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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 789/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
., C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Massucci del Foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Roma (RM), via Piemonte n. 38, fiscale e CP_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Raffaella Greco con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Corradini, Via Vespucci 11 Porto Sant'Elpidio
APPELLATA Appello avverso sentenza n. 537/2023 Tribunale di Fermo pubblicata in data
30.06.2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del
[...]
Tribunale di Fermo indicata in epigrafe, sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla appellante avverso cessionaria del CP_1
credito azionato.
Si costituiva in giudizio la cessionaria chiedendo il rigetto del gravame;
nelle more del giudizio, in data 20.11.2024, la causa veniva interrotta per il fallimento della srl, dichiarato in data 07.11.2024.
La causa è stata poi riassunta con ricorso depositato in data 21.02.2025 dalla cessionaria del credito per sentire dichiarare l'estinzione. CP_1
La causa è stata riassunta in data 26.02.2025 anche dal legale rappresentante della srl fallita, che ha chiesto la prosecuzione della causa, asserendo la tempestività della propria istanza (il dies a quo per il decorso del termine di mesi tre previsto dall'art. 305
c.p.c. veniva individuato nella data di comunicazione dell'ordinanza di estinzione con
Pa pec del 26.11.2024); in subordine, la chiedeva la rimessione in termini in quanto la riassunzione del 26.02.2025 era stata rifiutata dalla Cancelleria Civile in data
27.02.2025 per “deposito di atto non conforme”.
Alla luce della riassunzione tardiva (la riassunzione è stata effettuata oltre il termine di legge di mesi tre previsto dall'art. 305 cpc) va dichiarata la estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. .
Va comunque predicata l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione depositata dal legale rappresentante della Parte_1
dichiarata fallita in data 20.1.2024.
pag. 2/4 Orbene, è precluso al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata fallita l'esercizio della azione in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.fall..
L'art. 43 L. fall. pertanto non attiene alla capacità a stare in giudizio, ma alla legittimazione processuale.
Pa La riassunzione ai fini della prosecuzione effettuata dalla è quindi inammissibile in quanto presentata da soggetto ormai privo della legittimazione processuale, non essendo fra l'altro stata invocata la legittimazione suppletiva del legale Pa rappresentante della in considerazione dell'inerzia del curatore, peraltro non allegata e provata: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 43 L. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, salvo che questi rimanga inerte, sicchè il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non sia invece conseguente ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. civ., 27.03.2019 n. 18188; Cass. S.U. 24.12.09, n. 27346; Cass. civ. 25.10.13, n. 24159;
Cass. 6.7.16, n. 13814; Cass. 2.2.18, n. 2626).
Pertanto la legittimazione del fallito dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione - negativa - in ordine alla convenienza della controversia;
ove la mancata prosecuzione del giudizio consegue ad una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, non è ravvisabile quella mera inerzia (id. est, totale disinteresse) del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio ( cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 15/12/2022, n.36780), non essendo del resto consentita al fallito la valutazione critica della scelta operata dal curatore.
pag. 3/4 “L'assoluto disinteresse della Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza n.
2626/2017; cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951/2016). Atteso che chiunque fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che tale diritto sussiste, ma deve
Pa allegare che quel diritto gli appartiene, nel caso di specie, si ribadisce, la non ha né allegato né provato un completo disinteresse della curatela per la vicenda processuale e non potendosi desumere unicamente dalla mancata costituzione in giudizio della curatela.
Va quindi accolta l'istanza di estinzione proposta dalla CP_1
Le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. comma cpc
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da così provvede: Parte_1
- dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, li 6.05.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 789/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
., C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Massucci del Foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Roma (RM), via Piemonte n. 38, fiscale e CP_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Raffaella Greco con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Corradini, Via Vespucci 11 Porto Sant'Elpidio
APPELLATA Appello avverso sentenza n. 537/2023 Tribunale di Fermo pubblicata in data
30.06.2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del
[...]
Tribunale di Fermo indicata in epigrafe, sentenza che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla appellante avverso cessionaria del CP_1
credito azionato.
Si costituiva in giudizio la cessionaria chiedendo il rigetto del gravame;
nelle more del giudizio, in data 20.11.2024, la causa veniva interrotta per il fallimento della srl, dichiarato in data 07.11.2024.
La causa è stata poi riassunta con ricorso depositato in data 21.02.2025 dalla cessionaria del credito per sentire dichiarare l'estinzione. CP_1
La causa è stata riassunta in data 26.02.2025 anche dal legale rappresentante della srl fallita, che ha chiesto la prosecuzione della causa, asserendo la tempestività della propria istanza (il dies a quo per il decorso del termine di mesi tre previsto dall'art. 305
c.p.c. veniva individuato nella data di comunicazione dell'ordinanza di estinzione con
Pa pec del 26.11.2024); in subordine, la chiedeva la rimessione in termini in quanto la riassunzione del 26.02.2025 era stata rifiutata dalla Cancelleria Civile in data
27.02.2025 per “deposito di atto non conforme”.
Alla luce della riassunzione tardiva (la riassunzione è stata effettuata oltre il termine di legge di mesi tre previsto dall'art. 305 cpc) va dichiarata la estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. .
Va comunque predicata l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione depositata dal legale rappresentante della Parte_1
dichiarata fallita in data 20.1.2024.
pag. 2/4 Orbene, è precluso al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata fallita l'esercizio della azione in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.fall..
L'art. 43 L. fall. pertanto non attiene alla capacità a stare in giudizio, ma alla legittimazione processuale.
Pa La riassunzione ai fini della prosecuzione effettuata dalla è quindi inammissibile in quanto presentata da soggetto ormai privo della legittimazione processuale, non essendo fra l'altro stata invocata la legittimazione suppletiva del legale Pa rappresentante della in considerazione dell'inerzia del curatore, peraltro non allegata e provata: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 43 L. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, salvo che questi rimanga inerte, sicchè il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non sia invece conseguente ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. civ., 27.03.2019 n. 18188; Cass. S.U. 24.12.09, n. 27346; Cass. civ. 25.10.13, n. 24159;
Cass. 6.7.16, n. 13814; Cass. 2.2.18, n. 2626).
Pertanto la legittimazione del fallito dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione - negativa - in ordine alla convenienza della controversia;
ove la mancata prosecuzione del giudizio consegue ad una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, non è ravvisabile quella mera inerzia (id. est, totale disinteresse) del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio ( cfr. ex multis Cassazione civile sez.
II, 15/12/2022, n.36780), non essendo del resto consentita al fallito la valutazione critica della scelta operata dal curatore.
pag. 3/4 “L'assoluto disinteresse della Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza n.
2626/2017; cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951/2016). Atteso che chiunque fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che tale diritto sussiste, ma deve
Pa allegare che quel diritto gli appartiene, nel caso di specie, si ribadisce, la non ha né allegato né provato un completo disinteresse della curatela per la vicenda processuale e non potendosi desumere unicamente dalla mancata costituzione in giudizio della curatela.
Va quindi accolta l'istanza di estinzione proposta dalla CP_1
Le spese di lite del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. comma cpc
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da così provvede: Parte_1
- dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese di lite.
Ancona, li 6.05.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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