Sentenza 17 settembre 2021
Rigetto
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/09/2021, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01101/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2015, proposto da
Condominio Moscardo, in persona dell’Amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Lanza, Riccardo Ruffo, Alessandra Volpato, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Volpato in Venezia, Santa Croce, 468/B;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
RI TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Crosato, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
del provvedimento rep. 06.03/008720 del 2014 in data 27 maggio 2015 del coordinamento edilizia privata del Comune di Verona, di archiviazione del procedimento volto all'accertamento della legittimità dell'autorizzazione paesaggistica semplificata rep. 1101 del 26/11/2014, rilasciato a TE RI e per la declaratoria dell'illegittimità e/o inefficacia della comunicazione di inizio lavori con relazione asseverata (CIL) del 07/10/2014 e la declaratoria dell'illegittimità opere eseguite dal controinteressato a seguito di tale comunicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di RI TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il Condominio ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un parcheggio condominiale recintato da un muretto: detto muretto sarebbe stato in parte demolito senza alcuna legittimazione dal controinteressato, allo scopo di aprirvi un accesso, tramite cancello pedonale, al parcheggio.
A seguito di segnalazione del Condominio, il Comune di Verona avviava un procedimento avente ad oggetto la verifica della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in relazione a tale intervento e per la dichiarazione dell’inefficacia della C.I.L. presentata dal Sig. TE: il procedimento veniva in seguito concluso con il provvedimento di archiviazione in questa sede impugnato.
Sulla scorta di tali premesse, il Condominio ha articolato i seguenti motivi di impugnazione avverso detto provvedimento:
1) con il primo motivo si lamenta il difetto di legittimazione del controinteressato all’esecuzione delle opere contestate, non essendo questi né proprietario né possessore della recinzione e non avendo titolo per accedere al parcheggio, di proprietà condominiale: il provvedimento gravato sarebbe infatti illegittimo nella parte in cui, anziché rilevare tale difetto di legittimazione in capo al Sig. TE, avrebbe ritenuto carente la prova della titolarità di tali beni in capo al Condominio; si aggiunge che, in ogni caso, la prova ritenuta mancante sarebbe stata fornita dal condominio ricorrente;
2) con il secondo motivo di gravame si deduce che, diversamente da quanto sostenuto dal controinteressato, il parcheggio recintato non sarebbe destinato all’uso pubblico, come peraltro comprovato dalla convenzione di lottizzazione stipulata in data 20.02.1986;
3) infine, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui in esso si afferma l’insussistenza di un interesse pubblico a un intervento di carattere repressivo, attesa l’esigenza di dar comunque corso al ripristino della legalità violata.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, osservando che la C.I.L. è un atto privato e deducendo l’infondatezza del ricorso.
Si è, altresì, costituito il controinteressato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, e chiedendone nel merito la reiezione.
All’udienza in data 14.07.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Condominio Moscardo lamenta che il Comune di Verona avrebbe illegittimamente negato l’esercizio dei poteri repressivi che spetterebbero alla P.A. in relazione all’intervento edilizio effettuato dal controinteressato sulla base della presentazione, in data 6.10.2014, di una comunicazione di inizio lavori ai sensi degli artt. 6 e 23 bis DPR 380/2001, nel testo all’epoca vigente.
Si assume, in particolare, che l’intervento edilizio contestato, consistente nell’apertura di un varco di accesso pedonale nel muretto di recinzione di un parcheggio, sarebbe illegittimo giacché effettuato da un soggetto privo di ogni legittimazione: il Sig. TE, infatti, avrebbe demolito il muretto di proprietà esclusiva del Condominio ricorrente, aprendo un varco al parcheggio antistante, a sua volta nella titolarità del Condominio.
Il ricorrente, pur riconoscendo che la dichiarazione privata di edilizia libera non è autonomamente impugnabile non essendo un atto amministrativo, sostiene che sarebbe impugnabile il provvedimento con cui il Comune, sollecitato all’esercizio delle verifiche previste dall’art. 19, comma 6 ter , L. 241/90, avrebbe negato un intervento di carattere repressivo sull’abuso perpetrato.
2. La censura non merita condivisione.
Giova rimarcare che l’intervento del quale si discorre è stato realizzato dal Sig. TE previa presentazione all’Amministrazione competente di una comunicazione di inizio lavori con relazione tecnica asseverata, giusto il disposto dell’art. 6, comma 2, lett. A), DPR 380/2001 nella formulazione vigente ratione temporis , che richiedeva tale adempimento per l’effettuazione, senza titolo abilitativo “ a) (de)gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne ”; in relazione a tali interventi il comma 4 della stessa disposizione prevedeva, poi, che: “ 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori” .
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento, consolidato in giurisprudenza, formatosi in relazione alla natura della comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’attuale art. 6 bis DPR 380/2001, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett c), D. Lgs. n. 222/2016, contestualmente all’abrogazione dei commi 2 e 4 dell’art. 6 DPR 380/2001 (abrogazione disposta dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 4) del decreto legislativo citato).
Il Consiglio di Stato, nel parere reso il 4.08.2016, n. 1784, ha qualificato la c.i.l.a. come “ un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a .”, ascrivibile, al pari del secondo, al genus della liberalizzazione delle attività private. In particolare, si è osservato, la c.i.l.a. ha carattere residuale, poiché applicabile agli interventi non riconducibili a quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 D.P.R. n. 380/2001 e riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a s.c.i.a . Si tratta di un atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione ( cfr . T.A.R. Catania, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497). Operando un raffronto con la s.c.i.a., il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha rilevato inoltre che “ l’attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio ”, conseguendo a ciò che “ ci si trova… di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di c.i.l.a.) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la s.c.i.a.) ”.
Sotto altro profilo, peraltro, giova osservare come in materia edilizia la P.A. mantenga fermo, sulla scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, D.P.R. n. 380/2001, un potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6-bis, D.P.R. n. 380/2001 ( cfr . Consiglio di Stato, Commissione speciale, cit.). In ragione di quanto evidenziato, quindi, la c.i.l.a. inoltrata dal privato alla P.A. non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’Amministrazione comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di c.i.l.a. alle prescrizioni vigenti in materia.
3. In applicazione dei suesposti principi, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il ricorso sia infondato nel merito, il che esime dal vaglio delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità del gravame.
Come è già stato evidenziato, il ricorrente, senza invocare alcuna violazione delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie determinatasi per effetto dell’intervento edilizio in commento, lamenta, con il primo e il secondo motivo di impugnazione, che il controinteressato avrebbe demolito senza legittimazione il muretto di proprietà condominiale per realizzare un accesso a un parcheggio anch’esso nella titolarità esclusiva del Condominio: il Comune, si afferma, avrebbe dovuto di conseguenza esercitare il proprio potere di repressione dell’abuso commesso, in quanto spetterebbe alla PA la verifica della legittimazione al godimento del bene da parte di chi richiede il rilascio del titolo a costruire (il Condominio ricorrente cita sul punto giurisprudenza riferita alla latitudine delle verifiche che competono alla P.A. in ordine alla legittimazione dell’istante a fronte della presentazione di una richiesta di rilascio di un permesso di costruire).
Il ragionamento del ricorrente non può essere condiviso in quanto poggia sull’erroneo presupposto che, nel caso in esame, l’Amministrazione resistente abbia rilasciato un titolo edilizio, laddove, come in precedenza evidenziato, si versa nel caso di attività edilizia intrapresa sulla base di un atto squisitamente privatistico (appunto, la comunicazione di inizio lavori); difetta, dunque, un provvedimento amministrativo tale da imporre alla P.A. gli accertamenti preliminari al suo rilascio, trattandosi di un’attività libera a fronte del cui svolgersi spetta alla P.A. esclusivamente un potere di intervento “a valle” laddove emerga il carattere abusivo dell’edificato. Ciò si verifica allorquando “la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia. In tali casi l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso”; in questi casi, in particolare, “la CILA è del tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall’amministrazione competente” ( cfr . Cons. St., parere cit.)
Nel caso di specie, tuttavia, non viene invocato alcun contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, ma si assume soltanto che l’intervento, in sé legittimo sul piano edilizio-urbanistico, avrebbe leso il diritto di proprietà del terzo, come sarebbe comprovato dall’esito, in primo grado, del giudizio possessorio pendente tra le parti: deve, dunque, ritenersi che non ricorrano nel caso in esame i presupposti per l’esercizio dei poteri repressivi invocati dal ricorrente; del resto, nel presente giudizio non possono dirimersi i rapporti privatistici che interessano la proprietà del Condominio, poiché gli stessi esulano dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla luce di quanto precede resta assorbito il rilievo formulato nel terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che l’Amministrazione avrebbe impropriamente fatto richiamo, nell’atto gravato, ai presupposti previsti per l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/90: benché l’erroneo riferimento ai poteri di autotutela risulti effettivamente operato dalla P.A., l’infondatezza dei primi due motivi di doglianza, secondo quanto sopra esposto, impone il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti per l’esercizio dei poteri repressivo-sanzionatori esercitabili dal Comune in relazione alla C.I.L. (e/o alla C.I.L.A).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di parte resistente, ed euro 3.000,00 in favore del controinteressato, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO