Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg21262 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21262 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Persona_1
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti GIORDANO
MARIO e MICELI LETIZIA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. CIRILLO ANIELLO presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/10/2024 , Persona_1
premesso che intratteneva relazione sentimentale con la sig.
[...]
e che da tale unione nasceva la minore EL CP_1
l'08.12.2023, chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlia, in particolare:
“Affidare la figlia minore EL in forma condivisa ad entrambi i genitori, fissando la sua residenza privilegiata presso la madre e stabilendo contatti e permanenza della figlia con il padre così come proposto nel piano di cui al punto
2 in diritto;
2) Disporre a carico del ricorrente un assegno mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minorenne, lasciando interamente alla madre l'attribuzione dell'assegno unico;
3) Stabilire che le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) per la figlia saranno equamente divise al 50% fra le parti.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con comparsa di costituzione la resistente, la quale non si opponeva al regime dell'affido condiviso prevedendosi:
“- Disporre l'affidamento condiviso ai genitori della piccola EL con collocazione presso la residenza della madre in Bacoli alla via Spiaggia Romana
n. 45;
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- Disciplinare Il diritto di visita del padre secondo il piano proposto dalla madre;
- Stabilire il contributo economico a carico del padre per il mantenimento della figlia nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili tenuto conto della capacità di reddito dell'obbligato e dell'attuale condizione reddituale della madre e porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie.”
All'udienza di prima comparizione, il GI sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21
c.p.c. alle quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- affido condiviso della minore EL con collocazione prevalente presso la madre a cui è demandata la gestione ordinaria, attesa la tenera età del minore e degli scarsi rapporti tra la minore e il padre nonché l'assenza assoluta di comunicazione tra genitori, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per i primi due mesi, due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 alla presenza della mamma;
dopo due mesi si aggiungerà un giorno di sabato o domenica in cui il padre starà con la minore dalle ore 09,00 alle ore 12,00 oppure dalle ore 16,00 alle ore 19,00 tutti i fine settimana;
dopo sei mesi del regime di visita così indicato il padre terrà con sé la minore, non più alla presenza della madre, per due pomeriggi a settimana dalle ore 15,30 alle ore 19,30 con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno e un giorno di sabato o di domenica dalle ore 10,00 alle ore
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16,00. A partire dal terzo anno di età della minore ai due pomeriggi a settimana si aggiungerà il pernotto nei weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica alle ore 19; si aggiungerà 1 settimana consecutiva tra luglio e agosto che la minore potrà trascorrere con il padre previo comunicazione all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni la minore starà con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o lunedì in Albis;
la minore starà con il padre al compleanno, onomastico e festa del papà fino al terzo anno di età per mezza giornata e successivamente per l'intera giornata;
mentre starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
la bambina inoltre trascorrerà il proprio onomastico e il proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori in mancanza di accordo vale la regola dell'alternanza iniziando quest'anno con la madre;
- dispone a carico del sig. a titolo di mantenimento Persona_1
per la minore l'importo pari ad €.350,00 mensili da versarsi direttamente alla sig.ra tramite bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Controparte_1
ISTAT come per legge e oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli e del COA del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Controparte_1
- invita le parti a rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti per avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
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Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele
Sdino
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