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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2321/2022
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 15/01/2025, alle ore 09.30 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. GAZZO ALESSIA per parte attrice;
l'avv. FRASCARELLI in sostituzione degli avvocati CICONTE e PICCARDI per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. GAZZO si richiama agli atti e precisa come in memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c., rinunciando alla domanda di risarcimento danni;
l'avv. FRASCARELLI si richiama agli atti e precisa come in comparsa datata 14 gennaio 2025, dando atto che è stata incorporata da e come allegato nella memoria del 14.1.2025 e provato dai CP_3 nti con essa prodotti;
manifesta la disponibilità al pagamento della somma di € 3.524,49; l'avv. GAZZO contesta la cifra e insiste per il riconoscimento dell'intera somma apparendo la cifra indicata da parte convenuta basata su un documento di formazione unilaterale e tardiva e senza alcuna evidenza probatoria;
l'avv. FRASCARELLI fa presente che in realtà sono prodotte in parte fino al 2014 le bollette integrali da cui risulterebbero i conguagli e anche dalle bollette successive consistenti in frontespizi risultano indicati i conguagli. Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa LA BR
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa LA BR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2321/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. GAZZO ALESSIA
-parte attrice- contro
(già ) CP_4 CP_5
Avv. CICONTE MASSIMO Avv. PICCARDI SERENA
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- rilevato che agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 ffinché dannata a restituire a parte attrice CP_5
5.258,84 a titolo di corrispettivo versato per il servizio di depurazione delle acque reflue negli anni a partire dal 2011; 2.- rilevato che si costituiva in giudizio, contestando CP_5 la domanda attorea la prescrizione delle domande di controparte afferenti al periodo anteriore al mese di marzo 2017;
***
3.- ritenuta la – peraltro pacifica nell'an – fondatezza della domanda di restituzione proposta da parte attrice, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla ordinanza n. 20361/2023, alle cui diffuse argomentazioni si fa integrale rinvio, e che conferma l'orientamento consolidato di questo Tribunale;
2 4.- ritenuta la fondatezza della domanda anche nel quantum, avendo parte convenuta solo con la memoria del 14.1.2025 puntualmente eccepito la non correttezza della somma richiesta da parte attrice, cosicché tale contestazione appare tardiva, oltre che non sufficientemente provata poiché basata su un prospetto (doc. 13) di formazione unilaterale;
inoltre, le deduzioni presenti negli atti precedenti relativamente al quantum risultano generiche e quindi inidonee a integrare una vera e propria contestazione della cifra richiesta;
5.- ritenuto, conclusivamente, che la domanda restitutoria di parte attrice deve essere accolta e che la somma da restituire è quella di cui alla domanda, da maggiorare degli interessi legali dalla data della domanda (stante la buona fede dell'accipiens) ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta;
6. - ritenuto, sulle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo ai valori minimi (considerata la serialità della causa) dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa LA BR, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
a) dichiara tenuta e per l'effetto condanna (già CP_4 al pagamento, in favore di ella CP_5 Parte_1
4,49, a titolo di ripetizione , oltre interessi nella misura legale dal giorno della notificazione dell'atto di citazione al saldo;
b) condanna (già al pagamento, in CP_4 CP_5 favore di , d che liquida in € Parte_1
237,00 pe r compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La Giudice dott.ssa LA BR
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TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 15/01/2025, alle ore 09.30 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. GAZZO ALESSIA per parte attrice;
l'avv. FRASCARELLI in sostituzione degli avvocati CICONTE e PICCARDI per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. GAZZO si richiama agli atti e precisa come in memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c., rinunciando alla domanda di risarcimento danni;
l'avv. FRASCARELLI si richiama agli atti e precisa come in comparsa datata 14 gennaio 2025, dando atto che è stata incorporata da e come allegato nella memoria del 14.1.2025 e provato dai CP_3 nti con essa prodotti;
manifesta la disponibilità al pagamento della somma di € 3.524,49; l'avv. GAZZO contesta la cifra e insiste per il riconoscimento dell'intera somma apparendo la cifra indicata da parte convenuta basata su un documento di formazione unilaterale e tardiva e senza alcuna evidenza probatoria;
l'avv. FRASCARELLI fa presente che in realtà sono prodotte in parte fino al 2014 le bollette integrali da cui risulterebbero i conguagli e anche dalle bollette successive consistenti in frontespizi risultano indicati i conguagli. Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa LA BR
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa LA BR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2321/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. GAZZO ALESSIA
-parte attrice- contro
(già ) CP_4 CP_5
Avv. CICONTE MASSIMO Avv. PICCARDI SERENA
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- rilevato che agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 ffinché dannata a restituire a parte attrice CP_5
5.258,84 a titolo di corrispettivo versato per il servizio di depurazione delle acque reflue negli anni a partire dal 2011; 2.- rilevato che si costituiva in giudizio, contestando CP_5 la domanda attorea la prescrizione delle domande di controparte afferenti al periodo anteriore al mese di marzo 2017;
***
3.- ritenuta la – peraltro pacifica nell'an – fondatezza della domanda di restituzione proposta da parte attrice, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla ordinanza n. 20361/2023, alle cui diffuse argomentazioni si fa integrale rinvio, e che conferma l'orientamento consolidato di questo Tribunale;
2 4.- ritenuta la fondatezza della domanda anche nel quantum, avendo parte convenuta solo con la memoria del 14.1.2025 puntualmente eccepito la non correttezza della somma richiesta da parte attrice, cosicché tale contestazione appare tardiva, oltre che non sufficientemente provata poiché basata su un prospetto (doc. 13) di formazione unilaterale;
inoltre, le deduzioni presenti negli atti precedenti relativamente al quantum risultano generiche e quindi inidonee a integrare una vera e propria contestazione della cifra richiesta;
5.- ritenuto, conclusivamente, che la domanda restitutoria di parte attrice deve essere accolta e che la somma da restituire è quella di cui alla domanda, da maggiorare degli interessi legali dalla data della domanda (stante la buona fede dell'accipiens) ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta;
6. - ritenuto, sulle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo ai valori minimi (considerata la serialità della causa) dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa LA BR, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
a) dichiara tenuta e per l'effetto condanna (già CP_4 al pagamento, in favore di ella CP_5 Parte_1
4,49, a titolo di ripetizione , oltre interessi nella misura legale dal giorno della notificazione dell'atto di citazione al saldo;
b) condanna (già al pagamento, in CP_4 CP_5 favore di , d che liquida in € Parte_1
237,00 pe r compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La Giudice dott.ssa LA BR
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