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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2223/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/12/2021 al n. 2223/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. PAGGETTI FERNANDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) quale titolare dell'omonima ditta P_ C.F._1 individuale, (C.F. ) quale titolare della ditta _3 CodiceFiscale_2 individuale 'Il Vignone di Cioni Elena', elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MASETTI ROBERTA, che l rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Controparte_4 C.F._3 studio dell'avv. NICOLA BERARDINELLI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 896/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
03/11/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 6.02.2021 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “in via istruttoria: per l'ammissione delle prove orali richieste in memoria istruttoria di I grado dell'8/02/'18 nonché per l'ordinanza di esibizione del registro dei fitofarmaci 2012; nel merito, previo rigetto dell'appello incidentale dei sigg.ri a) in tesi: dichiarare che il sinistro de quo non è in garanzia e pertanto P_ respingere la domanda di manleva del sig. mandando assolta l'odierna Controparte_4 appellante da ogni e qualsivoglia pretese: vittoria di spese di I e II grado;
b) in ipotesi: dichiarare che la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% e un risarcimento massimo per danni a cose di €.25.000,00 per sinistro/anno; vinte le spese di II grado”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “richiama integralmente il CP_4 contenuto dei precedenti scritti difensivi, da aversi qui integralmente riportati e trascritti
e cioè: - la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello con spiegato appello incidentale;
le note scritte già depositate in precedenza;
la comparsa conclusionale;
ai quali si riporta e conferma ,conseguentemente, tutte le deduzioni e conclusioni già svolte, chiedendo altresì che la causa sia trattenuta in decisione (ndr: 1) Rigettare il gravame proposto dalla limitatamente a quanto richiesto dalla Controparte_1 stessa in tesi;
2) riformare la sentenza di primo grado sopra indicata, nelle parti sopra indicate e precisamente nei sei punti sopra descritti ed appellati in via incidentale;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio oltre accessori di legge)”; per parti appellate e appellanti incidentali “si insiste su deduzioni e P_ conclusioni svolte in comparsa di costituzione (ndr: 'Rigettarsi l'Appello principale e quello incidentale per inammissibilità e comunque infondatezza. In accoglimento CP_4 dell'appello incidentale ( ) dei comparenti ed a parziale modifica della sentenza CP_5 impugnata (Tribunale di Pistoia 896/2021), estendersi le condanne pronunciate nei confronti delle controparti alla stima dei danni espressa dal CTU: € 11.000,00 per P_
e € 192.000,00 per . In subordine (II Motivo), ove si ritenesse che il
[...] _3
Tribunale, nel condannare la “nei limiti di indennizzo previsti dal contratto di CP_6 assicurazione”, faccia riferimento a limitazioni contrattuali diverse dal massimale di polizza, si chiede la riforma parziale della sentenza stessa, al fine di escludere dette limitazioni, cancellando o precisando il capo che le contempla. Con vittoria di spese diritti ed onorari').
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze e , quali titolari delle rispettive aziende P_ _3 agricole, nonché , quale titolare della omonima ditta di trattamenti per Controparte_4 piante, proponendo appello avverso la sentenza n. 896/21 con la quale il Tribunale di
Pisa aveva condannato a risarcire a e i danni Controparte_4 P_ _3 agli stessi arrecati come conseguenza dell'applicazione di un prodotto improprio sulle piante dei loro rispettivi vivai. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto provato, sia sulla base delle dichiarazioni del aventi valenza di confessione stragiudiziale, CP_4 sia in forza delle testimonianze assunte, che il disseccamento di tutte le piante facenti parte dei vivai degli attori fosse stato determinato esclusivamente dalla condotta del convenuto, incaricato di effettuare il necessario trattamento fitosanitario, il quale aveva irrorato le piante con un diserbante (tipo glifosate), anziché con il pattuito prodotto fungicida. Il Tribunale, preso atto che il CTU aveva quantificato i danni subiti dalle parti attrici in misura molto superiore a quanto dalle stesse domandate, ritenendo di non poter decidere 'ultra petita', limitava il risarcimento a quanto richiesto dagli attori, ovvero euro 5.500,00 in favore di ed euro 87.500,00 in favore di P_ _3
. Il primo giudice aveva quindi posto a carico del anche le spese di lite e di
[...] CP_4
CTU, in applicazione del principio di soccombenza e aveva condannato l'assicurazione
, chiamata in causa dal convenuto, a tenerlo indenne da tutto quanto lo stesso era CP_1 stato condannato a corrispondere alle parti attrici, nei limiti dei contratti di assicurazione. Le spese tra convenuto e assicurazione terza chiamata erano state invece interamente compensate.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) reiterazione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte, consistenti nelle prove testimoniali non ammesse e nell'ordine di esibizione del registro dei fitofarmaci 2012; mancata responsabilità del o comunque sua limitata CP_4 responsabilità, dal momento che dalle dichiarazioni rese dal teste risultava che Tes_1 tutti i prodotti, sia diserbanti, sia fitofarmaci, erano custoditi dai titolari dei vivai all'interno del medesimo locale, anziché in luoghi distinti come previsto dalla normativa ed erano stati prelevati dall'incaricato del trattamento, ancorchè munito di patentino, anziché dal titolare delle piante che li aveva acquistati;
2) errore nell'aver ritenuto il sinistro rientrante nella garanzia assicurativa, essendo quello in oggetto un trattamento di tipo manutentivo delle piante con danni che non si erano verificati durante lo stesso, ma solo successivamente;
erroneo riconoscimento della garanzia assicurativa anche tenendo conto che dalle dichiarazioni del teste Tes_1 il lavoro risultava essere stato effettuato dal a marzo 2012, quando la polizza CP_4
(stipulata in data 19.04.2012) non era ancora stata sottoscritta;
mancata espressa considerazione di massimale per danni a cose (nella misura di euro 25.000) e percentuale di scopertura (pari al 10%).
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_4 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei cui confronti spiegava a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)errore nell'aver ritenuto l'integrale responsabilità in capo al mancata CP_4 considerazione che i prodotti fitosanitari particolarmente nocivi erano tenuti in appositi locali distinti cui aveva accesso unicamente il titolare del vivaio;
mancata prova di quando il sarebbe stato chiamato dai ad effettuare i trattamenti per cui è CP_4 P_ causa;
2)errore nell'aver ritenuto che il avesse riconosciuto la propria responsabilità in CP_4 occasione delle dichiarazioni spontanee rese;
contestuale mancata considerazione di quanto dichiarato dal in sede di interrogatorio formale;
CP_4
3)erronea quantificazione del danno, non essendo stato provato quante piante si erano effettivamente seccate, considerato che le piante danneggiate risultano essere state distrutte prima di essere state sottoposte alla CTU.
4)errore nel non aver ritenuto una corresponsabilità dei nella causazione dei P_ danni;
5)errore nell'aver posto tutte le spese di lite e di CTU a carico del il quale era CP_4 stato ammesso al gratuito patrocinio.
Si costituivano altresì in secondo grado e , nelle qualità di titolari CP_7 _3 delle rispettive ditte individuali, eccependo preliminarmente l'inammissiblità degli appelli avversari per essere i relativi motivi vaghi e privi di una diretta critica delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale;
nel merito rilevavano l'infondatezza degli appelli
– principale e incidentale – delle altre parti e spiegavano a loro volta appello incidentale per i seguenti motivi: 1)sottostima del danno subito dai come conseguenza dell'erronea interpretazione P_ della domanda;
2) per il caso di accoglimento dell'appello principale in punto di copertura assicurativa, rilevata inoperatività della clausola 7.4.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data
25.10.2023; la causa era quindi rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di
Sezione stante il prolungato periodo di malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore. La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, con differente relatore, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità di appello principale e appello incidentale di parte per violazione dell'art. 342 c.p.c. – Preliminarmente va esaminata CP_4
l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità sia dell'appello P_ principale, sia dell'appello incidentale di parte rilevando la violazione dell'art. CP_4
342 c.p.c. sotto il profilo della mancata specificità dei motivi.
La stessa non può ritenersi fondata, né con riferimento all'appello principale, né a quello incidentale di parte , risultando in entrambi individuati i capi della sentenza di CP_4 primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie è vero che sia l'appellante principale che quello incidentale hanno sostanzialmente riproposto le tesi rispettivamente già CP_4 avanzate in primo grado, ma lo hanno fatto, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie sia l'appellante principale sia quello incidentale abbiano sufficientemente indicato le ragioni per cui hanno CP_4 rispettivamente ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr.
Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale di parte che dovranno entrambi essere esaminati nel CP_4 merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che P_
e , titolari delle rispettive aziende agricole individuali, nella primavera
[...] _3 del 2012 avevano incaricato di eseguire un trattamento con prodotto Controparte_4 fungicida nei rispettivi vivai. In particolare risulta pacificamente che e P_ _3
erano padre e figlia, titolari di due vivai di piante ornamentali tra loro confinanti
[...] che, nel caso in esame, avevano commissionato congiuntamente al CP_4
l'espletamento del trattamento delle loro piante.
Del pari non contestato è che, successivamente a detto ultimo trattamento, le piante di entrambe le aziende agricole che erano state sottoposte al trattamento, avevano subito un disseccamento.
La controversia si incentra quindi sulla responsabilità o meno del e sulla CP_4 sussistenza dei presupposti per individuare un concorso colposo dei con P_ riferimento a conservazione e somministrazione dei prodotti fitosanitari applicati.
Controversa è anche la prova del danno subito e la relativa quantificazione. Infine la causa si incentra anche sulla copertura assicurativa di cui alla polizza invocata dal
CP_4
3.Primo motivo di appello principale e primo, secondo e quarto motivo di appello incidentale responsabilità e concorso di colpa dei danneggiati CP_4
– Il primo motivo di appello principale e il primo, secondo e quarto motivo dell'appello incidentale meritano trattazione congiunta vertendo su questioni analoghe e CP_4 strettamente connesse, relativamente alla responsabilità del ed al concorso CP_4 colposo dei P_
Il Tribunale ha sul punto così argomentato: 'Il nella Dichiarazione Spontanea per CP_4 la Ricostruzione dell'Evento dell'11.12.2012, (Docc.2 e 3 di parte attrice) aveva riconosciuto di avere, per proprio errore, nel momento della carica del prodotto sulle botti per l'irrorazione, effettuato uno scambio tra i contenitori delle due diverse sostanze, ed utilizzato nel trattamento il prodotto diserbante glicofate al posto della sostanza fungicida. Risulta poi dagli atti prodotti da parte attrice che in un precedente giudizio (Tribunale di Pistoia R.G. n. 1327/2014 Dr poi estinto ex art.306 cpc, Per_1 introdotto per i medesimi fatti, l'odierno convenuto si era presentato a rendere
l'interrogatorio formale richiesto dai Sigg.ri (Udienza del 9.10.2015 – Docc. 4/9), P_ ammettendo in tale sede l'errore in cui era incorso ed aggiungendo di averne avuto conferma successivamente “mediante una verifica sui vuoti [contenitori] dei prodotti” utilizzati. Risulta altresì che l'avvelenamento con “glifosate” era stato rilevato, nell'immediatezza, da più tecnici ed esperti del settore (Dott. della Persona_2 ditta Agraria Checchi s.r.l. di Pistoia e Dott. della Agrivivai s.r.l. di Persona_3
Pistoia), la cui diagnosi era stata confermata anche dalla consulenza tecnica di parte, a firma del Dott. prodotta ad integrazione dell'atto di citazione quale Persona_4 doc.1. Quanto alla posizione della , che in comparsa di costituzione non ha CP_8 contestato la responsabilità del proprio assicurato, risulta avere partecipato al succitato sopralluogo, il cui verbale è stato predisposto e sottoscritto per suo conto dal Perito incaricato dalla Compagnia. Gli attori hanno anche prodotto (Doc.5), copia dei verbali di causa del giudizio estinto (R.G. 1327/2014), mai contestati da parte convenuta, da cui si evince che i Tecnici Dott. e Geom. sentiti come Persona_3 Persona_5 testimoni, avevano in tale occasione dichiarato di essere a diverso titolo intervenuti subito dopo i fatti e confermavano la natura e consistenza dei danni provocati dall'utilizzo del diserbante. In particolare il teste Dr dichiarava di aver Per_3 constatato personalmente i danni subiti dalle piante che avevano subito il trattamento con il glifosate, precisando non avere rilevato effetti analoghi sulle piante non trattate.
Quanto sopra ha trovato conferma nell'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio in cui, sentito nuovamente come teste, il Dott. addotto da parte attrice, Per_3 ha dichiarato di esser stato contattato nel giugno 2012 e di aver constatato la presenza di piante malate (ustioni, essiccamenti, presenza di germogli e foglie amorfi), per come rappresentate nella perizia di parte del Dr e nel verbale di sopralluogo redatto Per_4 dal perito assicurativo (Docc. 1/7). Ha altresì aggiunto di aver appreso dallo stesso che proprio quest'ultimo aveva eseguito il trattamento, e che le piante CP_4 nell'occasione non irrorate non presentavano “i medesimi danni”. Dichiarava altresì di ricordare di avere personalmente riferito al “che il fenomeno era conseguenza P_ tipica di un avvelenamento da trattamento diserbante, escludendo ogni diversa causa”.
Anche il Geom. intervenuto quale perito della , ha confermato il proprio Per_5 CP_1
Verbale di Sopralluogo e quindi anche le cause del danno ivi concordemente rappresentate nel contraddittorio delle parti e la condizione delle piante risultante dai rilievi fotografici della perizia Anche l'altro teste escusso, Per_4 Testimone_2 confermava che i problemi riscontrati riguardavano tutte le piante su cui, nel maggio precedente, il Sig. aveva eseguito un trattamento fitosanitario Controparte_4 mediante spargimento con botte e che i medesimi inconvenienti non si manifestavano sulle piante non trattate. Da quanto sopra appare provato che l'essiccamento delle piante con riferimento al quale gli attori hanno formulato in questa sede richiesta di risarcimento è stato la conseguenza dell'errore in cui è incorso il convenuto e che ha determinato l'utilizzo di un prodotto diserbante al posto di un fungicida. La possibile corresponsabilità, nella causazione di un tale evento dannoso, affermata dal convenuto, deve essere esclusa in considerazione del fatto che il Sig. titolare di una ditta CP_4 specializzata, aveva personalmente effettuato, in esecuzione dell'incarico a lui conferito, la miscelazione dei fitofarmaci (cfr deposizione del teste , ed aveva quindi, Tes_1 nell'eseguire tale operazione, il preciso obbligo di legge di verificare il tipo di prodotto nella fattispecie impiegato. L'errore in cui il convenuto è incorso non può essere ritenuto in alcun modo scusabile e, al riguardo del tutto irrilevante deve essere ritenuta la circostanza, riferita dal teste che i fitofarmaci fossero custoditi in una stanza chiusa, visto che il prodotto erbicida glifosate era conservato nella sua confezione originale e con l'uso di una normale diligenza in nessun caso poteva essere confuso con quello fungicida, invece da impiegare nella irrorazione'.
Con i rispettivi primi motivi di gravame entrambi gli appellanti hanno messo in discussione la correttezza dell'affermata responsabilità esclusiva del rilevando CP_4 che il primo giudice avrebbe omesso di considerare – sia ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto, sia della configurazione del concorso colposo degli attori
– che il prodotto da irrorare sulle piante doveva essere costudito con apposite modalità dal titolare del vivaio, il quale avrebbe dovuto provvedere personalmente anche al relativo prelievo e dunque alla consegna all'addetto all'irrorazione.
I suddetti motivi di appello sono tutti infondati per come di seguito specificato.
In proposito deve in primo luogo osservarsi come per i medesimi fatti i avevano P_ proposto nei confronti del anche un precedente, analogo giudizio civile, CP_4 conclusosi con estinzione ex art. 306 c.p.c. Prima della suddetta definizione, in tale precedente giudizio erano state ammesse ed assunte alcune prove. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 310 c.p.c. le prove raccolte nel processo civile che si è estinto, perdono la loro efficacia di prove, ma possono essere utilizzate nel nuovo processo come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., integrando gli estremi di c.d. prove atipiche.
In particolare, nel precedente giudizio definito con estinzione, il aveva reso CP_4
l'interrogatorio in cui aveva confermato la circostanza di cui al capitolo 11 ('DVC in occasione dell'intervento fitosanitario da Lei eseguito presso il vivaio dei sigg nel P_ maggio 2012, a fronte della richiesta dei committenti di un trattamento fungicida, ha nebulizzato il diserbante Glifosate'). In tale sede il aveva altresì precisato: 'come CP_4 dicevo prima, a seguito del particolare formato del prodotto non mi ero accorto che si trattava di glifosate. I clienti qualche settimana dopo si accorsero che le piante stavano necrotizzando e me lo fecero presente. Io effettuai una verifica sui vuoti dei prodotti e mi accorsi che, per errore, insieme agli altri prodotti, avevo miscelato anche questo che era un diserbante'. Sempre rispondendo all'interrogatorio formale deferitogli nel precedente procedimento civile estinto, il aveva ammesso di avere eseguito, nel CP_4 quinquennio precedente ai fatti di causa, altri trattamenti sulle piante dei vivai dei P_ sempre 'provvedendo personalmente a prelevare i prodotti chimici necessari dall'apposito locale ed a miscelarli'. Con particolare riferimento alla somministrazione di cui è controversia, il aveva quindi ammesso che, prima del trattamento da lui CP_4 effettuato nel 2012, non gli era risultato fossero stati eseguiti 'travasi o miscelazioni dei prodotti chimici', confermando in particolare 'il glifosate era nella confezione d'acquisto'
(cfr all 4 app. . P_
Dichiarazioni di analogo tenore risultano essere state rese dal anche alla propria CP_4 assicurazione come da verbalizzazione in data 12.11.2012 (doc 2 app , finalizzata P_ alla ricostruzione dell'evento oggetto della denuncia all'assicurazione, che era stata effettuata in data 8.06.2012. Dopo aver spiegato di essere stato incaricato dai di P_ effettuare un trattamento antifungicida, consistente nella distribuzione del prodotto nell'apparato fogliario delle piante, in ha in tale contesto affermato che 'avendo CP_4 delle confezioni simili, ho sbagliato ed ho preso inavvertitamente il glifosate…'
, che in sede di dichiarazioni testimoniali premetteva di essere un Testimone_2 dipendente dei vivai confermava che nel giugno 2012 si erano manifestate ustioni P_ ed essiccamenti in tutte le piante del vivaio che nel maggio dello stesso erano state sottoposte a trattamento fitosanitario da parte del mediante spargimento con CP_4 botte, precisando che nessun problema presentavano invece le altre essenze non sottoposte alla suddetta irrorazione. In proposito il teste specificava di aver personalmente constatato il trattamento effettuato dal di cui è causa, CP_4 aggiungendo che i si erano già avvalsi della sua opera negli anni precedenti, di P_ seguito spiegando: 'questi provvedeva direttamente a miscelare i prodotti necessari presso il locale adibito dalle ditte attrici, munito di armadietti;
questo in quanto il CP_4 era munito di patentino abilitante all'uso del materiale fitosanitario'. Il teste Tes_1 precisava quindi che la stanza in cui erano custoditi i prodotti fitosanitari dei vivai P_ era chiusa con chiavi costudite presso l'amministrazione ed escludeva che precedentemente all'evento di cui è causa i prodotti fossero stati alterati e/o modificati da alcuno, dichiarando: 'in mia presenza non sono state effettuate miscelazioni o travasi di prodotti chimici da persone diverse dal CP_4
altro dipendente dei vivai sentito come testimone, riferiva di Persona_3 P_ essere un agronomo e di essere stato chiamato dai nel giugno 2012 per vedere lo P_ stato delle piante, confermando che queste ultime si presentavano come nelle foto che gli erano state mostrate, con bruciature, disseccazioni e germogli e foglie 'amorfi'. Il medesimo teste confermava di aver raccomandato ai titolari dei vivai in questione l'effettuazione di un trattamento fungicida, anche se specificava di non essere stato poi presente quanto era stato fatto. Riferiva di aver successivamente parlato con il CP_4 dichiarando che lo stesso 'ha confermato la circostanza a me, di aver provveduto al trattamento', senza ricordare nessun ulteriore particolare circa tale colloquio. Anche il suddetto teste evidenziava che solo le piante 'trattate' presentavano problemi, mentre nessuna alterazione o disseccamento era presente sulle altre dei medesimi vivai.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, dichiarava di aver effettuato Persona_5 sopralluogo nei vivai per conto di in data 26.06.2012, confermando il relativo Parte_1 verbale redatto, con particolare riferimento alle condizioni delle piante di disseccamento con presenza di ustioni e germogli 'amorfi'. Il verbale di detto sopralluogo del perito nominato dall'assicurazione prodotto in atti risulta contenere l'indicazione del danneggiamento delle piante essiccate come conseguenza del sinistro, descritto come consistente nell'utilizzo da parte dell'assicurato di un prodotto diserbante al posto CP_4 di un fungicida;
in allegato a detto verbale è quindi contenuta una dettagliata elencazione di tutte le essenze arboree risultate distrutte come conseguenza del sinistro.
Tanto premesso, se è vero che alle dichiarazioni rese dal nell'interrogatorio CP_4 formale espletato nel precedente procedimento estinto non può essere attribuito valore di piena confessione, le stesse hanno tuttavia valenza di elementi di prova che, unitamente alla dichiarazione resa dal medesimo all'assicurazione, aventi CP_4 valenza di confessione stragiudiziale, corroborate da quanto riferito dai testimoni, fanno ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti circa l'effettiva irrorazione delle piante da parte del con un prodotto diserbante, anziché con il previsto fungicida CP_4 ordinato anche dall'agronomo.
