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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 921/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 11.19 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e l'avv.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Alessio Genito
Per il Ministero nessuno
Il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 921/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ) con l'avv. Alessio Genito (c.f.
[...] C.F._7 C.F._8
PARTI RICORRENTI contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato ( e e a tempo indeterminato Parte_3 Pt_2 Pt_4 Pt_7
( e alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la Parte_1 Parte_5 Pt_6 mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertato il loro diritto a vedersi riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui per la formazione e l'aggiornamento tramite la Carta del Docente, condannarsi il CP_1
Pag. 2 di 9 , c.f. , avente sede in Roma, Via di Trastevere n. 76 A, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 pro - tempore a corrispondere, a titolo di Bonus, ai docenti: - l'importo di Euro 2.000,00 CP_2 Parte_1
(duemila/00), - l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); - l'importo Parte_3 Parte_2 di Euro 3.000/00 (tremila/00); - l'importo complessivo di Euro 3.000/00 (tremila/00); - Parte_4 Parte_5
l'importo complessivo di Euro 2000,00 (duemila/00); - l'importo complessivo di Euro
[...] Parte_6
2000,00 (duemila/00); - l'importo complessivo pari ad Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00). Parte_7
Oltre accessori di legge. Vittoria di spese ed onorari”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
Pag. 3 di 9 sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_1 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1,8 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pag. 4 di 9 3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_3 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc.2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_2 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pag. 5 di 9 5. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_4 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_5 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
7. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_6 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche(cfr. docc. 6,9 fascicolo ricorrente).
Pag. 6 di 9 Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_7 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro
5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali), con aumento del 70% ex art. 4 co. 2 DM cit. attesa la presenza di più parti (n. 7) aventi la medesima posizione processuale.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
Pag. 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_1 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_3 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra. a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_2 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra. a vedersi riconoscere il beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_5 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 8 di 9 personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_6 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_7 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 3.585,30 per compensi professionali, oltre contributo unificato per euro 118,50, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
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TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 921/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 11.19 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e l'avv.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Alessio Genito
Per il Ministero nessuno
Il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 921/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ) con l'avv. Alessio Genito (c.f.
[...] C.F._7 C.F._8
PARTI RICORRENTI contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato ( e e a tempo indeterminato Parte_3 Pt_2 Pt_4 Pt_7
( e alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la Parte_1 Parte_5 Pt_6 mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertato il loro diritto a vedersi riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui per la formazione e l'aggiornamento tramite la Carta del Docente, condannarsi il CP_1
Pag. 2 di 9 , c.f. , avente sede in Roma, Via di Trastevere n. 76 A, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 pro - tempore a corrispondere, a titolo di Bonus, ai docenti: - l'importo di Euro 2.000,00 CP_2 Parte_1
(duemila/00), - l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); - l'importo Parte_3 Parte_2 di Euro 3.000/00 (tremila/00); - l'importo complessivo di Euro 3.000/00 (tremila/00); - Parte_4 Parte_5
l'importo complessivo di Euro 2000,00 (duemila/00); - l'importo complessivo di Euro
[...] Parte_6
2000,00 (duemila/00); - l'importo complessivo pari ad Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00). Parte_7
Oltre accessori di legge. Vittoria di spese ed onorari”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
Pag. 3 di 9 sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_1 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1,8 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pag. 4 di 9 3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_3 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc.2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_2 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pag. 5 di 9 5. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_4 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_5 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
7. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze Parte_6 dell'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche(cfr. docc. 6,9 fascicolo ricorrente).
Pag. 6 di 9 Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto Parte_7 individuale di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s. 2024/2025, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro
5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali), con aumento del 70% ex art. 4 co. 2 DM cit. attesa la presenza di più parti (n. 7) aventi la medesima posizione processuale.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
Pag. 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_1 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_3 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra. a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_2 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra. a vedersi riconoscere il beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_5 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 8 di 9 personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_6 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico Parte_7 di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 3.585,30 per compensi professionali, oltre contributo unificato per euro 118,50, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
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