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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15043/2022 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Angela De Napoli,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 21.12.2022 ha dedotto che: Parte_1
- il giorno 16.12.2022 è stato notificato all'esponente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L.R. n. 10/2014, sì come già concessogli in locazione ex contratto del CP_2
19.12.2008 (alloggio identificato con codice 00BA002300BA0023106, cod. utente
210816);
- ha pertanto ordinato al ricorrente di rilasciare l'alloggio suddetto entro il CP_1
termine di gg. 30 dalla notificazione del precitato decreto;
l'atto è stato emesso a cagione del fatto che, secondo quanto risulta nella parte motiva del provvedimento, il ricorrente
“occupa senza titolo l'alloggio sito in Bari – via Natale Pisicchio 34 pal. b1 int. 6”; col
Pag. 1 a 9 medesimo atto è stata decretata la esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP;
- senza alcuna altra specificazione e/o precisazione ha infine “informato” CP_1 il destinatario in merito al fatto che “il presente provvedimento è impugnabile davanti all'Autorità Giudiziaria competente nei termini previsti dalla legge”;
- il ricorrente conduce in locazione ex contratto del 19 dicembre 2008 (doc. n.1) l'alloggio in Bari S. Spirito alla via Natale Pisicchio n. 34 Pal. B/1 int. 6;
- con L.R. n. 26/2020 veniva disposto all'art. 23 (Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine): <<
1. Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta CP_2
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute
e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>; la detta legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;
- tale programma di alienazione non veniva però posto in essere nei termini di legge, né ha mai inteso intraprendere piani di vendita nonostante il chiarissimo CP_1 disposto normativo regionale;
e ciò neanche riscontrando l'atto di diffida proposto da altri assegnatari appartenenti alle Pt_2
- già con istanza del 25.7.2020 (doc. n.5) regolarmente protocollata presso CP_1 il ricorrente dichiarava la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto avendone tutti i requisiti;
con racc.ta A.R. del 10 marzo 2022, prot. nr. 8694/2022,
[...]
, sia pure con notevolissimo ritardo rispetto a quanto invitata a fare con la CP_1 suddetta L.R. del 1 agosto 2020, n. 26, invitava l'odierno deducente “onde pervenire all'approvazione del programma di alienazione...” (cfr. doc. nr. 6) “...a manifestare il suo
Pag. 2 a 9 interesse all'acquisto dell'alloggio in oggetto...” (ossia l'appartamento per il quale è stata presentata la presente opposizione); a questo invito il aderiva, peraltro dando Pt_1 seguito alla precedente sua volontà di rendersi acquirente dell'appartamento suddetto;
sorprendentemente, , con atto dell'1.6.2022, prot. nr. 19251/2022 (cfr. CP_1
doc.n. 7), ignorando del tutto e immotivatamente la manifestata volontà del in Pt_1 merito all'acquisto suddetto, smentendo persino sé stessa (sia pure attraverso un atto del tutto sganciato dalla pregressa attività procedimentale) invitava/diffidava il locatario alla restituzione dell'alloggio; con istanza del 21.7.2022, avente ad oggetto la richiesta di acquisto e di sospensione/annullamento della precitata diffida (cfr. doc. n. 8), il Pt_1 contestando l'operato di concludeva acchè quest'ultima lo inserisse nel CP_1
programma di alienazione immobili e gli venissero comunicati tempi e modalità afferenti alla definizione e conclusione del procedimento medesimo, con sospensione, annullamento e/o comunque revoca dell'atto di diffida;
- in questo contesto, pone in essere attività abnormi, del tutto sganciate da CP_1
qualsivoglia tipico solco procedimentale amministrativo e, nella piena consapevolezza di dover invece dar corso ad un vero e proprio programma di alienazione/piani di vendita
(per poi dunque concluderlo), per un verso notifica solo ad alcuni assegnatari di alloggi raccomandate di “acquisizione disponibilità all'acquisto” (e tra questi l'opponente), per altro verso e quasi contemporaneamente (ma dopo aver ingenerato nel deducente la più che legittima aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto ad acquistare l'appartamento), attraverso un “revirement” ingiustificabile, dopo averlo diffidato, dispone il rilascio del medesimo alloggio;
è altresì del tutto evidente la violazione sempre ad opera di
[...]
