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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 1351/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, rel.est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Salvador (Brasile)
Cittadina brasiliana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Monica Monteverde presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Langenthal (Svizzera)
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Mi) con l'Avv. Sara Palomba presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SC
(anno 2002 atto n. 40 reg. parte I serie) □ separati con sentenza n. 113/2018 Tribunale di IA
(passata in giudicato in data 16 luglio 2018, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
n. a Milano il 23 giugno 2008, cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in SC (Mi) in data 14 dicembre 2002; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di SC al n. 40 Parte I Anno 2002
• ordinare al Comune di SC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in via tra loro condivisa, e sarà Pt_3
prevalentemente collocata preso la madre in Milano, ove già è residente.
2) Il padre potrà vedere e stare con la figlia, attualmente 16enne, a week end alterni con l'altro genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a periodi di vacanza, durante le vacanze scolastiche, da concordare previamente e tempestivamente con l'altro genitore, anche compatibilmente con gli impegni della figlia, ormai prossima alla maggiore età, e sempre assicurando che la figlia mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare dall'altro genitore e a ritirarla dallo Pt_3
stesso, quando ciò sia possibile e compatibilmente con i loro impegni.
3) Il IG verserà alla IGa a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia la somma mensile di € 460,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dicembre 2025). A decorrere dal compimento dei 18 anni di il IG verserà l'importo suindicato, rivalutato Pt_3 Parte_2
come per legge, in misura del 30% dello stesso direttamente alla figlia maggiorenne sulla carta prepagata già in possesso di ed il residuo 70% alla IGa e ciò fino a che Pt_3 Pt_1 Pt_3
vivrà stabilmente con la madre ed avrà presso di lei la sua residenza. Qualora si trasferisse a Pt_3
vivere altrove, stabilmente e per motivi di studio, l'importo suindicato come rivalutato al momento del verificarsi della predetta condizione, verrà versato direttamente alla figlia nella seguente Pt_3 misura: per l'intero dal padre, IG , e per la metà dello stesso dalla madre, Parte_2
IGa qualora la madre continui a non avere reddito, diversamente anche la Parte_1 madre verserà alla figlia l'intero importo sopra indicato e rivalutato, e ciò sino all'indipendenza economica di Pt_3
4) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni
private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) In relazione alla ex casa coniugale, sita in Noviglio, in via Attilio Valè 29, in comproprietà tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, nell'ambito della sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi medesimi e quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono quanto segue: la IGa Parte_1
si impegna a cedere al IG che si impegna ad accettare, la
[...] Parte_2 propria quota del 50% della proprietà dell'immobile (ex casa coniugale) e relative pertinenze ed autorimessa siti in Noviglio (Mi), via Attilio Valè 29, “Palazzina A1” e così identificati al N.C.E.U. del predetto Comune: a) appartamento ad uso abitazione, posto al piano terra scala B, con annessa area esclusiva oltre a vano cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Noviglio al foglio 8, mapp. 434, sub 14, via Attilio Valè 29, piano T-S1, scala B, cat. A/3, classe
4, vani 6, superficie catastale mq 108, RC euro 402,84, rendita catastale proposta ai sensi del D.M.
701/94. b) box ad uso autorimessa al piano seminterrato, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Noviglio al foglio 8, mappale 434, sub. 22, via Attilio Valè 31, piano S1, categoria C/6, classe 5, mq 51, superficie catastale mq 55, R.C. Euro 131,70, rendita catastale proposta ai sensi del D.M.
701/94. Coerenze da nord in senso orario: (dell'appartamento con l'annessa area esclusiva in un sol corpo): via Attilio Valè, passaggio comune, pianerottolo, sub.13, corsia di manovra, rampa box;
(della cantina): terrapieno, sub. 12, corridoio comune, sub. 16; (del box): terrapieno, sub. 23, corsia di manovra, corridoio comune, vano scala;
oltre alla quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni nella misura indicata nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio il tutto graficamente individuato nelle planimetrie allegate all'atto di vendita in data 3 novembre 2005 Rep. 16034 Notaio in Milano al quale si rinvia e che si allega al Persona_1
presente ricorso. I coniugi convengono che il rogito relativo a tale trasferimento avverrà entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il IG si obbliga a Parte_2 corrispondere alla IGa all'atto del rogito, l'importo di euro 4.000,00 (quattromila) a Pt_1
tacitazione di ogni pretesa economica reciproca tra loro e tenuto conto che egli ha sempre pagato per intero le rate pregresse del mutuo e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto immobile. Ogni spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro eventuale onere economico connesso al suddetto trasferimento che precede sarà a carico esclusivo del IG , Parte_2
fermo restando che poiché la cessione della proprietà è stata ritenuta indispensabile per risolvere la crisi coniugale e verrà fatta in funzione della sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012. 6) Sempre in ordine alla casa ex familiare, sita in Noviglio, via Attilio Valè 29, attualmente luogo di abitazione e di residenza del IG le parti convengono che il IG Parte_2 [...]
a fronte della cessione in suo favore della quota di proprietà della ex casa coniugale, di Parte_2
cui al precedente punto, si impegni ad accollarsi, mediante accollo liberatorio in favore della
IGa , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., il pagamento per l'intero Parte_1
delle rate mensili del mutuo cointestato tra le parti nr. nr. 1/6470777/44 R-M/TV30 erogato da
, sino all'estinzione dello stesso mutuo, rilasciando alla IGa Controparte_1 Pt_1
l'adesione scritta della Banca mutuante all'accollo liberatorio suindicato, in ogni caso manlevando e tenendo indenne la IGa da qualsiasi pretesa della Banca mutuante e/o dei suoi aventi Pt_1
causa in ordine ad obbligazioni relative a tale contratto, e ciò sin dalla sottoscrizione del ricorso di divorzio. Nell'ipotesi di mancata adesione all'accollo da parte della Banca, il IG Parte_2 rinuncia sin da ora a qualunque contestazione all'eventuale azione di manleva esercitata dalla
IGa Pt_1
7. Con l'adempimento delle statuizioni che precedono, le Parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque titolo ragione e/o causa, salvo che per l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a SC (Mi) il 14 dicembre 2002 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 1351/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, rel.est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Salvador (Brasile)
Cittadina brasiliana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Monica Monteverde presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Langenthal (Svizzera)
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Mi) con l'Avv. Sara Palomba presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SC
(anno 2002 atto n. 40 reg. parte I serie) □ separati con sentenza n. 113/2018 Tribunale di IA
(passata in giudicato in data 16 luglio 2018, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
n. a Milano il 23 giugno 2008, cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in SC (Mi) in data 14 dicembre 2002; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di SC al n. 40 Parte I Anno 2002
• ordinare al Comune di SC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in via tra loro condivisa, e sarà Pt_3
prevalentemente collocata preso la madre in Milano, ove già è residente.
2) Il padre potrà vedere e stare con la figlia, attualmente 16enne, a week end alterni con l'altro genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a periodi di vacanza, durante le vacanze scolastiche, da concordare previamente e tempestivamente con l'altro genitore, anche compatibilmente con gli impegni della figlia, ormai prossima alla maggiore età, e sempre assicurando che la figlia mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare dall'altro genitore e a ritirarla dallo Pt_3
stesso, quando ciò sia possibile e compatibilmente con i loro impegni.
3) Il IG verserà alla IGa a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia la somma mensile di € 460,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dicembre 2025). A decorrere dal compimento dei 18 anni di il IG verserà l'importo suindicato, rivalutato Pt_3 Parte_2
come per legge, in misura del 30% dello stesso direttamente alla figlia maggiorenne sulla carta prepagata già in possesso di ed il residuo 70% alla IGa e ciò fino a che Pt_3 Pt_1 Pt_3
vivrà stabilmente con la madre ed avrà presso di lei la sua residenza. Qualora si trasferisse a Pt_3
vivere altrove, stabilmente e per motivi di studio, l'importo suindicato come rivalutato al momento del verificarsi della predetta condizione, verrà versato direttamente alla figlia nella seguente Pt_3 misura: per l'intero dal padre, IG , e per la metà dello stesso dalla madre, Parte_2
IGa qualora la madre continui a non avere reddito, diversamente anche la Parte_1 madre verserà alla figlia l'intero importo sopra indicato e rivalutato, e ciò sino all'indipendenza economica di Pt_3
4) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni
private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) In relazione alla ex casa coniugale, sita in Noviglio, in via Attilio Valè 29, in comproprietà tra i coniugi in misura del 50% ciascuno, nell'ambito della sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi medesimi e quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono quanto segue: la IGa Parte_1
si impegna a cedere al IG che si impegna ad accettare, la
[...] Parte_2 propria quota del 50% della proprietà dell'immobile (ex casa coniugale) e relative pertinenze ed autorimessa siti in Noviglio (Mi), via Attilio Valè 29, “Palazzina A1” e così identificati al N.C.E.U. del predetto Comune: a) appartamento ad uso abitazione, posto al piano terra scala B, con annessa area esclusiva oltre a vano cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Noviglio al foglio 8, mapp. 434, sub 14, via Attilio Valè 29, piano T-S1, scala B, cat. A/3, classe
4, vani 6, superficie catastale mq 108, RC euro 402,84, rendita catastale proposta ai sensi del D.M.
701/94. b) box ad uso autorimessa al piano seminterrato, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Noviglio al foglio 8, mappale 434, sub. 22, via Attilio Valè 31, piano S1, categoria C/6, classe 5, mq 51, superficie catastale mq 55, R.C. Euro 131,70, rendita catastale proposta ai sensi del D.M.
701/94. Coerenze da nord in senso orario: (dell'appartamento con l'annessa area esclusiva in un sol corpo): via Attilio Valè, passaggio comune, pianerottolo, sub.13, corsia di manovra, rampa box;
(della cantina): terrapieno, sub. 12, corridoio comune, sub. 16; (del box): terrapieno, sub. 23, corsia di manovra, corridoio comune, vano scala;
oltre alla quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni nella misura indicata nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio il tutto graficamente individuato nelle planimetrie allegate all'atto di vendita in data 3 novembre 2005 Rep. 16034 Notaio in Milano al quale si rinvia e che si allega al Persona_1
presente ricorso. I coniugi convengono che il rogito relativo a tale trasferimento avverrà entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il IG si obbliga a Parte_2 corrispondere alla IGa all'atto del rogito, l'importo di euro 4.000,00 (quattromila) a Pt_1
tacitazione di ogni pretesa economica reciproca tra loro e tenuto conto che egli ha sempre pagato per intero le rate pregresse del mutuo e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto immobile. Ogni spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro eventuale onere economico connesso al suddetto trasferimento che precede sarà a carico esclusivo del IG , Parte_2
fermo restando che poiché la cessione della proprietà è stata ritenuta indispensabile per risolvere la crisi coniugale e verrà fatta in funzione della sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012. 6) Sempre in ordine alla casa ex familiare, sita in Noviglio, via Attilio Valè 29, attualmente luogo di abitazione e di residenza del IG le parti convengono che il IG Parte_2 [...]
a fronte della cessione in suo favore della quota di proprietà della ex casa coniugale, di Parte_2
cui al precedente punto, si impegni ad accollarsi, mediante accollo liberatorio in favore della
IGa , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., il pagamento per l'intero Parte_1
delle rate mensili del mutuo cointestato tra le parti nr. nr. 1/6470777/44 R-M/TV30 erogato da
, sino all'estinzione dello stesso mutuo, rilasciando alla IGa Controparte_1 Pt_1
l'adesione scritta della Banca mutuante all'accollo liberatorio suindicato, in ogni caso manlevando e tenendo indenne la IGa da qualsiasi pretesa della Banca mutuante e/o dei suoi aventi Pt_1
causa in ordine ad obbligazioni relative a tale contratto, e ciò sin dalla sottoscrizione del ricorso di divorzio. Nell'ipotesi di mancata adesione all'accollo da parte della Banca, il IG Parte_2 rinuncia sin da ora a qualunque contestazione all'eventuale azione di manleva esercitata dalla
IGa Pt_1
7. Con l'adempimento delle statuizioni che precedono, le Parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque titolo ragione e/o causa, salvo che per l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a SC (Mi) il 14 dicembre 2002 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG