Decreto presidenziale 3 ottobre 2022
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/07/2023, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 02371/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pajno, con domicilio fisico eletto presso lo studio Pietro Paterniti La Via in IA, viale XX Settembre,19;
contro
Comune di AR (ME), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale in IA, via Milano 42/a;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n-OMISSIS- del 20.3.2012, notificato il 24.3.2012, con il quale si comunicava il rigetto dell’istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 prot. n-OMISSIS- del 22.9.2004, relativa all’ampliamento di un corpo di fabbrica da adibire a civile abitazione, sito in località Lentia nell’isola di Vulcano ed ubicato in un terreno riportato in catasto alla particella n-OMISSIS-, -OMISSIS- del foglio di mappa n-OMISSIS- del comune di AR (sez. di Vulcano)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- impugnava l’ordinanza meglio specificata in premessa con la quale il comune di AR respingeva l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 326/2003 relativa all’ampliamento di un manufatto, sito in località Lentia dell’isola di Vulcano e ubicato in un terreno riportato in catasto alla part-OMISSIS-, -OMISSIS-, f-OMISSIS-.
Premetteva il ricorrente che l’istanza in parola (presentata il 22.9.2004 ed avente prot. n-OMISSIS-) riguardava il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le modifiche apportate al fabbricato in questione e consistenti nell’ampliamento del vano cucina e della camera da letto, entrambi ubicati al piano terra, e nella trasformazione della camera di isolamento, posta al di sotto della abitazione, in un bilocale con servizi, per una superficie complessiva di mq 43,60; lavori ultimati nell’inverno 1994.
L’istanza – originariamente proposta dal ricorrente nella qualità di procuratore della “ -OMISSIS- ” s.r.l. in liquidazione e successivamente, a seguito di acquisto della proprietà del suddetto cespite dalla società liquidata, proseguita nel proprio interesse – veniva respinta con il provvedimento avversato, non prima che il medesimo fosse preceduto da rituale preavviso di diniego prot. n-OMISSIS- del 30.06.2009, con il quale venivano contestate la diversa sistemazione della zona antistante al piano seminterrato e la realizzazione di nuove aperture e nuovi infissi, con invito a fornire " opportuni chiarimenti " entro i venti giorni dal ricevimento di tale nota.
Sebbene il ricorrente avesse presentato atto di riscontro del 7.7.2009, introitato al protocollo comunale al n-OMISSIS- del 15.07.2009 – con il quale veniva rappresentato come nessuna modifica strutturale o di prospetto fosse stata realizzata rispetto all'epoca di deposito della istanza di condono, essendosi resi necessari solo alcuni interventi di manutenzione (come la sostituzione degli infissi al piano seminterrato) e di conservazione della muratura dello stesso piano seminterrato, mediante l’eliminazione del terrapieno ad esso antistante, che aveva causato infiltrazioni di umidità e muffe all'interno dell’immobile – il Comune di AR rigettava ugualmente l’istanza di condono, ritenendo che le opere ivi contemplate non fossero state realizzate entro i termini consentiti dall'art. 32, comma 25 della l. n. 326/03.
Contro il provvedimento impugnato, il sig. -OMISSIS- sollevava le seguenti censure.
Con la prima, egli lamentava l’illogicità e contraddittorietà della motivazione di diniego.
Infatti, posto che alla luce della documentazione prodotta in sede di deposito della domanda di condono non sarebbe apparso contestabile l'effettivo cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato a far data dal 1994, incomprensibile sembrerebbe allora la conclusione secondo cui tale opera sarebbe stata ultimata in data successiva al 31.03.2003.
Con la seconda, il ricorrente rilevava che, con accertamento tecnico esperito in data 18.06.2009 dai tecnici comunali, l'Ente supponeva verificata una continuazione dei lavori rispetto alla documentazione fotografica allegata alla domanda di condono.
Tale conclusione, tuttavia, non sarebbe stata corretta, a giudizio del ricorrente, dal momento che i lavori contestati sarebbero riferibili esclusivamente al piano seminterrato e non all'ampliamento del piano terra, per come si desumerebbe anche dal contenuto della nota dello stesso Comune di AR del 30.06.2009. Pertanto, posto che il provvedimento impugnato si riferisce indistintamente a tutti gli interventi di cui alla domanda di condono (quindi, sia nel seminterrato, che al piano terra), ciò comporterebbe l’illegittimità della reiezione dell'istanza di condono con riguardo al piano terra per difetto di motivazione.
In secondo luogo, con riferimento al piano seminterrato, le presunte "discrasie" tra lo stato di fatto attuale dell’immobile e quello esistente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria consisterebbero in una diversa sistemazione del terreno antistante all’immobile e nella modifica del prospetto, che risulterebbe dotato oggi di nuove aperture, nuovi infissi ed intonaco di finitura esterna. Invece, secondo la prospettazione di parte, tali lavori si sarebbero resi necessari negli anni 2000 per la salvaguardia dell'integrità strutturale del fabbricato e della salubrità dei suoi ambienti e di conseguenza, avendo natura meramente manutentoria, non potrebbero intendersi come una prosecuzione dei lavori oltre il termine di legge tale da giustificare il diniego al rilascio della concessione in sanatoria.