dei principi di buona fede e correttezza, laddove la resistente ha comunque CP_1
continuato (e continua) a chiedere al ricorrente il pagamento dei canoni mensili di locazione dell'alloggio anche con riferimento al periodo successivo alla diffida e al chiesto rilascio dell'immobile;
- l'atto oggetto di opposizione deve essere previamente sospeso e dunque revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace, anche in considerazione del fatto che ha CP_1
realizzato un non meglio delineato programma di alienazione immobili in cui ha effettivamente coinvolto il deducente e comunque in data assai posteriore rispetto alla entrata in vigore della succitata L.R. del 1 agosto 2020 n. 26; l'evidente CP_2
ritardo colpevolmente omissivo di in merito alla mancata attuazione del CP_1
c.d. programma di alienazione ha inevitabilmente prodotto effetti negativi sulla condizione dell'assegnatario, anche quale contraente debole in questa fattispecie
Pag. 3 a 9 negoziale;
non vi è chi non veda come la dedotta inerzia di cui ha fatto CP_1
seguito una successiva disarticolata attività procedimentale, ha contribuito al raggiungimento dell'aberrante risultato finale che oggi si impugna;
in altri termini, se avesse compiutamente realizzato il Programma di alienazione, e dunque CP_1 avesse dato seguito alla sua propria volontà di vendere al l'alloggio, questi, che Pt_1 peraltro aveva già manifestato l'intenzione di acquistare, mai si sarebbe trovato nelle condizioni di dover subire l'atto di rilascio.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di revocarlo e/o annullarlo ovvero dichiararlo inefficace, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge.
Con decreto depositato il 22.12.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
24.5.2023. si è costituita l'11.5.2023, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sul presupposto della intervenuta decadenza dalla assegnazione a seguito della cessazione dell'incarico di servizio ed aggiungendo che, alla entrata in vigore della L. n. 26/2020, l'opponente CP_2 era già in quiescenza e, pertanto, non deteneva i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza depositata il 24.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione al 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
La pretesa fatta valere dal ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno ed in stato quiescenza dall'1.1.2010, circa il diritto all'acquisto dell'alloggio contrasta sia con il disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 (secondo cui gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L. n. 203/1991 e ss.mm.ii, nel caso di pensionamento dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico o, in caso di decesso dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso
Pag. 4 a 9 dell'assegnatario) per il superamento del termine di legge circa il periodo di assegnazione sia con la normativa di riferimento, che prevede la possibilità in capo alla P.A. circa l'alienazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, purché in servizio.
Orbene, con il ricorso introduttivo il non si duole dell'illegittimità propria Pt_1
dell'atto prefettizio di revoca dell'assegnazione dell'alloggio (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente), oramai definitivo in quanto non impugnato e posto a monte del decreto di rilascio emesso da (quest'ultimo costituente atto consequenziale e CP_1
vincolato rispetto al decreto prefettizio), ma della tardiva attuazione del programma di alienazione, aspetto che esula dalla cognizione e dal sindacato incidentale propri del giudice ordinario.
Inoltre, in virtù della mancata tempestiva impugnazione del decreto prefettizio (posto a monte dell'impugnato decreto di rilascio), risulta inammissibile (in quanto tardiva) e comunque irrilevante la doglianza avanzata dal ricorrente solo con le note di trattazione per l'udienza del 2.4.2025 in ordine all'illegittimità del D.M. n. 215/2002 (per la dedotta mancanza del parere preventivo ed obbligatorio del Consiglio di Stato) richiamato nel predetto decreto prefettizio, e risulta altresì irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette note di trattazione.
Preme, in ogni caso, evidenziare che la dedotta intempestiva attuazione del programma di alienazione è intervenuta allorquando il ricorrente non poteva considerarsi più assegnatario dell'alloggio essendo già collocato in quiescenza.
Infatti, (già IACP) assegnava a l'alloggio sito in Controparte_1 Parte_1
Bari alla via Pisicchio n. 34 pal. B1 int. 6, sul presupposto che il medesimo prestasse servizio presso la Questura (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente, in cui
è richiamato il provvedimento prefettizio n. 270/2007, a monte del contratto di locazione).
