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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con verbale di udienza del 16.2.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2616 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Savastano,
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Quintino di Vona, n. 13, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
“ P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., sig.ra con sede legale in Salerno, alla Via San Nicola Controparte_1
del Pumbolo, n. 2/A, rappresentata e difesa, in virtù mandato in calce alla memoria difensiva,
dall'avv. Gaetano Colonnese, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Gabriele
Guglielmi, n. 6, presso lo studio del difensore;
1 PEC: .salerno.it; Email_2 CP_2
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.5.2024, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro nei confronti della “ al fine di vedere Controparte_1
accertato il suo diritto ad ottenere l'importo di € 67.612,00, a titolo di differenze retributive e di ulteriori emolumenti, per le mansioni svolte dal 2016 al 2019 alle dipendenze della società
resistente.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente,
esercente attività di ristorazione presso la “Locanda Tancredi”, dall'11.5.2016 al 29.6.2019,
in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, con la qualifica di operaio e mansioni di cameriere, inquadrato nel livello V del C.C.N.L. Pubblici
Esercizi;
- di aver svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, mansioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, consistenti nella manutenzione della struttura e nel rapporto con i fornitori, osservando un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattuale e,
precisamente:
-- alle ore 9.30/10.00 si recava presso la struttura in attesa dei fornitori;
-- successivamente, provvedeva alla manutenzione ed alla cura del giardino;
-- dalle ore 11.00 circa, a seguito di espresse direttive fornitegli dalla in merito alla CP_1
distribuzione e preparazione dei tavoli, si occupava dell'allestimento della sala per il pranzo,
che generalmente si svolgeva dalle ore 12.30 alle ore 15.30, orario durante il quale effettuava le mansioni di cameriere;
2 -- a partire dalle ore 18:00 circa, sempre su indicazioni della in merito alla CP_1
disposizione e preparazione dei tavoli, si occupava dell'allestimento della sala per la cena,
che solitamente si svolgeva dalle ore 20.00 alle ore 23.30, orario durante il quale effettuava le mansioni di cameriere;
-- terminata la cena, si occupava delle operazioni di pulizia e di riordino della sala, fino alle ore 24.30 circa;
- di aver osservato un orario di lavoro organizzato su sei giorni settimanali, dal martedì alla domenica, di molto superiore rispetto a quello indicato nei prospetti paga, compreso tra le ore 9.30/10.00 circa e le ore 16.30 circa e tra le ore 18.00 circa e le ore 24.30 circa,
comunque, mai inferiore alle 10 ore giornaliere;
- di essere creditore dell'importo complessivo di € 67.612,00, a titolo di differenze retributive e ulteriori emolumenti, come da conteggi analitici allegati al ricorso;
- di avere con pec del 20.7.2020 chiesto alla società resistente il pagamento dell'importo maturato, nonché la consegna di tutti i prospetti paga, senza ricevere alcun riscontro;
- di aver inoltrato formale denuncia presso i Servizi Ispettivi dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro di Salerno ai fini dell'espletamento della conciliazione monocratica, ai sensi del
D.Lgs. n.124/2004, terminata con esito negativo, stante l'assenza della società resistente;
- di aver ottenuto nei confronti della società resistente, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.8.2020 (proc. n. 3986/2020 R.G.; decreto ingiuntivo n. 728/2020),
ingiunzione di pagamento della somma lorda di € 1.109,79 a titolo di T.F.R. risultante dalla
Certificazione Unica 2020;
- di avere ottenuto nei confronti della società resistente, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28.1.2021 (proc. n. 400/2021 R.G.; decreto ingiuntivo n. 72/2021), ingiunzione di consegna delle buste paga non ricevute.
