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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice (Gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 153 degli affari civile dell'anno 2017 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Galiani Romina e Paciullo C.F._1
Francesca giusto mandato a margine dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata in Via Della Genziana, 31 Potenza presso lo studio dei difensori
ATTORE
E
in persona del p.t. rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1 CP_2
Zaccardo Maria Rosa – legale dell'Ente- giusto mandato in atti ed elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO 6 -Palazzo della Mobilità Potenza, presso l'ufficio legale dell'ente
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione alla Determinazione n.388 del 2511.2016 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e obbligo di rilascio Controparte_3 immobile
Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 18.01.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio dell'immobile adottato dal Comune di Potenza ed in oggetto evidenziato, notificato il 20.12.2016 ed ogni altro atto presupposto e conseguente, dipendente e connesso.
Con il ricorso, il assegnava le seguenti conclusioni: Pt_1 - in via preliminare e per le causali ed i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza e la carenza di efficacia e validità del preteso provvedimento impugnato (Determinazione Dirigenziale n. di Rep. 388 del
25.11.2016) o comunque annullarlo o con qualsiasi appropriata statuizione e/o revocarlo agli effetti di legge;
- con la statuizione più adeguata e per le causali esposte in narrativa, ritenere e dichiarare, nel merito, inammissibile ed infondato il provvedimento impugnato e comunque privo dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni di legge per la sua adozione, annullandolo e caducandolo e comunque dichiarandolo privo di alcuna validità ed efficacia giuridica e, conseguentemente ed opportunamente, revocandolo;
- emettere, in favore del ricorrente ed a carico del in persona del Controparte_1 sindaco p.t. e/o di chi di ragione oltre al medesimo, ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 data 22.05.2017 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della determinazione dirigenziale impugnata, il favore delle spese e compensi di giudizio.
Nell'atto introduttivo il ricorrente sosteneva di aver ricevuto da parte del
[...]
la notifica della determina Controparte_4 dirigenziale, in oggetto evidenziata, avente ad oggetto “Decadenza assegnazione alloggio ATER – Via Tirreno n.
8- avverso ” conseguente al fatto che “titolare Parte_1 per l'intero e per quote parti del diritto di proprietà su di immobili ad uso abitativo ubicati nel comune di Potenza e nel comune di Pignola, la cui somma delle rendite catastali, rivalutate è superiore a quella di un alloggio adeguato per superficie di categoria A/3 classe 2”, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione ed obbligo al rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica nel termine di gg 60.
La diffida al rilascio immobile, seguiva la determina dirigenziale del di Potenza, CP_1 innanzi detta, con la quale veniva dichiarato, ai sensi dell'art 33 comma 2 lett.b) L. R.24/07 la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio per presunta perdita del requisito dell'impossidenza, qualora “ da parte dell'assegnatario o altro componente del nucleo familiare via sia la titolarità di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione di cui all'art 3 comma 1 lett c1) ,c2) e c3) della LR24/2007”, in quanto risultava, il ricorrente essere titolare per l'intero o per quote parti, del diritto di proprietà di immobili ad uso abitativo ubicati nel Comune di Potenza e nel Comune di Pignola, la cui somma delle rendite catastali risultava superiore a quella di un alloggio adeguato per superficie di categoria A/3 cl 2.
Il ricorrente rappresentava in via preliminare la competenza del giudice ordinario, in quanto trattasi di diritto soggettivo afferente la fase successiva all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e stipula di contratto di locazione. Deduceva ancora difetto di presupposti e carenza di motivazione nonché carenza di istruttoria da parte dell'Ente pertanto atto illegittimo, con conseguente nullità e/o inesistenza inutilizzabilità dell'impugnato provvedimento.
Nel merito evidenziava che gli alloggi di cui era risultato proprietario il ricorrente non erano “adeguati” alle esigenze abitative, in quanto l'alloggio sito nel Comune di Potenza, Rione Lopomo, era stato dichiarato “inabitabile” con ordinanza del Sindaco del Comune di Potenza n. 12 del 19.01.1979 con divieto di utilizzo ai proprietari e proprio a seguito di tale ordinanza vi era stata l'assegnazione dell'immobile oggetto della determina di decadenza. Lo stesso immobile, dichiarato inabitabile, era stato oggetto di altra ordinanza sindacale n 26 del 13.05.2008, di messa in sicurezza per grave degrado e pericolo di incolumità pubblica. Atti richiamati e depositati.
L'altro immobile sito nel Comune di Pignola, in C.da Piancardillo rappresentava il ricorrente, era privo dei requisiti minimi imposti sia dall'art 1 del DM 05-07.1975 e sia dal Regolamento edilizio comunale del comune di Pignola, difatti era sprovvisto del certificato di agibilità, per i motiv evidenziati nella consulenza di parte depositata e in atti.
Pertanto, deduceva che la sola titolarità degli immobili non era sufficiente a determinare la decadenza dall'assegnazione, senza una istruttoria anche sulla adeguatezza dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative, con conseguenza illegittimità del provvedimento di decadenza di cui chiedeva la dichiarazione di nullità.
Il Comune di Potenza, nella propria memoria, ribadiva la regolarità del procedimento da cui era scaturito il provvedimento di decadenza, nonché depositava visure catastali attinenti la proprietà da cui desumere il superamento dei limiti delle rendite. Infine, sulla Pt_1 carenza di istruttoria rappresentava che il provvedimento di decadenza era atto “vincolato” a seguito del parere prot. 130/2016 della 1° Commissione Provinciale Assegnazione
Alloggi, al quale l'Ente non poteva derogare, non avendo alcun margine di discrezionalità. Da qui la richiesta di rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Va innanzitutto precisato che in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si oppone ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse (cfr Cass., SU 14956/2011).
Tale principio, secondo la giurisprudenza di legittimità, va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione, incidenter tantum, da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr Cass., SU 14596/2011).
Peraltro, va puntualizzato che ove il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non si limiti a chiedere al giudice ordinario di disapplicare in via incidentale il decreto di rilascio dell'immobile occupato senza titolo ma ne chieda, in via principale, l'annullamento o la revoca, la dichiarazione di nullità stante l'irregolare espletamento dell'attività amministrativa che ha condotto alla sua emanazione, la controversia verterebbe non in materia di lesione di diritti soggettivi, ma in materia di lesione di interessi legittimi e che, nell'ipotesi da ultimo considerata, il giudice ordinario eventualmente adito dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, visto il divieto generale di revoca e/o di modifica dell'atto amministrativo da parte di tale giudice divieto sancito dall'art. 4, comma
2, legge 20 marzo1865, n. 2248, all. E.
Sicché, deve concludersi che in applicazione degli enunciati principi, vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto la declaratoria della nullità ovvero l'annullamento o la revoca del decreto di rilascio perché costituente il portato di un “attività illegittima”, “priva di istruttoria”, “principio di completezza ed adeguatezza della motivazione” (cfr ricorso pagg 4,5,6)- dal momento che, nel dolersi dell'irregolare espletamento dell'attività amministrativa che ha condotto all'emanazione del decreto de quo ( cfr pag 7) lamenta la lesione di un interesse legittimo.
Tuttavia, va però osservato che la prospettazione del ricorrente, nella parte in cui assume di essere in possesso ancora dei requisiti soggettivi che consentono l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, va intesa, in sostanza, a conseguire il riconoscimento del diritto a mantenere la posizione di vantaggio, ovvero di conservazione dell'alloggio, ed è ciò che radica la giurisdizione di questo Tribunale.
Entrando nel merito, quindi, va rilevato che la determina dirigenziale in oggetto – provvedimento presupposto del decreto oggetto della presente opposizione – è stata adottata in ragione della presunta sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. In particolare, la proprietà, da parte del degli immobili nel comune di Potenza e nel comune di Pignola avrebbe Pt_1 determinato il venir meno del requisito previsto dall'art. 3 c1 lett. c) e c 3 della L.R. 24/07.
Tale disposizione prevede, tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica,
“c1) - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in un Comune contermine. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a: 1) - 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;
2) - 60 mq. per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;
3) - 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
4) - 85 mq per nucleo familiare composto da 6 persone;
5) - 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre.
c2) - non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L.23 gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo
1993, n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano; c3) – non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L.23 gennaio 1993
n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
Dalla visura catastate degli immobili, sia quello sito nel comune di Potenza che l'altro nel comune di Pignola, depositate da entrambe le parti, risulta che i suddetti rientrano nella categoria A/4 classe 3 immobile Comune di Pignola e categoria A/5 classe 3 e 2 l'immobile sito nel Comune di Potenza, quindi immobili con classamento inferiore rispetto al minimo previsto dalla norma richiamata.
Inoltre va precisato che nella categorie A/4, come noto, vengono raggruppate le abitazioni di tipo popolare ove gli impianti sono limitati, spesso di costruzione antica e con standard diversi da quelli attuali;
la categoria A/5 invece, identificava le abitazioni di tipo ultrapopolare caratterizzate da costruzioni di bassissimo livello e spesso prive di impianti e servizi igienici, si tenga conto anche che la categoria catastale A5 rappresenta gli immobili "ultrapopolari", cioè beni con caratteristiche e rifiniture datate., e che a seguito della circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 1992, è stata decisa la sua soppressione, il che ha comportato l'incorporazione di molti immobili classificati al Catasto in A5 che non hanno subito ristrutturazioni nella categoria A4.
Inoltre, risulta dagli atti che l'immobile sito in Potenza già all'epoca dell'assegnazione dell'immobile oggetto dell'esaminato provvedimento di decadenza, era stato oggetto di Ordinanza Sindacale, datata 17.01.1979 che dichiarava l'immobile “inabitabile, ad ogni effetto di legge”, e con perizia di parte depositata dal ricorrente, non contestata dal comune, è stata evidenziata la mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile in Pignola dovuta alla carenza dei requisiti minimi e necessari per il rilascio del Certificato di agibilità ad uso residenziale dell'immobile, previsti dal Decreto Ministeriale 05.07.1975 e dal Regolamento Edilizio comunale, “ con particolare riferimento all'altezza minima interna prescritte per le abitazioni, pari a ml 2,70 per i vani principali a fronte di quelle rilevata per i medesimi vani che variano da ml 2,20 e ml 2,48 e quindi in contrasto con le norme igienico sanitarie vigenti ( cfr ultima pagina elaborato di parte depositato).
Infine, va evidenziato che la possidenza di tali immobili, nella medesima condizione illustrata innanzi, era già presente in capo al al momento dell'assegnazione Pt_1 dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, di tal che è verosimile che la verifica dell'adeguatezza degli immobili risultati in proprietà dello stesso, sia stata già oggetto di precedente valutazione al momento dell'assegnazione e che la non adeguatezza degli immobili sia rimasta tale e non sia affatto venuta meno al momento del provvedimento di decadenza, mancano in atti prove di risanamento degli stessi.
Per le predette ragioni, deve ritenersi, quindi, accertato che il abbia diritto alla Pt_1 permanenza dell'assegnazione, perché non decaduto, e alla detenzione dell'alloggio sito in Potenza via Tirreno n.8.
Sulle spese, tenuto conto che il provvedimento di decadenza opposto, emesso dal
[...]
è parere vincolato, ovvero che segue il parere protocollo 130/2016 della 1° CP_1 Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi al quale l'Ente non poteva derogare non avendo alcun margine di discrezionalità, si reputa equo compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1- Accerta il diritto di alla permanenza dell'assegnazione e Parte_1 della detenzione dell'alloggio sito in Potenza alla via Tirreno n.8;
2- Compensa le spese di lite.
Potenza lì 03.02 2025
Il Giudice ( Gop)
dott. ssa Mariella Elena Cirillo