CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutte rappresentate e difese dagli Avvocati LENTINI FEDERICO e MAGRO RICCARDO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LONGO EUGENIO Parte_4
e LONGO SEBASTIANO
- Appellato - All'udienza del 3/07/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto Con la sentenza n. 559/2023 del 13.06.2023 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2021 emesso il 6.08.2021 dal Parte_3 medesimo Tribunale, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di € 41.884,61 a titolo di TFR, oltre interessi e spese, Parte_4 credito da costui maturato in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato costituito in data 1.04.1989 alle dipendenze della , poi Parte_5 trasferito ex art. 2112 c.c. alla - per effetto di Controparte_1 un contratto di affitto di azienda intervenuto tra le due imprese – alle cui dipendenze lo stesso aveva lavorato con le stesse mansioni dal 24.11.2015 al 3.08.2017, data del suo licenziamento.
1 Osservava il Tribunale che la sussistenza del fenomeno circolatorio disciplinato dall'art. 2112 c.c., attestato dal contratto di affitto di azienda del 13.11.2015, in atti, determinava la responsabilità solidale della cedente e della cessionaria in ordine ai crediti maturati dai lavoratori ceduti, tra cui il e, Pt_4 nello specifico, per il pagamento del TFR;
riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti, atteso che il credito per TFR era divenuto esigibile solo nel 2019, allorché non aveva ottemperato all'ordine Parte_3 di reintegra disposto dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore nel 2017, non rilevando a tal fine che e avessero dismesso le quote della Parte_2 Parte_1 Parte_5
, o che la società non fosse più attiva da anni, dovendo, comunque, le stesse
[...] rispondere, ex art. 2290 c.c., delle obbligazioni sociali sorte fino al momento dello scioglimento del vincolo sociale. Con riguardo all'eccezione di compensazione, dedotta dalle opponenti in relazione all'asserita qualità di socio di fatto del (all'epoca coniuge di Pt_4
sorella delle appellanti ed anch'essa socia della Controparte_2 Parte_5
), in virtù della quale lo stesso avrebbe rinunciato al TFR per far fronte
[...] agli ingenti debiti societari, riteneva il Tribunale che, indipendentemente dalla prova della qualità di socio, tale atto dovesse comunque considerarsi radicalmente nullo, in quanto integrante una rinuncia ad un credito non ancora venuto ad esistenza ed inoltre in quanto non era inserito, e dunque giustificato, da un più ampio accordo transattivo. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Lamentano sostanzialmente le appellanti l'omessa indagine in ordine all'allegata qualità di socio di fatto già rivestita dal qualità alla cui stregua Pt_4
l'atto di dismissione del TFR da costui maturato si sarebbe dovuto qualificare non già come rinuncia (come aveva erroneamente ritenuto il primo giudice), bensì quale atto dispositivo inserito in un accordo intervenuto tra i soci della Parte_5
che aveva previsto la compensazione, da parte di tutti i soci lavoratori, di
[...] tale credito con gli opposti debiti della società, di gran lunga superiori;
accordo che, secondo l'assunto delle appellanti, avrebbe comportato la liberatoria del Pt_4 rispetto ad ulteriori eventuali richieste di pagamento. Hanno, dunque, chiesto integrarsi l'attività istruttoria, tempestivamente richiesta con il ricorso di primo grado, diretta a dimostrare tale qualità.
ha resistito al gravame, tornando a contestare di aver mai Parte_4 rivestito la qualità di socio della e ad eccepire la nullità di Parte_5
2 qualsivoglia asserita rinuncia al TFR oltre che il difetto di prova della sussistenza di debiti societari, determinati, liquidi ed esigibili, in tesi opponibili in compensazione. All'udienza del 3.07.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è infondato. Nessuna contestazione è stata sollevata circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instaurato dalla e poi Parte_5 dalla ditta individuale con il non essendo stata neppure Parte_3 Pt_4 contestata l'insorgenza del credito per TFR, a quello correlato.
Le appellanti hanno, infatti, eccepito esclusivamente l'estinzione di siffatto credito mediante la sua asserita “compensazione” con i debiti sociali, compensazione prevista in un accordo intervenuto tra i soci lavoratori della tra i quali lo stesso appellato. Parte_5
Orbene, a monte di ogni possibile accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto sociale di fatto tra il e la ciò che Pt_4 Parte_5 appare dirimente, ai fini della presente decisione, è la qualificazione del fatto estintivo del credito ingiunto, che le appellanti individuano nella sua compensazione con i debiti sociali. Tale qualificazione non può essere condivisa. Premesso che l'istituto della compensazione ex art. 1243 c.c. implica la reciprocità delle opposte ragioni di credito e debito, entrambe certe, liquide ed esigibili, tra gli stessi soggetti (salvo i casi previsti dall'art. 1247 c.c., qui non ricorrenti), non può che rilevarsi l'assenza, nel caso di specie, di tali presupposti.
L'eventuale rapporto societario asseritamente sussistente, in via di fatto, anche in capo al infatti, avrebbe determinato la sua responsabilità illimitata Pt_4
e solidale (con gli altri soci e con la società) per tutti i debiti sociali da quest'ultima contratti prima dello scioglimento del rapporto societario: tale responsabilità è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società (v. Cass. n. 6293 del 19/03/2014); i primi, infatti, hanno azione diretta anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, potendo fare affidamento, per il soddisfacimento dei propri crediti, sia sul patrimonio personale di questi che sul fondo comune della società. Non appare, dunque, configurabile alcuna possibilità di “compensazione” tra un credito (liquido, certo ed esigibile) quale quello per TFR, maturato dal (socio) lavoratore verso la società, con debiti di cui il medesimo socio, in solido con la
3 società, è chiamato a rispondere nei confronti di terzi, mancando il presupposto della reciprocità delle opposte ragioni di credito/debito: né avrebbe potuto la società pretendere in pagamento (anche mediante l'asserita compensazione) la quota dei debiti sociali idealmente gravante sul socio (la misura della cui partecipazione non è stata, invero, neppure allegata), non venendosi a determinare, nel caso di specie, un debito del socio verso la società, ma, come detto, un debito diretto del socio verso i terzi creditori. Deve piuttosto ritenersi che il contenuto dell'asserito accordo avrebbe comportato una sorta di “conferimento” del TFR maturato dai soci lavoratori nel patrimonio della società, mediante il quale essi avrebbero deciso di “finanziarla” sgravandola di tali debiti onde consentirle di far fronte più facilmente alle altre già ingenti esposizioni debitorie verso terzi. Tuttavia, a prescindere dall'esistenza di tale accordo - la cui prova non è stata peraltro adeguatamente fornita, siccome affidata all'interrogatorio formale dell'appellato e a deposizioni testimoniali articolate in modo del tutto vago e generico (“vero è che si era stabilito in famiglia con un accordo tra i soci che il credito vantato da ciascuno di noi a titolo di TFR dovesse essere compensato con i debiti sociali”; “vero è che si prese questa decisione perché tutti i componenti della società dovevano partecipare all'esposizione debitoria ed in tal modo i soci che lavoravano avrebbero pagato meno, rinunciando ai propri crediti”), inidonee a dimostrare l'esistenza di una vera e propria delibera sociale nel senso indicato dalle appellanti - deve in ogni caso convenirsi con il primo giudice circa l'effettiva natura di tale atto abdicativo, consistente, in definitiva, in una rinuncia al TFR, seppur finalizzata a finanziare la società. Come tale è corretto il rilievo della sua nullità, in quanto sarebbe stata effettuata in un momento, anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, in cui il diritto al TFR non era ancora maturato, dovendosi, in tal senso aderire al costante l'orientamento di legittimità secondo cui “Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia - mediante partecipazione alla deliberazione dell'assemblea e sottoscrizione del relativo verbale - effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato” (Cass. n. 4822 del 07/03/2005; n. 23087 del 11/11/2015; n. 14510 del 28/05/2019). L'appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4 Difetta, infine, alcuna specifica allegazione in ordine all'invocata condanna delle appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., domanda che va pertanto disattesa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 559/2023 resa il 13.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Condanna le appellanti a pagare all'appellato le spese di lite che liquida per compensi in € 3.473,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
5