In punto di diritto, evidenziava il suo diritto a percepire la somma complessiva di € 67.612,00
al lordo delle ritenute fiscali, oltre accessori di legge, di cui € 39.741,72 a titolo di differenze
3 retributive maturate in virtù dell'effettivo orario di lavoro osservato;
€ 19.085,22 a titolo di lavoro straordinario;
€ 2.710,11 a titolo di tredicesima mensilità; € 3.247,79 a titolo di quattordicesima mensilità ed € 2.827,16 a titolo di differenza T.F.R.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< 1) accertare e dichiarare che tra il signor e la Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro a far data dall'11 maggio 2016 e
[...]
fino al 29 giugno 2019 secondo le modalità indicate nella premessa in fatto che precede;
2) per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore Signora al Controparte_1
pagamento in favore del signor della complessiva somma di € 67.612,00, Parte_1
al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al
soddisfo, ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto
per i titoli innanzi meglio specificati, da determinarsi anche a mezzo idonea C.T.U. di cui sin
d'ora si richiede l'ammissione in via istruttoria, ove ritenuta necessaria dall'adito Giudice;
3) il tutto con condanna della in persona Controparte_1
del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore della Signora Controparte_1
alla refusione delle spese e del compenso professionale di giudizio>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 13.1.2022,
si costituiva in giudizio la “ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sig.ra la quale deduceva l'infondatezza della domanda;
segnatamente, in Controparte_1
merito alla ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente, evidenziava che:
- il ricorrente e avevano avuto dal 2010 al 2019 una relazione sentimentale, Controparte_1
con contestuale convivenza, dalla quale il 5.11.2011 era nata la piccola;
Per_1
- la i era sempre occupata di tutte le necessità economiche e non della figlia e del CP_1
, da anni inoccupato, con il quale conviveva dal 2011 in un appartamento di Parte_1
proprietà della madre, sig.ra ; Parte_2
4 - per venire incontro alle esigenze del compagno, la ecideva di assumerlo come CP_1
cameriere presso il suo ristorante “Locanda Tancredi”;
- il ricorrente aveva lavorato, con regolare contratto di lavoro, come cameriere a tempo parziale orizzontale per 15 ore settimanali, dall'11.5.2016 al 28.6.2019, data di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento per giusta causa, essendosi il reso Parte_1
responsabile di diversi comportamenti inopportuni che avevano determinato il rinvio al giudizio del medesimo e la fine della relazione sentimentale;
- durante tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente aveva svolto sempre le mansioni di cameriere, seguendo l'orario contrattuale previsto di 15 ore settimanali così ripartito:
-- il giovedì, il venerdì, il sabato e il lunedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00;
-- la domenica dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
-- il martedì e il mercoledì non lavorava, essendo il primo il suo giorno di riposo ed il secondo giorno di chiusura del locale;
- i fornitori avevano sempre avuto rapporti esclusivamente con la proprietaria del CP_1
locale e legale rappresentante della società, che li riceveva, faceva gli ordini delle materie necessarie ed effettuava i relativi pagamenti;
- il non si era mai occupato della manutenzione del giardino, avendo la Parte_1 CP_1
stipulato regolari contratti di manutenzione sia nel 2017 che nel 2018, mentre a partire dal
2019 la manutenzione era stata affidata al sig. ; Persona_2
- il ricorrente non si era mai occupato delle pulizie del locale, né del riordino della sala,
compiti svolti direttamente dalla insieme alla madre, sig.ra , CP_1 Parte_2
dipendente della “ ” ed alla sig.ra CP_1 Parte_3
- il si recava presso il locale anche prima dell'inizio del suo orario di lavoro e si Pt_4
tratteneva spesso fino alla chiusura esclusivamente per stare con la compagna e con la figlia e non per svolgere attività lavorativa;
5 - le prestazioni espletate dal ricorrente, mai eccedenti qualitativamente e quantitativamente quelle contrattualmente previste, erano state regolarmente retribuite, circostanza emergente dai conteggi analitici allegati al ricorso.
Parte resistente deduceva l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme rivendicate, avendo lavorato solo i giorni e le ore contrattualmente previste ed essendo stato regolarmente retribuito per l'attività lavorativa svolta.
Rappresentava, altresì, l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, nonché l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'insussistenza degli elementi di fatto e di diritto idonei a suffragare la pretesa del ricorrente, con conseguente nullità dell'atto introduttivo.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< 1) Accogliere integralmente le presenti memorie difensive e per l'effetto
2) Rigettare la domanda del ricorrente, unitamente a tutte le conclusioni ivi rassegnate,
perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, pretestuosa e comunque
non suffragata da elementi probatori idonei a giustificarne l'accoglimento;
3) Condannare il sig. al pagamento delle competenze professionali e delle Parte_1
spese di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore, antistatario.>>.
3. Con ordinanza del 25.1.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e successivamente, ascoltate liberamente le parti ed espletato negativamente il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , Testimone_1 Parte_2 Tes_2
, e .
[...] Testimone_3 Testimone_4
All'esito dell'istruttoria orale veniva autorizzato il deposito di note illustrative delle parti,
dopo la cui lettura veniva ravvisata la necessità di espletare una C.T.U. contabile per l'effettuazione di operazioni di conteggio del credito, sicché si procedeva al conferimento incarico di C.T.U. cui faceva seguito, in data 28.2.2025, il deposito della relativa relazione scritta.
6 Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 18.3.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Parte convenuta formulava richiesta di assegnazione di nuovo termine per note o di fissazione di nuova udienza per l'espletamento di tentativo di conciliazione. E tuttavia a queste richieste il Tribunale riteneva di non dover dare seguito atteso che il tentativo di conciliazione era già stato effettuato senza successo e l'assegnazione del termine sarebbe stato meramente ripetitivo del termine già all'uopo concesso all'udienza del 16.2.2024.
Il G.d.L., pertanto, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti dei profili fattuali e degli importi pecuniari di seguito indicati, risultando per il resto non meritevole di accoglimento.
2. Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
2.1. Il teste ha dichiarato che dal 2016 al 2019 il era Testimone_1 Parte_1
solito contattarlo per effettuare dei lavori di pulizia del giardino del ristorante denominato
“Pane Amore E …” situato in Salerno, non lontano dalla tangenziale, di cui, tuttavia, non ricordava precisamente la strada.
7 In media veniva chiamato dalle cinque alle sei volte al mese;
arrivava presso il ristorante o la mattina verso le ore 10.00 e andava via verso le ore 12.00 oppure il pomeriggio verso le ore 16.00 e andava via verso le ore 18.00/18.15.
In merito al luogo di lavoro e all'attività svolta, ha sostenuto che il ristorante aveva una parte dei tavoli all'esterno ed altra parte dei tavoli all'interno e si trovava in una palazzina autonoma, al cui piano terra vi era il ristorante e al cui primo piano vi erano due stanze anch'esse con dei tavoli;
si recava presso il locale con la sua auto da impiegando un CP_3
tempo variabile a seconda del traffico;
dal giardino, la cui dimensione non ricordava con precisione, non era possibile vedere quello che accadeva all'interno del ristorante;
di solito quando si recava presso il ristorante il era sempre presente e prevalentemente Parte_1
lavorava insieme a lui nella cura del giardino;
non percepiva alcun compenso per l'attività
svolta, venendo unicamente rimborsato dal del costo della benzina sostenuto per Parte_1
il tragitto in auto;
talvolta presso il ristorante incontrava la in sua assenza, in alcune CP_1
occasioni, qualcun'altro si era occupato nel giardino, ma non sapeva dire chi;
era in pensione dal 2008.
2.2. , madre della l.r. della società convenuta ha dichiarato Parte_2 Controparte_1
di essere lavoratrice dipendente presso l'impresa della figlia con la mansione di cuoca, più
o meno dall'apertura del ristorante, avvenuta nel 2012/2013, o comunque dopo la nascita di sua nipote, e che la figlia e il avevano avuto una relazione dal 2010 al 2019 e in Parte_1
quel periodo avevano vissuto presso la casa di sua proprietà, situata alla via Trento, n. 55.
Ella ha, altresì, sostenuto che in quanto cuoca era sempre presente presso il ristorante, a partire dalle ore 18.00 circa e fino alle ore 23.00/23.30 e che l'orario del locale, fin dalla sua apertura, era stato sempre lo stesso, ossia dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì, la sera con apertura al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 23.30/24.00 e la domenica a pranzo dalle ore 12.00 alle ore 15.00/15.30.
8 In merito all'attività svolta dal ricorrente, ha precisato che egli aveva iniziato a lavorare come cameriere presso il ristorante qualche anno dopo l'apertura, osservando sostanzialmente lo stesso orario di apertura al pubblico, non occupandosi né della preparazione dei tavoli prima dell'apertura, né del riordino della sala e delle pulizie dopo la chiusura serale.
