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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/08/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 132 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 17/7/2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Av- Parte_1 P.IVA_1
vocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellante - contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dall'Avv.Roberta Federici in forza di separate procure ad litem trasmesse per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione in appello, co- me copie per immagine su supporto informatico di originali analogici
- appellate -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.123/2022 del Tribunale di Pordenone - accertamento del diritto alla riqualificazione professionale e risarci- mento del danno. Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/7/2025
Conclusioni
Per l'appellante: annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata, n.
123/2022, del Tribunale di Pordenone, nei termini di cui al presente atto, rigettando integralmente la domanda attorea;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per le appellate: si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia rigettare il ricorso in appello e confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro n.123/22 con con- danna al pagamento delle spese e degli onorari del grado di appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 16/5/2022 , e - pre- CP_1 CP_2 CP_3
messo di essere dipendenti del , inquadrate nella II Area Parte_1
Funzionale del CCNL Comparto 2006-2009 - esponevano che l'art.15 del CP_4
CCNL 1998-2001 aveva previsto delle procedure selettive per i passaggi interni al si- stema di classificazione del personale, distinguendo le progressioni tra le aree e le progressioni tra profili professionali all'interno di ciascuna area;
che della classifica- zione del personale e della mobilità si era poi occupato anche il CCNI del 5/4/2000, individuando in particolare il profilo di operatore giudiziario all'interno dell'Area B, posizione economica B1; che il Protocollo 2 del suddetto CCNI aveva previsto una serie di riqualificazioni concatenate fra di loro;
che in applicazione di tale Protocollo il Ministero della Giustizia aveva pubblicato gli avvisi di selezione riservati a tutti i dipendenti di Area B per la copertura di 3.765 posti di Cancelliere di posizione econo- mica B3 e un bando, riservato ai lavoratori di posizione economica B1, per la copertu- ra di 5.776 posti di operatore giudiziario ex posizione economica B2; che esse, aven- done i requisiti, avevano presentato domanda per partecipare alle suddette selezioni;
che le procedure selettive interne all'Area C, propedeutiche alle riqualificazioni inter- ne delle altre Aree, erano state bloccate da vari interventi giudiziari a causa della rile- vata illegittimità dei criteri fissati nell'avviso di selezione;
che a seguito del nuovo
CCNL stipulato il 12/6/2023, il e le Organizzazioni Sindacali avevano sti- Parte_1
Pag.2 pulato, il 9/11/2006, un protocollo d'intesa con cui l'Amministrazione si era impegna- ta a presentare un disegno di legge finalizzato a rideterminare le dotazioni organiche ed a reperire le risorse occorrenti per attuare il passaggio tra aree, ma tale impegno non era stato poi adempiuto;
che il CCNL 2006-2009 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, prevedendo che fossero portate a compimento le proce- dure per i passaggi interni già programmate, concordate o attivate sulla base del
CCNL del 16/2/1999; che quindi il avrebbe dovuto innanzitutto concludere Parte_1
le procedure già pubblicate a maggio 2001, ma ciò non era mai accaduto;
che il CCNI stipulato il 29/7/2010 aveva attuato il nuovo sistema di classificazione, prevedendo, nella II Area, 9 profili professionali fra cui quelli di operatore giudiziario, assistente giudiziario e cancelliere;
che quindi esse erano state inquadrate in II Area, profilo di
Cont operatore giudiziario F1 ( e ) e profilo di assistente giudiziario F2 ( , CP_1 CP_3
acquisendo in seguito, a decorrere dall'1/1/2009, la fascia economica superiore ovve-
Cont ro F2 e e F3 che quindi l'Amministrazione della Giustizia era ri- CP_1 CP_3
masta ancora inadempiente all'impegno di concludere le procedure di riqualificazio- ne, omettendo di convocare le Organizzazioni Sindacali al fine di individuare i criteri da utilizzare per le selezioni, analogamente a quanto fatto da altre Amministrazioni;
che tale inerzia era proseguita anche dopo il d.l. 83/2015; che il 26/4/2017 era stato stipulato un accordo sindacale, recepito con d.m. 9/11/2017, nel quale l'Amministra- zione si era impegnata a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione pro- fessionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale e ciò entro il 31 dicembre 2018; che però il termine era scaduto senza che il pubblicasse alcuna procedura Parte_1
di riqualificazione;
che in questo modo il aveva definitivamente precluso Parte_1
a e il passaggio al profilo di Cancelliere;
che, nonostante le gravi caren- Pt_2 CP_3
ze di organico nel profilo di Cancelliere esperto, il , invece di procedere alla Parte_1
dovuta riqualificazione del personale, nel 2020 aveva bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 2.700 dipendenti da inquadrare in questo profilo, Area II, fascia economica F3, violando anche il limite del 50% dei posti previsto per l'accesso dal-
Pag.3 l'esterno; che lo stesso era accaduto nel 2016 quando il aveva bandito un Parte_1
concorso per la copertura di 800 posti di Assistente giudiziario, procedendo anche al- lo scorrimento della graduatoria per ulteriori 835 posti;
che ciò le aveva gravemente danneggiate, potendo esse aspirare al passaggio nei profili superiori di Assistente e di Cancelliere;
che i suddetti bandi non contenevano alcuna riserva a favore del perso- nale interno, per il quale risultava perciò pregiudizievole la partecipazione a tali sele- zioni;
che il CCNL Funzioni Centrali del 9/5/2022, contenente un nuovo sistema di classificazione del personale, aveva previsto il completamento delle procedure già bandite sulla base del precedente ordinamento professionale;
e che, attuata questa previsione, sarebbe stato loro definitivamente precluso il passaggio al profilo profes- sionale superiore.
Ciò premesso deducevano le ricorrenti che il le aveva illegittima- Parte_1
mente private della riqualificazione giuridica prevista dall'art.15, lett.B) del CCNL
1998/2001 e di quella successivamente prevista nell'Accordo sindacale del 26 aprile
2017, recepito con Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017; che la condotta del-
l'Amministrazione non era scriminata dal blocco giudiziario delle procedure selettive avviate, essendo comunque addebitabile al di non essersi attivato per con- Parte_1
cordare con le Organizzazioni Sindacali dei nuovi criteri con cui riavviare tali proce- dure;
che quindi il era rimasto inadempiente all'obbligo di portare a termine Parte_1
le riqualificazioni già previste, confermato da varie norme contrattuali contenute in particolare nel CCNL 2006-2009 e nell'Accordo del 26/4/2017; che era pertanto loro diritto accedere ai profili superiori di Assistente giudiziario e di Cancelliere;
che esse avevano subito un ingente danno da perdita di chances derivante dal mancato inqua- dramento nell'Area Funzionale superiore;
che tale danno si era concretizzato in due momenti e cioè prima con la stipula dell'Accordo del 26/4/2017, da cui era l'impos- sibilità della riqualificazione già indetta nel 2001, e poi con la mancata attuazione del suddetto Accordo nel termine ivi previsto;
che questo danno poteva essere determi- nato, sulla base delle tabelle stipendiali allegate al CCNL 20062009, in 1.224,80 Euro all'anno per e e in 890,00 Euro all'anno per le altre ricorrenti, dalla CP_1 CP_3
Pag.4 sospensione delle procedure di riqualificazione avvenuta nel 2002 fino all'aprile 2017
e nel 40% dei suddetti importi dal 31/12/2018 fino all'effettivo espletamento delle procedure di riqualificazione.
Costituendosi in giudizio il , premesse alcune osservazioni di carat- Parte_1
tere generale sulla c.d. privatizzazione del pubblico impiego e sulla disciplina contrat- tuale del sistema di classificazione dei lavoratori, esponeva che nel 2001 era stata avviata l'attuazione delle riqualificazioni previste dall'art.15 del CCNL 16/2/1999 e dal'art.16 del CCNI 5/4/2000; che le conseguenti procedure erano state bloccate da plurimi interventi dell'Autorità giudiziaria;
che a seguito della stipula del nuovo
CCNL l'Amministrazione, preso atto della necessità di dare impulso alle suddette procedure, aveva quindi avviato una nuova fase di contrattazione con le Organizza- zioni Sindacali, conclusasi con gli accordi del 14 e del 29 ottobre 2003; che però il
TAR del Lazio, con ordinanza del 16/3/2004 poi confermata dalla sentenza 12370 del 2004, aveva però sospeso la conseguente procedura selettiva per la copertura di
477 posti di direttore di cancelleria C3; che altri provvedimenti avevano sospeso an- che le procedure relativa ad altre figure professionali, fra cui quella di cancelliere C2; che era quindi risultato impossibile portare a termine le suddette selezioni;
che nel frattempo era stato stipulato il Protocollo d'intesa del 9/11/2006; che il successivo disegno di legge 2873 del 2007 non era andato a buon fine;
che era quindi intervenuto il nuovo CCNL 14/9/2007 con cui era stato previsto un nuovo sistema di classifica- zione del personale e di progressione dei dipendenti, così definitivamente superando le procedure di riqualificazione già rimaste sospese e ormai impossibili per effetto delle pronunce della Magistratura;
che era poi sopravvenuto anche l'art.74 del d.l.112 del 2008 a imporre il ridimensionamento degli organici, attuato con D.P.C.M. del
15/12/2008; che sulla materia delle progressioni era anche intervenuto il d.lgs.150 del 2009; che il sistema di classificazione del personale era stato ancora modificato dal CCNI del 29/7/2010, il cui art.65 aveva anche regolato le progressioni all'interno delle Aree;
che di conseguenza era stata avviata la procedura per attribuire la fascia retributiva superiore a 41.514 dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e anche le
Pag.5 ricorrenti avevano ottenuto questa progressione;
che dopo l'entrata in vigore del
CCNL del 2007 era iniziato un ulteriore contenzioso giudiziario, conclusosi in senso sfavorevole ai lavoratori;
che analogo esito negativo avevano avuto i ricorsi presen- tati dopo il CCNI del 2010; che il d.m. 9/11/2017, emanato a seguito dell'accordo sindacale del 26/4/2017, aveva rimodulato alcuni profili professionali tra cui quello di operatore giudiziario;
che a questo avevano fatto seguito gli ulteriori accordi per le progressioni del 2017 e del 2019, cui anche le ricorrenti avevano partecipato;
e che il sistema di classificazione del personale era stato quindi nuovamente modificato dal
CCNL del 2022.
Ciò premesso il eccepiva innanzitutto l'intervenuta prescrizione dei Parte_1
pretesi diritti delle ricorrenti ai sensi degli artt.2948 n.4 e 2946 c.c.; e nel merito con- testava la fondatezza delle pretese azionate, osservando che l'accordo integrativo del
2010 non aveva dato origine ad alcun diritto acquisito;
che lo stallo delle riqualifi- cazioni non era dipeso da mera inerzia ma da una valutazione in ordine alla illegitti- mità degli accordi che le regolavano;
che anche i successivi accordi sulla ripresa delle riqualificazioni non avevano contenuto immediatamente precettivo, ma solo pro- grammatico;
che il termine del 31/12/2018 richiamato dalle ricorrenti non riguar- dava le progressioni ma la conclusione del processo di adeguamento giuridico dell'or- dinamento professionale;
che pertanto le ricorrenti non avevano alcun diritto a un inquadramento superiore e neppure ad un risarcimento danni sulla base di una pretesa e insussistente condotta inadempiente dell'Amministrazione; che mancava comunque la prova del danno da perdita di chance; che la progressione di carriera invocata dalle ricorrenti era ormai impossibile mediante procedure selettive come quelle previste dalla contrattazione collettiva del 1999/2001; e che non era stata posta in essere alcu- na ingiustificata disparità di trattamento a carico degli operatori giudiziari.
Con sentenza emessa il 24/11/2022 il Tribunale di Pordenone rilevava che le ricorrenti erano state illegittimamente private della riqualificazione giuridica pubbli- cata con il bando del 31/5/2001 (ai sensi dell'art. 15 lett. B CCNL 1998/2001), grazie alla quale avrebbero potuto ottenere il passaggio nel profilo professionale di Cancel-
Pag.6 liere ex area B – B3; che in base al CCNL del 2007 il avrebbe dovuto tem- Parte_1
pestivamente convocare le Organizzazioni Sindacali al fine di avviare la contratta- zione integrativa necessaria per definire dei criteri legittimi di selezione, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di concorsi interni, e quindi pubblica un nuovo bando per completare le riqualificazioni già programmate;
che la riqualificazione giuridica rivendicata dalle ricorrenti non era riconducibile alle progressioni tra le Aree ex art.12 del CCNL 2006-2009 e neppure alle progressioni economiche orizzontali, ma alle progressioni dell'art.16 del CCNL ovvero al passag- gio di profilo professionale all'interno dell'Area di appartenenza;
che le procedure di riqualificazione non erano state avviate nel termine del 31/12/2018 previsto dall'ac- cordo del 26/4/2017, recepito con d.m. 9/11/2017; che non si era verificata alcuna prescrizione;
che la perdurante condotta omissiva del non era scriminata Parte_1
dai provvedimenti giudiziari che avevano sospeso le procedure finalizzate a dar corso alla riqualificazione professionale;
e che pertanto alle ricorrenti era dovuto il risarci- mento del danno da perdita di chances ovvero della possibilità di conseguire un risul- tato favorevole che esse avevano la possibilità non marginale e non trascurabile di ottenere.
Su questa base il Tribunale accertava l'inadempimento del all'obbli- Parte_1
go di dare corso alla riqualificazione delle ricorrenti ai sensi dell'art.10 del CCNL
2006-2009; condannava il ad avviare e portare a compimento le procedure Parte_1
selettive pubblicate il 31/5/2001; e condannava l'Amministrazione a pagare a ciascu- na ricorrente il danno da perdita di chances, quantificato nella misura del 35% della differenza fra lo stipendio in godimento e quello della posizione economica superiore per tutto il tempo dalla sottoscrizione dell'accordo del 26/4/2017 fino all'effettivo espletamento delle procedure di riqualificazione.
1. Con il primo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1
del Tribunale di Pordenone perchè non ha dichiarato prescritti i crediti aziona- ti dalle ricorrenti applicando gli artt.2947 e 2948 n.4 c.c.
Pag.7 Cont 1.1. Le sig.re , e hanno agito in giudizio lamentando il mancato CP_1 CP_3
adempimento del convenuto all'obbligo, assunto con l'art.10 del Parte_1
CCNL 2006-2009 o in subordine con l'accordo del 26/4/2017, di avviare e portare a compimento le procedure selettive di riqualificazione professionale pubblicate il 31/5/2001 e quindi hanno chiesto la condanna dell'Amministra- zione ad adempiere a questo impegno ed a risarcire loro il danno subito a cau- sa della mancata riqualificazione.
1.1.1. Secondo la prospettazione delle lavoratrici entrambi i crediti azionati - e cioè sia quello ad un facere del che quello risarcitorio - hanno origine e Parte_1
natura contrattuale;
si deve escludere pertanto che alla fattispecie concreta sia applicabile l'art.2947 c.c., che riguarda la responsabilità da fatto illecito extra- contrattuale.
1.1.2. Ugualmente si deve escludere l'applicabilità dell'art.2948 n.4 c.c., che regola la prescrizione dei debiti da adempiere periodicamente ad anno o in termini più brevi;
è evidente infatti che in questa categoria non rientrano nè lo svolgi- mento di una procedura selettiva, nè il risarcimento del danno conseguente al mancato completamento di tale procedura (trattandosi di prestazioni che non hanno natura periodica e continuativa).
1.1.3. I diritti azionati dalle ricorrenti sono perciò soggetti alla ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art.2946 c.c.
In concreto tali diritti sono sorti e avrebbero potuto essere azionati - secondo la prospettazione delle lavoratrici (e prescindendo in questa sede dalla loro effettiva esistenza) - già nel 2001 e quindi sin da allora ha iniziato a decorrere il suddetto termine, che è stato però interrotto prima dall'art.10 comma 4 del
CCNL del 14/9/2007 ("Tutte le procedure per i passaggi all'interno del siste- ma di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già sta- biliti in contrattazione integrativa") e poi dall'art.6 comma 1 dell'Accordo del
Pag.8 26/4/2017 ("L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqua- lificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli svi- luppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo"), che contene- vano, quantomeno a livello programmatico, la conferma della volontà del Mi- nistero della Giustizia di portare a compimento la riqualificazione del suo per- sonale.
Se quindi il diritto soggettivo alla riqualificazione esisteva ab origine, in forza dell'art.15 del CCNL del 16/2/1999 - tema di cui si tratterà più avanti - allora non vi è dubbio che il , stipulando gli accordi collettivi sopra citati, Parte_1
ne abbia riconosciuto la persistenza sia nel 2007 che nel 2017; correttamente quindi il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione preliminare di pre- scrizione.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il appellante contesta di Parte_1
aver tenuto una condotta omissiva e inadempiente, ribadendo che l'art.15 del
CCNL del 1999 conteneva una disciplina meramente programmatica dei pas- saggi fra le Aree e all'interno di queste e pertanto non poneva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione e correlativamente non costituiva alcun diritto soggettivo a favore dei lavoratori;
che comunque la suddetta disposizione si deve ritenere definitivamente superata per effetto dell'art.24 del d.lgs. 150 del
2009; e che il Tribunale di Pordenone ha male interpretato l'Accordo del 26 aprile 2017, ritenendo che il termine del 31/12/2018 ivi previsto si riferisse anche alle riqualificazioni.
2.1. L'art.15 del CCNL del 1999 - che costituisce, in ultima analisi, l'origine e il fondamento della pretesa azionata dalle ricorrenti, ora appellate - stabiliva, nel comma 2, che “i passaggi di cui alle lettere A e B", e pertanto anche quelli da una posizione all'altra all'interno delle aree, "avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della pro-
Pag.9 grammazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dal-
l'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs. 29/1993”.
2.1.1. Quella contenuta nell'art.15 era perciò una disciplina chiaramente program- matica, che non attribuiva ai lavoratori un vero e proprio diritto soggettivo al- la attivazione (e completamento) delle procedure di riqualificazione (e tanto meno al passaggio ad un inquadramento diverso e superiore); e lo stesso vale per l'art.16 del CCNI del 2000: questo infatti si è limitato a regolare le proce- dure selettive per i passaggi interni alle aree, in attuazione dell'art.20 lettera
A) del CCNL, che rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la "de- terminazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le se- lezioni di cui all'art. 15, lett. B)" (e quindi appunto solo la disciplina generale ed astratta delle procedure e non certo la costituzione di nuovi diritti in capo ai singoli lavoratori).
2.1.2. Di conseguenza analogo valore va attribuito ai contratti successivi, che in so- stanza non hanno fatto altro che richiamare e confermare quelli del 1999 e del
2000; avevano perciò contenuto programmatico anche l'art.8 comma 4 del
CCNL del 2003 ("Le parti si danno reciproco atto della operatività dei con- tratti integrativi già stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto il sistema classi- ficatorio e, conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applica- zione degli stessi") e l'art.10 comma 4 del CCNL del 2007 ("Tutte le procedu- re per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa").
Ancora più palese è il valore meramente programmatico del Protocollo d'in- tesa del 9/11/2006, con cui l'Amministrazione si è impegnata solo a presentare un disegno di legge finalizzato a rideterminare le dotazioni organiche "in mo-
Pag.10 do conferente alla progressione professionale del personale della giustizia"
e a reperire le risorse "necessarie alla copertura finanziaria del passaggio del personale tra le aree" (rimettendo così al legislatore la soluzione del proble- ma delle riqualificazioni); ed entrambe le parti hanno "dichiarato di prosegui- re il tavolo negoziale diretto a: a) definire i criteri per la progressione del personale con valutazione in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio e
l'esperienza professionale" (omettendo quindi, ancora una volta, di costituire diritti soggettivi perfetti in capo ai singoli lavoratori).
E lo stesso vale per il CCNI del 2010, che prevedeva sì un meccanismo stabile di progressione economica, ma subordinato alla individuazione in sede collet- tiva delle risorse del FUA utilizzabili a questo scopo (art.21 comma 3) e alla scelta dell'Amministrazione (evidentemente discrezionale, seppure concertata con le organizzazioni sindacali) di quali e quanti posti destinare alle progres- sioni nell'ambito di ciascuna area, fascia retributiva e profilo professionale
(art.22 comma 2): anche in questo caso pertanto ai lavoratori veniva ricono- sciuta una mera aspettativa e non un diritto soggettivo immediatamente azio- nabile.
2.1.3. L'efficacia programmatica dell'art.15 del CCNL del 1999 (e quindi, a cascata, dei successivi accordi che a questo si ricollegano) è stata del resto confermata dalla Corte di Cassazione, con una pronuncia (Sez.L, Ordinanza n.984 del
17/01/2020) che si condivide e che qui viene riprodotta anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.trans. c.p.c.:
8. quanto al primo profilo premette il Collegio che il CCNL 16.2.1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del da- tore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali...o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2);
9. è indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non rico- nosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbligava l'ammi- nistrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perché, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi,
Pag.11 da compiersi nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del CCNL, che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell'am- ministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione;
10. non si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni as- sunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica sog- gettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 14275/2014 e Cass. n. 18685/2015 e fra le più recenti Cass. n. 4436/2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius, diritto a maggior ragione non ravvisabile nella fattispecie, nella quale si sostiene che l'amministrazione nella determinazione dei contingenti non avrebbe rispettato i limiti posti dall'art. 97, ultimo comma, Cost.;
11. d'altro canto non può essere neppure svalutata la circostanza, alla quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere attribuire rilievo per escludere l'inadempimento dell'amministrazione, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa;
Parte_1
2.2. La mancata attuazione dell'originario programma fissato dall'art.15 del CCNL del 1999 e dai successivi accordi sindacali non è pertanto idonea a causare un danno risarcibile, non essendovi, come sopra chiarito, un corrispondente di- ritto soggettivo in capo ai singoli dipendenti del . Parte_1
A ciò si deve aggiungere che, in ogni caso, non è neppure ravvisabile un com- portamento colpevolmente omissivo o inerte da parte dell'Amministrazione appellante.
2.2.1. Ha infatti allegato il (e questa ricostruzione della vicenda di cui si Parte_1
discute non è stata specificamente contestata dalle appellate): che nel 2001 furono attivate le procedure selettive interne alle aree A, B e C e le procedure di corso-concorso per il passaggio dall'area A alla posizione economica B1 e dall'area B alla posizione economica C1, giungendo fino alla pubblicazione delle graduatorie dei lavoratori ammessi ai percorsi formativi;
che a seguito dell'azione cautelare esperita da numerosi lavoratori pretermessi l'autorità giudiziaria dispose, in alcuni casi, la sospensione dei percorsi formativi e in altri l'ammissione dei ricorrenti non riserva;
che nel 2002 il Tribunale di La- mezia Terme (con pronuncia cui fecero seguito anche altre) dichiarò illegitti-
Pag.12 mi e quindi nulli per contrasto con i principi costituzionali l'avviso di selezio- ne per il passaggio alla figura professionale di direttore di cancelleria, posizio- ne economica C3, nonchè i criteri generali per le selezioni contenuti nel con- tratto integrativo del 5.4.2000 e le disposizioni in tema di passaggi interni det- tate dall'art. 15 del C.C.N.L. del 1999; che le azioni giudiziarie intraprese da alcuni lavoratori per ottenere il riavvio delle procedure non espressamente bloccate da provvedimenti giurisdizionali non ebbero esito, perchè la norma- tiva contrattuale prevedeva che prima fosse completata la copertura dei posti vacanti di livello C3; che a seguito del CCNL del 2003 venne avviata una nuova fase di contrattazione collettiva integrativa conclusasi con gli accordi stipulati il 14 e il 29 ottobre 2003; che i criteri applicativi di tali accordi venne- ro diffusi tra i lavoratori interessati, con l'invito a coloro che avessero pre- sentato domanda per più procedure di riqualificazione ad optare per una di es- se;
che nel frattempo il TAR del Lazio, con ordinanza del 16/3/2004, poi con- fermata con sentenza 12370/2004 (riformata dal Consiglio di Stato per il rite- nuto difetto di giurisdizione), sospese la procedura selettiva per la copertura di 477 posti di direttore di cancelleria, dichiarando anche nulli i bandi di sele- zione e gli atti conseguenti;
che altre pronunce sospesero anche i percorsi di riqualificazione in atto relativi ad altre figure professionali, come quelle di cancelliere C2 e di ufficiale giudiziario C2; che venne quindi stipulato il Pro- tocollo d'intesa del 9/11/2006 cui seguì la presentazione del disegno di legge
2873 del 2007, decaduto per lo scioglimento delle Camere;
e che il CCNL del
2007, oltre a introdurre un nuovo sistema di classificazione del personale, stabilì che la progressione fra le aree avvenisse nel rispetto della riserva della quota del 50% per l'accesso dall'esterno, superando così definitivamente le già sospese procedure di riqualificazione.
2.2.2. Tutto ciò dimostra che l'Amministrazione non è rimasta affatto inerte e nep- pure è stata negligente nel tentativo di dare attuazione concreta alle riqualifi- cazioni previste - in via programmatica - dal C.C.N.L. del 1999; e che le ripe-
Pag.13 tute interruzioni delle procedure, con la conseguente necessità di nuove con- sultazioni con le Organizzazioni Sindacali, sono derivate da plurimi interventi dell'Autorità Giudiziaria, dovuti non tanto ad errori commessi dal Parte_1
in fase applicativa quanto piuttosto ai vizi delle regole e dei criteri generali fissati in sede di contrattazione collettiva.
Nè si può addebitare all'Amministrazione di non aver unilateralmente defini- to dei nuovi criteri legittimi, e prontamente avviato sulla base di questi delle nuove procedure selettive (idonee a resistere ad ogni contestazione in sede giudiziaria), trattandosi di una materia necessariamente regolata da appositi accordi collettivi.
Nel 2006, poi, il e le Organizzazioni Sindacali - preso atto di quanto Parte_1
era accaduto negli anni precedenti e della impossibilità di proseguire nella strada avviata con i bandi del 2001 - hanno deciso, con il citato Protocollo
d'intesa, di rimettere (in sostanza) al legislatore la soluzione del problema del- la riqualificazione del personale del (salvo impe- Parte_1
gnarsi a proseguire le trattative finalizzate a definire i criteri per le progressio- ni economiche del personale, a rideterminare le mansioni di ciascuna posi- zione professionale, a disporre sull'utilizzo dei fondi e a monitorare periodica- mente il processo legislativo ed organizzativo attivato).
E questa scelta dimostra che le stesse parti del CCNL del 1999 hanno escluso di poter dare concreta attuazione all'originario programma dell'art.15 e del conseguente accordo integrativo dell'aprile 2000, riconoscendo così, implici- tamente, che tale impossibilità era oggettiva e non dipendeva da un loro ina- dempimento colpevole (e tanto meno imputabile alla sola parte datoriale).
In conclusione non è comunque ravvisabile un colpevole inadempimento del e quindi un danno ingiusto risarcibile. Parte_1
3. L'atteso intervento del legislatore è poi avvenuto solo molti anni dopo con l'art.21 quater del d.l. 83/2015 e non è stato risolutivo, avendo riguardato solo
Pag.14 alcuni profili professionali: il è stato infatti autorizzato "a indire Parte_1
una o piu' procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri
1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipen- denti in possesso dei requisiti di legge gia' in servizio alla data del 14 novem- bre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico
e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzio- nario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prote- sti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funziona- rio linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001".
Le ricorrenti, ora appellate, non erano inquadrate (al momento dell'entrata in vigore del d.l. 83/2015) nel profilo professionale di cancelliere, nè avevano acquisito (per le ragioni già spiegate nel precedente punto 2 di questa motiva- zione) il diritto soggettivo perfetto a ottenere tale inquadramento: di conse- guenza nulla possono rivendicare in base alla norma sopra citata.
4. Il 26 aprile 2017 il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto sulla "necessità di programmare una concreta attuazione di interventi di progressiva promozione professionale e riqualificazione del per- sonale dell'Amministrazione"; hanno previsto la possibilità per gli operatori giudiziari con più di sette anni di servizio di confluire nel profilo di assistente giudiziario (art.2 comma 3 lettera b) e per gli assistenti giudiziari con più di sette anni di servizio di confluire in quello (di nuova costituzione) di cancel- liere esperto (art.2 comma 3 lettera c), con le modalità e nei limiti fissati ai sensi dei successivi artt.4 e 5; hanno individuato il termine del 30 giugno 2017
(art.6 comma 1 lettera d) per "l'attuazione delle pattuizioni del presente Ac- cordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei
Pag.15 nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti" e ciò allo scopo di "consentire l'armonizzazione delle tempisti- che delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqua- lificazione e di progressione economica del personale in servizio" (art.5 com- ma 1); e hanno fissato il termine del 31 dicembre 2018 per la conclusione del
"processo di attuazione dell'adeguamento giuridico dell'ordinamento profes- sionale, e dei conseguenti passaggi del personale interessato".
4.1. A questi precisi impegni - che evidentemente non riguardavano, come sostie- ne il Ministero appellante, solo i passaggi automatici di profilo, ma tutte le progressioni previste dall'Accordo - non è stata data attuazione entro il termi- ne fissato dalle parti: e in questo caso non si trattava più, come in passato, di semplici ipotesi programmatiche, ma di obblighi precisi con una scadenza og- gettiva e predefinita.
4.2. Quanto appena detto non significa però che la pretesa risarcitoria fatta valere dalle lavoratrici ricorrenti sia accoglibile (anche solo a decorrere dall'1 genna- io 2019).
4.2.1. A questo proposito si deve osservare innanzitutto che le sig.re e , CP_1 CP_3
se avessero conseguito il profilo di Assistente giudiziario all'esito della prova selettiva che il avrebbe dovuto svolgere e concludere entro il 31 di- Parte_1
cembre 2018 in base all'accordo dell'aprile 2017, sarebbero state inquadrate nella posizione iniziale di quel profilo e quindi in Area funzionale II - fascia economica F2 (come del resto prevedeva il decreto del 18/11/2016 con cui il della Giustizia aveva bandito un concorso pubblico per la copertura Parte_1
di 800 posti di Assistente giudiziario, peraltro espressamente richiamato nel-
l'art.2 comma 3 lettera b del citato Accordo); entrambe però avevano già rag- giunto quella posizione a decorrere dall'1/1/2009 per effetto della progressio- ne ottenuta grazie al CCNI del 2010.
Cont
E la sig.ra se avesse conseguito il profilo di Cancelliere esperto in base all'Accordo dell'aprile 2017, sarebbe stata inquadrata nella relativa posizione
Pag.16 iniziale ovvero in Area funzionale II - fascia economica F3 (come previsto dal decreto 11/12/2020 con cui il Ministero della ha bandito un con- Parte_1
corso pubblico per il reclutamento di 2.700 unità di personale da inquadrare nel suddetto profilo); costei però aveva già raggiunto quella posizione econo- mica dall'1/1/2009 in base al CCNI del 2010 ed ha poi addirittura conseguito la fascia superiore (F4) dall'1/1/2019 (ovvero dalla medesima decorrenza pre- vista dall'Accordo del 2017).
Non esiste perciò una differenza fra la posizione economica posseduta dalle appellate alla data dell'1/1/2019 sulla base dell'inquadramento nei profili di
Cont Operatore giudiziario ( e ) e di Assistente giudiziario ( e Pt_2 CP_3
quella che avrebbero conseguito se, a partire dalla medesima data, avessero ottenuto il diverso profilo (Assistente giudiziario le prime due e Cancelliere esperto la terza) che affermano di aver perduto a causa del mancato adempi- mento da parte dell'Amministrazione agli obblighi assunti con l'Accordo col- lettivo del 26/4/2017.
Di conseguenza non è neppure individuabile una perdita economica risarcibile
(in misura piena o percentuale).
4.2.2. In teoria potrebbe essere qualificato come danno il mancato conseguimento dei diversi profili cui le lavoratrici aspiravano;
nel ricorso di primo grado esse non hanno però allegato alcun elemento concreto al fine di individuare la per- dita subita, in termini professionali, a causa di ciò: non è noto, in sintesi, quali vantaggi e quali evoluzioni positive di carriera avrebbero potuto ottenere se fossero state inquadrate, e , nel profilo di Assistente invece che CP_1 CP_3
Cont in quello di Operatore e nel profilo di Cancelliere (o Cancelliere esperto) invece che in quello di Assistente (naturalmente sulla base della normativa contrattuale vigente fino alla data di deposito del ricorso, mentre cambiamenti futuri sono estranei alla materia del contendere e quindi, oltre ad essere allo stato indeterminabili, non possono neppure essere presi in considerazione).
Va peraltro detto che le ricorrenti hanno basato la loro domanda sul presuppo-
Pag.17 sto che, qualora il avesse dato tempestiva attuazione all'Accordo Parte_1
dell'aprile 2017, esse avrebbero con certezza ottenuto i profili desiderati.
Sul punto si deve però osservare che il citato Accordo non prevedeva che tutti gli Operatori giudiziari e tutti gli Assistenti sarebbero confluiti nei profili ri- spettivamente di Assistente e di Cancelliere;
la chance perduta a causa del-
l'inerzia del Ministero non consiste pertanto nel conseguimento (immediato) dei suddetti profili ma nella possibilità di partecipare alla selezione finalizzata a questo risultato.
Le ricorrenti avrebbero perciò dovuto fornire dati precisi riguardo alla posi- zione di ciascuna (con riferimento ai titoli posseduti, all'anzianità di servizio, alle esperienze e competenze maturate e ad ogni altro parametro utile nell'am- bito di una procedura selettiva), in modo da consentire una valutazione pro- gnostica riguardo alla effettiva e concreta probabilità (e non alla mera possi- bilità teorica e ipotetica) di ottenere uno dei posti individuati dall'Ammini- strazione ai sensi degli artt.4 e 5 dell'Accordo del 26/4/2017 (o comunque uno dei posti scoperti nei profili di Assistente e di Cancelliere),
Certamente di posti vacanti ve n'erano almeno 1.633 nel profilo di Assistente
(ovvero gli 800 banditi con decreto del 18/112016, i 500 da coprire mediante scorrimento della graduatoria disposto il 16/7/2020 e gli ulteriori 333 aggiunti il 29/9/2020) e 2.700 nel profilo di Cancelliere esperto (e cioè quelli banditi nel 2020); non è noto però quanti fossero gli Operatori e gli Assistenti che avrebbero potuto aspirare, come le ricorrenti, a questi posti (o meglio a una quota di essi, ex art.52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001) e neppure vi sono elementi per affermare che le odierne appellate avrebbero avuto maggiori pro- babilità dei colleghi (grazie ai loro titoli, anzianità, esperienze, competenze e capacità) di ottenere il mutamento di profilo di cui si discute.
E quindi, poichè il diritto alla riqualificazione e la relativa azione in giudizio sono posizioni giuridiche di origine collettiva, ma appartenenti individual- mente ai lavoratori, anche il risarcimento del danno dovrebbe essere determi-
Pag.18 nato (sia nell'an che nel quantum) con riferimento alla posizione dei singoli: cosa questa che nel caso in esame risulta impossibile per la già evidenziata mancanza di dati specifici sulla concreta ed effettiva probabilità delle lavora- trici ricorrenti di ottenere il risultato voluto (ovvero il mutamento di profilo)
e sulla traduzione in termini economici della chance perduta.
5. L'appello proposto dal va pertanto accolto;
da ciò Parte_1
consegue il rigetto di tutte le domande proposte dalle ricorrenti in primo gra- do.
5.1. La notevole complessità e incertezza delle questioni trattate costituisce giusti- ficato motivo di compensazione di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento dell'appello proposto dal contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Pordenone n.123/2022 di data 24/11/2022, che per l'effetto integral- mente riforma, respinge tutte le domande proposte da , CP_1 CP_2
e ; compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi CP_3
di giudizio.
Trieste, 10/7/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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