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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5060/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERAFINO SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti GANDI SERGIO, ANDREANA PIERFRANCESCO e DE MATTEIS PAOLO CP_1
con gli avv.ti CAGGESE MARGHERITA e DE MATTEIS PAOLO Controparte_2
Resistenti
PREVENTIVO n. 9/2020 Tribunale di Lecce Controparte_3
N FALLIMENTO n. 29/2018 Tribunale di Lecce CP_3
Convenuti contumaci
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: In via principale: in ordine al mancato passaggio ex art. 2112 c.c. [1] Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa e previo ogni accertamento, anche incidentale, in ordine alla nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, con conseguente annullamento di qualunque atto lesivo dei diritti del ricorrente stipulato da terzi ed in particolare del verbale di accordo del 02-02-
2022: a) Accertare e dichiarare che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. 2112 c.c., nel rapporto di CP_1 lavoro dell'istante. b) Accertare e dichiarare, altresì, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società è tuttora in essere. - Per l'effetto, condannare la in persona del suo CP_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- Sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
1 [2] In via subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa e previa, ove del caso, disapplicazione, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5 della Direttiva 2001/23 CE, dell'art. 47, comma 5, L. n. 428 del 1990: a) Accertare e dichiarare che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. CP_1
2112 c.c., nel rapporto di lavoro dell'istante. b) Accertare e dichiarare, altresì, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società è tuttora in essere. - Per l'effetto, condannare la CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante CP_1 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il
[...] ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- Sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[3] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della retrocessione dei rapporti di lavoro verso il fallimento adottata con il verbale di accordo del 02-02-022 perché in CP_3 frode ai lavoratori. - Per l'effetto, condannare la in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro ed
a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-
04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Sempre per l'effetto, condannare la
[...] CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi
[...] previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[4] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa
e previo ogni accertamento, anche incidentale, in ordine alla circostanza che la retrocessione prevista con l'accordo sindacale del 02-02-2022 non ricade - quanto agli effetti sul ricorrente - nell'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c., rientrando invece tale fattispecie nella diversa ipotesi di cessione del contratto: a) Accertare e dichiarare l'assenza del consenso alla cessione da parte del ricorrente. b) Accertare e dichiarare, altresì, che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. 2112 c.c., CP_1 nel rapporto di lavoro dell'istante con la Per l'effetto, condannare in Controparte_3 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
2 [5] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di scelta previsti dall'accordo sindacale del 02-02-2022 per il passaggio e/o trasferimento del ricorrente alle dipendenze della - Per l'effetto, CP_1 ordinare alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione CP_1
e/o la riammissione in servizio del ricorrente con l'inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o con altre equivalenti. - Sempre per l'effetto, condannare in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[6] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione del diritto di precedenza ex art. 47, co. 6, L. n. 428/1990. - Per
l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la CP_1 reintegrazione e/o la riammissione in servizio del ricorrente con l'inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o con altre equivalenti. - Sempre per l'effetto, condannare in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[7] Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non dovesse ravvisare gli estremi per ordinare la reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente, comunque dichiarare illegittimo il mancato passaggio e condannare in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, in solido con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia, commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita (euro 2.060,53), oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata: in ordine alla inefficacia e/o nullità del licenziamento del 31-03-
2023 in quanto intimato dal Fallimento Alcar S.r.l. in forma orale. [8] Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare nullo, invalido, illegittimo e, in ogni caso, inefficace il licenziamento intimato dal Fallimento Alcar S.r.l. al ricorrente con decorrenza dal 31-03- 2023, per inosservanza della forma scritta. - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 e 2, Legge n. 300/1970, condannare il Fallimento Alcar S.r.l., in persona dei suoi curatori pro tempore, alla immediata sua reintegrazione nel posto di lavoro assegnatogli oltre al risarcimento del danno dal medesimo subito a quantificarsi in misura pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, e comunque non inferiore alla misura delle cinque mensilità. - Sempre per l'effetto, condannare inoltre il Fallimento
Alcar S.r.l., per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le resistenti hanno eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010; nel merito, hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale formulata dal ricorrente - relativa all'accertamento del diritto ad essere trasferito alle dipendenze della dal 01.04.2022, essendo tale società subentrata nel CP_1 suo contratto di lavoro con a partire da tale data ai sensi dell'art. 2112 c.c. – Controparte_3 non può essere accolta, essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata dalle resistenti.
Infatti, l'art. 32 co. 4 L. 183/2010 prevede che “4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”; in base a tale norma, quindi, l'esclusione del ricorrente dal passaggio alle dipendenze di doveva essere impugnata, a pena di decadenza, nel CP_1 termine di 60 giorni dalla data della retrocessione alle dipendenze di ALCAR s.r.l. Parte_2
e, quindi, dal 01.04.2022; tale termine non è stato rispettato, in quanto l'impugnazione in via stragiudiziale è stata proposta con lettera del 06.12.2022 (notificata alle resistenti il 14.12.2022).
In senso contrario, al punto 36) del ricorso si deduce che Nel mese di ottobre 2022, il ricorrente si
è accorto che il suo rapporto di lavoro è stato, a partire dal 31-03-2022, retrocesso alle dipendenze del Fallimento ALCAR S.r.l., senza tuttavia mai ricevere alcuna comunicazione a tal riguardo.
Tale deduzione è in primo luogo generica ed indimostrata, in quanto non si deduce per quale motivo il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza di tale retrocessione (e, quindi, del mancato passaggio alle dipendenze di solo ad ottobre 2022 (senza peraltro indicazione di una CP_1 data precisa), né viene fornita una prova documentale a sostegno di tale assunto.
In assenza di altri elementi, sulla base di quanto dedotto al successivo punto 43) – ove si legge che Esaurita la procedura, con lettera racc. a/r del 06-10-2022 (DOC. N. 18), ricevuta il 21-10-2022, il
Fallimento Alcar S.r.l. ha comunicato al ricorrente il licenziamento, con preavviso, per cessazione di attività a far data dal 31-12-2022 – si deve ritenere che il ricorrente abbia indicato nella data di ricezione di tale lettera di licenziamento il dies a quo del termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il mancato trasferimento alle dipendenze di CP_1
Ad avviso del giudicante, tale deduzione non è sufficiente per individuare un dies a quo diverso da quello espressamente previsto dall'art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010 (la data del trasferimento)
o, comunque, ai fini di una rimessione in termini, essendovi evidenti elementi di fatto indiziari che inducono a ritenere poco credibile (se non inverosimile) la tesi di parte ricorrente.
Un primo elemento si ricava proprio dagli atti prodotti dal ricorrente: la lettera di licenziamento del 06.10.2022 (all. 18) è stata infatti inviata dopo l'esaurimento della procedura di cui all'art. 4
L. 223/91, conclusa con accordo sindacale del 09.09.2022; dalla lettura di tale documento risulta che ai 182 lavoratori rimasti in capo al Fallimento Alcar s.r.l. a far data dal 01.04.2022, tra i quali era compreso il ricorrente, era stata inviata la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare e che, nei loro confronti, era stata concessa la CIGS per cessazione di attività, con decorrenza dal 01.04.2022 fino al 31.12.2022 (all. 17); anche se in atti non vi è prova dell'invio di tale comunicazione ai lavoratori, data anche la contumacia del
Fallimento Alcar s.r.l., dai suddetti documenti prodotti dallo stesso ricorrente si ricavano chiari Co indizi della sua piena ed immediata conoscenza del mancato trasferimento ad .
4 Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti risulta che la vicenda ha avuto risonanza nazionale, è stata preceduta da approfondite consultazioni con i sindacati, i quali hanno diffuso comunicati stampa ed hanno indetto assemblee presso le unità produttive interessate dalla cessione (all.ti 7 e 9); in particolare, nel comunicato stampa del 02.02.2022, avente ad oggetto il contenuto dell'accordo raggiunto in pari data ai sensi dell'art. 47 co. 5 L. 428/1990, si legge che
“I 190 lavoratori che resteranno in forza al fallimento avranno la copertura della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022”; la cassa integrazione era quindi espressamente prevista come forma di tutela per i lavoratori non rientranti tra i 193 coinvolti nel passaggio ad ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c. e rientranti invece tra i 190 interessati dalla retrocessione ex art. 104 bis co. 6
L.F.; non è quindi credibile che il ricorrente non fosse venuto a conoscenza di tali circostanze, con metà dei dipendenti che passavano a lavorare con la cessionaria e l'altra metà che restava dipendente del Fallimento Alcar s.r.l. e veniva messa in cassa integrazione straordinaria.
Ulteriore elemento indiziario è costituito dal fatto che il ricorrente ha prodotto una sola busta paga, relativa al mese di marzo 2022 (all. 14), che è quella immediatamente precedente la sua retrocessione alle dipendenze del fallimento Alcar s.r.l.; egli è stato quindi invitato a produrre le buste paga relative ai mesi successivi, con l'espresso avvertimento che apparivano rilevanti ai fini della decisione sull'eccezione preliminare di decadenza.
Il ricorrente non ha però adempiuto all'invito, deducendo di non essere in possesso delle buste paga successive a marzo 2022, in quanto non gli sarebbero state consegnate. Tale risposta – che sarebbe assolutamente poco credibile nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito nelle forme ordinarie - può essere coerente solo con la sospensione dei rapporti di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 L.F. e 189 D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e il riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Non rileva in senso contrario il fatto che egli fosse in cassa integrazione già a marzo 2022; anzi, proprio la busta paga di tale mese contiene elementi che rafforzano il convincimento che egli abbia avuto immediata conoscenza della retrocessione alle dipendenze del Fallimento Alcar
s.r.l., posto che a Marzo 2022, a fronte di 104 ore di , risultano anche 42 ore di lavoro CP_5 effettivo (oltre a 32 ore di ferie e 6 ore di frequentazione di corsi) e dall'estratto contributivo risultano 12 settimane di lavoro dipendente e una sola settimana di CIGS nei primi tre mesi del
2022, mentre nei mesi successivi (da aprile 2022 a febbraio 2023) risultano solo 47 settimane di
CIGS, quindi senza svolgimento alcuno di attività lavorativa;
non è quindi verosimile che egli non fosse a conoscenza delle vicende relative al suo contratto di lavoro a partire da aprile 2022, essendo il momento a partire dal quale ha definitivamente cessato di svolgere attività di lavoro effettivo ed è stato messo in CIGS, con sospensione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che non vi sono motivi concreti per individuare un dies a quo del termine di 60 gg. ex art. 6 L. 604/66 diverso da quello espressamente previsto dall'art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010
(la data del trasferimento) o, comunque, per concedere al ricorrente una rimessione in termini.
Pertanto, l'impugnazione stragiudiziale proposta con lettera del 06.12.2022 appare tardiva.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
5 In ogni caso, la domanda appare infondata per le ragioni esposte dal Tribunale di Torino con la sentenza in atti (pronunciata in data 06.10.2023 nei giudizi riunti iscritti al nn. 7180 – 7181/2022 promossi da ed altri), che viene espressamente richiamata in questa sede ai sensi Parte_3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo identico l'oggetto dei due giudizi.
In particolare, si rimanda alle condivisibili argomentazioni svolte in tale sentenza circa la validità dell'accordo sindacale intercorso in data 02.02.2022 tra in concordato Controparte_3 preventivo, Alcar s.r.l. (cedenti), (aggiudicataria) e Parte_2 CP_1 Controparte_2
sia con riferimento a presunti vizi formali dell'atto, sia con riferimento all'individuazione
[...] dei criteri di scelta dei lavoratori interessati al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicataria e alla non applicabilità della L. 223/91, trattandosi di lavoratori non da licenziare ma da assumere.
Al riguardo, si deve rilevare che, in base all'art. 47 co. 1 L. 428/1990, il trasferimento di azienda o di parte di azienda ex art. 2112 c.c. “in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori” deve essere preceduto solo da comunicazioni ai sindacati (regolarmente effettuate).
In base ai successivi commi 5 e 5-bis, “5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, co. 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda …”.
Nel caso di specie, la deroga al passaggio del ricorrente alle dipendenze dell'aggiudicataria
[...] CP_ è giustificata per effetto del già citato accordo sindacale del 02.02.2022, intervenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 co. 5 L. 428/1990 e 51 D.Lgs. 81/2015.
Secondo il ricorrente, non vi sarebbero le condizioni per derogare all'art. 2112 c.c., in quanto la procedura concordataria che vedeva coinvolta era finalizzata a garantire la Controparte_3 continuità aziendale;
tale tesi è smentita dal contenuto del verbale di accordo, ove al punto 3) si legge che “Il Fallimento Alcar s.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 47 co. 5 Legge 428/1990, che non sussistono i presupposti per la continuazione dell'attività produttiva che verrà pertanto cessata”.
Tale tesi è inoltre in contrasto con evidenti ragioni di ordine logico: la continuità aziendale è in primo luogo smentita dal fatto che, come si è già visto, “I 190 lavoratori che resteranno in forza al fallimento avranno la copertura della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022”; in secondo luogo, vi è in radice un'evidente incompatibilità tra tale continuità e le deduzioni svolte da parte ricorrente, secondo cui difetterebbero i presupposti per la deroga all'art. 2112 c.c.; se, secondo il ricorrente, tutti i lavoratori dovevano essere ceduti ad non si comprende con quali CP_1 lavoratori il Fallimento Alcar avrebbe dovuto cercare di garantire la continuità aziendale.
6 Infine, la tesi della continuità aziendale appare smentita dal contenuto del già citato accordo sindacale del 09.09.2022 (all. 17), dal quale risulta che la CIGS di cui hanno beneficiato tutti i 182 lavoratori rimasti in capo al Fallimento Alcar s.r.l., compreso il ricorrente, con decorrenza dal
01.04.2022 fino al 31.12.2022, era stata concessa per crisi con cessazione di attività.
Per quanto esposto, l'accordo sindacale rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 47 co. 5 L. 428/90 e, pertanto, l'impresa aggiudicataria non aveva l'obbligo di assumere tutti i dipendenti di Alcar, essendo ammesse deroghe all'art. 2112 c.c.; tali deroghe non sono soggette alle previsioni degli artt. 4 e 5 L. 223/91 (Cass. 1383/2018; Cass. 31946/2019).
Del tutto generica appare l'eccezione di violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni ex art. 47 co. 6 L. 428/90, non essendo stato dedotto, nemmeno genericamente, quali lavoratori sarebbero stati assunti in violazione di tale previsione, nel periodo previsto dalla norma (entro un anno dalla data del trasferimento), ovvero nel periodo previsto al punto 10) dell'accordo
(“Per un periodo equivalente alla durata degli ammortizzatori sociali in utilizzo al Fallimento e, comunque, entro il termine massimo di 18 mesi decorrente dal giorno dell'effettiva cessione”).
Infine, appaiono infondate le domande formulate al punto 8) delle conclusioni nei confronti del
Fallimento Alcar s.r.l., per i motivi esposti nella sentenza n. 21/24 del Tribunale di Lecce, emessa in data 25.01.2024 nel giudizio iscritto al n. 5471/2023, che devono qui intendersi integralmente richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo identico l'oggetto dei due giudizi.
In particolare, si deve rilevare che – come stabilito in tale sentenza – con lettera del 06.10.2022 il Fallimento Alcar s.r.l. comunicava al ricorrente il licenziamento per cessazione di attività, con l'espressa indicazione che la cessazione del rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto a partire dal 31.12.2022 (termine ultimo della CIGS inizialmente concessa con decreto 24.05.2022 n. 930), in coerenza con quanto previsto al punto 7 dell'accordo sindacale del 09.09.2022; al successivo punto 8 di tale accordo era poi espressamente previsto il differimento dei licenziamenti, in caso di proroga oltre il 31.12.2022 degli ammortizzatori sociali, come è avvenuto nel caso di specie.
Non è quindi fondata la tesi di parte ricorrente, nella parte in cui si afferma che la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata al Centro per l'Impiego con decorrenza 31.03.2023 sarebbe in realtà un licenziamento privo di comunicazione in forma scritta e, quindi, inefficace;
come si è già evidenziato, il rapporto di lavoro era stato infatti sospeso a norma dell'art. 72 L.F. a partire dal 01.04.2022; in base a tale norma, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo;
previsione analoga (ma specifica con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e molto più dettagliata nei commi successivi al primo circa gli adempimenti richiesti) è contenuta nel già citato art. 189 co. 1 D.Lgs. 14/2019, in base al quale
“
1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”.
Si rimanda alla già citata sentenza n. 214/2024 per le ragioni che, nel caso di specie, inducono a ritenere applicabile ratione temporis l'art. 72 L.F. in luogo dell'art. 189 co. 1 D.Lgs. 14/2019.
7 Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che la normativa innanzi richiamata induce a ritenere che la lettera di licenziamento del 06.10.2022 fosse già di per sé chiara espressione della volontà del curatore fallimentare di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con il ricorrente.
Come già evidenziato, infatti, il differimento del recesso al 31.12.2022 era previsto nella lettera di licenziamento, in coerenza con il punto 7 dell'accordo sindacale del 09.09.2022; al successivo punto 8 di tale accordo era poi espressamente previsto il differimento dei licenziamenti, in caso di proroga oltre il 31.12.2022 degli ammortizzatori sociali, come è avvenuto nel caso di specie.
Non sembra quindi che fosse necessaria un'ulteriore comunicazione scritta della risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza finale del periodo di , ciò tanto più ove si consideri che dal CP_5 contenuto dell'accordo sindacale del 09.09.2022 si evince chiaramente che il licenziamento di tutto il personale era previsto come conseguenza inevitabile della chiusura totale dell'attività – per cui non erano previsti criteri per individuare i lavoratori nei cui confronti operare il recesso – il che implica che il differimento dell'effetto risolutivo prima al 31.12.2022 e poi al 31.03.2023 non poteva in alcun modo essere frutto di un ripensamento del curatore.
Infine, ai punti 9 e 11 le parti si davano reciprocamente atto che l'eventuale differimento dei licenziamenti avrebbe costituito implicita deroga al termine di 120 giorni previsto dall'art. 24 co.
1 L. 223/91 e che eventuali vizi formali dell'accordo dovevano ritenersi sanati ai sensi dell'art. 4 co. 12 L. 223/91. Non vi sono quindi motivi per ritenere inefficace il licenziamento impugnato.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese, come peraltro disposto anche dal Tribunale di Torino nella citata sentenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
04/05/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_6
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 31/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
8
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5060/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERAFINO SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti GANDI SERGIO, ANDREANA PIERFRANCESCO e DE MATTEIS PAOLO CP_1
con gli avv.ti CAGGESE MARGHERITA e DE MATTEIS PAOLO Controparte_2
Resistenti
PREVENTIVO n. 9/2020 Tribunale di Lecce Controparte_3
N FALLIMENTO n. 29/2018 Tribunale di Lecce CP_3
Convenuti contumaci
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: In via principale: in ordine al mancato passaggio ex art. 2112 c.c. [1] Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa e previo ogni accertamento, anche incidentale, in ordine alla nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, con conseguente annullamento di qualunque atto lesivo dei diritti del ricorrente stipulato da terzi ed in particolare del verbale di accordo del 02-02-
2022: a) Accertare e dichiarare che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. 2112 c.c., nel rapporto di CP_1 lavoro dell'istante. b) Accertare e dichiarare, altresì, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società è tuttora in essere. - Per l'effetto, condannare la in persona del suo CP_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- Sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
1 [2] In via subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa e previa, ove del caso, disapplicazione, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5 della Direttiva 2001/23 CE, dell'art. 47, comma 5, L. n. 428 del 1990: a) Accertare e dichiarare che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. CP_1
2112 c.c., nel rapporto di lavoro dell'istante. b) Accertare e dichiarare, altresì, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società è tuttora in essere. - Per l'effetto, condannare la CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante CP_1 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il
[...] ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- Sempre per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[3] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della retrocessione dei rapporti di lavoro verso il fallimento adottata con il verbale di accordo del 02-02-022 perché in CP_3 frode ai lavoratori. - Per l'effetto, condannare la in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, a reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro ed
a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal 01-
04-2022 alla effettiva reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile ultima di euro 2.060,53, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Sempre per l'effetto, condannare la
[...] CP_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi
[...] previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[4] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa
e previo ogni accertamento, anche incidentale, in ordine alla circostanza che la retrocessione prevista con l'accordo sindacale del 02-02-2022 non ricade - quanto agli effetti sul ricorrente - nell'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c., rientrando invece tale fattispecie nella diversa ipotesi di cessione del contratto: a) Accertare e dichiarare l'assenza del consenso alla cessione da parte del ricorrente. b) Accertare e dichiarare, altresì, che, dal 01-04-2022, il ricorrente deve ritenersi trasferito alle dipendenze della essendo la suddetta società subentrata, ex art. 2112 c.c., CP_1 nel rapporto di lavoro dell'istante con la Per l'effetto, condannare in Controparte_3 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
2 [5] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di scelta previsti dall'accordo sindacale del 02-02-2022 per il passaggio e/o trasferimento del ricorrente alle dipendenze della - Per l'effetto, CP_1 ordinare alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione CP_1
e/o la riammissione in servizio del ricorrente con l'inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o con altre equivalenti. - Sempre per l'effetto, condannare in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[6] In via gradatamente più subordinata, sempre per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione del diritto di precedenza ex art. 47, co. 6, L. n. 428/1990. - Per
l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la CP_1 reintegrazione e/o la riammissione in servizio del ricorrente con l'inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o con altre equivalenti. - Sempre per l'effetto, condannare in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la controllante in CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni non percepite dal 01-04-2022 alla effettiva reintegra, parametrate alla somma mensile di euro 2.060,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
[7] Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non dovesse ravvisare gli estremi per ordinare la reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente, comunque dichiarare illegittimo il mancato passaggio e condannare in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, in solido con la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia, commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita (euro 2.060,53), oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata: in ordine alla inefficacia e/o nullità del licenziamento del 31-03-
2023 in quanto intimato dal Fallimento Alcar S.r.l. in forma orale. [8] Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare nullo, invalido, illegittimo e, in ogni caso, inefficace il licenziamento intimato dal Fallimento Alcar S.r.l. al ricorrente con decorrenza dal 31-03- 2023, per inosservanza della forma scritta. - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 e 2, Legge n. 300/1970, condannare il Fallimento Alcar S.r.l., in persona dei suoi curatori pro tempore, alla immediata sua reintegrazione nel posto di lavoro assegnatogli oltre al risarcimento del danno dal medesimo subito a quantificarsi in misura pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, e comunque non inferiore alla misura delle cinque mensilità. - Sempre per l'effetto, condannare inoltre il Fallimento
Alcar S.r.l., per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le resistenti hanno eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010; nel merito, hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale formulata dal ricorrente - relativa all'accertamento del diritto ad essere trasferito alle dipendenze della dal 01.04.2022, essendo tale società subentrata nel CP_1 suo contratto di lavoro con a partire da tale data ai sensi dell'art. 2112 c.c. – Controparte_3 non può essere accolta, essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata dalle resistenti.
Infatti, l'art. 32 co. 4 L. 183/2010 prevede che “4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”; in base a tale norma, quindi, l'esclusione del ricorrente dal passaggio alle dipendenze di doveva essere impugnata, a pena di decadenza, nel CP_1 termine di 60 giorni dalla data della retrocessione alle dipendenze di ALCAR s.r.l. Parte_2
e, quindi, dal 01.04.2022; tale termine non è stato rispettato, in quanto l'impugnazione in via stragiudiziale è stata proposta con lettera del 06.12.2022 (notificata alle resistenti il 14.12.2022).
In senso contrario, al punto 36) del ricorso si deduce che Nel mese di ottobre 2022, il ricorrente si
è accorto che il suo rapporto di lavoro è stato, a partire dal 31-03-2022, retrocesso alle dipendenze del Fallimento ALCAR S.r.l., senza tuttavia mai ricevere alcuna comunicazione a tal riguardo.
Tale deduzione è in primo luogo generica ed indimostrata, in quanto non si deduce per quale motivo il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza di tale retrocessione (e, quindi, del mancato passaggio alle dipendenze di solo ad ottobre 2022 (senza peraltro indicazione di una CP_1 data precisa), né viene fornita una prova documentale a sostegno di tale assunto.
In assenza di altri elementi, sulla base di quanto dedotto al successivo punto 43) – ove si legge che Esaurita la procedura, con lettera racc. a/r del 06-10-2022 (DOC. N. 18), ricevuta il 21-10-2022, il
Fallimento Alcar S.r.l. ha comunicato al ricorrente il licenziamento, con preavviso, per cessazione di attività a far data dal 31-12-2022 – si deve ritenere che il ricorrente abbia indicato nella data di ricezione di tale lettera di licenziamento il dies a quo del termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il mancato trasferimento alle dipendenze di CP_1
Ad avviso del giudicante, tale deduzione non è sufficiente per individuare un dies a quo diverso da quello espressamente previsto dall'art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010 (la data del trasferimento)
o, comunque, ai fini di una rimessione in termini, essendovi evidenti elementi di fatto indiziari che inducono a ritenere poco credibile (se non inverosimile) la tesi di parte ricorrente.
Un primo elemento si ricava proprio dagli atti prodotti dal ricorrente: la lettera di licenziamento del 06.10.2022 (all. 18) è stata infatti inviata dopo l'esaurimento della procedura di cui all'art. 4
L. 223/91, conclusa con accordo sindacale del 09.09.2022; dalla lettura di tale documento risulta che ai 182 lavoratori rimasti in capo al Fallimento Alcar s.r.l. a far data dal 01.04.2022, tra i quali era compreso il ricorrente, era stata inviata la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare e che, nei loro confronti, era stata concessa la CIGS per cessazione di attività, con decorrenza dal 01.04.2022 fino al 31.12.2022 (all. 17); anche se in atti non vi è prova dell'invio di tale comunicazione ai lavoratori, data anche la contumacia del
Fallimento Alcar s.r.l., dai suddetti documenti prodotti dallo stesso ricorrente si ricavano chiari Co indizi della sua piena ed immediata conoscenza del mancato trasferimento ad .
4 Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti risulta che la vicenda ha avuto risonanza nazionale, è stata preceduta da approfondite consultazioni con i sindacati, i quali hanno diffuso comunicati stampa ed hanno indetto assemblee presso le unità produttive interessate dalla cessione (all.ti 7 e 9); in particolare, nel comunicato stampa del 02.02.2022, avente ad oggetto il contenuto dell'accordo raggiunto in pari data ai sensi dell'art. 47 co. 5 L. 428/1990, si legge che
“I 190 lavoratori che resteranno in forza al fallimento avranno la copertura della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022”; la cassa integrazione era quindi espressamente prevista come forma di tutela per i lavoratori non rientranti tra i 193 coinvolti nel passaggio ad ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c. e rientranti invece tra i 190 interessati dalla retrocessione ex art. 104 bis co. 6
L.F.; non è quindi credibile che il ricorrente non fosse venuto a conoscenza di tali circostanze, con metà dei dipendenti che passavano a lavorare con la cessionaria e l'altra metà che restava dipendente del Fallimento Alcar s.r.l. e veniva messa in cassa integrazione straordinaria.
Ulteriore elemento indiziario è costituito dal fatto che il ricorrente ha prodotto una sola busta paga, relativa al mese di marzo 2022 (all. 14), che è quella immediatamente precedente la sua retrocessione alle dipendenze del fallimento Alcar s.r.l.; egli è stato quindi invitato a produrre le buste paga relative ai mesi successivi, con l'espresso avvertimento che apparivano rilevanti ai fini della decisione sull'eccezione preliminare di decadenza.
Il ricorrente non ha però adempiuto all'invito, deducendo di non essere in possesso delle buste paga successive a marzo 2022, in quanto non gli sarebbero state consegnate. Tale risposta – che sarebbe assolutamente poco credibile nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito nelle forme ordinarie - può essere coerente solo con la sospensione dei rapporti di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 L.F. e 189 D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e il riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Non rileva in senso contrario il fatto che egli fosse in cassa integrazione già a marzo 2022; anzi, proprio la busta paga di tale mese contiene elementi che rafforzano il convincimento che egli abbia avuto immediata conoscenza della retrocessione alle dipendenze del Fallimento Alcar
s.r.l., posto che a Marzo 2022, a fronte di 104 ore di , risultano anche 42 ore di lavoro CP_5 effettivo (oltre a 32 ore di ferie e 6 ore di frequentazione di corsi) e dall'estratto contributivo risultano 12 settimane di lavoro dipendente e una sola settimana di CIGS nei primi tre mesi del
2022, mentre nei mesi successivi (da aprile 2022 a febbraio 2023) risultano solo 47 settimane di
CIGS, quindi senza svolgimento alcuno di attività lavorativa;
non è quindi verosimile che egli non fosse a conoscenza delle vicende relative al suo contratto di lavoro a partire da aprile 2022, essendo il momento a partire dal quale ha definitivamente cessato di svolgere attività di lavoro effettivo ed è stato messo in CIGS, con sospensione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che non vi sono motivi concreti per individuare un dies a quo del termine di 60 gg. ex art. 6 L. 604/66 diverso da quello espressamente previsto dall'art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010
(la data del trasferimento) o, comunque, per concedere al ricorrente una rimessione in termini.
Pertanto, l'impugnazione stragiudiziale proposta con lettera del 06.12.2022 appare tardiva.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
5 In ogni caso, la domanda appare infondata per le ragioni esposte dal Tribunale di Torino con la sentenza in atti (pronunciata in data 06.10.2023 nei giudizi riunti iscritti al nn. 7180 – 7181/2022 promossi da ed altri), che viene espressamente richiamata in questa sede ai sensi Parte_3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo identico l'oggetto dei due giudizi.
In particolare, si rimanda alle condivisibili argomentazioni svolte in tale sentenza circa la validità dell'accordo sindacale intercorso in data 02.02.2022 tra in concordato Controparte_3 preventivo, Alcar s.r.l. (cedenti), (aggiudicataria) e Parte_2 CP_1 Controparte_2
sia con riferimento a presunti vizi formali dell'atto, sia con riferimento all'individuazione
[...] dei criteri di scelta dei lavoratori interessati al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicataria e alla non applicabilità della L. 223/91, trattandosi di lavoratori non da licenziare ma da assumere.
Al riguardo, si deve rilevare che, in base all'art. 47 co. 1 L. 428/1990, il trasferimento di azienda o di parte di azienda ex art. 2112 c.c. “in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori” deve essere preceduto solo da comunicazioni ai sindacati (regolarmente effettuate).
In base ai successivi commi 5 e 5-bis, “5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, co. 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda …”.
Nel caso di specie, la deroga al passaggio del ricorrente alle dipendenze dell'aggiudicataria
[...] CP_ è giustificata per effetto del già citato accordo sindacale del 02.02.2022, intervenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 co. 5 L. 428/1990 e 51 D.Lgs. 81/2015.
Secondo il ricorrente, non vi sarebbero le condizioni per derogare all'art. 2112 c.c., in quanto la procedura concordataria che vedeva coinvolta era finalizzata a garantire la Controparte_3 continuità aziendale;
tale tesi è smentita dal contenuto del verbale di accordo, ove al punto 3) si legge che “Il Fallimento Alcar s.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 47 co. 5 Legge 428/1990, che non sussistono i presupposti per la continuazione dell'attività produttiva che verrà pertanto cessata”.
Tale tesi è inoltre in contrasto con evidenti ragioni di ordine logico: la continuità aziendale è in primo luogo smentita dal fatto che, come si è già visto, “I 190 lavoratori che resteranno in forza al fallimento avranno la copertura della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022”; in secondo luogo, vi è in radice un'evidente incompatibilità tra tale continuità e le deduzioni svolte da parte ricorrente, secondo cui difetterebbero i presupposti per la deroga all'art. 2112 c.c.; se, secondo il ricorrente, tutti i lavoratori dovevano essere ceduti ad non si comprende con quali CP_1 lavoratori il Fallimento Alcar avrebbe dovuto cercare di garantire la continuità aziendale.
6 Infine, la tesi della continuità aziendale appare smentita dal contenuto del già citato accordo sindacale del 09.09.2022 (all. 17), dal quale risulta che la CIGS di cui hanno beneficiato tutti i 182 lavoratori rimasti in capo al Fallimento Alcar s.r.l., compreso il ricorrente, con decorrenza dal
01.04.2022 fino al 31.12.2022, era stata concessa per crisi con cessazione di attività.
Per quanto esposto, l'accordo sindacale rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 47 co. 5 L. 428/90 e, pertanto, l'impresa aggiudicataria non aveva l'obbligo di assumere tutti i dipendenti di Alcar, essendo ammesse deroghe all'art. 2112 c.c.; tali deroghe non sono soggette alle previsioni degli artt. 4 e 5 L. 223/91 (Cass. 1383/2018; Cass. 31946/2019).
Del tutto generica appare l'eccezione di violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni ex art. 47 co. 6 L. 428/90, non essendo stato dedotto, nemmeno genericamente, quali lavoratori sarebbero stati assunti in violazione di tale previsione, nel periodo previsto dalla norma (entro un anno dalla data del trasferimento), ovvero nel periodo previsto al punto 10) dell'accordo
(“Per un periodo equivalente alla durata degli ammortizzatori sociali in utilizzo al Fallimento e, comunque, entro il termine massimo di 18 mesi decorrente dal giorno dell'effettiva cessione”).
Infine, appaiono infondate le domande formulate al punto 8) delle conclusioni nei confronti del
Fallimento Alcar s.r.l., per i motivi esposti nella sentenza n. 21/24 del Tribunale di Lecce, emessa in data 25.01.2024 nel giudizio iscritto al n. 5471/2023, che devono qui intendersi integralmente richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo identico l'oggetto dei due giudizi.
In particolare, si deve rilevare che – come stabilito in tale sentenza – con lettera del 06.10.2022 il Fallimento Alcar s.r.l. comunicava al ricorrente il licenziamento per cessazione di attività, con l'espressa indicazione che la cessazione del rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto a partire dal 31.12.2022 (termine ultimo della CIGS inizialmente concessa con decreto 24.05.2022 n. 930), in coerenza con quanto previsto al punto 7 dell'accordo sindacale del 09.09.2022; al successivo punto 8 di tale accordo era poi espressamente previsto il differimento dei licenziamenti, in caso di proroga oltre il 31.12.2022 degli ammortizzatori sociali, come è avvenuto nel caso di specie.
Non è quindi fondata la tesi di parte ricorrente, nella parte in cui si afferma che la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata al Centro per l'Impiego con decorrenza 31.03.2023 sarebbe in realtà un licenziamento privo di comunicazione in forma scritta e, quindi, inefficace;
come si è già evidenziato, il rapporto di lavoro era stato infatti sospeso a norma dell'art. 72 L.F. a partire dal 01.04.2022; in base a tale norma, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo;
previsione analoga (ma specifica con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e molto più dettagliata nei commi successivi al primo circa gli adempimenti richiesti) è contenuta nel già citato art. 189 co. 1 D.Lgs. 14/2019, in base al quale
“
1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”.
Si rimanda alla già citata sentenza n. 214/2024 per le ragioni che, nel caso di specie, inducono a ritenere applicabile ratione temporis l'art. 72 L.F. in luogo dell'art. 189 co. 1 D.Lgs. 14/2019.
7 Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che la normativa innanzi richiamata induce a ritenere che la lettera di licenziamento del 06.10.2022 fosse già di per sé chiara espressione della volontà del curatore fallimentare di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con il ricorrente.
Come già evidenziato, infatti, il differimento del recesso al 31.12.2022 era previsto nella lettera di licenziamento, in coerenza con il punto 7 dell'accordo sindacale del 09.09.2022; al successivo punto 8 di tale accordo era poi espressamente previsto il differimento dei licenziamenti, in caso di proroga oltre il 31.12.2022 degli ammortizzatori sociali, come è avvenuto nel caso di specie.
Non sembra quindi che fosse necessaria un'ulteriore comunicazione scritta della risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza finale del periodo di , ciò tanto più ove si consideri che dal CP_5 contenuto dell'accordo sindacale del 09.09.2022 si evince chiaramente che il licenziamento di tutto il personale era previsto come conseguenza inevitabile della chiusura totale dell'attività – per cui non erano previsti criteri per individuare i lavoratori nei cui confronti operare il recesso – il che implica che il differimento dell'effetto risolutivo prima al 31.12.2022 e poi al 31.03.2023 non poteva in alcun modo essere frutto di un ripensamento del curatore.
Infine, ai punti 9 e 11 le parti si davano reciprocamente atto che l'eventuale differimento dei licenziamenti avrebbe costituito implicita deroga al termine di 120 giorni previsto dall'art. 24 co.
1 L. 223/91 e che eventuali vizi formali dell'accordo dovevano ritenersi sanati ai sensi dell'art. 4 co. 12 L. 223/91. Non vi sono quindi motivi per ritenere inefficace il licenziamento impugnato.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese, come peraltro disposto anche dal Tribunale di Torino nella citata sentenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
04/05/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_6
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 31/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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