Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2025, proposto da
Tmp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
contro
Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio diniego serbato dall’Amministrazione indicata sull’istanza di accesso ordinario, inoltrata dall’odierna ricorrente a mezzo pec in data 27.02.2025 ed acquisita al protocollo dell’Ente al numero 3868 del 28.02.2025, ed avente ad oggetto l’ostensione degli elenchi delle multe elevate dai dipendenti di TMP ed incassate dalla P.A. negli anni di vigenza della concessione inter partes;
PER L’ACCERTAMENTO del diritto della TMP s.r.l. all’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza;
PER LA CONDANNA della P.A. al rilascio in favore dell’odierna ricorrente dei documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della sentenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che in data 14.10.2019 è stato sottoscritto tra l’Amministrazione comunale di Villaricca e la TMP s.r.l. il contratto di affidamento della concessione delle aree di sosta a pagamento nel territorio dell’Ente locale , e che l’art. 8 del contratto prevede che l’azienda avrebbe dovuto versare alla P.A. un aggio pari al 18% degli incassi in quattro rate trimestrali.
Premesso che alla conclusione del rapporto concessorio, in data 07.10.2024 la P.A. ha spedito alla
TMP una messa in mora con cui è stato chiesto all’azienda il versamento di € 270.060,00, cifra che la ricorrente contestava, chiedendo il diritto a ricevere la somma di € 9,00 per ogni verbale elevato dai suoi dipendenti ed incassato dalla P.A., non quantificabile con precisione.
Premesso che la ricorrente deduce di avere atteso di ricevere dal Comune un aggiornamento sulla situazione effettiva dei suoi crediti derivanti dalle multe incassate dall’Ente, ma che la P.A. non ha mai riscontrato gli inviti informali a consegnare la documentazione aggiornata,necessaria per effettuare una ricostruzione veritiera e completa dei rapporti di debito/credito tra le parti.
Premesso ancora di avere formalizzato un’istanza di accesso ordinario ai sensi della l. 241/1990
inoltrata a mezzo pec al Comune il giorno 27.02.2025 ed acquisita al protocollo il 28.02.2025.
L’istanza ha ad oggetto le copie degli elenchi delle multe al CDS elevate dagli ausiliari del traffico
dipendenti della ricorrente e riscosse dall’Ente nel periodo di vigenza della concessione.
La motivazione alla base della richiesta è stata indicata nell’indispensabilità dei documenti per la
quantificazione e la tutela, anche in sede giurisdizionale, delle ragioni di credito dell’ex
concessionaria,
Lamentando la mancata ostensione di quanto richiesto, la ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale.
Alla cc del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Secondo quanto rappresentato dal difensore della ricorrente nella memoria del 14.4.2025, sul presente giudizio va dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che con atto prot. 7148/2025 del 12.04.2025, il Comune di Villaricca ha riscontrato l’istanza di accesso de qua, trasmettendo all’azienda il prospetto degli incassi degli accertamenti per le violazioni al CDS per le annualità 2022/2024 e l’elenco dei verbali elevati nel medesimo periodo.
Nell’atto di riscontro si è precisato che il Comune non può quantificare i verbali incassati ed
accertati dagli ausiliari della sosta per il periodo dal 14.10.2019 al 31.12.2021, “in quanto risultano
non notificati né al trasgressore né all’obbligato in solido”. Il Comune aggiunge di non poter liquidare a TMP “un ristoro economico correlato ai proventi delle multe elevati dagli ausiliari della sosta” ed ha invitato la società a rivolgersi all’A.G.O. per tutelare le sue ragioni di credito.
La società ha effettuato ampia riserva sugli ultimi due contenuti della nota inviatale dal Comune preannunziando di voler rivolgersi al Giudice ordinario per ottenere il pagamento di quanto
contrattualmente dovutole e per l’accertamento della responsabilità dei danni derivati dalla condotta
della P.A. consistita nel mancato invio delle multe.
Tuttavia, a seguito della consegna dei documenti è venuta meno la materia del contendere del giudizio di accesso de quo, per cui va pronunciato in tal senso., sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese di lite essendo l’ostensione avvenuta pochissimi giorni dopo la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO