Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16521 /2022 RG
Alla udienza del 6.06.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti, e che valgono come presenza in udienza
IL Giudice
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 16521 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
la sig.ra , C.F.: , avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Pecoraro
1
CONTRO
con sede legale in Roma, viale Europa 190 Controparte_1
(C.F. – P.I. ), in persona del Presidente e P.IVA_1 P.IVA_2
legale avv. Daniela Farana CONVENUTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento delle domande attoree, fondate in fatto ed in diritto,
condanna in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della somma di € 14.000,00, oltre gli interessi maturati secondo rendimento, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla domanda fino al soddisfo.
Rigetta ogni ulteriore domanda ritenuta infondata e non provata;
Pone a carico della convenuta soccombente il pagamento delle spese legali, spettanti a parte attrice, che si liquidano nella somma pari a
3.000,00 euro oltre IVA, CPA rimborso del 15% ex DM giustizia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2022, l'attrice ha convenuto in giudizio deducendo: - di avere Controparte_1
2 sottoscritto, unitamente alla madre (defunta), in data 27.09.2002
presso l'ufficio postale Palermo succ. 1, n. 6 buoni fruttiferi postali a
“termine” serie “AA5” di € 5.000,00 e di € 1.000,00 per un importo complessivo di € 14.000,00. che, alla richiesta di rimborso formulata nel mese di ottobre 2021 dei richiamati titoli da parte dell'attrice,
[...]
, negava il diritto al rimborso per intervenuta prescrizione CP_1
dei titoli. Per tali motivi, l'attrice ha chiesto all'adito Tribunale
dichiarare la responsabilità di in relazione ai fatti Controparte_1
per cui è causa e quindi condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali contrattuali per l'importo complessivo di € 14.000,00 oltre interessi maturati, ovvero, nella diversa somma minore che il Giudice riterrà dovuta.
Costituitasi la società contestando integralmente Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, ha chiesto la completa reiezione delle domande di parte ricorrente per tutti i motivi spiegati in atti.
Ed invero, occorre premettere che la difesa attorea ruota essenzialmente sulla asserita responsabilità di , di Controparte_1
non aver rispettato l'obbligo di informativa e durata dei buoni postali a termine, e di non aver consegnato il foglio illustrativo analitico (F.I.A)
cosi come prescritto dal Decreto ministeriale del 19/12/2000 agli artt.
3 e 6 che impone a ai fini del collocamento dei Controparte_1
buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di
3 consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In
particolare, tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
Orbene, occorre premettere che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati, in forza del rinvio di cui all'articolo 2, co. 2, del D.Lgs. n.
284 del 30/7/1999, dai Decreti del Ministro del Tesoro (oggi “Economia
e Finanze”), in particolare quello del 19/12/2000 ove, ai sensi dell'art. 2, si statuisce che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene
effettuata per 'serie' con decreti [...] ove sono indicati il prezzo, il
taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo
sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché
ogni altro elemento ritenuto necessario”.
Il disposto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 19/12/2000
sancisce che "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali
rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al
sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione
delle caratteristiche dell'investimento", mentre quello dell'articolo 6 del suddetto D.M. pone in capo a l'obbligo di Controparte_1
“esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio
informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione
dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”.
4 Ciò posto, è di tutta evidenza che in forza dei commi primo e terzo dell'articolo 3 del D.M. 19/12/2000 il collocatore Controparte_1
è tenuto a consegnare al sottoscrittore il documento da
[...] CP_2
cui è possibile evincere le caratteristiche del buono e, dunque,
dell'investimento effettuato, sia nel caso di collocamento di buoni rappresentati da documento cartaceo (co. 1), sia in caso di collocamento di buoni non dematerializzati, ossia non rappresentati da documento cartaceo (co. 3).
Peraltro contrariamente a quanto chiaramente Controparte_1
sopra esposto, ha eccepito che non sussiste alcun obbligo d'informazione da parte di sull'estinzione del diritto al CP_1
rimborso dei titoli, in quanto gli obblighi d'informazione e comunicazione in applicazione del principio di buona fede sono stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(pubblicità legale) dei provvedimenti inerenti i Buoni Postali Fruttiferi
(decreti di emissione) e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore – ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
In ogni caso, appare opportuno sottolineare che la Società non ha fornito alcuna prova di avere adempiuto all'obbligo su di essa incombente di consegnare ai ricorrenti il F.I.A. contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali,
ivi compresa la loro “scadenza”. Infatti essa non ha fornito la prova di
5 avere assolto al relativo obbligo “ex lege”, non producendo né il Foglio
Informativo Analitico consegnato, né articolando alcuna richiesta istruttoria diretta a comprovare tale circostanza. A tale riguardo, non appare invero sostenibile che la parte attrice sia onerata di provare
“fatti negativi”, poiché “negativa non sunt probanda”, specie considerato che, anche in base al principio di vicinanza o riferibilità
dell'onere della prova, appare più agevole per Controparte_1
dimostrare di avere consegnato il piuttosto che gravare l'attrice CP_2
di fornire la prova di un fatto negativo.
Ed ancora, necessita evidenziare che l'art. 8 del D.M. del
19.12.2000 stabilisce che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza e l'art. 3 prevede che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; l'art. 6 stabilisce, poi, l'obbligo in capo a CP_3
di esporre al pubblico le condizioni pratiche, rinviando al foglio informativo che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere
6 dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.In questa prospettiva, non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Del resto, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico d'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola comporta in via presuntiva l'esistenza di un nesso di causalità
tra l'omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono. In buona sostanza, al momento della consegna dei buoni, è tenuta a consegnare ai clienti anche il Foglio CP_1
Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra le quali la sua durata - obbligo imposto fin dal
2000 da un decreto ministeriale -, violando, in caso contrario, il principio generale di correttezza e buona fede, oltre che il dovere di diligenza professionale, da cui deriva la condanna al risarcimento dei danni subìti dai risparmiatori, pari al capitale investito e agli interessi pattiziamente dovuti.
7 La mancata consegna del foglio illustrativo, tenendo conto del fatto che il Buono Fruttifero postale non reca alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell'investimento, non consente al risparmiatore di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e non si può pretendere che il contraente debba andare a ricavare le condizioni del contratto dalla Gazzetta Ufficiale, che, per sua natura, costituisce una fonte di cognizione di leggi e provvedimenti con forza di legge, e non certo la fonte di cognizione delle condizioni negoziali di contratti di sottoscrizione titoli.
Né può ritenersi che il deficit informativo possa essere stato sanato dalla pubblicazione sul sito internet della Cassa depositi e prestiti
S.p.A. e nei locali delle delle condizioni del Controparte_1
prestito e ciò in quanto solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione, tanto più nell'ipotesi – che ricorre in concreto – in cui i
Parte non riportano descrizione alcuna delle relative qualità, né indicano la scadenza.
Deriva da tanto che deve rimborsare all'attrice il valore CP_1
nominale dei Buoni Fruttiferi Postali ed i relativi interessi maturati, anche se è spirato il periodo della prescrizione, non avendo essa dimostrato di aver consegnato – come era suo preciso obbligo – alla de cuius, ed alla sig.ra alla sottoscrizione, il Foglio Informativo Pt_1
Analitico, recante caratteristiche e scadenza degli investimenti.
8 Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, fondate in fatto ed in diritto, si condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore, al pagamento della somma di € 14.000,00, oltre gli interessi maturati secondo rendimento, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla domanda fino al soddisfo.
Per ultimo, non appare fondata e provata l'ulteriore domanda di risarcimento danni non patrimoniali, spiegata da parte attrice,
e conseguentemente va respinta;
In merito alle spese legali, seguendo il criterio della soccombenza,
vanno poste a carico di si Controparte_4
rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 6 giugno 2025
IL GOP
Valentina Cimino
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