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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
C.F. ), persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Michele Parravicini del foro di Como, con studio in Parte_2
Como, via Cinque Giornate n. 41, presso il quale viene eletto domicilio
OPPONENTE contro
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione Controparte_1
al Registro delle Imprese di ), in persona dei procuratori e legali CP_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore e , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Antonio Galasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca
n. 4
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <revocare il decreto ingiuntivo opposto rep. 3824/2023 rg 3843/2023 in accoglimento dei motivi esposti nella citazione in opposizione, in particolare accertare e dichiarare il diritto all'estinzione dell'obbligazione fidejussoria ex art. 1955 CC per fatto
pagina 1 di 4 colpevole del creditore . Accertare e dichiarare inefficace e/o non opponibile ai sensi CP_4
degli artt. 1399-1398-1325 CC la fideiussione di cui è causa rilasciata a soggetto non legittimato privo di poteri di straordinaria amministrazione e mai ratificata dall'ente e dagli organi gestori in data successiva al 21/6/2019. In via subordinata: previ gli accertamenti istruttori del caso, rideterminare la minor somma oggetto di fideiussione che verrà accertata in corso di causa tenuto conto delle somme effettivamente dovute da nei confronti di CP_4 Controparte_5
dando atto del fatto colpevole del creditore principale sanzionabile ex art. 1955 CC. In via istruttoria: ammettersi tutti i mezzi di prova indicati in citazione e nelle memorie ex art. 171 TER
n. 1 e 171 TER n. 2 c.p.c., ritenendo gli stessi assolutamente fondamentali e dirimenti per il corretto accertamento di merito della vertenza. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari a favore dell'opponente liquidati in via tabellare ex DM 55/2014 e succ. modifiche>>.
Per parte opposta: <In principalità: - ferme restando le domande formulate in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1749/2023 emesso 28.11.2023 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott.
Agostino Abate, depositato il 29.11.2023. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata: - per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, ferme restando le altre domande formulate in via preliminare e pregiudiziale ed il rigetto di quelle avversarie, accertare
e dichiarare che la è debitrice della somma pari a € 400.000,00, oltre ad Parte_1
interessi così come contrattualmente e legalmente dovuti e da intendersi, comunque sia, ricondotti nei limiti dei tassi soglia stabiliti dalla legge 108/96 ove queste ultime fossero inferiori, fino al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, e condannarla al pagamento della somma suddetta. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione>>.
Fatto e diritto
La ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento di €400.000,00 nei Controparte_1
confronti della in virtù della fideiussione rilasciata da questa il 24/06/2019 per il Parte_1
soddisfacimento delle obbligazioni contratte dalla (doc. 5 fascicolo Controparte_5
monitorio), di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale in data 11/07/2023 (doc. 7 fascicolo monitorio) e che risulta debitrice della banca di €324.101,59 quale residuo di un mutuo fondiario pagina 2 di 4 (docc. 1 e 8 fascicolo monitorio e docc.
5-6 opposta) e di €233.768,06 quale saldo debitore di un conto corrente (docc. 4 e 9 fascicolo monitorio e doc. 4 opposta).
La ha opposto il decreto sulla base dei motivi che saranno esaminati nel Parte_1
prosieguo e la si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità Controparte_1 dell'azione monitoria.
Il G.I. ha condivisibilmente ritenuto la causa matura per la decisione senza l'espletamento d'attività istruttoria.
§§§
A. Violazione delle prescrizioni dell'art. 1955 c.c.
Secondo l'opponente, la fideiussione si sarebbe estinta perché l'istituto di credito non ha avanzato alcuna pretesa sulle somme del conto corrente in giacenza presso il Fondo Unico
Giustizia (cfr. docc. 1 e 4 opponente) e sulle somme di cui al contratto ipotecario.
In verità, da un lato, non v'è prova che la somma riferibile al conto corrente (che in data
28/10/2019 presentava un saldo passivo di €184.996,39, non essendovi neppure dimostrazione delle asserite giacenze attive di “castelletto”: cfr. doc. 3 opponente) complessivamente sequestrata tuttora in giacenza sia pari a €333.905,97 (e, anzi, v'è prova contraria fornita dalla stessa opponente, posto che la somma degli importi sub docc.
2 e 5-9 è pari a €160.697,97 ed è l'opposta, sub doc. 3, a fornire dimostrazione documentale della complessiva somma sequestrata di €187.341,35) e, dall'altro, la
[...]
ha depositato l'istanza di insinuazione al passivo (doc. 7 opposta). Controparte_1
B. Inefficacia e/o non opponibilità del contratto di fideiussione ex artt. 1398-1399-1325 c.c.
La fideiussione è stata sottoscritta, in data 24/06/2019, dalla consigliere CP_6
previa apposita delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
[...]
datata 21/06/2019 (doc. 9 opposta). Non possono, pertanto, trovare alcun accoglimento le doglianze formulate sul punto dall'opponente.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri prossimi ai minimi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la pagina 3 di 4 semplicità e la natura documentale della controversia. Si giustifica la condanna del debitore per lite temeraria a una somma pari a 1/3 delle spese di lite, posto che entrambi i motivi d'opposizione risultano palesemente smentiti da documentazione prodotta dalla stessa opponente
(primo motivo: cfr. docc. da 5 a 9) o, comunque, alla stessa nota e in atti sin dalla fase monitoria
(secondo motivo: cfr. doc. 5 fascicolo monitorio1).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1749/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€12.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
- condanna parte opponente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €4.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Como, 28/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nonostante la previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione con verbale sottoscritto dalla sua
Presidente in citazione si legge che < ed i successivi amministratori pro tempore Parte_3 Parte_3 nominati mai ebbero contezza del contratto di fidejussione>>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
C.F. ), persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Michele Parravicini del foro di Como, con studio in Parte_2
Como, via Cinque Giornate n. 41, presso il quale viene eletto domicilio
OPPONENTE contro
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione Controparte_1
al Registro delle Imprese di ), in persona dei procuratori e legali CP_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore e , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Antonio Galasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca
n. 4
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <revocare il decreto ingiuntivo opposto rep. 3824/2023 rg 3843/2023 in accoglimento dei motivi esposti nella citazione in opposizione, in particolare accertare e dichiarare il diritto all'estinzione dell'obbligazione fidejussoria ex art. 1955 CC per fatto
pagina 1 di 4 colpevole del creditore . Accertare e dichiarare inefficace e/o non opponibile ai sensi CP_4
degli artt. 1399-1398-1325 CC la fideiussione di cui è causa rilasciata a soggetto non legittimato privo di poteri di straordinaria amministrazione e mai ratificata dall'ente e dagli organi gestori in data successiva al 21/6/2019. In via subordinata: previ gli accertamenti istruttori del caso, rideterminare la minor somma oggetto di fideiussione che verrà accertata in corso di causa tenuto conto delle somme effettivamente dovute da nei confronti di CP_4 Controparte_5
dando atto del fatto colpevole del creditore principale sanzionabile ex art. 1955 CC. In via istruttoria: ammettersi tutti i mezzi di prova indicati in citazione e nelle memorie ex art. 171 TER
n. 1 e 171 TER n. 2 c.p.c., ritenendo gli stessi assolutamente fondamentali e dirimenti per il corretto accertamento di merito della vertenza. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari a favore dell'opponente liquidati in via tabellare ex DM 55/2014 e succ. modifiche>>.
Per parte opposta: <In principalità: - ferme restando le domande formulate in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1749/2023 emesso 28.11.2023 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice Dott.
Agostino Abate, depositato il 29.11.2023. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata: - per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, ferme restando le altre domande formulate in via preliminare e pregiudiziale ed il rigetto di quelle avversarie, accertare
e dichiarare che la è debitrice della somma pari a € 400.000,00, oltre ad Parte_1
interessi così come contrattualmente e legalmente dovuti e da intendersi, comunque sia, ricondotti nei limiti dei tassi soglia stabiliti dalla legge 108/96 ove queste ultime fossero inferiori, fino al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, e condannarla al pagamento della somma suddetta. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione>>.
Fatto e diritto
La ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento di €400.000,00 nei Controparte_1
confronti della in virtù della fideiussione rilasciata da questa il 24/06/2019 per il Parte_1
soddisfacimento delle obbligazioni contratte dalla (doc. 5 fascicolo Controparte_5
monitorio), di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale in data 11/07/2023 (doc. 7 fascicolo monitorio) e che risulta debitrice della banca di €324.101,59 quale residuo di un mutuo fondiario pagina 2 di 4 (docc. 1 e 8 fascicolo monitorio e docc.
5-6 opposta) e di €233.768,06 quale saldo debitore di un conto corrente (docc. 4 e 9 fascicolo monitorio e doc. 4 opposta).
La ha opposto il decreto sulla base dei motivi che saranno esaminati nel Parte_1
prosieguo e la si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità Controparte_1 dell'azione monitoria.
Il G.I. ha condivisibilmente ritenuto la causa matura per la decisione senza l'espletamento d'attività istruttoria.
§§§
A. Violazione delle prescrizioni dell'art. 1955 c.c.
Secondo l'opponente, la fideiussione si sarebbe estinta perché l'istituto di credito non ha avanzato alcuna pretesa sulle somme del conto corrente in giacenza presso il Fondo Unico
Giustizia (cfr. docc. 1 e 4 opponente) e sulle somme di cui al contratto ipotecario.
In verità, da un lato, non v'è prova che la somma riferibile al conto corrente (che in data
28/10/2019 presentava un saldo passivo di €184.996,39, non essendovi neppure dimostrazione delle asserite giacenze attive di “castelletto”: cfr. doc. 3 opponente) complessivamente sequestrata tuttora in giacenza sia pari a €333.905,97 (e, anzi, v'è prova contraria fornita dalla stessa opponente, posto che la somma degli importi sub docc.
2 e 5-9 è pari a €160.697,97 ed è l'opposta, sub doc. 3, a fornire dimostrazione documentale della complessiva somma sequestrata di €187.341,35) e, dall'altro, la
[...]
ha depositato l'istanza di insinuazione al passivo (doc. 7 opposta). Controparte_1
B. Inefficacia e/o non opponibilità del contratto di fideiussione ex artt. 1398-1399-1325 c.c.
La fideiussione è stata sottoscritta, in data 24/06/2019, dalla consigliere CP_6
previa apposita delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
[...]
datata 21/06/2019 (doc. 9 opposta). Non possono, pertanto, trovare alcun accoglimento le doglianze formulate sul punto dall'opponente.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri prossimi ai minimi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la pagina 3 di 4 semplicità e la natura documentale della controversia. Si giustifica la condanna del debitore per lite temeraria a una somma pari a 1/3 delle spese di lite, posto che entrambi i motivi d'opposizione risultano palesemente smentiti da documentazione prodotta dalla stessa opponente
(primo motivo: cfr. docc. da 5 a 9) o, comunque, alla stessa nota e in atti sin dalla fase monitoria
(secondo motivo: cfr. doc. 5 fascicolo monitorio1).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1749/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€12.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
- condanna parte opponente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €4.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo.
Como, 28/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nonostante la previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione con verbale sottoscritto dalla sua
Presidente in citazione si legge che < ed i successivi amministratori pro tempore Parte_3 Parte_3 nominati mai ebbero contezza del contratto di fidejussione>>.