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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2114 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Wladimira Zipparro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Valentina Romagna, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio con era nata il [...] e riconosciuta da CP_1 entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate, un assegno di mantenimento a suo carico per la figlia di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- che la resistente ha un'altra figlia di nome nata da una precedente Per_2 relazione affettiva;
- che dopo la nascita di i è trasferito in RA ZI (RM) presso Per_3
l'abitazione della convivente con i propri genitori;
CP_1
- che nel mese di novembre 2023 è stato costretto a lasciare la suddetta abitazione su richiesta dei genitori della CP_1
Per_
- che ha sempre contribuito al mantenimento economico di;
- che dal giugno 2024 lavora alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza
Metropolitana.
Letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 05.02.2025 si è costituita la che ha aderito CP_1 alla richiesta di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed al collocamento della figlia presso di sé, ha dedotto di non avere mai ostacolato il rapporto della minore con il padre, che l'abitazione familiare presso i suoi genitori è stata concordata tra le parti per le difficoltà della sua gravidanza ed ha concluso con la richiesta al Tribunale di disciplinare il diritto di visita paterno alle condizioni indicate Per_ nella comparsa e di disporre un mantenimento per a carico del ricorrente di euro
300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Con deposito del 04-05.03.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo e all'udienza di comparizione del 07.03.2025, ribadita la volontà di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse dalla minore secondo gli accordi convenuti, il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della minore.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2114/2024 R.G.A.C., così dispone:
Per_ 1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla stessa per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la minore riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute, da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della bambina presso ciascun genitore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in RA ZI (Roma), Via Po n. 38;
Per_ 2) fino al momento in cui non inizierà la scuola, il IG. , tenuto Pt_1 conto dei turni di lavoro di entrambe le parti (comunicando i giorni effettivi entro la domenica precedente la domenica precedente la settimana di riferimento) potrà tenerla con sé il martedì e il giovedì oppure il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 8 alle ore 15 oppure dalle ore 15.30 alle ore 19.30, prendendola e riportandola presso l'abitazione materna (con l'inizio della scuola due giorni come sopra indicati, prendendola all'uscita della scuola secondo l'orario che verrà stabilito, indicativamente le ore 16 e riportandola presso l'abitazione materna alle 19.30); nel fine settimana, in forma alternata, con le seguenti modalità: sino al 30 aprile 2025, dal sabato mattina alle ore
9.00 alla domenica sera alle ore 19.30. Dal mese di maggio 2025, dal venerdì alle ore
18.30 alla domenica sera alle ore 18.30. Dal mese di maggio 2025, nella settimana Per_ coincidente con il fine settimana, il IG. terrà con sé solo un giorno Pt_1
3 infrasettimanale. Tutti i giorni ed i periodi indicati potranno subire variazioni previo accordo sulla base delle esigenze di lavoro delle parti, che lavorano entrambi su turni e non possono conoscere in anticipo l'esatto orario di lavoro. Si dà atto sin d'ora che, con l'inizio della scuola e di eventuali attività ludico / sportive, il IG. avrà cura Pt_1
Per_ di seguire ed accompagnarla nello svolgimento delle stesse nel caso in cui coincidano con il giorno in cui la bambina sarà con lui;
3) per il periodo estivo, ad eccezione dei giorni di vacanza determinati con ciascun genitore, per supplire alla chiusura delle scuole, ove non si raggiunga di comune accordo una diversa collocazione, le parti contribuiranno al 50% del costo del centro estivo o di una baby-sitter se ritenuto necessario;
Per_ 4) trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre di ogni anno con la madre, con possibilità per il padre di tenerla con sé in una giornata a scelta tra il 24,
25, 26 e 31 dicembre dalle 9,00 sino alle 18.30, prendendola e riportandola presso l'abitazione materna. Trascorrerà il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio di ogni anno Per_ con il padre;
il padre terrà con sé anche i giorni di Pasqua e Pasquetta, Per_ alternativamente con la madre;