In particolare dalle suesposte risultanze istruttorie appare provato che nel maggio 2012
i avevano incaricato il munito di patentino per l'espletamento di P_ CP_4 trattamenti fitosanitari, di applicare un prodotto fungicida, come prescritto dall'agronomo, su alcune delle loro piante. Risulta pacificamente che l'incarico consisteva unicamente nello spandimento mediante autobotte del prodotto acquistato dai ma prelevato e miscelato dal Tale circostanza, al contrario di quanto P_ CP_4 vorrebbero gli appellanti, non fa venir meno la responsabilità del atteso che CP_4 dalle dichiarazioni del teste è risultato chiaramente che il ha provveduto Tes_1 CP_4 personalmente a miscelare il prodotto poi irrorato, prelevandolo dal locale del vivaio in cui erano adeguatamente custoditi, chiusi a chiave, i materiali fitosanitari. A tale proposito non è risultata alcuna precedente mescolanza o travaso, né tantomeno modifica delle confezioni, essendo al contrario emerso, per stessa ammissione del che il prodotto diserbante ' si trovava chiuso nella sua confezione CP_4 Parte_2 originale, che era stata scambiata da quest'ultimo soltanto in quanto di formato differente rispetto a quello che si aspettava.
In tale prospettiva, dunque, lo scambio del prodotto irrorato, con sostituzione di un antifungino con un diserbante, deve essere attribuito unicamente all'errore colpevole del che non ha prestato attenzione alle etichette apposte sui prodotti, i quali CP_4 sono risultati adeguatamente custoditi e tra loro distinguibili.
Non è infatti emersa alcuna prova – il cui onere gravava sul – che i vessero CP_4 P_ confuso tra loro i prodotti e/o posto in essere attività tali da indurre in errore il CP_4 circa la sostanza da applicare sulle piante. Il fatto che il avesse provveduto a CP_4 prelevare personalmente il prodotto, miscelarlo e dunque caricarlo sull'autobotte, non solo fa parte del tipo di contratto d'opera che le parti risultano aver legittimamente concluso, ma neppure può essere ritenuto frutto di negligenza da parte dei committenti, che per dette operazioni si erano affidati a soggetto abilitato, munito di apposito patentino e che peraltro già conosceva le aziende per aver effettuato analoghi trattamenti negli anni precedenti.
In tal senso, non solo non è dato individuare alcuna condotta dei titolari dei vivai avente efficacia causale assorbente, ovvero tale da determinare l'errore commesso dal CP_4 ma neppure è configurabile a loro carico alcun concorso colposo nella verificazione del danno.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il contributo eziologico del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 co I c.c. presuppone che questo abbia posto in essere una condotta connotata da colpa, anche se non necessariamente eccezionale e imprevedibile (cfr. da ultimo Cass n° 2376/2024). Nel caso in esame, per come già esposto, non è ravvisabile alcuna negligenza nella condotta tenuta dai nell'aver affidato il prelievo del prodotto al visto che l'incarico P_ CP_4 era stato dato a soggetto dotato di apposita abilitazione e che già conosceva l'azienda per avervi operato con analoghi interventi anche negli anni precedenti. Nessuna negligenza dei committenti può essere ravvisata neppure nelle modalità di conservazione dei prodotti fitosanitari, che sono risultati custoditi in apposita stanza tenuta chiusa a chiave, con confezioni chiaramente distinte e non mescolate tra loro.
Né a fronte dell'adozione di dette cautele può essere ritenuto frutto di negligenza non aver dedicato a ciascun tipo di prodotto una stanza separata, atteso che, per come si ricava dalle stesse dichiarazioni del le confezioni dei prodotti non si CP_4 presentavano tra loro confuse e lo stesso ha effettuato l'errore affidandosi alle dimensioni della confezione che riteneva avesse il prodotto, dunque all'evidenza senza prestare la dovuta attenzione alle etichette che non è in discussione contraddistinguessero il prodotto fungicida dal noto diserbante.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale e dall'appellante incidentale dalle complessive risultanze istruttorie emerge in modo univoco che CP_4 il trattamento in occasione del quale il aveva effettuato lo scambio di prodotti CP_4 era stato effettuato a fine maggio (né in senso contrario è condivisibile la lettura della testimonianza – per come sarà detto meglio infra a proposito della copertura Tes_1 assicurativa - data dall'assicurazione che vi ricava l'effettuazione del trattamento a marzo, anziché maggio), dunque in contiguità temporale rispetto sia alla denuncia all'assicurazione, sia alla constatazione dei danneggiamenti delle piante correlati all'applicazione del diserbante, risultati tutti avvenuti a giugno.
Né in detto contesto si ritiene che potrebbero in alcun modo essere suscettibili di determinare un diverso esito i mezzi istruttori richiesti da e non ammessi in Parte_1 primo grado, ovvero: l'acquisizione dei registri di acquisto dei prodotti fitosanitari da parte dei l'interrogatorio formale del convenuto e degli attori nonché P_ CP_4 P_
l'esame del teste . Persona_2
Le suddette istanze istruttorie sono da ritenere inammissibili prima ancora che irrilevanti. Sotto il primo profilo si osserva che la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018;
Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richieste istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellante principale si è limitato a riproporre tali istanze, inserendole nel motivo di gravame dedicato alla responsabilità del ma senza CP_4 specificare perché l'espletamento delle suddette prove avrebbe portato ad un diverso esito della decisione. Per completezza si rileva come l'ordine di esibizione dei registri di acquisto del prodotti fitosanitari da parte delle aziende ppare circostanza del tutto P_ priva di rilievo probatorio con riferimento all'evento oggetto di controversia, incentrato sulla erronea somministrazione da parte del convenuto di un prodotto diserbante al posto di un fungicida, essendo risultato chiaramente che le sostanze che il CP_4 doveva irrorare erano state fornite dai committenti e dunque da questi acquistate.
Quanto poi all'interrogatorio formale del lo stesso mezzo istruttorio va ritenuto CP_4 inammissibile anche dal punto di vista della formulazione dei capitoli, contenenti circostanze descrittive degli accadimenti e non volte a determinare la confessione del soggetto cui sono rivolte, che rappresenta appunto la finalità dello specifico mezzo di prova. Del pari, anche l'interrogatorio formale rivolto ai non è incentrato su P_ capitoli volti a determinare la loro confessione, bensì su circostanze descrittive dell'evento. Quanto infine al richiesto esame testimoniale, con i formulati capitoli al soggetto indicato quale testimone sono rimesse valutazioni di carattere eminentemente tecnico (quantità di diserbante necessaria a produrre sulle piante l'effetto di ustioni e disseccamento, proprietà e caratteristiche dei prodotti e simili) non suscettibili di essere rimesse alle dichiarazioni testimoniali, quanto piuttosto ad una CTU.
4.Terzo motivo di appello incidentale e primo motivo di appello CP_4 incidentale la prova e la quantificazione del danno – Con il terzo motivo di P_ appello incidentale così come con il primo motivo di appello incidentale si CP_4 P_ contesta, seppure per motivi differenti, la statuizione in cui il primo giudice ha proceduto alla individuazione e quantificazione del danno subito dagli attori, così motivando:
'Quanto poi alla quantificazione dei danni subiti dai Sigg.ri al riguardo la c.t.u. P_ esperita in corso di causa, nel confermare la ascrivibilità degli stessi all'utilizzo improprio del prodotto diserbante operato dal ne ha determinato, l'ammontare in misura CP_4 di gran lunga superiore a quella indicata nell'atto introduttivo dai Sigg.ri A P_ prescindere dalle ragioni addotte dagli attori, e per essi dal c.t.p. da loro nominato, per giustificare una quantificazione degli stessi in misura pari a circa la metà del danno riscontrato dal c.t.u., questo giudice, salvo andare ultra petita, nonostante la formula
“di stile” da loro adottata(o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia) nel formulare la richiesta risarcitoria, non potrà che accogliere la loro domanda nella misura da loro indicata nel determinare il valore della presente controversia in complessivi €
93.000,00. La domanda attrice dovrà quindi essere accolta in tale misura ed il convenuto condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori dell'importo complessivo di € 93.000,00, di cui e 5.500,00 a favore di ed P_
€ 87.500 a favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda _3 al saldo'. A fronte di ciò, parte appellante incidentale ha lamentato la determinazione CP_4 dell'ammontare dei danni 'in assenza di qualsivoglia prova di quante fossero le piante essiccate ed inviate in contestualità alla scoperta della loro essiccazione, al macero'.
Gli appellanti incidentali hanno invece contestato il quantum indicato dal giudice, P_ ritenendo erronea la limitazione della condanna sulla base della originaria domanda degli attori, dal momento che quest'ultima conteneva un esplicito richiamo alla somma eventualmente maggiore che sarebbe risultata, da non considerare mera formula di stile, come aveva invece fatto il Tribunale.
Partendo dal primo di detti punti, anche il terzo motivo di gravame incidentale di parte deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato. CP_4
Andando in primo luogo a ricostruire la vicenda relativa alla prova del danno e alla sua quantificazione, si osserva come il teste ha confermato di aver visto le Persona_3 piante disseccate e con segni di bruciature nel giugno 2012 quando era stato chiamato dai quale agronomo, per constatare gli effetti del trattamento posto in essere dal P_
Lo stesso confermava che le piante interessate dal danneggiamento CP_4 corrispondevano alle essenze indicate in atti e specificava che erano una notevole quantità, anche se non sapeva indicare il numero esatto delle piante coinvolte da tale fenomeno.
Anche il teste dichiarava di aver personalmente verificato che le piante Testimone_2 dei vivai, danneggiate a seguito dell'erroneo trattamento, erano diverse migliaia e corrispondevano alle specie indicate da parte attrice.
Il tecnico fiduciario dell'assicurazione , sentito come testimone, Parte_3 confermava il verbale di sopralluogo effettuato sui luoghi e prodotto in atti, con data
26.06.2012. In particolare detto teste confermava come al momento del suo sopralluogo le piante si presentassero nel medesimo stato in cui erano rappresentate nelle fotografie prodotte in atti da parte attrice.
Il teste e il teste entrambi dipendenti dei vivai degli Testimone_2 Testimone_3 attori, confermavano quindi, per avervi preso parte direttamente, che nei mesi seguenti ai suddetti fatti, le piante danneggiate erano state prima accatastate nell'area dei vivai destinata agli scarti vegetali, quindi triturate da una ditta esterna.
Da quanto sopra risulta chiaramente che al momento della visita dell'agronomo, prima e del perito fiduciario dell'assicurazione poi, entrambe avvenute nel mese di giugno, quindi poco dopo che si era manifestato il denunciato disseccamento, le piante interessate dal fenomeno erano state visionate direttamente, essendo la loro distruzione come scarti vegetali avvenuta solo nei mesi successivi, come chiaramente indicato nella domanda confermata dai testi. Deve quindi ritenersi che l'elenco delle piante danneggiate allegato al verbale di sopralluogo del perito incaricato dall'assicurazione, da questi confermato in sede di testimonianza, contenga la trascrizione delle essenze di cui in quella sede venne constatato il disseccamento.
