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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
NC RO Presidente
AS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR IA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma, Via Dardanelli n° 46, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore,
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15041/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 29.10.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ill. Giudice adito, contraris rejectis, così provvedere: in accoglimento dell'appello, riformare annullare la sentenza n n.15041/2020 del Tribunale di Roma per i motivi suesposti;
Accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via dei Prati dei PAPA 7 LM al piano terra della scala L int.
1-a; Condannare alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condannare il al risarcimento danni non patrimoniali da CP_1 quantificarsi in via equitativa;
Condannare il ex art. 96 comma 1, CP_1
o in subordine comma 3, c.p.c. per non aver partecipato alla mediazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e del precedente giudizio”;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado, l'odierno appellante ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via dei Prati dei PAPA 7 LM al piano terra della scala L int.
1-a; accertare e dichiarare che il convenuto ha CP_1 arbitrariamente occupato l'area assegnata in usufrutto all'attore, condannare per l'effetto il allo sgombero e alla pulizia dei luoghi a sue proprie spese;
CP_1 condannare il al risarcimento danni non patrimoniali da quantificarsi CP_1 in via equitativa;
condannare il ex art. 96 comma 1, o in subordine CP_1 comma 3, c.p.c.; Con Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto tutto CP_1 quanto dedotto dall'attore.
Il Giudice di prime cure evidenziava che il non poteva essere CP_1 chiamato in giudizio in quanto privo di legittimazione passiva ed il rilievo della mancanza, sulla scorta della prospettazione, della legittimazione processuale e legittimazione ad causam della parte convenuta determina una pronuncia in rito, sul processo, che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci e di validità della domanda giudiziale.
Il Tribunale, quindi, così provvedeva:” Definitivamente pronunciando, dichiara
l'inammissibilità della domanda attorea proposta nei confronti del CP_1 convenuto. Condanna la parte attrice, in favore del convenuto al CP_1 pagamento della somma di Euro 2.700,00 per competenze ed onorari, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge, oltre successive occorrende. “
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1 Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e, CP_1 pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello si fonda su due motivi.
Con il primo motivo di appello rubricato: “omesso esame circa l'esatta individuazione dell'area oggetto di causa in relazione al regolamento di condominio”, lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure non ha individuato in modo esatto l'area oggetto di causa, laddove il relativo rapporto con il regolamento condominiale avrebbe consentito il riconoscimento della legittimazione passiva del . CP_1
Con il secondo motivo rubricato “mancata valutazione della condotta del
” la sentenza viene censurata da parte dell'appellante in quanto il CP_1 giudice di primo grado non ha tenuto conto del comportamento del CP_1 che non solo non ha rispettato la proprietà esclusiva ma anche perché non ha impedito il parcheggio dei motorini sull'area oggetto di causa.
In merito alla domanda di accertamento del diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via Prati dei Papa n° 7LM questa domanda doveva essere proposta nei confronti dei condomini, essendo il CP_1 convenuto carente di legittimazione passiva. Più volte la Suprema Corte ha affermato che “l'azione che ha per oggetto l'accertamento positivo o l'esclusione del diritto di condominio sulle parti comuni, esercitata dal titolare di una determinata proprietà immobiliare, rende indispensabile l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari. (Cass Civ. S.U. n. 25454/2013, Cass. n 4697/2020).
In merito alla domanda proposta in primo grado nei confronti del di CP_1 accertare e dichiarare che il ha occupato l'area assegnata in CP_1 usufrutto al e per l'effetto condannare il a sgombrare l'area Pt_1 CP_1
e procedere alla pulizia a proprie spese si evidenzia che tale domanda non risulta riproposta in appello. Nel merito, comunque, anche per tale domanda, come evidenziato anche dal Giudice di primo grado vi è carenza di legittimazione passiva del convenuto atteso che parte appellante nella stessa CP_1 ricostruzione dei fatti parla di singoli condomini che occupano l'area quindi come rilevato anche dal Giudice di prime cure il avrebbe dovuto citare in giudizio Pt_1
i singoli condomini che occupano l'area di cui dichiara di avere l'usufrutto.
L'accertamento della carenza di legittimazione passiva del CP_1 convenuto comporta l'inammissibilità della domanda, così come stabilito dal giudice di primo grado.
In considerazione della contumacia del nulla va disposto per le spese CP_1 del giudizio d'appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 15041/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma,
[...] pubblicata in data 29.10.2020, così provvede:
1- respinge l'appello confermando la sentenza di primo grado;
2- nulla per le spese processuali del grado;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma,10.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AS AR NC RO
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
NC RO Presidente
AS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2782 R.G.A.C. dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR IA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma, Via Dardanelli n° 46, giusta procura in atti,
Appellante
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore,
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15041/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 29.10.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ill. Giudice adito, contraris rejectis, così provvedere: in accoglimento dell'appello, riformare annullare la sentenza n n.15041/2020 del Tribunale di Roma per i motivi suesposti;
Accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via dei Prati dei PAPA 7 LM al piano terra della scala L int.
1-a; Condannare alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condannare il al risarcimento danni non patrimoniali da CP_1 quantificarsi in via equitativa;
Condannare il ex art. 96 comma 1, CP_1
o in subordine comma 3, c.p.c. per non aver partecipato alla mediazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e del precedente giudizio”;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado, l'odierno appellante ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via dei Prati dei PAPA 7 LM al piano terra della scala L int.
1-a; accertare e dichiarare che il convenuto ha CP_1 arbitrariamente occupato l'area assegnata in usufrutto all'attore, condannare per l'effetto il allo sgombero e alla pulizia dei luoghi a sue proprie spese;
CP_1 condannare il al risarcimento danni non patrimoniali da quantificarsi CP_1 in via equitativa;
condannare il ex art. 96 comma 1, o in subordine CP_1 comma 3, c.p.c.; Con Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto tutto CP_1 quanto dedotto dall'attore.
Il Giudice di prime cure evidenziava che il non poteva essere CP_1 chiamato in giudizio in quanto privo di legittimazione passiva ed il rilievo della mancanza, sulla scorta della prospettazione, della legittimazione processuale e legittimazione ad causam della parte convenuta determina una pronuncia in rito, sul processo, che rende superflua l'analisi degli ulteriori requisiti intrinseci e di validità della domanda giudiziale.
Il Tribunale, quindi, così provvedeva:” Definitivamente pronunciando, dichiara
l'inammissibilità della domanda attorea proposta nei confronti del CP_1 convenuto. Condanna la parte attrice, in favore del convenuto al CP_1 pagamento della somma di Euro 2.700,00 per competenze ed onorari, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge, oltre successive occorrende. “
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1 Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e, CP_1 pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello si fonda su due motivi.
Con il primo motivo di appello rubricato: “omesso esame circa l'esatta individuazione dell'area oggetto di causa in relazione al regolamento di condominio”, lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure non ha individuato in modo esatto l'area oggetto di causa, laddove il relativo rapporto con il regolamento condominiale avrebbe consentito il riconoscimento della legittimazione passiva del . CP_1
Con il secondo motivo rubricato “mancata valutazione della condotta del
” la sentenza viene censurata da parte dell'appellante in quanto il CP_1 giudice di primo grado non ha tenuto conto del comportamento del CP_1 che non solo non ha rispettato la proprietà esclusiva ma anche perché non ha impedito il parcheggio dei motorini sull'area oggetto di causa.
In merito alla domanda di accertamento del diritto di usufrutto in capo all'attore dell'avancorpo all'immobile sito in via Prati dei Papa n° 7LM questa domanda doveva essere proposta nei confronti dei condomini, essendo il CP_1 convenuto carente di legittimazione passiva. Più volte la Suprema Corte ha affermato che “l'azione che ha per oggetto l'accertamento positivo o l'esclusione del diritto di condominio sulle parti comuni, esercitata dal titolare di una determinata proprietà immobiliare, rende indispensabile l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari. (Cass Civ. S.U. n. 25454/2013, Cass. n 4697/2020).
In merito alla domanda proposta in primo grado nei confronti del di CP_1 accertare e dichiarare che il ha occupato l'area assegnata in CP_1 usufrutto al e per l'effetto condannare il a sgombrare l'area Pt_1 CP_1
e procedere alla pulizia a proprie spese si evidenzia che tale domanda non risulta riproposta in appello. Nel merito, comunque, anche per tale domanda, come evidenziato anche dal Giudice di primo grado vi è carenza di legittimazione passiva del convenuto atteso che parte appellante nella stessa CP_1 ricostruzione dei fatti parla di singoli condomini che occupano l'area quindi come rilevato anche dal Giudice di prime cure il avrebbe dovuto citare in giudizio Pt_1
i singoli condomini che occupano l'area di cui dichiara di avere l'usufrutto.
L'accertamento della carenza di legittimazione passiva del CP_1 convenuto comporta l'inammissibilità della domanda, così come stabilito dal giudice di primo grado.
In considerazione della contumacia del nulla va disposto per le spese CP_1 del giudizio d'appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 15041/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma,
[...] pubblicata in data 29.10.2020, così provvede:
1- respinge l'appello confermando la sentenza di primo grado;
2- nulla per le spese processuali del grado;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma,10.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AS AR NC RO