le parti trascorreranno con le ulteriori festività infrannuali in maniera alternata tra loro ed avranno cura - ove possibile - di trascorrere Per_ con lei il giorno del compleanno di (anche non contemporaneamente) e dei loro rispettivi compleanni;
Per_ 5) durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sé per un Per_ periodo di due settimane nel mese di agosto. I periodi esatti in cui sarà con il padre saranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e/o non appena saranno comunicati i periodi di ferie;
6) il IG. corrisponderà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario e Pt_1 CP_1
Per_ quale contributo al mantenimento di , l'importo di euro 250,00 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100%) con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche. Con riferimento alle spese per attività Per_ sportive, le parti si impegnano sin d'ora a consentire che svolga almeno una attività sportiva annuale sin dal mese di settembre 2025, tenendo conto delle sue esigenze ed inclinazioni e compatibilmente con la sua età. Saranno suddivise al 50% anche le spese per l'acquisto del materiale scolastico di inizio anno. Le spese sostenute da un genitore a detti titoli saranno rimborsate dall'altro che le ha anticipate a semplice
4 richiesta e previa esibizione della documentazione di spesa;
7) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con un preavviso di almeno 2 giorni, eventuali impedimenti al godimento dei giorni indicati. In caso di impossibilità del IG. (per motivi a lui riconducibili) di prendere e tenere con Pt_1
Per_ sé per due giorni infrasettimanali consecutivi nei periodi previsti secondo quanto disposto agli artt. 2, 4 e 5 del presente atto, o comunque per più di cinque giorni complessivi al mese, egli corrisponderà alla IG.ra l'importo di Euro 50,00 per CP_1
Per_ ogni settimana di riferimento, per permetterle di far fronte alla organizzazione di nei giorni in cui il padre sarebbe dovuto esserci;
Per_ 8) entrambi i genitori si impegnano ad affidare a persone adulte, esperte e di fiducia quando non possono tenerla con sé. Si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici quando si trovano in vacanza con la figlia, così da consentire all'altro il contatto con la bambina. Entrambi i genitori si impegnano al Per_ rispetto reciproco ed al rispetto di , con espresso richiamo a quanto previsto dagli artt. 473 bis 38 e 39 cc.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia, il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2114 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Wladimira Zipparro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Valentina Romagna, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio con era nata il [...] e riconosciuta da CP_1 entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate, un assegno di mantenimento a suo carico per la figlia di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- che la resistente ha un'altra figlia di nome nata da una precedente Per_2 relazione affettiva;
- che dopo la nascita di i è trasferito in RA ZI (RM) presso Per_3
l'abitazione della convivente con i propri genitori;
CP_1
- che nel mese di novembre 2023 è stato costretto a lasciare la suddetta abitazione su richiesta dei genitori della CP_1
Per_
- che ha sempre contribuito al mantenimento economico di;
- che dal giugno 2024 lavora alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza
Metropolitana.
Letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 05.02.2025 si è costituita la che ha aderito CP_1 alla richiesta di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed al collocamento della figlia presso di sé, ha dedotto di non avere mai ostacolato il rapporto della minore con il padre, che l'abitazione familiare presso i suoi genitori è stata concordata tra le parti per le difficoltà della sua gravidanza ed ha concluso con la richiesta al Tribunale di disciplinare il diritto di visita paterno alle condizioni indicate Per_ nella comparsa e di disporre un mantenimento per a carico del ricorrente di euro
300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Con deposito del 04-05.03.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo e all'udienza di comparizione del 07.03.2025, ribadita la volontà di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse dalla minore secondo gli accordi convenuti, il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della minore.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2114/2024 R.G.A.C., così dispone:
Per_ 1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla stessa per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la minore riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute, da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della bambina presso ciascun genitore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in RA ZI (Roma), Via Po n. 38;
Per_ 2) fino al momento in cui non inizierà la scuola, il IG. , tenuto Pt_1 conto dei turni di lavoro di entrambe le parti (comunicando i giorni effettivi entro la domenica precedente la domenica precedente la settimana di riferimento) potrà tenerla con sé il martedì e il giovedì oppure il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 8 alle ore 15 oppure dalle ore 15.30 alle ore 19.30, prendendola e riportandola presso l'abitazione materna (con l'inizio della scuola due giorni come sopra indicati, prendendola all'uscita della scuola secondo l'orario che verrà stabilito, indicativamente le ore 16 e riportandola presso l'abitazione materna alle 19.30); nel fine settimana, in forma alternata, con le seguenti modalità: sino al 30 aprile 2025, dal sabato mattina alle ore
9.00 alla domenica sera alle ore 19.30. Dal mese di maggio 2025, dal venerdì alle ore
18.30 alla domenica sera alle ore 18.30. Dal mese di maggio 2025, nella settimana Per_ coincidente con il fine settimana, il IG. terrà con sé solo un giorno Pt_1
3 infrasettimanale. Tutti i giorni ed i periodi indicati potranno subire variazioni previo accordo sulla base delle esigenze di lavoro delle parti, che lavorano entrambi su turni e non possono conoscere in anticipo l'esatto orario di lavoro. Si dà atto sin d'ora che, con l'inizio della scuola e di eventuali attività ludico / sportive, il IG. avrà cura Pt_1
Per_ di seguire ed accompagnarla nello svolgimento delle stesse nel caso in cui coincidano con il giorno in cui la bambina sarà con lui;
3) per il periodo estivo, ad eccezione dei giorni di vacanza determinati con ciascun genitore, per supplire alla chiusura delle scuole, ove non si raggiunga di comune accordo una diversa collocazione, le parti contribuiranno al 50% del costo del centro estivo o di una baby-sitter se ritenuto necessario;
Per_ 4) trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre di ogni anno con la madre, con possibilità per il padre di tenerla con sé in una giornata a scelta tra il 24,
25, 26 e 31 dicembre dalle 9,00 sino alle 18.30, prendendola e riportandola presso l'abitazione materna. Trascorrerà il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio di ogni anno Per_ con il padre;
il padre terrà con sé anche i giorni di Pasqua e Pasquetta, Per_ alternativamente con la madre;
le parti trascorreranno con le ulteriori festività infrannuali in maniera alternata tra loro ed avranno cura - ove possibile - di trascorrere Per_ con lei il giorno del compleanno di (anche non contemporaneamente) e dei loro rispettivi compleanni;
Per_ 5) durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sé per un Per_ periodo di due settimane nel mese di agosto. I periodi esatti in cui sarà con il padre saranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e/o non appena saranno comunicati i periodi di ferie;
6) il IG. corrisponderà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario e Pt_1 CP_1
Per_ quale contributo al mantenimento di , l'importo di euro 250,00 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100%) con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche. Con riferimento alle spese per attività Per_ sportive, le parti si impegnano sin d'ora a consentire che svolga almeno una attività sportiva annuale sin dal mese di settembre 2025, tenendo conto delle sue esigenze ed inclinazioni e compatibilmente con la sua età. Saranno suddivise al 50% anche le spese per l'acquisto del materiale scolastico di inizio anno. Le spese sostenute da un genitore a detti titoli saranno rimborsate dall'altro che le ha anticipate a semplice
4 richiesta e previa esibizione della documentazione di spesa;
7) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con un preavviso di almeno 2 giorni, eventuali impedimenti al godimento dei giorni indicati. In caso di impossibilità del IG. (per motivi a lui riconducibili) di prendere e tenere con Pt_1
Per_ sé per due giorni infrasettimanali consecutivi nei periodi previsti secondo quanto disposto agli artt. 2, 4 e 5 del presente atto, o comunque per più di cinque giorni complessivi al mese, egli corrisponderà alla IG.ra l'importo di Euro 50,00 per CP_1
Per_ ogni settimana di riferimento, per permetterle di far fronte alla organizzazione di nei giorni in cui il padre sarebbe dovuto esserci;
Per_ 8) entrambi i genitori si impegnano ad affidare a persone adulte, esperte e di fiducia quando non possono tenerla con sé. Si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici quando si trovano in vacanza con la figlia, così da consentire all'altro il contatto con la bambina. Entrambi i genitori si impegnano al Per_ rispetto reciproco ed al rispetto di , con espresso richiamo a quanto previsto dagli artt. 473 bis 38 e 39 cc.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Civitavecchia, il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
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