TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3173/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FABRIS PEA PATRIZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DAL BELLO ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 12/06/1999 e trascritto al n. 11, Parte 2, Serie A, Uff.1, Pt_2
Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO
alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare viene assegnata al sig. che continuerà a risiederci con i Parte_1
figli;
3) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, esclusivamente in forma diretta, mentre il padre si farà
anche carico al 100% delle spese straordinarie;
4) Si dà atto che la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto si impegna a Pt_2
cedere al sig. , che si impegna ad accettare, la sua quota parte, pari al 50%, Parte_1
dell'immobile adibito a casa familiare, acquistato a rogito del Notaio di Persona_1
Montebelluna, sito in Volpago del Montello (TV), in Vicolo Palladio n. 11, già Via Frà
Giocondo (doc. 7), comprensivo di tutte le sue pertinenze anche condominiali, così
catastalmente individuato (solo a titoli di precisazione, salvo errori e/o omissioni):
Catasto Fabbricati -Comune di Volpago del Montello(TV)
Sezione C Foglio 2
MN: 1589 sub 15 –Via Frà Giocondo, paino T-S1-1, categoria A7, classe 1^, vani 7, RC€
650,74;
MN: 1589 sub 16 –Via Frà Giocondo, paino T, categoria C6, classe 3^, mq 21, RC€ 43,38;
MN: 1589 sub 14 –Via Frà Giocondo, area scoperta di mq 183, b.c.n.c. ai sub. 15 e 16; A fronte di tale cessione il sig. si accollerà per intero il mutuo ancora gravante Parte_1
sull'immobile, e corrisponderà alla sig.ra l'importo di €70.000,00 con le seguenti Pt_2
modalità:
a) €15.000,00 tramite assegno circolare alla sottoscrizione del presente atto, con la quale la sig.ra rilascia ampia quietanza di saldo;
Pt_2
b) €55.000,00 alla data del rogito.
Le parti si obbligano a formalizzare la suddetta cessione, comparendo davanti al notaio,
di Montebelluna, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Le rate di mutuo Persona_1
dovute fino alla data del rogito rimango a carico esclusivo del marito.
Il sig. si impegna a far liberare formalmente la sig.ra dal mutuo da Parte_1 Pt_2
parte dell'Istituto di credito erogante alla data del rogito e, comunque, entro la data del deposito delle note scritte per l'udienza del divorzio.
Qualora tale liberazione non avvenisse entro il termine sopraindicato, il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra l'importo di €20.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
Pt_2
5) Si dà atto che a tacitazione di qualsivoglia pretesa pendente tra i coniugi, anche relativa allo scioglimento sia dell'impresa familiare sia della comunione legale, il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra la somma di €102.000,00 con le seguenti modalità: Pt_2
a) €32.000,00 alla sottoscrizione del ricorso, con la quale la sig.ra rilascia ampia Pt_2
quietanza di saldo;
b) €70.000,00 al deposito delle note scritte per l'udienza di separazione;
6) Si dà atto che l'auto Toyota Yaris, targata DA871ZR, in uso alla moglie rimarrà in sua esclusiva proprietà, mentre l'auto Toyota Rav4, targata FW192ZR, il furgone Caddy, targato
FZ750SZ, ed i ciclomotori (Vespa PX, targata TV125847, Vespa Primavera, targata
TV82749) in uso al marito rimarranno in sua esclusiva proprietà. A tacitazione di qualsivoglia pretesa in merito ai suddetti veicoli il sig. verserà alla moglie €3.000,00 alla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, con la quale la sig.ra rilascia ampia quietanza Pt_2 di saldo;
7) Si dà atto che con riguardo ai beni personali ancora presenti presso la casa coniugale,
ed allegati al ricorso, le parti concordano che la signora potrà ritirarli Pt_2
successivamente a semplice richiesta.
8) Si dà atto che con l'adempimento di quanto concordato nel ricorso, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo ed in ogni caso eventuali ragioni creditorie debbono intendersi rinunciate, salvo quanto previsto alle successive condizioni di divorzio. Le parti confermano che la presente clausola non ha natura stilistica,
contenendo essa, invece, una pattuizione finalizzata a definire ogni rapporto economico tra esse, ogni eccezione rimossa;
9) Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
10) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani