CASS
Ordinanza 8 settembre 2021
Ordinanza 8 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2021, n. 33203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33203 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZZ AN NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33203 Anno 2021 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la !Alt decisione impugnata, pronunciata dal/Tribunale di La Spezia il 15/01/2019, con cui l'imputato TO CE AP veniva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, e 423 cod. pen., commesso a La Spezia il 26/05/2015. 2. Avverso questa sentenza RB CE AP, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per l'incongruità del compendio probatorio acquisitoj ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO CE AP è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, per effetto delle immagini estrapolate 2 dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della persona offesa, RI ER, che consentivano di identificare il ricorrente come il soggetto che si introduceva nell'immobile della vittima, in concomitanza con gli accadimenti criminosi. Del resto, era stato lo stesso ER, dopo avere visionato le immagini in questione, a riconoscere senza esitazione AP come l'individuo che, alle ore 11.41 del 26/05/2015, si era introdotto nella sua abitazione causando l'incendio oggetto di contestazione. Questa ricostruzione dei fatti, peraltro, risultava corroborata da un ulteriore elemento indiziario, costituito dal fatto che AP era a conoscenza degli spostamenti della persona offesa, abitando l'immobile confinante con quello della vittima. Si aggiunga ulteriormente che TO CE AP aveva rapporti fortemente conflittuali con la persona offesa, attestati dal fatto che i due soggetti risultavano contrapposti in una pluralità di procedimenti, uno dei quali veniva trattato nella mattinata della stessa giornata in cui si verificavano gli accadimenti criminosi, nel quale RI ER si era costituito parte civile contro l'imputato. 2.1. In questa, univoca, cornice probatoria, non era possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini esclusivamente ipotetici dalla difesa del ricorrente e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Genova, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, riconducibile all'estraneità di AP all'incendio dell'abitazione della persona offesa, conseguente al mancato riconoscimento dell'individuo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate presso l'immobile incendiato. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). 3 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AN CE AP deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale NE CE NR SE IN •
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33203 Anno 2021 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la !Alt decisione impugnata, pronunciata dal/Tribunale di La Spezia il 15/01/2019, con cui l'imputato TO CE AP veniva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, e 423 cod. pen., commesso a La Spezia il 26/05/2015. 2. Avverso questa sentenza RB CE AP, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per l'incongruità del compendio probatorio acquisitoj ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO CE AP è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Genova, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, per effetto delle immagini estrapolate 2 dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della persona offesa, RI ER, che consentivano di identificare il ricorrente come il soggetto che si introduceva nell'immobile della vittima, in concomitanza con gli accadimenti criminosi. Del resto, era stato lo stesso ER, dopo avere visionato le immagini in questione, a riconoscere senza esitazione AP come l'individuo che, alle ore 11.41 del 26/05/2015, si era introdotto nella sua abitazione causando l'incendio oggetto di contestazione. Questa ricostruzione dei fatti, peraltro, risultava corroborata da un ulteriore elemento indiziario, costituito dal fatto che AP era a conoscenza degli spostamenti della persona offesa, abitando l'immobile confinante con quello della vittima. Si aggiunga ulteriormente che TO CE AP aveva rapporti fortemente conflittuali con la persona offesa, attestati dal fatto che i due soggetti risultavano contrapposti in una pluralità di procedimenti, uno dei quali veniva trattato nella mattinata della stessa giornata in cui si verificavano gli accadimenti criminosi, nel quale RI ER si era costituito parte civile contro l'imputato. 2.1. In questa, univoca, cornice probatoria, non era possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini esclusivamente ipotetici dalla difesa del ricorrente e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Genova, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente, riconducibile all'estraneità di AP all'incendio dell'abitazione della persona offesa, conseguente al mancato riconoscimento dell'individuo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate presso l'immobile incendiato. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). 3 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AN CE AP deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale NE CE NR SE IN •