Oltre al in media lavoravano presso il ristorante altri due camerieri, anche se il Parte_1
numero variava a seconda dei giorni della settimana, in quanto il sabato ne chiamavano di più.
Il non si occupava dei rapporti con i fornitori, né della manutenzione del giardino Parte_1
ed essendo costantemente informata dei movimenti dei camerieri che operavano in sala sapeva che il ricorrente non aveva l'incombenza di preparare la sala, posto che egli aveva solo il compito di prendere le comande e di servire i clienti ai tavoli.
Infine, ha chiarito che il ristorante, ubicato in uno stabile autonomo, si componeva del piano terra, con una parte con dei tavoli all'interno ed una zona con tavoli all'esterno, di un primo piano con due stanze destinate ad ufficio e di una terrazzina ove d'estate venivano talvolta messi altri tavoli.
2.3. Il teste , fratello della sig.ra ha dichiarato di Testimone_2 Controparte_1
essere dipendente saltuario della società resistente dal 2019 con mansioni di cameriere e che il sig. e la sorella erano stati fidanzati per molti anni, precisamente dal Parte_1
2010 al 2019 e avevano convissuto presso l'abitazione ove anch'egli viveva con la madre,
sita in via Trento, n. 55.
Ha, inoltre, affermato che dal 2019 il locale denominato “Locanda Tancredi”, ove lavorava saltuariamente come cameriere, era sempre stato aperto soltanto di sera, salvo il mercoledì,
essendo giorno di riposo, e la domenica, giorno in cui era aperto a pranzo e a cena;
ricordava tale circostanza in quanto insieme alla madre, anche prima del 2019,
frequentemente si recavano al ristorante.
9 In merito al lavoro svolto dal ha chiarito che lo stesso aveva lavorato come Parte_1
cameriere presso il ristorante dal 2016 al 2019 nei periodi di apertura del locale, cioè solo la sera nei giorni infrasettimanali, escluso il mercoledì, dalle ore 18.00/19.00 alle ore 23.00,
mentre la domenica solo a pranzo dalle ore 13.00 circa alle ore 15.30 e che egli non si era mai occupato dei rapporti con i fornitori del ristorante, di competenza della sorella, né della manutenzione del giardino, essendovi dei giardinieri a ciò preposti.
Il arrivava al lavoro dopo che la sala era stata già preparata dagli altri camerieri e Parte_1
terminava di lavorare prima dell'inizio delle operazioni di riordino e pulizia del locale per stare insieme alla figlia, che di solito era presente insieme agli altri familiari presso il ristorante.
2.4. ha dichiarato di essere stata fidanzata con il fratello della Tes_3 Testimone_3
sig.ra nonché dipendente della società convenuta dal 2017 fino al 2019 Controparte_1
con mansioni di cameriera e di conoscere che per diversi anni, forse dal Parte_1
2011 circa fino al 2018-2019, era stato il compagno di con la quale aveva Controparte_1
avuto anche una bambina e con cui aveva convissuto a casa della madre della CP_1
sita a Salerno, in via Trento.
Ha precisato di aver lavorato per un periodo insieme al , il quale svolgeva l'attività Parte_1
di cameriere presso il ristorante già prima di lei.
Il ristorante, per tutto il periodo in cui vi aveva lavorato, era aperto dal lunedì al sabato solo la sera a cena, escluso il mercoledì, giorno di chiusura, e la domenica, che era aperto sia a pranzo che a cena.
Il aveva un orario diverso e più ridotto rispetto agli altri camerieri, in quanto arrivava Parte_1
verso le ore 20.00, dopo che la sala era stata già apparecchiata dagli altri camerieri e smetteva di lavorare più presto, verso le ore 23.30-0.00, per stare insieme alla figlia che di solito restava con i genitori presso il ristorante.
Quindi, egli non si occupava del riordino della sala, né della pulizia del locale.
10 La dichiarante, infine, ha affermato che il suo orario di lavoro era dalle ore 18.00 alle ore
00.30 nei giorni infrasettimanali e la domenica solo a pranzo dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
non sapeva se il si occupasse o meno dei rapporti con i fornitori;
quando in sua Parte_1
presenza qualcuno dei fornitori veniva presso il ristorante era sempre a Controparte_1
trattare con loro;
non sapeva precisamente chi si occupasse della manutenzione del giardino ma quando gli era capitato di vedere qualcuno che vi lavorava non era il . Parte_1
2.5. , padre di ha premesso di non avere partecipazioni Testimone_4 Controparte_1
nella “Pane Amore e …” s.a.s.
