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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Dotta Presidente rel.
Dott. Monica Mastrandrea Giudice Dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2023 promossa da:
(CUI 00XGS83), nato a [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Bava presso il quale ha eletto domicilio in via Guicciardini n.3.
-ricorrente-
CONTRO
Torino, Controparte_1
-resistente non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“nel merito: annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi. Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 24.02.2023, il sig.
, ha impugnato il provvedimento prot. n. 706/2022 del Questore della Provincia di Parte_1
Torino del 28.02.2022, notificatogli in data 31.03.2022, con cui è stata rigettata la richiesta datata 29.01.2021 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C del D.Lgs 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 20.03.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 26.10.2023, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Nel corso della causa sono stati escussi testi.
pagina 1 di 4 Con memoria del 26.10.2023 il difensore ha proposto in subordine la domanda di protezione speciale.
All'udienza del 19.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino bosniaco, si trova in Italia da più di trent'anni, e, in data Parte_1
24.10.2018, otteneva un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 1.1.2021 (doc. 4), poiché conviveva con le nipoti cittadine italiane nata a [...] il [...] e Controparte_2
nata a [...] il [...] (doc. 2), figlie del cittadino italiano Persona_1 Parte_2 marito della figlia del ricorrente e della di lui moglie , cittadina bosniaca, nata a Parte_3 Roma il 25.05.1968 (doc. 3), presso l'abitazione di situata in Torino, in Via Delle Parte_2
Querce n.49. Pertanto, in data 29.01.2021, il ricorrente presentava alla Questura della Provincia di Torino istanza per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari, insieme alla di lui moglie Parte_3
(doc. 5).
In data 2.11.2021 veniva notificato al ricorrente la comunicazione della Questura di Torino, adottata ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 281/1990, con la quale veniva comunicato il preavviso di rigetto “in quanto al predetto indirizzo non siete stati rintracciati e da quanto confermato da un familiare ivi reperito, il richiedente non abita unitamente alla propria nipote…Da accertamenti anagrafici la S.V. è residente in [...], indirizzo fittizio attribuito ai senza fissa dimora.”. Pertanto, la Questura di Torino, a fronte delle suesposte risultanze rigettava la domanda.
A tale preavviso il ricorrente rispondeva con una memoria con la quale esponeva le ragioni familiari a sostegno della domanda precedentemente formulata;
spiegava che a causa del covid era stato costretto a dormire su di un camper nei pressi dell'abitazione e che era in procinto di acquistare un immobile ove si sarebbe trasferito con la moglie, le nipoti e i loro genitori. Inoltre, affermava di essere affetto da gravi patologie per cui riceve cure salvavita e che non potrebbe essere curato nel Paese di origine (doc.
14 e 15) e, dunque, formulava anche istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. d bis) D.Lgs 286/1998 (doc. 6) in ragione delle precarie condizioni fisiche. Con provvedimento del Questore di Torino del 31.03.2022 ha rigettato l'istanza, non ravvisando le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno richiesta né per il rinnovo ad altro titolo. Alla richiesta di riesame inoltrata dal ricorrente faceva seguito la PEC della Questura ( doc. 9) con la quale si comunicava che non si sarebbe provveduto all'annullamento del diniego in autotutela e si avvisava il ricorrente della possibilità di presentare separata domanda di protezione speciale ovvero di un permesso per cure mediche.
3. In punto di diritto il Collegio osserva che pur essendo la domanda di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 TUI di competenza del giudice monocratico, tuttavia la proposizione della domanda di protezione speciale in via subordinata legittima l'intervento del Tribunale in composizione collegiale su entrambe le domande.
In effetti nel provvedimento di diniego il Questore ha preso esplicita posizione in ordine all'assenza dei seri motivi di caratteri umanitari rilevanti per il riconoscimento della protezione speciale. Tenuto conto che l'istanza è stata presentata in data 29.1.2021 con riguardo a questo ultimo aspetto la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale.
4.Tenuto conto dell'ordine delle conclusioni in primo luogo occorre esaminare se sussistono le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. C TUI, ovvero se pagina 2 di 4 persista il requisito della convivenza con la nipote italiana convivenza che aveva Controparte_2 giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari in data 24.10.2018. Nel provvedimento del Questore si dà conto del fatto che, a seguito degli accertamenti condotti dalla
Polizia Municipale di Torino, il ricorrente non sarebbe più convivente con la nipote italiana nel domicilio dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, nonché del fatto che a tale indirizzo non sarebbero state reperiti né la nipote italiana né il ricorrente.
