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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 17 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 815 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...]ma elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
AR PI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
EA ET e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripristino trattamento pensionistico. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2025 – quale vedova di Parte_1 CP_2
- ha contestato il provvedimento di revoca della pensione di reversibilità ,
[...]
concludendo come in epigrafe riportato.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1
posizione della ricorrente provvedendo al ripristino della reversibilità dal mese di agosto 2025 e ha disposto il pagamento degli arretrati da agosto a dicembre sin dalla rata del prossimo gennaio 2026.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto riconoscimento, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con la memoria di costituzione ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che tale riconoscimento è stato effettuato e comunicato in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono CP_1
liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività
Pag. 2 di 3 forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto l' poteva essere più CP_1
tempestivamente avvedersi dell'errore a una più attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del
Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in favore CP_1
dell'Avv. AR PI, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 890 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 17/12/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 17 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 815 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...]ma elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
AR PI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
EA ET e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripristino trattamento pensionistico. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2025 – quale vedova di Parte_1 CP_2
- ha contestato il provvedimento di revoca della pensione di reversibilità ,
[...]
concludendo come in epigrafe riportato.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1
posizione della ricorrente provvedendo al ripristino della reversibilità dal mese di agosto 2025 e ha disposto il pagamento degli arretrati da agosto a dicembre sin dalla rata del prossimo gennaio 2026.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto riconoscimento, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con la memoria di costituzione ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che tale riconoscimento è stato effettuato e comunicato in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono CP_1
liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività
Pag. 2 di 3 forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto l' poteva essere più CP_1
tempestivamente avvedersi dell'errore a una più attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del
Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in favore CP_1
dell'Avv. AR PI, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 890 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 17/12/2025
Il Giudice
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