L'immobile veniva concesso in locazione al ai sensi dell'art. 18 del D.L. 13 Pt_1
maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991 n. 203), norma che espressamente prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio […]”.
In data 1.1.2010 il ricorrente veniva collocato in quiescenza e, pertanto, con decreto prefettizio n. 70775/2022 venivano disposte la revoca e la decadenza dal diritto di assegnazione (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente); con successiva
Pag. 5 a 9 lettera di diffida dell' n. 19251/2022 il veniva invitato al rilascio CP_1 Pt_1 dell'immobile (cfr. doc. sub 2 alla memoria difensiva della resistente) entro 15 giorni dalla ricezione. Decorso tale periodo, concesso ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.L.
28.3.2014 n. 47, con decreto di rilascio rep. n. 338/2022 notificato al il Pt_1
16.12.2022, l' gli ordinava di rilasciare l'immobile concesso in Controparte_1
locazione ed occupato senza titolo.
L'art. 18 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991,
n. 203, definisce i limiti finanziari d'impegno per l'edilizia agevolata e per quella sovvenzionata. Il comma 2 della disposizione richiamata demanda al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) il compito di deliberare, su proposta del CER, la durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata. In attuazione del comma 2 dell'art. 18 cit., il CIPE ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo”.
Si stabilisce, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione. L'alloggio, pertanto, ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto. La decadenza dall'assegnazione rinviene la propria ratio nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata. Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991.
In definitiva, l'assegnazione dell'alloggio viene meno alla data di cessazione del servizio e questo ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri aventi diritto, in quanto impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Il D.L.
28.3.2014 n. 47, convertito nella L. 23.5.2014 n. 80, stabilisce all'art. 3, comma 1 bis, che: “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico
[…]”. Tale previsione normativa assolve ad una mera funzione assistenziale, temporanea e improrogabile, destinata, pertanto, ad agevolare il pubblico dipendente, cessato dal
Pag. 6 a 9 servizio, nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa consentendogli di occupare l'alloggio per i successivi tre anni.
Tanto spiega il motivo per cui la abbia revocato l'assegnazione dell'immobile CP_3 in oggetto e l' abbia emesse il conseguente decreto di rilascio. Infatti, CP_1
veniva collocato in quiescenza a far data dall'1.1.2010; allo stato, Parte_1 pertanto, occupa l'immobile in assenza di titolo giustificativo.
Non rileva, sul punto, la normativa invocata dal ricorrente a sostegno di un presunto diritto all'acquisto dell'immobile.
Con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 D.L. n.
152 del 1991, convertito con L. n. 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A.
a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione
è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante
"Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014 (“…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti
Pag. 7 a 9 alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”) è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa.
L'iter motivazionale adottato dal TAR è stato ribadito con successiva sentenza n.
935/2024 che si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle politiche di CP_1
dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale (“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' CP_4
resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. L'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone:
“Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”). Il
Tribunale amministrativo ha aggiunto “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' CP_4 per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Come visto, il andava in quiescenza l'1.1.2010 e fruiva, in forza della richiamata Pt_1 normativa, dell'alloggio per i successivi tre anni. Con decreto n. 14 del 23.2.2022 l' CP_1
, in attuazione della L. n. 26/2020 - non avente effetto Controparte_1 CP_2
retroattivo così come la richiamata L.R. n. 13/2024 - avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine; trasmetteva, dunque, agli aventi diritto le lettere di invito, al fine di poter acquisire il loro interesse all'acquisto e pervenire, in tal modo, all'approvazione da parte della del cd. programma di alienazione. CP_2
Detto invito veniva, per le motivazioni esplicitate, rivolto a coloro che in quel momento si trovavano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto, ma tra questi non rientrava l'odierno ricorrente. Questi, invero, ad oggi non possiede i
Pag. 8 a 9 requisiti necessari al fine di poter esercitare l'invocato diritto di prelazione, non rilevando ai fini dell'oggetto del presente giudizio le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa.
Inoltre, le richieste di pagamento mensile ad opera dell' devono intendersi CP_1
finalizzate, a seguito della notifica del decreto di rilascio, alla corresponsione della indennità da occupazione.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso in opposizione.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15043/2022 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Angela De Napoli,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 21.12.2022 ha dedotto che: Parte_1
- il giorno 16.12.2022 è stato notificato all'esponente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L.R. n. 10/2014, sì come già concessogli in locazione ex contratto del CP_2
19.12.2008 (alloggio identificato con codice 00BA002300BA0023106, cod. utente
210816);
- ha pertanto ordinato al ricorrente di rilasciare l'alloggio suddetto entro il CP_1
termine di gg. 30 dalla notificazione del precitato decreto;
l'atto è stato emesso a cagione del fatto che, secondo quanto risulta nella parte motiva del provvedimento, il ricorrente
“occupa senza titolo l'alloggio sito in Bari – via Natale Pisicchio 34 pal. b1 int. 6”; col
Pag. 1 a 9 medesimo atto è stata decretata la esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP;
- senza alcuna altra specificazione e/o precisazione ha infine “informato” CP_1 il destinatario in merito al fatto che “il presente provvedimento è impugnabile davanti all'Autorità Giudiziaria competente nei termini previsti dalla legge”;
- il ricorrente conduce in locazione ex contratto del 19 dicembre 2008 (doc. n.1) l'alloggio in Bari S. Spirito alla via Natale Pisicchio n. 34 Pal. B/1 int. 6;
- con L.R. n. 26/2020 veniva disposto all'art. 23 (Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine): <<
1. Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta CP_2
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute
e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>; la detta legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;
- tale programma di alienazione non veniva però posto in essere nei termini di legge, né ha mai inteso intraprendere piani di vendita nonostante il chiarissimo CP_1 disposto normativo regionale;
e ciò neanche riscontrando l'atto di diffida proposto da altri assegnatari appartenenti alle Pt_2
- già con istanza del 25.7.2020 (doc. n.5) regolarmente protocollata presso CP_1 il ricorrente dichiarava la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto avendone tutti i requisiti;
con racc.ta A.R. del 10 marzo 2022, prot. nr. 8694/2022,
[...]
, sia pure con notevolissimo ritardo rispetto a quanto invitata a fare con la CP_1 suddetta L.R. del 1 agosto 2020, n. 26, invitava l'odierno deducente “onde pervenire all'approvazione del programma di alienazione...” (cfr. doc. nr. 6) “...a manifestare il suo
Pag. 2 a 9 interesse all'acquisto dell'alloggio in oggetto...” (ossia l'appartamento per il quale è stata presentata la presente opposizione); a questo invito il aderiva, peraltro dando Pt_1 seguito alla precedente sua volontà di rendersi acquirente dell'appartamento suddetto;
sorprendentemente, , con atto dell'1.6.2022, prot. nr. 19251/2022 (cfr. CP_1
doc.n. 7), ignorando del tutto e immotivatamente la manifestata volontà del in Pt_1 merito all'acquisto suddetto, smentendo persino sé stessa (sia pure attraverso un atto del tutto sganciato dalla pregressa attività procedimentale) invitava/diffidava il locatario alla restituzione dell'alloggio; con istanza del 21.7.2022, avente ad oggetto la richiesta di acquisto e di sospensione/annullamento della precitata diffida (cfr. doc. n. 8), il Pt_1 contestando l'operato di concludeva acchè quest'ultima lo inserisse nel CP_1
programma di alienazione immobili e gli venissero comunicati tempi e modalità afferenti alla definizione e conclusione del procedimento medesimo, con sospensione, annullamento e/o comunque revoca dell'atto di diffida;
- in questo contesto, pone in essere attività abnormi, del tutto sganciate da CP_1
qualsivoglia tipico solco procedimentale amministrativo e, nella piena consapevolezza di dover invece dar corso ad un vero e proprio programma di alienazione/piani di vendita
(per poi dunque concluderlo), per un verso notifica solo ad alcuni assegnatari di alloggi raccomandate di “acquisizione disponibilità all'acquisto” (e tra questi l'opponente), per altro verso e quasi contemporaneamente (ma dopo aver ingenerato nel deducente la più che legittima aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto ad acquistare l'appartamento), attraverso un “revirement” ingiustificabile, dopo averlo diffidato, dispone il rilascio del medesimo alloggio;
è altresì del tutto evidente la violazione sempre ad opera di
[...]
