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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia ER, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/09/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1183/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da PI ER (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia ER alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia ER alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell' Ente - Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 4 Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1161/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., lamentando nel ricorso la non corretta valutazione da parte del CTU della documentazione medica e le sue conclusioni, riguardo al grado di invalidità della parte ricorrente per le patologie lamentate.
Pertanto, esaminati gli atti, si disponeva la rinnovazione della CTU della fase di
ATP.
Il nuovo C.T.U., Dott. procedeva a fissare l'inizio delle operazioni Persona_1 peritali con visita del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione diversa, concludendo che “… la periziata, affetta da:“ OSAS in trattamento con CPAP, obesità III grado, cardiopatia ipertensiva II classe
NYHA, poliartrosi”, risulta avere una capacità di lavoro, in occupazioni pagina 2 di 4 confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art 1 L. 222/84)(assegno ordinario di invalidità), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa …”, per cui le patologie sofferte dalla parte ricorrente ed il grado invalidante delle stesse nonché dell'influenza di quest'ultime sull'attività da questa svolta, erano tali da riconoscere quanto richiesto.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (08.02.2023); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue accoglimento del ricorso proposto da parte istante ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' CP_2 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (08.02.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia ER, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
08.02.2023;
pagina 3 di 4 c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, Avv. Maria
Angela LONGO, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia ER il 12/09/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia ER, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/09/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1183/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da PI ER (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia ER alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia ER alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell' Ente - Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 4 Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1161/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente non era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., lamentando nel ricorso la non corretta valutazione da parte del CTU della documentazione medica e le sue conclusioni, riguardo al grado di invalidità della parte ricorrente per le patologie lamentate.
Pertanto, esaminati gli atti, si disponeva la rinnovazione della CTU della fase di
ATP.
Il nuovo C.T.U., Dott. procedeva a fissare l'inizio delle operazioni Persona_1 peritali con visita del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione diversa, concludendo che “… la periziata, affetta da:“ OSAS in trattamento con CPAP, obesità III grado, cardiopatia ipertensiva II classe
NYHA, poliartrosi”, risulta avere una capacità di lavoro, in occupazioni pagina 2 di 4 confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art 1 L. 222/84)(assegno ordinario di invalidità), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa …”, per cui le patologie sofferte dalla parte ricorrente ed il grado invalidante delle stesse nonché dell'influenza di quest'ultime sull'attività da questa svolta, erano tali da riconoscere quanto richiesto.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (08.02.2023); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue accoglimento del ricorso proposto da parte istante ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' CP_2 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (08.02.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia ER, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
08.02.2023;
pagina 3 di 4 c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_2 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_2
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, Avv. Maria
Angela LONGO, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_2 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia ER il 12/09/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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