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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7146/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità sul minore (c.f. ), parte Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2023 , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità sul minore l ha proposto opposizione Persona_2 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7783/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto lo stesso avrebbe“sottovalutato l'incidenza invalidante della patologia mentale, tralasciato le risultanze delle certificazioni mediche rilasciate da
1 pubbliche strutture ed erroneamente interpretato il dato normativo” (cfr. ricorso). L' costituitosi con memoria del 13 maggio 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). Ritenutolo opportuno in considerazione dell'età del minore e delle difficoltà della valutazione del caso concreto, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in pediatria (cfr. ordinanza del 3 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui il minore la presenta i requisiti sanitari per ottenere il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in pediatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da Per_3 quest'ultimo.
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “degli attuali accertamenti medico-legali si pone diagnosi di: “Quadro clinico di disabilità intellettiva in soggetto con difficoltà di autoregolazione attentiva, motoria ed emotiva, caratterizzato da disturbi comportamentali e socio-relazionali, associati a severo disturbo dell'apprendimento scolastico”. (…) Dall'esame della documentazione medica prodotta, dai rilievi anamnestici e sulla scorta degli attuali accertamenti clinici, si è potuto accertare che il presenta disturbo del comportamento e della condotta, Per_1 associate a turbe relative alla sfera della comunicazione con linguaggio verbale ipoevoluto e ristretto repertorio di parole;
inoltre, messa in atto di comportamenti disadattavi con opposività, da scarsa tolleranza alle frustrazioni, con auto-eteroaggressività, correlate a disturbo del controllo degli impulsi. Dalla visita si è evidenziato, tra l'altro “Soggetto scarsamente collaborante, con atteggiamento oppositivo. Si sottopone alla visita malvolentieri dopo insistenza verbale della madre. Non partecipa all'ambiente e non interviene nel colloquio, non risponde in maniera coerente alle domande formulate anche in maniera elementare;
pertanto, è non valutabile l'aspetto relativo all'orientamento nel tempo e nello spazio. Eloquio stimolato, riscontro di severo deficit espressivo verbale con vocabolario esiguo ed espressione di frasi non strutturate. Comportamento a tratti iperattivo, caratterizzato da irrequietezza, con capacità attentive e di concentrazione facilmente esauribili rispetto alla norma”. Inoltre, è emersa una condizione di dipendenza dal genitore per soddisfare le proprie esigenze per mancata acquisizione delle autonomie di base (quali l'osservanza delle norme di igiene e l'uso dei servizi igienici). Dal quadro clinico complessivo, in relazione alla gravità delle manifestazioni patologiche riscontrate, emerge con evidenza che il periziato è affetto da disabilità neuro-psico-motoria di entità tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, in quanto lo stesso non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in relazione alla propria età, con necessità di assistenza continua. Si ritiene, infatti, che il minore in esame necessiti di vigilanza e controllo costanti nel tempo anche in ambiente domestico, in relazione ad eventuali episodi di autolesionismo e di aggressività, correlate alla scarsa tolleranza agli eventi
2 frustranti e al disturbo del controllo degli impulsi.” (cfr. relazione depositata il 12 agosto 2024). Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che la presenta i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la presenta i Persona_1 requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Catalano, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di , delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1 liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7146/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità sul minore (c.f. ), parte Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2023 , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità sul minore l ha proposto opposizione Persona_2 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7783/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto lo stesso avrebbe“sottovalutato l'incidenza invalidante della patologia mentale, tralasciato le risultanze delle certificazioni mediche rilasciate da
1 pubbliche strutture ed erroneamente interpretato il dato normativo” (cfr. ricorso). L' costituitosi con memoria del 13 maggio 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). Ritenutolo opportuno in considerazione dell'età del minore e delle difficoltà della valutazione del caso concreto, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in pediatria (cfr. ordinanza del 3 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui il minore la presenta i requisiti sanitari per ottenere il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in pediatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da Per_3 quest'ultimo.
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “degli attuali accertamenti medico-legali si pone diagnosi di: “Quadro clinico di disabilità intellettiva in soggetto con difficoltà di autoregolazione attentiva, motoria ed emotiva, caratterizzato da disturbi comportamentali e socio-relazionali, associati a severo disturbo dell'apprendimento scolastico”. (…) Dall'esame della documentazione medica prodotta, dai rilievi anamnestici e sulla scorta degli attuali accertamenti clinici, si è potuto accertare che il presenta disturbo del comportamento e della condotta, Per_1 associate a turbe relative alla sfera della comunicazione con linguaggio verbale ipoevoluto e ristretto repertorio di parole;
inoltre, messa in atto di comportamenti disadattavi con opposività, da scarsa tolleranza alle frustrazioni, con auto-eteroaggressività, correlate a disturbo del controllo degli impulsi. Dalla visita si è evidenziato, tra l'altro “Soggetto scarsamente collaborante, con atteggiamento oppositivo. Si sottopone alla visita malvolentieri dopo insistenza verbale della madre. Non partecipa all'ambiente e non interviene nel colloquio, non risponde in maniera coerente alle domande formulate anche in maniera elementare;
pertanto, è non valutabile l'aspetto relativo all'orientamento nel tempo e nello spazio. Eloquio stimolato, riscontro di severo deficit espressivo verbale con vocabolario esiguo ed espressione di frasi non strutturate. Comportamento a tratti iperattivo, caratterizzato da irrequietezza, con capacità attentive e di concentrazione facilmente esauribili rispetto alla norma”. Inoltre, è emersa una condizione di dipendenza dal genitore per soddisfare le proprie esigenze per mancata acquisizione delle autonomie di base (quali l'osservanza delle norme di igiene e l'uso dei servizi igienici). Dal quadro clinico complessivo, in relazione alla gravità delle manifestazioni patologiche riscontrate, emerge con evidenza che il periziato è affetto da disabilità neuro-psico-motoria di entità tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, in quanto lo stesso non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in relazione alla propria età, con necessità di assistenza continua. Si ritiene, infatti, che il minore in esame necessiti di vigilanza e controllo costanti nel tempo anche in ambiente domestico, in relazione ad eventuali episodi di autolesionismo e di aggressività, correlate alla scarsa tolleranza agli eventi
2 frustranti e al disturbo del controllo degli impulsi.” (cfr. relazione depositata il 12 agosto 2024). Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che la presenta i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la presenta i Persona_1 requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Catalano, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di , delle spese di lite di quest'ultima, che si Parte_1 liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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