Dunque, la quantificazione del valore delle piante fatta dal CTU sulla base di detta elencazione allegata al verbale di sopralluogo da parte del perito dell'assicurazione, che l'ha confermato in sede di testimonianza, appare ancorata a un dato oggettivo, frutto di diretta percezione, nonché corrispondente alle indicazioni fornite anche dagli altri testimoni, che hanno confermato il tipo delle piante e riferito che si trattava di una elevata quantità, di cui non ricordavano il numero esatto. Dall'esame delle complessive risultanze istruttorie è infatti emerso che le essenze arboree danneggiate sono state triturate solo nei mesi successivi ai fatti, dunque successivamente al verbale di sopralluogo del perito dell'assicurazione.
Pertanto anche il terzo motivo di gravame di parte deve essere ritenuto CP_4 infondato.
Passando quindi alla censura mossa alla quantificazione del danno dagli appellanti incidentali gli stessi lamentano che il Tribunale gli abbia riconosciuto la somma CP_4 che era stata da loro richiesta con atto di citazione, ancorchè il CTU avesse quantificato un importo molto maggiore. In particolare deducevano l'erroneità dell'invocato limite della domanda, evidenziando che la richiesta conteneva l'inciso '…ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia' erroneamente ritenuta dal primo giudice mera clausola di stile.
In proposito si osserva che la liquidazione dei danni va contenuta entro i limiti di quanto domandato, diversamente incorrendosi in violazione dell'art. 112 c.p.c. come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021 in base alla quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera
"emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità (cfr. in tal senso anche Cass. 25690/2019).
Nel caso di specie le parti attrici in primo grado con l'atto di citazione hanno indicato il danneggiamento di complessive 2808 piante del vivaio di , per un danno P_ complessivo di euro 5500, nonché di migliaia di varietà di piante del vivaio di _3 per un danno complessivo di euro 87.500,00, ricostruito con dettagliata elencazione dei valori unitari di tutte le piante di cui si lamentava il danneggiamento. Nelle conclusioni dell'atto hanno quindi inserito la clausola 'ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia'. Le suddette conclusioni erano confermate anche nella memoria ex art. 183 co VI n° 1 c.p.c., mentre solo in sede di precisazione delle conclusioni erano state richiamate le quantificazioni fatte dal CTU sulla base dell'elenco indicato dal perito dell'assicurazione di cui si è detto, contenente una elencazione di un numero di piante andate distrutte molto superiore (circostanza che i hanno spiegato rilevando che P_ il loro perito di parte, avendo visionato le piante all'inizio del loro disseccamento, aveva considerato un margine di recupero delle stesse, che non si era poi verificato).
Tanto premesso, sulla base del sopracitato orientamento giurisprudenziale si ritiene che non possa essere attribuito agli attori un risarcimento di danni per importi molto superiori a quanto da loro tempestivamente richiesto. Il punto non è costituito tanto dalla valenza della clausola che si richiama alla somma eventualmente diverso ritenuta
'di giustizia', quanto al differente contenuto oggettivo del danno richiesto rispetto a quello maggiore valutato dal CTU sulla base di un numero differente (superiore) di piante.
Quindi anche detto motivo di appello non può essere accolto.
5.Il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale la copertura assicurativa – Con il secondo motivo di appello P_ principale ha contestato la riconosciuta copertura assicurativa del sinistro Parte_1 per cui è causa, lamentando che il primo giudice non si sarebbe posto in proposito alcuna questione e che, in particolare non avrebbe considerato le seguenti circostanze:
1) che il sinistro era avvenuto nell'ambito di un trattamento manutentivo come tale escluso dalla garanzia in base al punto 7.4 lett. l); 2) che il danno non si era verificato durante l'esecuzione di lavori, ma si era manifestato a giugno 2012, molto dopo l'effettuazione dell'opera posta in essere dall'assicurato; 3) che neppure la garanzia aggiuntiva C sottoscritta dal copriva comunque il sinistro in questione;
4) che CP_4 dalla dichiarazione resa dal teste era emerso come il sinistro si fosse verificato a Tes_1 marzo 2012, quando la polizza non era ancora stata sottoscritta, non già a maggio
2012; 5) che in ogni caso bisognava considerare il massimale di euro 25.000 e lo scoperto del 10% (di cui all'estensione di polizza dell'allegato C).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che il contratto di assicurazione sulla cui base il ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazioni era stato CP_4 CP_1 sottoscritto in data 19.04.2012 ed aveva validità dalle ore 24 del medesimo giorno.
Partendo subito dal quarto punto del suddetto motivo di appello in cui si afferma che il teste avrebbe confermato la verificazione del sinistro a marzo, anziché a maggio Tes_1
2012, se ne rileva l'infondatezza.
Analizzando il verbale della dichiarazione testimoniale di detto teste (di seguito riprodotto), manoscritto e scannerizzato in atti, si osserva quanto segue.
Il detto testimone, dopo aver confermato quanto richiesto con i primi tre capitoli di prova, dopo aver risposto affermativamente al quarto capitolo in cui gli si chiedeva del trattamento effettuato nel maggio precedente dal aggiungeva una precisazione CP_4 la cui trascrizione contiene l'indicazione del mese scritto in maniera tale da poter essere letto tanto come 'maggio', quanto come 'marzo'. Ma che l'intervento del a cui è CP_4 riferito il sinistro oggetto di causa fosse avvenuto a maggio 2012 e non a marzo, risulta chiaramente da tutte le complessive risultanze istruttorie e in particolare: è lo stesso sia nella denuncia all'assicurazione, sia nelle dichiarazioni a questa rese a CP_4 collocare il sinistro a maggio 2012; nel verbale di sopralluogo redatto dal perito dell'assicurazione il sinistro è sempre indicato come verificatosi a maggio 2012. Tali elementi, unitamente al fatto che il teste – e tutti gli altri sentiti, come sopra Tes_1 specificato – hanno confermato il capitolo di prova in cui si collocava lo scambio di prodotti nel maggio 2012, fa ritenere che anche la precisazione verbalizzata contenga il riferimento al medesimo mese di maggio e che la lettura di tale parola come 'marzo' da parte dell'assicurazione sia frutto di un segno calligrafico incerto e sicuramente non chiaro. Infine, per quanto appena detto, anche a voler ritenere che nel verbale sia scritto
'marzo', ciò sarebbe verosimilmente frutto di un refuso, considerato che il teste aveva appena confermato il capitolo 4 dove si parlava chiaramente del mese di 'maggio', mese a cui anche gli altri testimoni hanno riferito l'attività di spargimento del prodotto effettuata dal e di cui è causa. CP_4
Passando ad analizzare i primi due punti del motivo di appello in esame, l'art 7.1 delle condizioni di polizza, intitolato 'oggetto dell'assicurazione' prevede che 'la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza'. Dalla polizza risulta che oggetto dell'assicurazione era l'azienda del indicata come 'adibita a anticrittogamici, diserbanti con CP_4 infiammabili'.
Al punto 7.4 delle condizioni di polizza, intitolato 'rischi esclusi dall'assicurazione' tra i vari danni non coperti dalla polizza, alla lettera l) risultano indicati quelli 'cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive B oppure
C…'
Deve ritenersi che la suddetta clausola sia stata non appropriatamente richiamata dall'assicurazione per escludere la copertura nel caso di specie, dal momento che si riferisce ai danni conseguenti alla realizzazione di 'opere e installazioni' ovvero ad interventi di 'manutenzione o posa in opera' in cui il rischio è limitato ai danni verificatisi durante le operazioni di realizzazione del manufatto e non anche alla sua successiva tenuta. Nel caso in esame siamo all'evidenza al di fuori della realizzazione di opere o installazione, essendosi il sinistro verificato durante lo spandimento di un prodotto sulle piante, ovvero nel corso dell'esecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di assicurazione, in cui non è risultata la realizzazione di alcuna opera intesa quale manufatto, o installazione ovvero riparazione di opere preesistenti.
Ma anche a voler dare alla detta clausola una interpretazione estensiva ed intendendo l'attività di diffusione di un prodotto curativo delle piante come rientrante nella
'manutenzione' delle stesse, si deve comunque escludere che si tratti di un caso in cui il danno è stato successivo all'espletamento dell'attività dell'assicurato (comunque la si voglia definire). Il danno è infatti consistito nell'erronea irrorazione sulle piante del diserbante al posto del prodotto fungicida: lo stesso si è dunque immediatamente ed inesorabilmente verificato al momento dello spandimento del prodotto inappropriato, salvo la manifestazione solo nei giorni successivi degli effetti di detto danno.
Con riferimento infine a massimale e percentuale di scopertura, il relativo punto di doglianza non ha motivo di sussistere, visto che il primo giudice ha richiamato comunque i limiti di indennizzo previsti dal contratto di assicurazione.
A tale ultimo proposito la parte appellante incidentale ha rilevato che tale generica P_ dizione non dovrebbe essere interpretata con i limiti previsto per la clausola aggiuntiva
C
Il motivo è assorbito dalla ritenuta esclusione dei limiti di cui al punto 7.4 delle condizioni di polizza e dunque dalla non applicazione dell'estensione di garanzia di cui all'allegato
C, con i limiti dallo stesso richiamati. Coerentemente a quanto detto sopra, i limiti di indennizzabilità richiamati dal Tribunale devono essere intesi come quelli generali previsti dalla polizza principale ordinaria stipulata inter partes (massimale fino ad euro
750mila, franchigia di euro 250) non già quelli dell'appendice, come detto non oggetto di applicazione nella fattispecie.
6.Il quinto motivo di appello incidentale le spese di lite di primo grado CP_4
– Con il quinto motivo di appello incidentale il ha contestato la propria condanna CP_4 alla refusione delle spese di lite, invocando in tal senso la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e rilevando che tale condizione avrebbe precluso di poterlo condannato alla refusione delle spese di lite.
Anche detto motivo di gravame è infondato nei termini di seguito specificati.
Il è stato infatti condannato alla refusione delle spese di lite delle controparti in CP_4 applicazione del principio di soccombenza. In tal senso irrilevante deve essere considerata la circostanza che l'appellante incidentale risulti essere stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, considerato che nel processo civile il patrocinio a spese dello Stato ex art. 74 co 2 DPR n° 115/2002 non vale ad addossare allo Stato le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa
(cfr. Cass. n° 8388 del 31.03.2017).
7.Le spese di lite – Considerato l'integrale rigetto sia dell'appello principale, sia di entrambi gli appelli incidentali, deve ritenersi che con riferimento al grado di appello si sia verificata una situazione di soccombenza reciproca tra tutte le parti, tale da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del secondo grado. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte della parte appellante principale, sia delle due parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale di parte CP_4
3) respinge l'appello incidentale di parte P_
4) per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, sia principale, sia incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/12/2021 al n. 2223/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. PAGGETTI FERNANDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) quale titolare dell'omonima ditta P_ C.F._1 individuale, (C.F. ) quale titolare della ditta _3 CodiceFiscale_2 individuale 'Il Vignone di Cioni Elena', elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MASETTI ROBERTA, che l rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Controparte_4 C.F._3 studio dell'avv. NICOLA BERARDINELLI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 896/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
03/11/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 6.02.2021 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “in via istruttoria: per l'ammissione delle prove orali richieste in memoria istruttoria di I grado dell'8/02/'18 nonché per l'ordinanza di esibizione del registro dei fitofarmaci 2012; nel merito, previo rigetto dell'appello incidentale dei sigg.ri a) in tesi: dichiarare che il sinistro de quo non è in garanzia e pertanto P_ respingere la domanda di manleva del sig. mandando assolta l'odierna Controparte_4 appellante da ogni e qualsivoglia pretese: vittoria di spese di I e II grado;
b) in ipotesi: dichiarare che la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% e un risarcimento massimo per danni a cose di €.25.000,00 per sinistro/anno; vinte le spese di II grado”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “richiama integralmente il CP_4 contenuto dei precedenti scritti difensivi, da aversi qui integralmente riportati e trascritti
e cioè: - la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello con spiegato appello incidentale;
le note scritte già depositate in precedenza;
la comparsa conclusionale;
ai quali si riporta e conferma ,conseguentemente, tutte le deduzioni e conclusioni già svolte, chiedendo altresì che la causa sia trattenuta in decisione (ndr: 1) Rigettare il gravame proposto dalla limitatamente a quanto richiesto dalla Controparte_1 stessa in tesi;
2) riformare la sentenza di primo grado sopra indicata, nelle parti sopra indicate e precisamente nei sei punti sopra descritti ed appellati in via incidentale;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio oltre accessori di legge)”; per parti appellate e appellanti incidentali “si insiste su deduzioni e P_ conclusioni svolte in comparsa di costituzione (ndr: 'Rigettarsi l'Appello principale e quello incidentale per inammissibilità e comunque infondatezza. In accoglimento CP_4 dell'appello incidentale ( ) dei comparenti ed a parziale modifica della sentenza CP_5 impugnata (Tribunale di Pistoia 896/2021), estendersi le condanne pronunciate nei confronti delle controparti alla stima dei danni espressa dal CTU: € 11.000,00 per P_
e € 192.000,00 per . In subordine (II Motivo), ove si ritenesse che il
[...] _3
Tribunale, nel condannare la “nei limiti di indennizzo previsti dal contratto di CP_6 assicurazione”, faccia riferimento a limitazioni contrattuali diverse dal massimale di polizza, si chiede la riforma parziale della sentenza stessa, al fine di escludere dette limitazioni, cancellando o precisando il capo che le contempla. Con vittoria di spese diritti ed onorari').
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze e , quali titolari delle rispettive aziende P_ _3 agricole, nonché , quale titolare della omonima ditta di trattamenti per Controparte_4 piante, proponendo appello avverso la sentenza n. 896/21 con la quale il Tribunale di
Pisa aveva condannato a risarcire a e i danni Controparte_4 P_ _3 agli stessi arrecati come conseguenza dell'applicazione di un prodotto improprio sulle piante dei loro rispettivi vivai. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto provato, sia sulla base delle dichiarazioni del aventi valenza di confessione stragiudiziale, CP_4 sia in forza delle testimonianze assunte, che il disseccamento di tutte le piante facenti parte dei vivai degli attori fosse stato determinato esclusivamente dalla condotta del convenuto, incaricato di effettuare il necessario trattamento fitosanitario, il quale aveva irrorato le piante con un diserbante (tipo glifosate), anziché con il pattuito prodotto fungicida. Il Tribunale, preso atto che il CTU aveva quantificato i danni subiti dalle parti attrici in misura molto superiore a quanto dalle stesse domandate, ritenendo di non poter decidere 'ultra petita', limitava il risarcimento a quanto richiesto dagli attori, ovvero euro 5.500,00 in favore di ed euro 87.500,00 in favore di P_ _3
. Il primo giudice aveva quindi posto a carico del anche le spese di lite e di
[...] CP_4
CTU, in applicazione del principio di soccombenza e aveva condannato l'assicurazione
, chiamata in causa dal convenuto, a tenerlo indenne da tutto quanto lo stesso era CP_1 stato condannato a corrispondere alle parti attrici, nei limiti dei contratti di assicurazione. Le spese tra convenuto e assicurazione terza chiamata erano state invece interamente compensate.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) reiterazione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte, consistenti nelle prove testimoniali non ammesse e nell'ordine di esibizione del registro dei fitofarmaci 2012; mancata responsabilità del o comunque sua limitata CP_4 responsabilità, dal momento che dalle dichiarazioni rese dal teste risultava che Tes_1 tutti i prodotti, sia diserbanti, sia fitofarmaci, erano custoditi dai titolari dei vivai all'interno del medesimo locale, anziché in luoghi distinti come previsto dalla normativa ed erano stati prelevati dall'incaricato del trattamento, ancorchè munito di patentino, anziché dal titolare delle piante che li aveva acquistati;
2) errore nell'aver ritenuto il sinistro rientrante nella garanzia assicurativa, essendo quello in oggetto un trattamento di tipo manutentivo delle piante con danni che non si erano verificati durante lo stesso, ma solo successivamente;
erroneo riconoscimento della garanzia assicurativa anche tenendo conto che dalle dichiarazioni del teste Tes_1 il lavoro risultava essere stato effettuato dal a marzo 2012, quando la polizza CP_4
(stipulata in data 19.04.2012) non era ancora stata sottoscritta;
mancata espressa considerazione di massimale per danni a cose (nella misura di euro 25.000) e percentuale di scopertura (pari al 10%).
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_4 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei cui confronti spiegava a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)errore nell'aver ritenuto l'integrale responsabilità in capo al mancata CP_4 considerazione che i prodotti fitosanitari particolarmente nocivi erano tenuti in appositi locali distinti cui aveva accesso unicamente il titolare del vivaio;
mancata prova di quando il sarebbe stato chiamato dai ad effettuare i trattamenti per cui è CP_4 P_ causa;
2)errore nell'aver ritenuto che il avesse riconosciuto la propria responsabilità in CP_4 occasione delle dichiarazioni spontanee rese;
contestuale mancata considerazione di quanto dichiarato dal in sede di interrogatorio formale;
CP_4
3)erronea quantificazione del danno, non essendo stato provato quante piante si erano effettivamente seccate, considerato che le piante danneggiate risultano essere state distrutte prima di essere state sottoposte alla CTU.
4)errore nel non aver ritenuto una corresponsabilità dei nella causazione dei P_ danni;
5)errore nell'aver posto tutte le spese di lite e di CTU a carico del il quale era CP_4 stato ammesso al gratuito patrocinio.
Si costituivano altresì in secondo grado e , nelle qualità di titolari CP_7 _3 delle rispettive ditte individuali, eccependo preliminarmente l'inammissiblità degli appelli avversari per essere i relativi motivi vaghi e privi di una diretta critica delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale;
nel merito rilevavano l'infondatezza degli appelli
– principale e incidentale – delle altre parti e spiegavano a loro volta appello incidentale per i seguenti motivi: 1)sottostima del danno subito dai come conseguenza dell'erronea interpretazione P_ della domanda;
2) per il caso di accoglimento dell'appello principale in punto di copertura assicurativa, rilevata inoperatività della clausola 7.4.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data
25.10.2023; la causa era quindi rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di
Sezione stante il prolungato periodo di malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore. La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, con differente relatore, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità di appello principale e appello incidentale di parte per violazione dell'art. 342 c.p.c. – Preliminarmente va esaminata CP_4
l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità sia dell'appello P_ principale, sia dell'appello incidentale di parte rilevando la violazione dell'art. CP_4
342 c.p.c. sotto il profilo della mancata specificità dei motivi.
La stessa non può ritenersi fondata, né con riferimento all'appello principale, né a quello incidentale di parte , risultando in entrambi individuati i capi della sentenza di CP_4 primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie è vero che sia l'appellante principale che quello incidentale hanno sostanzialmente riproposto le tesi rispettivamente già CP_4 avanzate in primo grado, ma lo hanno fatto, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie sia l'appellante principale sia quello incidentale abbiano sufficientemente indicato le ragioni per cui hanno CP_4 rispettivamente ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr.
Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale di parte che dovranno entrambi essere esaminati nel CP_4 merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che P_
e , titolari delle rispettive aziende agricole individuali, nella primavera
[...] _3 del 2012 avevano incaricato di eseguire un trattamento con prodotto Controparte_4 fungicida nei rispettivi vivai. In particolare risulta pacificamente che e P_ _3
erano padre e figlia, titolari di due vivai di piante ornamentali tra loro confinanti
[...] che, nel caso in esame, avevano commissionato congiuntamente al CP_4
l'espletamento del trattamento delle loro piante.
Del pari non contestato è che, successivamente a detto ultimo trattamento, le piante di entrambe le aziende agricole che erano state sottoposte al trattamento, avevano subito un disseccamento.
La controversia si incentra quindi sulla responsabilità o meno del e sulla CP_4 sussistenza dei presupposti per individuare un concorso colposo dei con P_ riferimento a conservazione e somministrazione dei prodotti fitosanitari applicati.
Controversa è anche la prova del danno subito e la relativa quantificazione. Infine la causa si incentra anche sulla copertura assicurativa di cui alla polizza invocata dal
CP_4
3.Primo motivo di appello principale e primo, secondo e quarto motivo di appello incidentale responsabilità e concorso di colpa dei danneggiati CP_4
– Il primo motivo di appello principale e il primo, secondo e quarto motivo dell'appello incidentale meritano trattazione congiunta vertendo su questioni analoghe e CP_4 strettamente connesse, relativamente alla responsabilità del ed al concorso CP_4 colposo dei P_
Il Tribunale ha sul punto così argomentato: 'Il nella Dichiarazione Spontanea per CP_4 la Ricostruzione dell'Evento dell'11.12.2012, (Docc.2 e 3 di parte attrice) aveva riconosciuto di avere, per proprio errore, nel momento della carica del prodotto sulle botti per l'irrorazione, effettuato uno scambio tra i contenitori delle due diverse sostanze, ed utilizzato nel trattamento il prodotto diserbante glicofate al posto della sostanza fungicida. Risulta poi dagli atti prodotti da parte attrice che in un precedente giudizio (Tribunale di Pistoia R.G. n. 1327/2014 Dr poi estinto ex art.306 cpc, Per_1 introdotto per i medesimi fatti, l'odierno convenuto si era presentato a rendere
l'interrogatorio formale richiesto dai Sigg.ri (Udienza del 9.10.2015 – Docc. 4/9), P_ ammettendo in tale sede l'errore in cui era incorso ed aggiungendo di averne avuto conferma successivamente “mediante una verifica sui vuoti [contenitori] dei prodotti” utilizzati. Risulta altresì che l'avvelenamento con “glifosate” era stato rilevato, nell'immediatezza, da più tecnici ed esperti del settore (Dott. della Persona_2 ditta Agraria Checchi s.r.l. di Pistoia e Dott. della Agrivivai s.r.l. di Persona_3
Pistoia), la cui diagnosi era stata confermata anche dalla consulenza tecnica di parte, a firma del Dott. prodotta ad integrazione dell'atto di citazione quale Persona_4 doc.1. Quanto alla posizione della , che in comparsa di costituzione non ha CP_8 contestato la responsabilità del proprio assicurato, risulta avere partecipato al succitato sopralluogo, il cui verbale è stato predisposto e sottoscritto per suo conto dal Perito incaricato dalla Compagnia. Gli attori hanno anche prodotto (Doc.5), copia dei verbali di causa del giudizio estinto (R.G. 1327/2014), mai contestati da parte convenuta, da cui si evince che i Tecnici Dott. e Geom. sentiti come Persona_3 Persona_5 testimoni, avevano in tale occasione dichiarato di essere a diverso titolo intervenuti subito dopo i fatti e confermavano la natura e consistenza dei danni provocati dall'utilizzo del diserbante. In particolare il teste Dr dichiarava di aver Per_3 constatato personalmente i danni subiti dalle piante che avevano subito il trattamento con il glifosate, precisando non avere rilevato effetti analoghi sulle piante non trattate.
