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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. VI AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4188 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Siciliano (C.F.: ), pec: C.F._3
Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva Gruppo , C.f. in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed DR AT (C.F. pec: C.F._4 C.F._5 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 878/2020 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
04.09.2020
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e i sono opposti al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva loro Parte_1 Parte_2 ingiunto il pagamento di euro € 9.755,83, oltre interessi in favore di per il mancato pagamento CP_1 di alcune rate relative al contratto di finanziamento n. 5332897, già intrattenuto con TS NK S.p.A..
Parte opponente ha rilevato che detto finanziamento, era finalizzato alla fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da realizzare dalla Comi Group S.r.l., presso l'immobile di proprietà della richiedente, sito in Palermiti (CZ), Via Aldo Moro snc, come emerge, altresì, dal contratto di fornitura e posa in opera del
5.11.2013 allegato in atti.
Ha eccepito di non avere provveduto al pagamento delle rate previste per la restituzione del finanziamento, inoltrando, a mezzo fax, all'Ufficio Reclami della TS NK, nota di contestazione in cui comunicava la mancata installazione dell'impianto da parte di Comi Group Srl,
Chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando infondata la pretesa dell'opposta, previo accertamento della risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera, stipulato fra la Sig.ra e la Comi Group Parte_1
Srl nonché della risoluzione del collegato contratto di finanziamento con TS NK SpA, per i motivi dianzi esposti. 2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente (i.e. accertamento risoluzione del contratto collegato per inadempimento del fornitore) ha precisato che, quand'anche sussistesse una responsabilità del fornitore per l'omessa consegna del bene, parte opponente non ha costituito in mora il fornitore come previsto dall'art. 125 quinquies TUB.
2.3 Ha rilevato, peraltro, che in prima istanza l'opponente aveva sollevato la presunta falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto senza – tuttavia - presentare denuncia per firma apocrifa. Solo in seconda battuta, non avendo presentato alcuna denuncia, la stessa parte presentava una nuova contestazione, questa volta denunciando l'inadempimento del fornitore, senza - in questo caso - fornire copia della costituzione in mora del fornitore.
2.4 Infine ha rilevato che non vi è prova dell'inadempimento del fornitore. In tal senso ha provveduto a produrre documentazione relativa all'immobile sito in VO (CZ) – Via Salicà snc: dichiarazione di inizio lavori a firma di , domanda di connessione per impianti di produzione dell'Enel, ed infine Parte_1 dichiarazione di conformità e certificato di collaudo dell'impianto entrambi a firma della Comi Group srl.
2.5 Detta documentazione è stata contestata da parte opponente, che ha altresì depositato una querela per truffa nei confronti del legale rappresentante della Comi.
3. Il precedente GI ha rigettato la richiesta di chiamata in causa della Comi Group per motivi di carattere processuale, in quanto la formulazione della chiamata era priva dell'istanza di spostamento della prima udienza.
4. In sede istruttoria, sono stati sentiti i testi ( vedi udienza del Testimone_1 Testimone_2
20.10.2023), che hanno escluso che sia stato montato un impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile sito in
VO (CZ) – Via Salicà snc (attuale Via I Maggio), nel quale è compreso l'appartamento di proprietà dei coniugi e Parte_1 Parte_2
5. Va subito chiarito che il contratto di fornitura collegato al finanziamento attiene non alla fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico in un immobile nel comune di VO, bensì all'immobile di residenza di parte opponente ubicato in Palermiti.
Entrambe le parti producono, infatti, il contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna parte opponente e la TS NK stipulato in Catanzaro il 25.10.2013, in cui risulta quale intermediario la Comi Group. In esso
è indicato il bene finanziato (impianto fotovoltaico) il prezzo d'acquisto (9.500,00), l'importo finanziato
(5.576,00), l'importo di ciascuna rata (115,00). Non è tuttavia indicato il luogo di installazione dell'impianto.
L'unico riscontro fornito dalle parti è il contratto del 5.11.2013 intercorso in Catanzaro tra l'odierna parte opponente e la Comi Group. Il prezzo è pari ad € 9.500,00 di cui € 5.000,00 tramite finanziamento TS
NK (vedi allegato atto di opposizione).
In detto contratto, appunto, la Comi Group si impegnava a realizzare l'impianto fotovoltaico presso l'immobile di proprietà del ricorrente sito in via Aldo Moro snc nel comune di Palermiti.
La documentazione offerta da parte opposta (vedi sub 2.4) appare, quindi, inconferente.
Non sorprende, pertanto, che i testi escussi abbiano negato l'esistenza di alcun impianto fotovoltaico sul fabbricato ubicato a VO.
6. Così circoscritto il campo di indagine, la questione va risolta in base all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul consumatore nell'esercizio dell'azione diretta ex art. 125 quinquiens TUB. Quest'ultimo (rubricato «Inadempimento del fornitore») consente, infatti, l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi (di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102/CE); essa rappresenta una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Prevede la norma che: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Nei primi due commi la norma in questione innova la precedente disciplina assicurando una maggiore tutela del consumatore (tra l'altro escludendo la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta e prevedendo il diritto del finanziatore di ripetere l'importo del finanziamento direttamente dal fornitore) ma mantiene il meccanismo della sussidiarietà, in quanto per l'esercizio di detta dell'azione diretta è necessaria e sufficiente la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., ovvero che l'inadempimento del fornitore sia connotato dalla gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto;
ciò significa che non è richiesto l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, bensì che i presupposti di detta risoluzione siano accertati incidenter tantum nell'azione diretta verso il fornitore per la risoluzione del contratto di finanziamento.
Va, tuttavia, ribadito che: “Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole,
e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (Cass. ordinanza 6639/2025 del 13.3.2025).
Pertanto – per l'esercizio della azione diretta nei confronti del finanziatore - parte opponente avrebbe dovuto provare di avere messo inutilmente in mora il fornitore senza avere ottenuto l'adempimento, consistente nella fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico in via Aldo Moro snc nel comune di Palermiti.
7. In assenza di tale condizione - necessaria per l'esperimento dell'azione de quo agitur - la domanda va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, tenuto conto che parte opposta ha comunque ingenerato incertezza sul thema decidendum, producendo documentazione non attinente alla questione per cui è causa.
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese tra le parti.
Catanzaro lì 11.11.2025
il Giudice Onorario
VI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. VI AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4188 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Siciliano (C.F.: ), pec: C.F._3
Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva Gruppo , C.f. in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed DR AT (C.F. pec: C.F._4 C.F._5 Email_2
Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 878/2020 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
04.09.2020
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e i sono opposti al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva loro Parte_1 Parte_2 ingiunto il pagamento di euro € 9.755,83, oltre interessi in favore di per il mancato pagamento CP_1 di alcune rate relative al contratto di finanziamento n. 5332897, già intrattenuto con TS NK S.p.A..
Parte opponente ha rilevato che detto finanziamento, era finalizzato alla fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da realizzare dalla Comi Group S.r.l., presso l'immobile di proprietà della richiedente, sito in Palermiti (CZ), Via Aldo Moro snc, come emerge, altresì, dal contratto di fornitura e posa in opera del
5.11.2013 allegato in atti.
Ha eccepito di non avere provveduto al pagamento delle rate previste per la restituzione del finanziamento, inoltrando, a mezzo fax, all'Ufficio Reclami della TS NK, nota di contestazione in cui comunicava la mancata installazione dell'impianto da parte di Comi Group Srl,
Chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando infondata la pretesa dell'opposta, previo accertamento della risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera, stipulato fra la Sig.ra e la Comi Group Parte_1
Srl nonché della risoluzione del collegato contratto di finanziamento con TS NK SpA, per i motivi dianzi esposti. 2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
2.1 Ha premesso che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 In merito all'eccezione portante dell'opponente (i.e. accertamento risoluzione del contratto collegato per inadempimento del fornitore) ha precisato che, quand'anche sussistesse una responsabilità del fornitore per l'omessa consegna del bene, parte opponente non ha costituito in mora il fornitore come previsto dall'art. 125 quinquies TUB.
2.3 Ha rilevato, peraltro, che in prima istanza l'opponente aveva sollevato la presunta falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto senza – tuttavia - presentare denuncia per firma apocrifa. Solo in seconda battuta, non avendo presentato alcuna denuncia, la stessa parte presentava una nuova contestazione, questa volta denunciando l'inadempimento del fornitore, senza - in questo caso - fornire copia della costituzione in mora del fornitore.
2.4 Infine ha rilevato che non vi è prova dell'inadempimento del fornitore. In tal senso ha provveduto a produrre documentazione relativa all'immobile sito in VO (CZ) – Via Salicà snc: dichiarazione di inizio lavori a firma di , domanda di connessione per impianti di produzione dell'Enel, ed infine Parte_1 dichiarazione di conformità e certificato di collaudo dell'impianto entrambi a firma della Comi Group srl.
2.5 Detta documentazione è stata contestata da parte opponente, che ha altresì depositato una querela per truffa nei confronti del legale rappresentante della Comi.
3. Il precedente GI ha rigettato la richiesta di chiamata in causa della Comi Group per motivi di carattere processuale, in quanto la formulazione della chiamata era priva dell'istanza di spostamento della prima udienza.
4. In sede istruttoria, sono stati sentiti i testi ( vedi udienza del Testimone_1 Testimone_2
20.10.2023), che hanno escluso che sia stato montato un impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile sito in
VO (CZ) – Via Salicà snc (attuale Via I Maggio), nel quale è compreso l'appartamento di proprietà dei coniugi e Parte_1 Parte_2
5. Va subito chiarito che il contratto di fornitura collegato al finanziamento attiene non alla fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico in un immobile nel comune di VO, bensì all'immobile di residenza di parte opponente ubicato in Palermiti.
Entrambe le parti producono, infatti, il contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna parte opponente e la TS NK stipulato in Catanzaro il 25.10.2013, in cui risulta quale intermediario la Comi Group. In esso
è indicato il bene finanziato (impianto fotovoltaico) il prezzo d'acquisto (9.500,00), l'importo finanziato
(5.576,00), l'importo di ciascuna rata (115,00). Non è tuttavia indicato il luogo di installazione dell'impianto.
L'unico riscontro fornito dalle parti è il contratto del 5.11.2013 intercorso in Catanzaro tra l'odierna parte opponente e la Comi Group. Il prezzo è pari ad € 9.500,00 di cui € 5.000,00 tramite finanziamento TS
NK (vedi allegato atto di opposizione).
In detto contratto, appunto, la Comi Group si impegnava a realizzare l'impianto fotovoltaico presso l'immobile di proprietà del ricorrente sito in via Aldo Moro snc nel comune di Palermiti.
La documentazione offerta da parte opposta (vedi sub 2.4) appare, quindi, inconferente.
Non sorprende, pertanto, che i testi escussi abbiano negato l'esistenza di alcun impianto fotovoltaico sul fabbricato ubicato a VO.
6. Così circoscritto il campo di indagine, la questione va risolta in base all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul consumatore nell'esercizio dell'azione diretta ex art. 125 quinquiens TUB. Quest'ultimo (rubricato «Inadempimento del fornitore») consente, infatti, l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi (di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102/CE); essa rappresenta una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Prevede la norma che: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Nei primi due commi la norma in questione innova la precedente disciplina assicurando una maggiore tutela del consumatore (tra l'altro escludendo la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta e prevedendo il diritto del finanziatore di ripetere l'importo del finanziamento direttamente dal fornitore) ma mantiene il meccanismo della sussidiarietà, in quanto per l'esercizio di detta dell'azione diretta è necessaria e sufficiente la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., ovvero che l'inadempimento del fornitore sia connotato dalla gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto;
ciò significa che non è richiesto l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, bensì che i presupposti di detta risoluzione siano accertati incidenter tantum nell'azione diretta verso il fornitore per la risoluzione del contratto di finanziamento.
Va, tuttavia, ribadito che: “Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole,
e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (Cass. ordinanza 6639/2025 del 13.3.2025).
Pertanto – per l'esercizio della azione diretta nei confronti del finanziatore - parte opponente avrebbe dovuto provare di avere messo inutilmente in mora il fornitore senza avere ottenuto l'adempimento, consistente nella fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico in via Aldo Moro snc nel comune di Palermiti.
7. In assenza di tale condizione - necessaria per l'esperimento dell'azione de quo agitur - la domanda va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Si ritiene equo compensare le spese tra le parti, tenuto conto che parte opposta ha comunque ingenerato incertezza sul thema decidendum, producendo documentazione non attinente alla questione per cui è causa.
PQM
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese tra le parti.
Catanzaro lì 11.11.2025
il Giudice Onorario
VI AR