Si rileva che il non si è costituito e che pertanto il Tribunale non dispone della CP_1 documentazione richiamata dal Questore a fondamento del diniego;
pur tuttavia non è contestato dal ricorrente che l'esito degli accertamenti svolti anche dopo il deposito della memoria in risposta al preavviso dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990 sia stato negativo, nel senso cioè che gli agenti della polizia municipale non hanno reperito all'indirizzo di via delle Querce n. 49, così come non è contestato che la residenza anagrafica ufficiale sia quella in via della Casa Comunale n.
1. Tuttavia nel ricorso si eccepisce che: 1) la residenza in via della Casa Comunale era la stessa in costanza di validità dei precedenti permessi ( come risulta dalla carta di identità emessa nel 2018 e prodotta quale doc.10); 2) la mancata considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale della trentennale permanenza sul territori italiano, le precarie condizioni di salute del ricorrente e soprattutto la presenza sul territorio italiano di tutto il nucleo famigliare ( moglie, figli e nipoti). In merito al presupposto della convivenza sono stati sentiti il genero e la figlia del ricorrente.
, genero del ricorrente ha dichiarato: CP_3
“ADR Sono sposato con la figlia da 10 anni abbiamo due figlie e mia moglie è incinta. Preciso che sono convivente e non sono sposato.
Anche i miei genitori vivono con me. In casa siamo in 11 perché ci sono anche i miei fratelli e mia sorella.
Io mi occupo di sgombero di case. Sono cittadini italiano perché sono nato qui e a 18 anni sono diventato cittadino italiano.
Confermo di abitare insieme a mia suocero e mia suocera, da molto tempo. Attualmente dormono nel camper posto di fronte alla casa e mangiamo tutti insieme.
ADR mio suocero lavora in modo irregolare. Avrebbe trovato un lavoro ma non glielo danno perché privo di permesso. Anche mia suocera collabora. Mia moglie non lavoro. Uno dei miei fratelli lavora. Anche loro sono cittadini italiani. Mio padre lavora per una ditta come autista.
Lui convive sempre con noi.
La figlia residente in [...] Torino ha dichiarato: Persona_2
“Sono figlia del ricorrente. Sono figlia unica. Io sono convivente con il teste precedente. Abbiamo due figlie e . Io non sono cittadina italiana ma le mie figlie si. CP_2 Per_1
ADR Viviamo insieme ai miei suoceri, i fratelli di mio marito e i miei genitori. Io sono sposata da 10 anni e loro hanno sempre vissuto con noi.
Io sono incinta.
Io non lavoro. Mio padre fa dei lavoretti, mio marito recupera ferro si occupa di sgomberi. Ci sono tre camere e un salone grande dove c'è un divano letto. Da poco i miei genitori si sono presi il camper perché durante il covid mio padre essendo cardiopatico temeva di ammalarsi essendo molti in casa e visto che la bambina andava a scuola.
Le bambine passano molto tempo coi miei genitori. Le mie figlie hanno 7 e 9 anni e vanno entrambe a scuola. Mio papà porta le nipoti a scuola che si trova vicino a noi. Per fortuna sono studiose.
Le testimonianze rese sono coerenti, concordanti e attendibili e pertanto il Tribunale ritiene raggiunta la prova in ordine al permanere della convivenza: la circostanza giustificata del pernottamento in camper da parte della coppia non va venire meno il requisito della condivisione degli spazi in cui si svolge la pagina 3 di 4 vita quotidiana e della comunione di affetti. Con riguardo poi al fatto che la residenza anagrafica non coincida con l'indirizzo di via delle Querce si ritiene tale circostanza non dirimente posto che già all'epoca in cui la Questura ha rilasciato il precedente permesso il ricorrente risultava residente in via della casa comunale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
5. Si reputa tuttavia sussistano gravi motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che in effetti i presupposti per l'accoglimento della domanda sono stati accertati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie la domanda è per l'effetto accerta il diritto di al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19 lett.c) TUI.
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 11.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Dotta Presidente rel.
Dott. Monica Mastrandrea Giudice Dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2023 promossa da:
(CUI 00XGS83), nato a [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Bava presso il quale ha eletto domicilio in via Guicciardini n.3.
-ricorrente-
CONTRO
Torino, Controparte_1
-resistente non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“nel merito: annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi. Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 24.02.2023, il sig.
, ha impugnato il provvedimento prot. n. 706/2022 del Questore della Provincia di Parte_1
Torino del 28.02.2022, notificatogli in data 31.03.2022, con cui è stata rigettata la richiesta datata 29.01.2021 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C del D.Lgs 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 20.03.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 26.10.2023, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Nel corso della causa sono stati escussi testi.
pagina 1 di 4 Con memoria del 26.10.2023 il difensore ha proposto in subordine la domanda di protezione speciale.
All'udienza del 19.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino bosniaco, si trova in Italia da più di trent'anni, e, in data Parte_1
24.10.2018, otteneva un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 1.1.2021 (doc. 4), poiché conviveva con le nipoti cittadine italiane nata a [...] il [...] e Controparte_2
nata a [...] il [...] (doc. 2), figlie del cittadino italiano Persona_1 Parte_2 marito della figlia del ricorrente e della di lui moglie , cittadina bosniaca, nata a Parte_3 Roma il 25.05.1968 (doc. 3), presso l'abitazione di situata in Torino, in Via Delle Parte_2
Querce n.49. Pertanto, in data 29.01.2021, il ricorrente presentava alla Questura della Provincia di Torino istanza per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari, insieme alla di lui moglie Parte_3
(doc. 5).
In data 2.11.2021 veniva notificato al ricorrente la comunicazione della Questura di Torino, adottata ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 281/1990, con la quale veniva comunicato il preavviso di rigetto “in quanto al predetto indirizzo non siete stati rintracciati e da quanto confermato da un familiare ivi reperito, il richiedente non abita unitamente alla propria nipote…Da accertamenti anagrafici la S.V. è residente in [...], indirizzo fittizio attribuito ai senza fissa dimora.”. Pertanto, la Questura di Torino, a fronte delle suesposte risultanze rigettava la domanda.
A tale preavviso il ricorrente rispondeva con una memoria con la quale esponeva le ragioni familiari a sostegno della domanda precedentemente formulata;
spiegava che a causa del covid era stato costretto a dormire su di un camper nei pressi dell'abitazione e che era in procinto di acquistare un immobile ove si sarebbe trasferito con la moglie, le nipoti e i loro genitori. Inoltre, affermava di essere affetto da gravi patologie per cui riceve cure salvavita e che non potrebbe essere curato nel Paese di origine (doc.
14 e 15) e, dunque, formulava anche istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. d bis) D.Lgs 286/1998 (doc. 6) in ragione delle precarie condizioni fisiche. Con provvedimento del Questore di Torino del 31.03.2022 ha rigettato l'istanza, non ravvisando le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno richiesta né per il rinnovo ad altro titolo. Alla richiesta di riesame inoltrata dal ricorrente faceva seguito la PEC della Questura ( doc. 9) con la quale si comunicava che non si sarebbe provveduto all'annullamento del diniego in autotutela e si avvisava il ricorrente della possibilità di presentare separata domanda di protezione speciale ovvero di un permesso per cure mediche.
3. In punto di diritto il Collegio osserva che pur essendo la domanda di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 TUI di competenza del giudice monocratico, tuttavia la proposizione della domanda di protezione speciale in via subordinata legittima l'intervento del Tribunale in composizione collegiale su entrambe le domande.
In effetti nel provvedimento di diniego il Questore ha preso esplicita posizione in ordine all'assenza dei seri motivi di caratteri umanitari rilevanti per il riconoscimento della protezione speciale. Tenuto conto che l'istanza è stata presentata in data 29.1.2021 con riguardo a questo ultimo aspetto la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale.
4.Tenuto conto dell'ordine delle conclusioni in primo luogo occorre esaminare se sussistono le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. C TUI, ovvero se pagina 2 di 4 persista il requisito della convivenza con la nipote italiana convivenza che aveva Controparte_2 giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari in data 24.10.2018. Nel provvedimento del Questore si dà conto del fatto che, a seguito degli accertamenti condotti dalla
Polizia Municipale di Torino, il ricorrente non sarebbe più convivente con la nipote italiana nel domicilio dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, nonché del fatto che a tale indirizzo non sarebbero state reperiti né la nipote italiana né il ricorrente.
Si rileva che il non si è costituito e che pertanto il Tribunale non dispone della CP_1 documentazione richiamata dal Questore a fondamento del diniego;
pur tuttavia non è contestato dal ricorrente che l'esito degli accertamenti svolti anche dopo il deposito della memoria in risposta al preavviso dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990 sia stato negativo, nel senso cioè che gli agenti della polizia municipale non hanno reperito all'indirizzo di via delle Querce n. 49, così come non è contestato che la residenza anagrafica ufficiale sia quella in via della Casa Comunale n.
1. Tuttavia nel ricorso si eccepisce che: 1) la residenza in via della Casa Comunale era la stessa in costanza di validità dei precedenti permessi ( come risulta dalla carta di identità emessa nel 2018 e prodotta quale doc.10); 2) la mancata considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale della trentennale permanenza sul territori italiano, le precarie condizioni di salute del ricorrente e soprattutto la presenza sul territorio italiano di tutto il nucleo famigliare ( moglie, figli e nipoti). In merito al presupposto della convivenza sono stati sentiti il genero e la figlia del ricorrente.
, genero del ricorrente ha dichiarato: CP_3
“ADR Sono sposato con la figlia da 10 anni abbiamo due figlie e mia moglie è incinta. Preciso che sono convivente e non sono sposato.
Anche i miei genitori vivono con me. In casa siamo in 11 perché ci sono anche i miei fratelli e mia sorella.
Io mi occupo di sgombero di case. Sono cittadini italiano perché sono nato qui e a 18 anni sono diventato cittadino italiano.
Confermo di abitare insieme a mia suocero e mia suocera, da molto tempo. Attualmente dormono nel camper posto di fronte alla casa e mangiamo tutti insieme.
ADR mio suocero lavora in modo irregolare. Avrebbe trovato un lavoro ma non glielo danno perché privo di permesso. Anche mia suocera collabora. Mia moglie non lavoro. Uno dei miei fratelli lavora. Anche loro sono cittadini italiani. Mio padre lavora per una ditta come autista.
Lui convive sempre con noi.
La figlia residente in [...] Torino ha dichiarato: Persona_2
“Sono figlia del ricorrente. Sono figlia unica. Io sono convivente con il teste precedente. Abbiamo due figlie e . Io non sono cittadina italiana ma le mie figlie si. CP_2 Per_1
ADR Viviamo insieme ai miei suoceri, i fratelli di mio marito e i miei genitori. Io sono sposata da 10 anni e loro hanno sempre vissuto con noi.
Io sono incinta.
Io non lavoro. Mio padre fa dei lavoretti, mio marito recupera ferro si occupa di sgomberi. Ci sono tre camere e un salone grande dove c'è un divano letto. Da poco i miei genitori si sono presi il camper perché durante il covid mio padre essendo cardiopatico temeva di ammalarsi essendo molti in casa e visto che la bambina andava a scuola.
Le bambine passano molto tempo coi miei genitori. Le mie figlie hanno 7 e 9 anni e vanno entrambe a scuola. Mio papà porta le nipoti a scuola che si trova vicino a noi. Per fortuna sono studiose.
Le testimonianze rese sono coerenti, concordanti e attendibili e pertanto il Tribunale ritiene raggiunta la prova in ordine al permanere della convivenza: la circostanza giustificata del pernottamento in camper da parte della coppia non va venire meno il requisito della condivisione degli spazi in cui si svolge la pagina 3 di 4 vita quotidiana e della comunione di affetti. Con riguardo poi al fatto che la residenza anagrafica non coincida con l'indirizzo di via delle Querce si ritiene tale circostanza non dirimente posto che già all'epoca in cui la Questura ha rilasciato il precedente permesso il ricorrente risultava residente in via della casa comunale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
5. Si reputa tuttavia sussistano gravi motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che in effetti i presupposti per l'accoglimento della domanda sono stati accertati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie la domanda è per l'effetto accerta il diritto di al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19 lett.c) TUI.
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 11.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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