In merito ai fatti di causa, ha affermato di non sapere se il avesse lavorato dal 2016 Parte_1
al 2019 presso il ristorante, né di essere in grado di indicare il tipo di lavoro svolto e gli orari seguiti, avendo smesso di frequentare il locale a seguito della separazione dalla ex moglie,
avvenuta alla fine del 2014.
3. Orbene, alla luce delle prove documentali offerte e, soprattutto delle dichiarazioni testimoniali sin qui riassunte sono emerse in modo netto, ad avviso dello scrivente le seguenti circostanze fattuali sulla cui scorta vanno vagliate le domande delle parti.
3.1. Il periodo di lavoro non è oggetto di contrasto tra le parti: risulta pacificamente che esso si è svolto dall'11.5.2016 al 28.6.2019.
3.2. Neppure risultano oggetto di contestazione il CCNL (che corrisponde al CCNL
TURISMO – Confcommercio per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, in atti) ed il livello di inquadramento del lavoratore (il 5°).
3.3. Passando agli aspetti contestati, occorre dire – per quanto la circostanza appaia di scarso rilievo pratico, alla luce della mancanza di una domanda volta ad un differente inquadramento retributivo del ricorrente – che non vi è prova dello svolgimento da parte di di incombenti lavorativi diversi da quelli attinenti alla mansione di Parte_1
cameriere. Ed, invero, tutti hanno escluso che il trattasse con i fornitori e l'unica Parte_1
testimonianza che pare evocare un tipo di impegno del ricorrente esteso anche alla cura del
11 giardino, cioè quella resa da risulta assai inattendibile alla luce Testimone_1
della sua illogicità e contraddittorietà interna, apparendo francamente inverosimile che il teste si recasse per ben cinque o sei volte al mese da Cava de'Tirreni al ristorante della resistente, con la sua auto, restando a lavorare nel giardino per alcune ore per volta, a titolo gratuito, senza ricevere alcuna retribuzione.
3.4. In base alle testimonianze acquisite, invece, risulta provata l'osservanza da parte del
, per l'intero arco di durata del rapporto, di un orario ordinario superiore a quello Parte_1
dichiarato in contratto e risultante dalle buste paga.
Segnatamente, ciò emerge dalla disamina congiunta e correlata delle testimonianze degli stessi testi addotti da parte convenuta, cioè delle dichiarazioni rese da Parte_2
(madre di ), per la quale il osservava sostanzialmente lo stesso Controparte_1 Parte_1
orario di apertura al pubblico del locale, di (fratello di ), Testimone_2 Controparte_1
per il quale il “lavorava solo la sera nei giorni infrasettimanali, escluso il mercoledì, Parte_1
dalle 18,00-19,00 alle 23,00, mentre la domenica lavorava solo a pranzo osservando l'orario
dalle 13,00 circa alle 15,30” e di , la quale ha riferito che il Testimone_3 Parte_1
“arrivava verso le 20,00, dopo che la sala era stata già apparecchiata da noi altri camerieri
ed, inoltre, smetteva di lavorare più presto, verso le 23,30-0,00”.
Può ritenersi, in definitiva, pacificamente dimostrato che il ricorrente fosse tenuto al rispetto del seguente impegno orario ordinario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle
20,00 alle 23,30 (3,5 ore x 5 gg.) + domenica dalle 12,30 alle 15,00 (2,5 ore), per un totale di 20 ore settimanali, a differenza delle 15 settimanali di cui al contratto di assunzione.
Al contrario non vi è alcuna prova di svolgimento di lavoro straordinario.
3.5. In ordine agli importi percepiti dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, non vi è
stata discussione tra le parti circa il fatto che sia stato effettivamente erogato in suo favore quanto risultante dalle buste paga in atti, salva la generica deduzione attorea circa la mancata erogazione della 13^ e 14^, che, tuttavia, appare riferita non alla mancata
12 percezione integrale di dette voci, la quale è implicitamente negata dall'affermazione di aver ricevuto quanto risultante dalle buste paga, ma alla sola differenza tra quanto riconosciuto in busta e quanto rivendicato dal ricorrente alla luce dell'entità dell'impegno orario asseritamente prestato.
In ogni caso, non avendo parte convenuta – su cui gravava il relativo onere dimostrativo –
fornito una prova diretta dell'effettuazione dei pagamenti degli importi indicati nelle buste paga, va ritenuta provata in modo certo solo l'erogazione delle somme specificate nei conteggi allegati al ricorso, e dunque ad esse occorre attenersi ove la sommatoria degli importi in busta paga conduca a somme differenti (maggiori o minori) di esse.
3.6. Dal dovuto per TFR va, infine, detratta la somma già riconosciuta con D.Ing. n. 728/2020
e dichiaratamente già percepita dell'importo di € 1.109,79.
4. Allo scopo, infine, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti ed a computare 13^,
14^ e TFR da erogare alla luce dei dati retributivi suddetti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, esaminate le buste paga del lavoratore ed alla luce del CCNL di
seguito indicato, quali siano le somme lorde in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria, con le relative maggiorazioni domenicali e festive;
2) 13^ e 14^ mensilità;
3) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodo da prendere in considerazione:
-- dall'11.5.2016 sino al 28.6.2019;
13 - c.c.n.l.: – Confcommercio per i dipendenti dalle aziende del settore CP_4
turismo, in atti;
- mansioni: livello 5° - cameriere;
- orario di lavoro, per l'intera durata del rapporto: -- lun., mar., giov., ven. e sab. dalle 20,00
alle 23,30 (3,5 ore x 5 gg.) + domenica dalle 12,30 alle 15,00 (2,5 ore), per un totale di 20
ore settimanali;
- consideri già interamente e regolarmente fruite le ferie, i permessi, etc.;
B) detragga quanto risulta erogato sulla scorta di quanto attestato nelle buste paga e,
comunque, ove la sommatoria degli importi in busta paga conduca a somme differenti
(maggiori o minori) rispetto a quanto indicato nei conteggi allegati al ricorso, dia prevalenza
a quest'ultimo importo;
detragga, altresì, dall'eventuale dovuto a titolo di TFR la somma
lorda di € 1.109,79 già riconosciuta con D.Ing. n. 728/2020 e dichiaratamente già percepita;
C) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce;
D) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga necessario, anche a seguito delle sollecitazioni
delle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle già
richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
Segnatamente: <La quantificazione delle differenze retributive è stata calcolata integrando
quanto corrisposto alla ricorrente e risultante dalle buste paga, con quegli elementi retributivi
previsti dall'art. 148 del CCNL.
Si è proceduto alla determinazione della paga oraria (coefficiente 172), la quale è stata,
successivamente, moltiplicata per il numero di ore lavorate in ciascun mese.
14 Si è proceduto, inoltre, alla determinazione delle differenze retributive spettanti a titolo di
13^ e 14^ mensilità, nonché alla determinazione dei relativi ratei spettanti ricompresi
nell'ammontare complessivo ricalcolato.
Per quel che riguarda il percepito si è fatto riferimento a quanto risultante dalle buste paga
prodotte in atti>>. Il trattamento di fine rapporto spettante è stato determinato al netto dell'importo già corrisposto di € 1.109,79.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
- per differenze retributive € 16.155,74
- per lavoro domenicale (+ 10%) € 3.624,91
- per trattamento di fine rapporto € 1.672,50
TOTALE € 21.453,15
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
5. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, infine, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione della metà delle spese di lite, restando, invece, a carico di parte resistente,
ai sensi del principio della soccombenza, la restante metà delle competenze di causa, nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
Le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa, vanno, nei rapporti interni tra i debitori, poste per un terzo a carico di parte attrice, e per i restanti due terzi a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2616 dell'anno 2021, così provvede:
15 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la soc. “ Controparte_1
in persona del l.r. p.t., a corrispondere al ricorrente, a titolo di
[...] CP_1
differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con detta società, per le causali meglio specificate in parte motiva, la somma lorda di € 21.453,15, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) condanna la soc. “ in pers. del l.r. p.t., al Controparte_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 3.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al Difensore antistatario,
dichiarando compensate dette spese tra le parti per la metà;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente,
per due terzi a carico della società convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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