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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 30/04/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. RIZZO FRANCESCO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
Si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.15, si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies,
cpc il Giudice dott.ssa Monica Stocco
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 30/04/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12197 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RIZZO FRANCESCO e , con elezione di domicilio in VIA E.NOTARBARTOLO, 23 90141 PALERMO,
presso il difensore avv. RIZZO FRANCESCO
parte attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatole in data 16.9.2024, in base alla sentenza del Tribunale di
Palermo n. 2812/2024, pubblicata in data 15/04/2024 e resa nella causa rubricata al N.R.G. 9388/2021, con il quale CP_1
ha intimato alla controparte di pagare la somma di €
[...]
47.400,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali, per un totale di € 47.888,84, ad egli liquidato a titolo di conguaglio ex art. 728 c.c. per compensare la di lui quota ereditaria.
Più nel dettaglio, l'odierno opponente ha eccepito il mancato passaggio in giudicato della sentenza su cui l'atto di precetto si fonda
- e conseguentemente, l'insussistenza di un titolo esecutivo – oltre che l'esistenza di un'ipoteca concessa dall'odierno opposto in favore dell'Agenza delle Entrate – Riscossione sugli immobili oggetto di divisione per il montante di € 68.032,28.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_1
introduttivo, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (cfr.
provvedimento del 29.1.2025).
Così ricostruiti i termini della controversia, l'opposizione va accolta per i motivi che qui di seguito si espongono.
La controversia attiene alla questione della idoneità o meno del capo condannatorio di una sentenza di divisione a fondare un'azione esecutiva. In punto di diritto, deve osservarsi che secondo costante orientamento giurisprudenziale, la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione con assegnazione ex art. 720 c.c. e condanna al conguaglio a carico dell'assegnatario, costituisce valido titolo esecutivo per quanto riguarda l'indennità dovuta per l'occupazione dei beni oggetto di divisione, ma non anche per ciò che attiene ai conguagli: pertanto, tale capo della sentenza non è
suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, non può essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione (Cass., 10.2.2004, n.
2483).
È noto, infatti, che non tutti i capi condannatori hanno, per ciò solo,
efficacia esecutiva immediata.
La Suprema Corte, al riguardo, ha osservato che "l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è
consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico o di corrispettività (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è
invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (cfr. Cass. 16737/2011).
Ulteriore conferma di tale orientamento va individuato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha chiarito che la provvisoria esecutività non può riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità/corrispettività con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale (sent. n. 4059/2010).
Il rapporto di corrispettività, in particolare, è stato ritenuto sussistente nel caso – pienamente assimilabile a quello oggetto di causa- della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Sentenza n. 2537 del
30/01/2019).
In tale situazione, infatti, la statuizione che definisce il giudizio divisionale con previsione di conguagli, presenta una pronuncia costitutiva di assegnazione di beni in proprietà esclusiva ed una pronuncia che esprime necessariamente un sinallagma, ponendo il sancito trasferimento di proprietà in stretta correlazione con il pagamento del corrispettivo (conguaglio) allo scopo di garantire l'equilibrio tra le masse patrimoniali dei condividenti.
Pertanto, se la condanna al pagamento del conguaglio costituisce una statuizione sinallagmatica rispetto al capo costitutivo della decisione,
essa non può essere dotata di efficacia esecutiva se non al momento del passaggio in giudicato. Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa,
definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 16.9.2024 e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di agire Controparte_1
esecutivamente sulla base della sentenza n. 2812/2024, prima del suo passaggio in giudicato;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida, ai sensi del D.M. 55 del Parte_1
2014, avuto riguardo al valore della causa, in euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre euro 545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 30/04/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.