Quanto sopra ha trovato conferma nell'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio in cui, sentito nuovamente come teste, il Dott. addotto da parte attrice, Per_3 ha dichiarato di esser stato contattato nel giugno 2012 e di aver constatato la presenza di piante malate (ustioni, essiccamenti, presenza di germogli e foglie amorfi), per come rappresentate nella perizia di parte del Dr e nel verbale di sopralluogo redatto Per_4 dal perito assicurativo (Docc. 1/7). Ha altresì aggiunto di aver appreso dallo stesso che proprio quest'ultimo aveva eseguito il trattamento, e che le piante CP_4 nell'occasione non irrorate non presentavano “i medesimi danni”. Dichiarava altresì di ricordare di avere personalmente riferito al “che il fenomeno era conseguenza P_ tipica di un avvelenamento da trattamento diserbante, escludendo ogni diversa causa”.
Anche il Geom. intervenuto quale perito della , ha confermato il proprio Per_5 CP_1
Verbale di Sopralluogo e quindi anche le cause del danno ivi concordemente rappresentate nel contraddittorio delle parti e la condizione delle piante risultante dai rilievi fotografici della perizia Anche l'altro teste escusso, Per_4 Testimone_2 confermava che i problemi riscontrati riguardavano tutte le piante su cui, nel maggio precedente, il Sig. aveva eseguito un trattamento fitosanitario Controparte_4 mediante spargimento con botte e che i medesimi inconvenienti non si manifestavano sulle piante non trattate. Da quanto sopra appare provato che l'essiccamento delle piante con riferimento al quale gli attori hanno formulato in questa sede richiesta di risarcimento è stato la conseguenza dell'errore in cui è incorso il convenuto e che ha determinato l'utilizzo di un prodotto diserbante al posto di un fungicida. La possibile corresponsabilità, nella causazione di un tale evento dannoso, affermata dal convenuto, deve essere esclusa in considerazione del fatto che il Sig. titolare di una ditta CP_4 specializzata, aveva personalmente effettuato, in esecuzione dell'incarico a lui conferito, la miscelazione dei fitofarmaci (cfr deposizione del teste , ed aveva quindi, Tes_1 nell'eseguire tale operazione, il preciso obbligo di legge di verificare il tipo di prodotto nella fattispecie impiegato. L'errore in cui il convenuto è incorso non può essere ritenuto in alcun modo scusabile e, al riguardo del tutto irrilevante deve essere ritenuta la circostanza, riferita dal teste che i fitofarmaci fossero custoditi in una stanza chiusa, visto che il prodotto erbicida glifosate era conservato nella sua confezione originale e con l'uso di una normale diligenza in nessun caso poteva essere confuso con quello fungicida, invece da impiegare nella irrorazione'.
Con i rispettivi primi motivi di gravame entrambi gli appellanti hanno messo in discussione la correttezza dell'affermata responsabilità esclusiva del rilevando CP_4 che il primo giudice avrebbe omesso di considerare – sia ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto, sia della configurazione del concorso colposo degli attori
– che il prodotto da irrorare sulle piante doveva essere costudito con apposite modalità dal titolare del vivaio, il quale avrebbe dovuto provvedere personalmente anche al relativo prelievo e dunque alla consegna all'addetto all'irrorazione.
I suddetti motivi di appello sono tutti infondati per come di seguito specificato.
In proposito deve in primo luogo osservarsi come per i medesimi fatti i avevano P_ proposto nei confronti del anche un precedente, analogo giudizio civile, CP_4 conclusosi con estinzione ex art. 306 c.p.c. Prima della suddetta definizione, in tale precedente giudizio erano state ammesse ed assunte alcune prove. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 310 c.p.c. le prove raccolte nel processo civile che si è estinto, perdono la loro efficacia di prove, ma possono essere utilizzate nel nuovo processo come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., integrando gli estremi di c.d. prove atipiche.
In particolare, nel precedente giudizio definito con estinzione, il aveva reso CP_4
l'interrogatorio in cui aveva confermato la circostanza di cui al capitolo 11 ('DVC in occasione dell'intervento fitosanitario da Lei eseguito presso il vivaio dei sigg nel P_ maggio 2012, a fronte della richiesta dei committenti di un trattamento fungicida, ha nebulizzato il diserbante Glifosate'). In tale sede il aveva altresì precisato: 'come CP_4 dicevo prima, a seguito del particolare formato del prodotto non mi ero accorto che si trattava di glifosate. I clienti qualche settimana dopo si accorsero che le piante stavano necrotizzando e me lo fecero presente. Io effettuai una verifica sui vuoti dei prodotti e mi accorsi che, per errore, insieme agli altri prodotti, avevo miscelato anche questo che era un diserbante'. Sempre rispondendo all'interrogatorio formale deferitogli nel precedente procedimento civile estinto, il aveva ammesso di avere eseguito, nel CP_4 quinquennio precedente ai fatti di causa, altri trattamenti sulle piante dei vivai dei P_ sempre 'provvedendo personalmente a prelevare i prodotti chimici necessari dall'apposito locale ed a miscelarli'. Con particolare riferimento alla somministrazione di cui è controversia, il aveva quindi ammesso che, prima del trattamento da lui CP_4 effettuato nel 2012, non gli era risultato fossero stati eseguiti 'travasi o miscelazioni dei prodotti chimici', confermando in particolare 'il glifosate era nella confezione d'acquisto'
(cfr all 4 app. . P_
Dichiarazioni di analogo tenore risultano essere state rese dal anche alla propria CP_4 assicurazione come da verbalizzazione in data 12.11.2012 (doc 2 app , finalizzata P_ alla ricostruzione dell'evento oggetto della denuncia all'assicurazione, che era stata effettuata in data 8.06.2012. Dopo aver spiegato di essere stato incaricato dai di P_ effettuare un trattamento antifungicida, consistente nella distribuzione del prodotto nell'apparato fogliario delle piante, in ha in tale contesto affermato che 'avendo CP_4 delle confezioni simili, ho sbagliato ed ho preso inavvertitamente il glifosate…'
, che in sede di dichiarazioni testimoniali premetteva di essere un Testimone_2 dipendente dei vivai confermava che nel giugno 2012 si erano manifestate ustioni P_ ed essiccamenti in tutte le piante del vivaio che nel maggio dello stesso erano state sottoposte a trattamento fitosanitario da parte del mediante spargimento con CP_4 botte, precisando che nessun problema presentavano invece le altre essenze non sottoposte alla suddetta irrorazione. In proposito il teste specificava di aver personalmente constatato il trattamento effettuato dal di cui è causa, CP_4 aggiungendo che i si erano già avvalsi della sua opera negli anni precedenti, di P_ seguito spiegando: 'questi provvedeva direttamente a miscelare i prodotti necessari presso il locale adibito dalle ditte attrici, munito di armadietti;
questo in quanto il CP_4 era munito di patentino abilitante all'uso del materiale fitosanitario'. Il teste Tes_1 precisava quindi che la stanza in cui erano custoditi i prodotti fitosanitari dei vivai P_ era chiusa con chiavi costudite presso l'amministrazione ed escludeva che precedentemente all'evento di cui è causa i prodotti fossero stati alterati e/o modificati da alcuno, dichiarando: 'in mia presenza non sono state effettuate miscelazioni o travasi di prodotti chimici da persone diverse dal CP_4
altro dipendente dei vivai sentito come testimone, riferiva di Persona_3 P_ essere un agronomo e di essere stato chiamato dai nel giugno 2012 per vedere lo P_ stato delle piante, confermando che queste ultime si presentavano come nelle foto che gli erano state mostrate, con bruciature, disseccazioni e germogli e foglie 'amorfi'. Il medesimo teste confermava di aver raccomandato ai titolari dei vivai in questione l'effettuazione di un trattamento fungicida, anche se specificava di non essere stato poi presente quanto era stato fatto. Riferiva di aver successivamente parlato con il CP_4 dichiarando che lo stesso 'ha confermato la circostanza a me, di aver provveduto al trattamento', senza ricordare nessun ulteriore particolare circa tale colloquio. Anche il suddetto teste evidenziava che solo le piante 'trattate' presentavano problemi, mentre nessuna alterazione o disseccamento era presente sulle altre dei medesimi vivai.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, dichiarava di aver effettuato Persona_5 sopralluogo nei vivai per conto di in data 26.06.2012, confermando il relativo Parte_1 verbale redatto, con particolare riferimento alle condizioni delle piante di disseccamento con presenza di ustioni e germogli 'amorfi'. Il verbale di detto sopralluogo del perito nominato dall'assicurazione prodotto in atti risulta contenere l'indicazione del danneggiamento delle piante essiccate come conseguenza del sinistro, descritto come consistente nell'utilizzo da parte dell'assicurato di un prodotto diserbante al posto CP_4 di un fungicida;
in allegato a detto verbale è quindi contenuta una dettagliata elencazione di tutte le essenze arboree risultate distrutte come conseguenza del sinistro.
Tanto premesso, se è vero che alle dichiarazioni rese dal nell'interrogatorio CP_4 formale espletato nel precedente procedimento estinto non può essere attribuito valore di piena confessione, le stesse hanno tuttavia valenza di elementi di prova che, unitamente alla dichiarazione resa dal medesimo all'assicurazione, aventi CP_4 valenza di confessione stragiudiziale, corroborate da quanto riferito dai testimoni, fanno ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti circa l'effettiva irrorazione delle piante da parte del con un prodotto diserbante, anziché con il previsto fungicida CP_4 ordinato anche dall'agronomo.
In particolare dalle suesposte risultanze istruttorie appare provato che nel maggio 2012
i avevano incaricato il munito di patentino per l'espletamento di P_ CP_4 trattamenti fitosanitari, di applicare un prodotto fungicida, come prescritto dall'agronomo, su alcune delle loro piante. Risulta pacificamente che l'incarico consisteva unicamente nello spandimento mediante autobotte del prodotto acquistato dai ma prelevato e miscelato dal Tale circostanza, al contrario di quanto P_ CP_4 vorrebbero gli appellanti, non fa venir meno la responsabilità del atteso che CP_4 dalle dichiarazioni del teste è risultato chiaramente che il ha provveduto Tes_1 CP_4 personalmente a miscelare il prodotto poi irrorato, prelevandolo dal locale del vivaio in cui erano adeguatamente custoditi, chiusi a chiave, i materiali fitosanitari. A tale proposito non è risultata alcuna precedente mescolanza o travaso, né tantomeno modifica delle confezioni, essendo al contrario emerso, per stessa ammissione del che il prodotto diserbante ' si trovava chiuso nella sua confezione CP_4 Parte_2 originale, che era stata scambiata da quest'ultimo soltanto in quanto di formato differente rispetto a quello che si aspettava.
In tale prospettiva, dunque, lo scambio del prodotto irrorato, con sostituzione di un antifungino con un diserbante, deve essere attribuito unicamente all'errore colpevole del che non ha prestato attenzione alle etichette apposte sui prodotti, i quali CP_4 sono risultati adeguatamente custoditi e tra loro distinguibili.
Non è infatti emersa alcuna prova – il cui onere gravava sul – che i vessero CP_4 P_ confuso tra loro i prodotti e/o posto in essere attività tali da indurre in errore il CP_4 circa la sostanza da applicare sulle piante. Il fatto che il avesse provveduto a CP_4 prelevare personalmente il prodotto, miscelarlo e dunque caricarlo sull'autobotte, non solo fa parte del tipo di contratto d'opera che le parti risultano aver legittimamente concluso, ma neppure può essere ritenuto frutto di negligenza da parte dei committenti, che per dette operazioni si erano affidati a soggetto abilitato, munito di apposito patentino e che peraltro già conosceva le aziende per aver effettuato analoghi trattamenti negli anni precedenti.
In tal senso, non solo non è dato individuare alcuna condotta dei titolari dei vivai avente efficacia causale assorbente, ovvero tale da determinare l'errore commesso dal CP_4 ma neppure è configurabile a loro carico alcun concorso colposo nella verificazione del danno.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il contributo eziologico del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227 co I c.c. presuppone che questo abbia posto in essere una condotta connotata da colpa, anche se non necessariamente eccezionale e imprevedibile (cfr. da ultimo Cass n° 2376/2024). Nel caso in esame, per come già esposto, non è ravvisabile alcuna negligenza nella condotta tenuta dai nell'aver affidato il prelievo del prodotto al visto che l'incarico P_ CP_4 era stato dato a soggetto dotato di apposita abilitazione e che già conosceva l'azienda per avervi operato con analoghi interventi anche negli anni precedenti. Nessuna negligenza dei committenti può essere ravvisata neppure nelle modalità di conservazione dei prodotti fitosanitari, che sono risultati custoditi in apposita stanza tenuta chiusa a chiave, con confezioni chiaramente distinte e non mescolate tra loro.
Né a fronte dell'adozione di dette cautele può essere ritenuto frutto di negligenza non aver dedicato a ciascun tipo di prodotto una stanza separata, atteso che, per come si ricava dalle stesse dichiarazioni del le confezioni dei prodotti non si CP_4 presentavano tra loro confuse e lo stesso ha effettuato l'errore affidandosi alle dimensioni della confezione che riteneva avesse il prodotto, dunque all'evidenza senza prestare la dovuta attenzione alle etichette che non è in discussione contraddistinguessero il prodotto fungicida dal noto diserbante.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale e dall'appellante incidentale dalle complessive risultanze istruttorie emerge in modo univoco che CP_4 il trattamento in occasione del quale il aveva effettuato lo scambio di prodotti CP_4 era stato effettuato a fine maggio (né in senso contrario è condivisibile la lettura della testimonianza – per come sarà detto meglio infra a proposito della copertura Tes_1 assicurativa - data dall'assicurazione che vi ricava l'effettuazione del trattamento a marzo, anziché maggio), dunque in contiguità temporale rispetto sia alla denuncia all'assicurazione, sia alla constatazione dei danneggiamenti delle piante correlati all'applicazione del diserbante, risultati tutti avvenuti a giugno.
Né in detto contesto si ritiene che potrebbero in alcun modo essere suscettibili di determinare un diverso esito i mezzi istruttori richiesti da e non ammessi in Parte_1 primo grado, ovvero: l'acquisizione dei registri di acquisto dei prodotti fitosanitari da parte dei l'interrogatorio formale del convenuto e degli attori nonché P_ CP_4 P_
l'esame del teste . Persona_2
Le suddette istanze istruttorie sono da ritenere inammissibili prima ancora che irrilevanti. Sotto il primo profilo si osserva che la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018;
Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richieste istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellante principale si è limitato a riproporre tali istanze, inserendole nel motivo di gravame dedicato alla responsabilità del ma senza CP_4 specificare perché l'espletamento delle suddette prove avrebbe portato ad un diverso esito della decisione. Per completezza si rileva come l'ordine di esibizione dei registri di acquisto del prodotti fitosanitari da parte delle aziende ppare circostanza del tutto P_ priva di rilievo probatorio con riferimento all'evento oggetto di controversia, incentrato sulla erronea somministrazione da parte del convenuto di un prodotto diserbante al posto di un fungicida, essendo risultato chiaramente che le sostanze che il CP_4 doveva irrorare erano state fornite dai committenti e dunque da questi acquistate.
Quanto poi all'interrogatorio formale del lo stesso mezzo istruttorio va ritenuto CP_4 inammissibile anche dal punto di vista della formulazione dei capitoli, contenenti circostanze descrittive degli accadimenti e non volte a determinare la confessione del soggetto cui sono rivolte, che rappresenta appunto la finalità dello specifico mezzo di prova. Del pari, anche l'interrogatorio formale rivolto ai non è incentrato su P_ capitoli volti a determinare la loro confessione, bensì su circostanze descrittive dell'evento. Quanto infine al richiesto esame testimoniale, con i formulati capitoli al soggetto indicato quale testimone sono rimesse valutazioni di carattere eminentemente tecnico (quantità di diserbante necessaria a produrre sulle piante l'effetto di ustioni e disseccamento, proprietà e caratteristiche dei prodotti e simili) non suscettibili di essere rimesse alle dichiarazioni testimoniali, quanto piuttosto ad una CTU.
4.Terzo motivo di appello incidentale e primo motivo di appello CP_4 incidentale la prova e la quantificazione del danno – Con il terzo motivo di P_ appello incidentale così come con il primo motivo di appello incidentale si CP_4 P_ contesta, seppure per motivi differenti, la statuizione in cui il primo giudice ha proceduto alla individuazione e quantificazione del danno subito dagli attori, così motivando:
'Quanto poi alla quantificazione dei danni subiti dai Sigg.ri al riguardo la c.t.u. P_ esperita in corso di causa, nel confermare la ascrivibilità degli stessi all'utilizzo improprio del prodotto diserbante operato dal ne ha determinato, l'ammontare in misura CP_4 di gran lunga superiore a quella indicata nell'atto introduttivo dai Sigg.ri A P_ prescindere dalle ragioni addotte dagli attori, e per essi dal c.t.p. da loro nominato, per giustificare una quantificazione degli stessi in misura pari a circa la metà del danno riscontrato dal c.t.u., questo giudice, salvo andare ultra petita, nonostante la formula
“di stile” da loro adottata(o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia) nel formulare la richiesta risarcitoria, non potrà che accogliere la loro domanda nella misura da loro indicata nel determinare il valore della presente controversia in complessivi €
93.000,00. La domanda attrice dovrà quindi essere accolta in tale misura ed il convenuto condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori dell'importo complessivo di € 93.000,00, di cui e 5.500,00 a favore di ed P_
€ 87.500 a favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda _3 al saldo'. A fronte di ciò, parte appellante incidentale ha lamentato la determinazione CP_4 dell'ammontare dei danni 'in assenza di qualsivoglia prova di quante fossero le piante essiccate ed inviate in contestualità alla scoperta della loro essiccazione, al macero'.
Gli appellanti incidentali hanno invece contestato il quantum indicato dal giudice, P_ ritenendo erronea la limitazione della condanna sulla base della originaria domanda degli attori, dal momento che quest'ultima conteneva un esplicito richiamo alla somma eventualmente maggiore che sarebbe risultata, da non considerare mera formula di stile, come aveva invece fatto il Tribunale.
Partendo dal primo di detti punti, anche il terzo motivo di gravame incidentale di parte deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato. CP_4
Andando in primo luogo a ricostruire la vicenda relativa alla prova del danno e alla sua quantificazione, si osserva come il teste ha confermato di aver visto le Persona_3 piante disseccate e con segni di bruciature nel giugno 2012 quando era stato chiamato dai quale agronomo, per constatare gli effetti del trattamento posto in essere dal P_
Lo stesso confermava che le piante interessate dal danneggiamento CP_4 corrispondevano alle essenze indicate in atti e specificava che erano una notevole quantità, anche se non sapeva indicare il numero esatto delle piante coinvolte da tale fenomeno.
Anche il teste dichiarava di aver personalmente verificato che le piante Testimone_2 dei vivai, danneggiate a seguito dell'erroneo trattamento, erano diverse migliaia e corrispondevano alle specie indicate da parte attrice.
Il tecnico fiduciario dell'assicurazione , sentito come testimone, Parte_3 confermava il verbale di sopralluogo effettuato sui luoghi e prodotto in atti, con data
26.06.2012. In particolare detto teste confermava come al momento del suo sopralluogo le piante si presentassero nel medesimo stato in cui erano rappresentate nelle fotografie prodotte in atti da parte attrice.
Il teste e il teste entrambi dipendenti dei vivai degli Testimone_2 Testimone_3 attori, confermavano quindi, per avervi preso parte direttamente, che nei mesi seguenti ai suddetti fatti, le piante danneggiate erano state prima accatastate nell'area dei vivai destinata agli scarti vegetali, quindi triturate da una ditta esterna.
Da quanto sopra risulta chiaramente che al momento della visita dell'agronomo, prima e del perito fiduciario dell'assicurazione poi, entrambe avvenute nel mese di giugno, quindi poco dopo che si era manifestato il denunciato disseccamento, le piante interessate dal fenomeno erano state visionate direttamente, essendo la loro distruzione come scarti vegetali avvenuta solo nei mesi successivi, come chiaramente indicato nella domanda confermata dai testi. Deve quindi ritenersi che l'elenco delle piante danneggiate allegato al verbale di sopralluogo del perito incaricato dall'assicurazione, da questi confermato in sede di testimonianza, contenga la trascrizione delle essenze di cui in quella sede venne constatato il disseccamento.
Dunque, la quantificazione del valore delle piante fatta dal CTU sulla base di detta elencazione allegata al verbale di sopralluogo da parte del perito dell'assicurazione, che l'ha confermato in sede di testimonianza, appare ancorata a un dato oggettivo, frutto di diretta percezione, nonché corrispondente alle indicazioni fornite anche dagli altri testimoni, che hanno confermato il tipo delle piante e riferito che si trattava di una elevata quantità, di cui non ricordavano il numero esatto. Dall'esame delle complessive risultanze istruttorie è infatti emerso che le essenze arboree danneggiate sono state triturate solo nei mesi successivi ai fatti, dunque successivamente al verbale di sopralluogo del perito dell'assicurazione.
Pertanto anche il terzo motivo di gravame di parte deve essere ritenuto CP_4 infondato.
Passando quindi alla censura mossa alla quantificazione del danno dagli appellanti incidentali gli stessi lamentano che il Tribunale gli abbia riconosciuto la somma CP_4 che era stata da loro richiesta con atto di citazione, ancorchè il CTU avesse quantificato un importo molto maggiore. In particolare deducevano l'erroneità dell'invocato limite della domanda, evidenziando che la richiesta conteneva l'inciso '…ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia' erroneamente ritenuta dal primo giudice mera clausola di stile.
In proposito si osserva che la liquidazione dei danni va contenuta entro i limiti di quanto domandato, diversamente incorrendosi in violazione dell'art. 112 c.p.c. come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021 in base alla quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera
"emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità (cfr. in tal senso anche Cass. 25690/2019).
Nel caso di specie le parti attrici in primo grado con l'atto di citazione hanno indicato il danneggiamento di complessive 2808 piante del vivaio di , per un danno P_ complessivo di euro 5500, nonché di migliaia di varietà di piante del vivaio di _3 per un danno complessivo di euro 87.500,00, ricostruito con dettagliata elencazione dei valori unitari di tutte le piante di cui si lamentava il danneggiamento. Nelle conclusioni dell'atto hanno quindi inserito la clausola 'ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia'. Le suddette conclusioni erano confermate anche nella memoria ex art. 183 co VI n° 1 c.p.c., mentre solo in sede di precisazione delle conclusioni erano state richiamate le quantificazioni fatte dal CTU sulla base dell'elenco indicato dal perito dell'assicurazione di cui si è detto, contenente una elencazione di un numero di piante andate distrutte molto superiore (circostanza che i hanno spiegato rilevando che P_ il loro perito di parte, avendo visionato le piante all'inizio del loro disseccamento, aveva considerato un margine di recupero delle stesse, che non si era poi verificato).
Tanto premesso, sulla base del sopracitato orientamento giurisprudenziale si ritiene che non possa essere attribuito agli attori un risarcimento di danni per importi molto superiori a quanto da loro tempestivamente richiesto. Il punto non è costituito tanto dalla valenza della clausola che si richiama alla somma eventualmente diverso ritenuta
'di giustizia', quanto al differente contenuto oggettivo del danno richiesto rispetto a quello maggiore valutato dal CTU sulla base di un numero differente (superiore) di piante.
Quindi anche detto motivo di appello non può essere accolto.
5.Il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale la copertura assicurativa – Con il secondo motivo di appello P_ principale ha contestato la riconosciuta copertura assicurativa del sinistro Parte_1 per cui è causa, lamentando che il primo giudice non si sarebbe posto in proposito alcuna questione e che, in particolare non avrebbe considerato le seguenti circostanze:
1) che il sinistro era avvenuto nell'ambito di un trattamento manutentivo come tale escluso dalla garanzia in base al punto 7.4 lett. l); 2) che il danno non si era verificato durante l'esecuzione di lavori, ma si era manifestato a giugno 2012, molto dopo l'effettuazione dell'opera posta in essere dall'assicurato; 3) che neppure la garanzia aggiuntiva C sottoscritta dal copriva comunque il sinistro in questione;
4) che CP_4 dalla dichiarazione resa dal teste era emerso come il sinistro si fosse verificato a Tes_1 marzo 2012, quando la polizza non era ancora stata sottoscritta, non già a maggio
2012; 5) che in ogni caso bisognava considerare il massimale di euro 25.000 e lo scoperto del 10% (di cui all'estensione di polizza dell'allegato C).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che il contratto di assicurazione sulla cui base il ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazioni era stato CP_4 CP_1 sottoscritto in data 19.04.2012 ed aveva validità dalle ore 24 del medesimo giorno.
Partendo subito dal quarto punto del suddetto motivo di appello in cui si afferma che il teste avrebbe confermato la verificazione del sinistro a marzo, anziché a maggio Tes_1
2012, se ne rileva l'infondatezza.
Analizzando il verbale della dichiarazione testimoniale di detto teste (di seguito riprodotto), manoscritto e scannerizzato in atti, si osserva quanto segue.
Il detto testimone, dopo aver confermato quanto richiesto con i primi tre capitoli di prova, dopo aver risposto affermativamente al quarto capitolo in cui gli si chiedeva del trattamento effettuato nel maggio precedente dal aggiungeva una precisazione CP_4 la cui trascrizione contiene l'indicazione del mese scritto in maniera tale da poter essere letto tanto come 'maggio', quanto come 'marzo'. Ma che l'intervento del a cui è CP_4 riferito il sinistro oggetto di causa fosse avvenuto a maggio 2012 e non a marzo, risulta chiaramente da tutte le complessive risultanze istruttorie e in particolare: è lo stesso sia nella denuncia all'assicurazione, sia nelle dichiarazioni a questa rese a CP_4 collocare il sinistro a maggio 2012; nel verbale di sopralluogo redatto dal perito dell'assicurazione il sinistro è sempre indicato come verificatosi a maggio 2012. Tali elementi, unitamente al fatto che il teste – e tutti gli altri sentiti, come sopra Tes_1 specificato – hanno confermato il capitolo di prova in cui si collocava lo scambio di prodotti nel maggio 2012, fa ritenere che anche la precisazione verbalizzata contenga il riferimento al medesimo mese di maggio e che la lettura di tale parola come 'marzo' da parte dell'assicurazione sia frutto di un segno calligrafico incerto e sicuramente non chiaro. Infine, per quanto appena detto, anche a voler ritenere che nel verbale sia scritto
'marzo', ciò sarebbe verosimilmente frutto di un refuso, considerato che il teste aveva appena confermato il capitolo 4 dove si parlava chiaramente del mese di 'maggio', mese a cui anche gli altri testimoni hanno riferito l'attività di spargimento del prodotto effettuata dal e di cui è causa. CP_4
Passando ad analizzare i primi due punti del motivo di appello in esame, l'art 7.1 delle condizioni di polizza, intitolato 'oggetto dell'assicurazione' prevede che 'la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza'. Dalla polizza risulta che oggetto dell'assicurazione era l'azienda del indicata come 'adibita a anticrittogamici, diserbanti con CP_4 infiammabili'.
Al punto 7.4 delle condizioni di polizza, intitolato 'rischi esclusi dall'assicurazione' tra i vari danni non coperti dalla polizza, alla lettera l) risultano indicati quelli 'cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive B oppure
C…'
Deve ritenersi che la suddetta clausola sia stata non appropriatamente richiamata dall'assicurazione per escludere la copertura nel caso di specie, dal momento che si riferisce ai danni conseguenti alla realizzazione di 'opere e installazioni' ovvero ad interventi di 'manutenzione o posa in opera' in cui il rischio è limitato ai danni verificatisi durante le operazioni di realizzazione del manufatto e non anche alla sua successiva tenuta. Nel caso in esame siamo all'evidenza al di fuori della realizzazione di opere o installazione, essendosi il sinistro verificato durante lo spandimento di un prodotto sulle piante, ovvero nel corso dell'esecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di assicurazione, in cui non è risultata la realizzazione di alcuna opera intesa quale manufatto, o installazione ovvero riparazione di opere preesistenti.
Ma anche a voler dare alla detta clausola una interpretazione estensiva ed intendendo l'attività di diffusione di un prodotto curativo delle piante come rientrante nella
'manutenzione' delle stesse, si deve comunque escludere che si tratti di un caso in cui il danno è stato successivo all'espletamento dell'attività dell'assicurato (comunque la si voglia definire). Il danno è infatti consistito nell'erronea irrorazione sulle piante del diserbante al posto del prodotto fungicida: lo stesso si è dunque immediatamente ed inesorabilmente verificato al momento dello spandimento del prodotto inappropriato, salvo la manifestazione solo nei giorni successivi degli effetti di detto danno.
Con riferimento infine a massimale e percentuale di scopertura, il relativo punto di doglianza non ha motivo di sussistere, visto che il primo giudice ha richiamato comunque i limiti di indennizzo previsti dal contratto di assicurazione.
A tale ultimo proposito la parte appellante incidentale ha rilevato che tale generica P_ dizione non dovrebbe essere interpretata con i limiti previsto per la clausola aggiuntiva
C
Il motivo è assorbito dalla ritenuta esclusione dei limiti di cui al punto 7.4 delle condizioni di polizza e dunque dalla non applicazione dell'estensione di garanzia di cui all'allegato
C, con i limiti dallo stesso richiamati. Coerentemente a quanto detto sopra, i limiti di indennizzabilità richiamati dal Tribunale devono essere intesi come quelli generali previsti dalla polizza principale ordinaria stipulata inter partes (massimale fino ad euro
750mila, franchigia di euro 250) non già quelli dell'appendice, come detto non oggetto di applicazione nella fattispecie.
6.Il quinto motivo di appello incidentale le spese di lite di primo grado CP_4
– Con il quinto motivo di appello incidentale il ha contestato la propria condanna CP_4 alla refusione delle spese di lite, invocando in tal senso la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e rilevando che tale condizione avrebbe precluso di poterlo condannato alla refusione delle spese di lite.
Anche detto motivo di gravame è infondato nei termini di seguito specificati.
Il è stato infatti condannato alla refusione delle spese di lite delle controparti in CP_4 applicazione del principio di soccombenza. In tal senso irrilevante deve essere considerata la circostanza che l'appellante incidentale risulti essere stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, considerato che nel processo civile il patrocinio a spese dello Stato ex art. 74 co 2 DPR n° 115/2002 non vale ad addossare allo Stato le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa
(cfr. Cass. n° 8388 del 31.03.2017).
7.Le spese di lite – Considerato l'integrale rigetto sia dell'appello principale, sia di entrambi gli appelli incidentali, deve ritenersi che con riferimento al grado di appello si sia verificata una situazione di soccombenza reciproca tra tutte le parti, tale da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del secondo grado. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte della parte appellante principale, sia delle due parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale di parte CP_4
3) respinge l'appello incidentale di parte P_
4) per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, sia principale, sia incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni