Art. 2.
L'onere di lire 57.100.000, relativo al conguaglio posto a carico dello Stato per la permuta indicata nel precedente articolo, sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere di lire 57.100.000, relativo al conguaglio posto a carico dello Stato per la permuta indicata nel precedente articolo, sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.