dei principi di buona fede e correttezza, laddove la resistente ha comunque CP_1
continuato (e continua) a chiedere al ricorrente il pagamento dei canoni mensili di locazione dell'alloggio anche con riferimento al periodo successivo alla diffida e al chiesto rilascio dell'immobile;
- l'atto oggetto di opposizione deve essere previamente sospeso e dunque revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace, anche in considerazione del fatto che ha CP_1
realizzato un non meglio delineato programma di alienazione immobili in cui ha effettivamente coinvolto il deducente e comunque in data assai posteriore rispetto alla entrata in vigore della succitata L.R. del 1 agosto 2020 n. 26; l'evidente CP_2
ritardo colpevolmente omissivo di in merito alla mancata attuazione del CP_1
c.d. programma di alienazione ha inevitabilmente prodotto effetti negativi sulla condizione dell'assegnatario, anche quale contraente debole in questa fattispecie
Pag. 3 a 9 negoziale;
non vi è chi non veda come la dedotta inerzia di cui ha fatto CP_1
seguito una successiva disarticolata attività procedimentale, ha contribuito al raggiungimento dell'aberrante risultato finale che oggi si impugna;
in altri termini, se avesse compiutamente realizzato il Programma di alienazione, e dunque CP_1 avesse dato seguito alla sua propria volontà di vendere al l'alloggio, questi, che Pt_1 peraltro aveva già manifestato l'intenzione di acquistare, mai si sarebbe trovato nelle condizioni di dover subire l'atto di rilascio.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, di revocarlo e/o annullarlo ovvero dichiararlo inefficace, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge.
Con decreto depositato il 22.12.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
24.5.2023. si è costituita l'11.5.2023, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sul presupposto della intervenuta decadenza dalla assegnazione a seguito della cessazione dell'incarico di servizio ed aggiungendo che, alla entrata in vigore della L. n. 26/2020, l'opponente CP_2 era già in quiescenza e, pertanto, non deteneva i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza depositata il 24.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione al 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
La pretesa fatta valere dal ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno ed in stato quiescenza dall'1.1.2010, circa il diritto all'acquisto dell'alloggio contrasta sia con il disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 (secondo cui gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L. n. 203/1991 e ss.mm.ii, nel caso di pensionamento dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico o, in caso di decesso dell'assegnatario, rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso
Pag. 4 a 9 dell'assegnatario) per il superamento del termine di legge circa il periodo di assegnazione sia con la normativa di riferimento, che prevede la possibilità in capo alla P.A. circa l'alienazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, purché in servizio.
Orbene, con il ricorso introduttivo il non si duole dell'illegittimità propria Pt_1
dell'atto prefettizio di revoca dell'assegnazione dell'alloggio (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente), oramai definitivo in quanto non impugnato e posto a monte del decreto di rilascio emesso da (quest'ultimo costituente atto consequenziale e CP_1
vincolato rispetto al decreto prefettizio), ma della tardiva attuazione del programma di alienazione, aspetto che esula dalla cognizione e dal sindacato incidentale propri del giudice ordinario.
Inoltre, in virtù della mancata tempestiva impugnazione del decreto prefettizio (posto a monte dell'impugnato decreto di rilascio), risulta inammissibile (in quanto tardiva) e comunque irrilevante la doglianza avanzata dal ricorrente solo con le note di trattazione per l'udienza del 2.4.2025 in ordine all'illegittimità del D.M. n. 215/2002 (per la dedotta mancanza del parere preventivo ed obbligatorio del Consiglio di Stato) richiamato nel predetto decreto prefettizio, e risulta altresì irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette note di trattazione.
Preme, in ogni caso, evidenziare che la dedotta intempestiva attuazione del programma di alienazione è intervenuta allorquando il ricorrente non poteva considerarsi più assegnatario dell'alloggio essendo già collocato in quiescenza.
Infatti, (già IACP) assegnava a l'alloggio sito in Controparte_1 Parte_1
Bari alla via Pisicchio n. 34 pal. B1 int. 6, sul presupposto che il medesimo prestasse servizio presso la Questura (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente, in cui
è richiamato il provvedimento prefettizio n. 270/2007, a monte del contratto di locazione).
L'immobile veniva concesso in locazione al ai sensi dell'art. 18 del D.L. 13 Pt_1
maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991 n. 203), norma che espressamente prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio […]”.
In data 1.1.2010 il ricorrente veniva collocato in quiescenza e, pertanto, con decreto prefettizio n. 70775/2022 venivano disposte la revoca e la decadenza dal diritto di assegnazione (cfr. doc. sub 3 alla memoria difensiva della resistente); con successiva
Pag. 5 a 9 lettera di diffida dell' n. 19251/2022 il veniva invitato al rilascio CP_1 Pt_1 dell'immobile (cfr. doc. sub 2 alla memoria difensiva della resistente) entro 15 giorni dalla ricezione. Decorso tale periodo, concesso ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.L.
28.3.2014 n. 47, con decreto di rilascio rep. n. 338/2022 notificato al il Pt_1
16.12.2022, l' gli ordinava di rilasciare l'immobile concesso in Controparte_1
locazione ed occupato senza titolo.
L'art. 18 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991,
n. 203, definisce i limiti finanziari d'impegno per l'edilizia agevolata e per quella sovvenzionata. Il comma 2 della disposizione richiamata demanda al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) il compito di deliberare, su proposta del CER, la durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata. In attuazione del comma 2 dell'art. 18 cit., il CIPE ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo”.
Si stabilisce, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione. L'alloggio, pertanto, ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto. La decadenza dall'assegnazione rinviene la propria ratio nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata. Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991.
In definitiva, l'assegnazione dell'alloggio viene meno alla data di cessazione del servizio e questo ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri aventi diritto, in quanto impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Il D.L.
28.3.2014 n. 47, convertito nella L. 23.5.2014 n. 80, stabilisce all'art. 3, comma 1 bis, che: “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico
[…]”. Tale previsione normativa assolve ad una mera funzione assistenziale, temporanea e improrogabile, destinata, pertanto, ad agevolare il pubblico dipendente, cessato dal
Pag. 6 a 9 servizio, nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa consentendogli di occupare l'alloggio per i successivi tre anni.
Tanto spiega il motivo per cui la abbia revocato l'assegnazione dell'immobile CP_3 in oggetto e l' abbia emesse il conseguente decreto di rilascio. Infatti, CP_1
veniva collocato in quiescenza a far data dall'1.1.2010; allo stato, Parte_1 pertanto, occupa l'immobile in assenza di titolo giustificativo.
Non rileva, sul punto, la normativa invocata dal ricorrente a sostegno di un presunto diritto all'acquisto dell'immobile.
Con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 D.L. n.
152 del 1991, convertito con L. n. 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A.
a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione
è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante
"Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014 (“…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti
Pag. 7 a 9 alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”) è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa.
L'iter motivazionale adottato dal TAR è stato ribadito con successiva sentenza n.
935/2024 che si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle politiche di CP_1
dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale (“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' CP_4
resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. L'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone:
“Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”). Il
Tribunale amministrativo ha aggiunto “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' CP_4 per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Come visto, il andava in quiescenza l'1.1.2010 e fruiva, in forza della richiamata Pt_1 normativa, dell'alloggio per i successivi tre anni. Con decreto n. 14 del 23.2.2022 l' CP_1
, in attuazione della L. n. 26/2020 - non avente effetto Controparte_1 CP_2
retroattivo così come la richiamata L.R. n. 13/2024 - avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine; trasmetteva, dunque, agli aventi diritto le lettere di invito, al fine di poter acquisire il loro interesse all'acquisto e pervenire, in tal modo, all'approvazione da parte della del cd. programma di alienazione. CP_2
Detto invito veniva, per le motivazioni esplicitate, rivolto a coloro che in quel momento si trovavano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto, ma tra questi non rientrava l'odierno ricorrente. Questi, invero, ad oggi non possiede i
Pag. 8 a 9 requisiti necessari al fine di poter esercitare l'invocato diritto di prelazione, non rilevando ai fini dell'oggetto del presente giudizio le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa.
Inoltre, le richieste di pagamento mensile ad opera dell' devono intendersi CP_1
finalizzate, a seguito della notifica del decreto di rilascio, alla corresponsione della indennità da occupazione.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso in opposizione.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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