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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2659/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. Controparte_2
) con sede a Terni in Via XX Settembre n. 166 ; rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Francesco Cipriano del foro di Terni (PEC: ed elettivamente domiciliato Email_1 nel suo studio sito a Terni in Via XX Settembre n. 15
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino, Maria Lisa Orsini , Anna
Piersanti e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in RI (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della Controparte_2 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 9729\2024 emessa dal Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di RI-Forlì-Cesena in data 12/09/2024 (notificata nei confronti del ricorrente in data 19/09/2024 e nei confronti dell'ente obbligato in
1 solido in data 24/09/2024 ) del valore di € 2.884,12 è risultata immeritevole di accoglimento .
In particolare è stato contestato alla parte opponente la violazione di cui all'art. 3, comma 3, parte prima, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983 per avere impedito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro l'esercizio dei poteri di vigilanza in relazione ai fatti descritti da nella sua Parte_1 richiesta di intervento in data 19/07/2018 relativa alla sua attività lavorativa irregolare prestata a favore della da Controparte_2 aprile 2017 al 02/05/2018 in una struttura ricettiva a Cattolica (RN), in Via del
Prete n. 81 dove la ospitava bambini provenienti dalla Bielorussia CP_2 retribuita con la somma netta di € 1.500,00 euro mensili per un totale di € 6.000,00 corrisposti a mezzo bonifici bancari allegati in atti .
Nel caso di specie risulta circostanza non contestata che nonostante le plurime richieste dell'ispettore validamente ricevute dalla , quest'ultima non CP_2 abbia mai consegnato la documentazione richiesta atta a giustificare la presenza di nella sede di Cattolica gestita dalla . Parte_1 CP_2
Del tutto inconsistente è la giustificazione addotta dalla parte opponente circa il fatto che “la non ha trasmesso la documentazione richiesto poiché CP_2 non poteva farlo in quanto, in effetti, non la possedeva essendo inesistente né, peraltro, sussisteva un obbligo a tenere registri ove rendicontare i rimborsi spese ” , avendo la lavoratrice prodotto la documentazione bancaria e la corrispondenza e-mail intercorsa con la attestante l'effettiva CP_2 sussistenza del rapporto di lavoro di cui è causa sicuramente inquadrabile alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato .
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti “ Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste ” (Cass. Sez. L. n. 9468 del 18/04/2013 Rv. 626552 - 01) Contr La parte ricorrente soccombente sarà quindi tenuta a rimborsare alla di
RI le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis
2 cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 con ricorso depositato in data 16\10\2024, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di RI . Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'
[...]
di RI delle spese processuali consistenti nel Controparte_3 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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