Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2285/2018 posta in deliberazione il giorno 18.9.2024
TRA
Parte_1
Avv. CAVUOTO PELLEGRINO;
E
CP_1
Avv. LENER RAFFAELE;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1818/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale aveva rigettato per difetto di prova la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla correntista.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
1
Per quanto attiene alla ricostruzione della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
Il punto centrale della controversia è costituito dalla valutazione della parziale inottemperanza della all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_2
Osserva la Corte che sicuramente il correntista aveva diritto ad ottenere la documentazione del decennio antecedente la richiesta ex art. 119 TUB formulata il 2.10.2014, che ha determinato l'emissione dell' ordine di esibizione. Come però
è risultato anche dalla ctu espletata il rapporto si è chiuso il 18.10.2005 e sicuramente è stato instaurato in epoca ultradecennale.
La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta CP_2
in un giudizio di ripetizione.
2 Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza avesse riguardato un rapporto di durata infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla che con il suo comportamento preclude indebitamente alla CP_2
controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza dell'ordine di esibizione di documentazione che la non era tenuta a conservare assume un carattere neutro. CP_2
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerato.
Con l'ordinanza 35039/2022 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato “ 3.
8.1. In altre parole, sia
l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è
3 dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi
l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.”, vale a dire sul soggetto interessato a fare valere i propri diritti.
Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere dell a prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non , quindi sull'attore nell'azione di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie , la mancata produzione del contratto, non consente in realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando
4 ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
Ne consegue, anche alla luce di un meditato revirement di questa Corte, che sebbene fosse ammissibile l'ordine di esibizione , proprio per la mancanza del contratto non fosse possibile procedere all'accertamento peritale.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado in ragione di tale revirement possono essere compensate per il
50% , mentre le spese di ctu vanno poste definitivamente integralmente a carico dell'appellante.
PQM
Rigetta l'appello; compensa per il 50% le spese del grado e condanna l'appellante alla rifusione del restante 50%, quota che liquida in e 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 3.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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