: l'ordinario metodo di campionamento è quello “medio” (con prelievi ripetuti nel tempo) e da esso è possibile discostarsi solo a fronte di particolari esigenze;
nella specie, tali condizioni non ricorrono -benché ritenute dal giudice, in adesione alla formula contenuta nel verbale- poiché la ragione del prelievo “istantaneo” è incomprensibile in sé ed è contraddetta dalle circostanze concrete;
l'impianto, infatti, necessitava di adeguata riattivazione e pulitura delle vasche, stante la sua prolungata chiusura;
sotto altro profilo, (3) l'appellante si duole del fraintendimento delle risultanze istruttorie -e della violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione- nonché della correlativa erroneità ed illogicità della motivazione: il fatto della chiusura dell'impianto, esclusa nella sentenza impugnata, risulta dalle prove orali e documentali acquisite al giudizio. La ricorrente ha quindi insistito in ricorso, altresì reiterando le richieste istruttorie respinte in primo grado e proponendo querela di falso avverso il verbale di sopralluogo (in tesi affetto da falsità ideologica, nella parte in cui risulta l'annotazione “nulla” nello spazio destinato alle dichiarazioni spontanee).
L'ente comunale ha ribadito l'intrinseca coerenza della decisione impugnata, evidenziando l'assenza di contestazioni, nel verbale di sopralluogo, in ordine al metodo di campionamento.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La causa è stata rinviata per la decisione e, quindi, è stata discussa dalle parti all'udienza odierna.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato: la decisione è pacificamente conforme al consolidato principio di legittimità, pure richiamato nella sentenza, secondo cui “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento,
e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 12503/2018).
Il secondo e il terzo motivo di gravame vanno ricondotti alla censura di illogica e contraddittoria valutazione delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, rispetto alle ragioni di merito dell'opposizione.
In proposito, si osserva che, secondo la decisione impugnata: a) la tabella richiamata dalla norma indica “il criterio tecnico ordinario per il prelevamento”, senza però escludere “che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non si è potuto prelevare secondo il criterio ordinario”; b) la giustificazione del prelievo “istantaneo”, diverso dal metodo ordinario, risulta nella specie dalla “composizione variabile e non prevedibile” dello scarico (come da verbale ARPA), mentre è priva di riscontro la contestazione di tali caratteristiche da parte del ricorrente, risolvendosi essa nel mero richiamo alla condizione -rimasta indimostrata- di chiusura dell'impianto al momento del campionamento.
Va tuttavia considerato che la “composizione variabile e non prevedibile”, in cui si esaurisce la ragione del prelievo “istantaneo” in base al verbale di sopralluogo, non è illustrata in sede amministrativa, né risulta in alcun modo chiarita negli atti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 processuali della resistente;
inoltre, non si rinviene alcuna specifica contestazione, da parte di quest'ultima, rispetto alle effettive caratteristiche dello scarico, come descritte nella relazione tecnica della ricorrente.
La decisione impugnata, quindi, appare effettivamente carente nell'escludere l'“idonea prova” delle caratteristiche dell'impianto; prima ancora della supposta inidoneità di tale “prova”, è del tutto deficitaria -a monte- la descrizione della condizione dei luoghi, in modo da consentire ogni valutazione sull'effettiva rappresentatività ed efficacia del campione “istantaneo” (rispetto a quello altrimenti acquisibile mediante il metodo ordinario).
Nel descritto contesto, risulta contraddittoria, in difetto di accertamento del relativo presupposto, l'affermata legittimità di altra “metodica” (rispetto al
“campionamento medio”) soltanto quando sia giustificata dalla specificità del “ciclo produttivo, del tipo di scarico e del tipo di accertamento” (v. sentenza impugnata).
Per altro verso, il giudice di primo grado ha ritenuto insufficiente la prova del fatto storico costituito dalla chiusura dell'impianto che secondo l'opponente, invece, rende (ancor più) manifesta l'inadeguatezza del campionamento istantaneo
(essendosi proceduto al prelievo a distanza di un'ora soltanto dalla riattivazione delle pompe e senza la previa ripulitura delle vasche di decantazione): tale chiusura, secondo la decisione impugnata, non emerge dal verbale di sopralluogo e neppure dalle dichiarazioni del tecnico RP in sede testimoniale (che non ha potuto escludere la presenza di “macchinari comunque in funzione”), mancando inoltre l'allegazione e la prova della formale comunicazione di chiusura e della corrispondente annotazione sul registro di pompaggio.
Al riguardo, si deve però constatare che risulta pretermessa la circostanza,
sebbene espressamente riportata nel verbale, secondo cui “l'impianto all'atto dell'ispezione” era “fermo”. L'eventuale esistenza di altri “macchinari” in funzione, inoltre, è riportata quale evenienza del tutto ipotetica, mentre il teste ha confermato, con certezza, che “la cava era chiusa” e “non c'era nessuno” (v. dichiarazioni testimoniali del tecnico . Testimone_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Tali circostanze comprovano la dichiarazione del dipendente della ricorrente,
coerente con il contesto temporale dei fatti, secondo cui la cava era chiusa a causa della pandemia (v. dichiarazioni del teste ); per altro verso, non Testimone_3
appare conferente la contraria presunzione, basata sulle eventuali omissioni negli adempimenti formali (comunicazione di chiusura/annotazione sul registro): come pure eccepito dall'appellante, si tratta di rilievi che sono stati in via officiosa desunti dall'esame dell'autorizzazione allo scarico (ma non risultano dagli accertamenti svolti e sono in questa sede contestati).
Le risultanze complessivamente acquisite, dunque, inducono a ritenere che l'impianto, funzionale all'effettivo esercizio della cava, fosse chiuso al momento del sopralluogo (peraltro svolto a seguito della -risalente- richiesta della stessa interessata), così avvalorando il difetto di rappresentatività del campione
“istantaneo” in cui si è esaurita l'attività di verifica.
L'appello, per quanto premesso, deve essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni valutazione sulle prove non ammesse, risultando inoltre irrilevante -e quindi inammissibile- la querela di falso (rispetto alla quale, peraltro, è
inconferente la prospettata assenza di annotazione di circostanze soltanto rappresentate dal dipendente, che ha poi sottoscritto il verbale in calce).
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 508/23, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione di
[...]
e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione del n. 26 del 21/1/2021; Controparte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 - condanna il alla refusione delle spese in favore di Controparte_1 [...]
e che, da distrarsi in favore dei procuratori Parte_1 Parte_1
antistatari, liquida, in assenza di notula, per il primo grado in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.600,00 per compensi e per il presente giudizio in euro
382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 5/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7