Si costituiva in giudizio il comune resistente depositando memoria di rito e documentazione a cura degli uffici.
Con decreto presidenziale n. 1129 del 27.09.2022, comunicato il 03.10.2022, il ricorso veniva interrotto per il venir meno dello ius postulandi in capo al difensore del Comune di AR.
Con ricorso notificato al Comune in data 16.12.2022 e depositato il successivo 19.12.2022 le eredi del ricorrente, essendo quest’ultimo venuto a mancare il 10.10.2022, riassumevano il giudizio nei termini di rito.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 17 aprile 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co-OMISSIS- bis c.p.a., introdotto dall’art. 17 co. 7 D. L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, la causa passava in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Da respingere è il primo motivo di censura, con il quale il provvedimento impugnato viene sottoposto a critica nella parte in cui esclude la condonabilità delle opere in quanto concluse oltre il termine utile per usufruire della sanatoria edilizia, ossia il 31.03.2003.
Si tratta, all’evidenza, di una mera imprecisione non avente portata inficiante la legittimità dell’intero provvedimento, essendo chiaramente evincibile, dall’analisi complessiva del medesimo, che l’Amministrazione abbia ritenuto fuori termine non la realizzazione delle opere nel 1994, bensì gli ulteriori lavori sulle stesse protratti sino a data successiva rispetto al termine utile per usufruire della normativa condonistica.
Sicché tale primo motivo di censura è infondato.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi relativamente al secondo motivo di ricorso, col quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver complessivamente denegato l’istanza di condono da egli avanzata pur a fronte di contestazioni afferenti solamente una parte del manufatto realizzato e, segnatamente, “u na diversa sistemazione della zona antistante il piano seminterrato ”, con “ modifica dei prospetti dello stesso ” a seguito delle quali lo stesso risulterebbe esser stato dotato di “ nuove aperture, nuovi infissi ed opere di finitura, con evidenti discrasie tra lo stato di fatto e quello esistente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria e rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla stessa ” (cfr. comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 del 30.6.2009).
A fronte di tali obiezioni parte ricorrente replicava, dapprima in sede procedimentale e poi con il motivo di ricorso in esame, rilevando come nessun lavoro fosse stato eseguito nella struttura o all’interno della stessa dopo l’inverno del 1994, essendo stati gli unici interventi realizzati in data posteriore alla presentazione dell’istanza (come dallo stesso ricorrente ammesso in ricorso e, ancor prima, nella nota di controdeduzioni del 7.7.2009) le opere resesi occorrenti, a partire dalla metà degli anni 2000, per la salvaguardia dell’integrità strutturale del fabbricato e della salubrità dei suoi ambienti ed insistenti, tutte, sulla porzione seminterrata di edificio, consistenti nella “ rimodulazione delle quote del terreno antistante il piano seminterrato liberando così il prospetto dal terreno con il quale lo stesso era direttamente a contatto ”, con conseguente “ intonacatura esterna e sostituzione degli infissi nelle aperture esistenti ”.
In proposito, non colgono nel segno le censure mosse da parte ricorrente secondo cui le opere di cui si tratta avrebbero carattere meramente manutentivo di un manufatto abusivo completato in data anteriore al 31.3.2003, inalterati essendo rimasti, rispetto alla domanda di condono, volume, superficie, sagoma e destinazione d’uso della porzione di immobile posta al piano seminterrato.
Infatti, è innegabile che l’intervento in questione, pur se mosso da soggettive (e, in quanto tali, in questa sede irrilevanti) ragioni manutentive, si è sostanziato nell’emersione di un nuovo volume fuori terra tale da comportare, infatti, la liberazione dal terrapieno antistante di un nuovo prospetto sul quale poi sono state praticate nuove aperture, aspetto quest’ultimo in ordine al quale, vale rilevare come il ricorrente non abbia speso argomentazione alcuna, si da ritenere comprovata l’asserzione compiuta nel provvedimento impugnato.
In altre parole, la movimentazione del terreno antistante il piano seminterrato, con conseguente venir alla luce di un prospetto sino a quel momento ricoperto dal terreno e nel quale sono state praticate nuove aperture costituisce un intervento che, nella sua oggettività, sfugge alla nozione di ‘opere di completamento’ di un manufatto ammissibili nonostante la sottoposizione del medesimo a condono per come delineata dalla giurisprudenza largamente prevalente e consistente in quegli interventi diretti a garantire l'integrità e la conservazione dell’immobile sottoposto a condono e necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito (Cons. St., sez. II, n. 7006 del 13.11.2020; Cons. St., sez. II, n. 2464 del 22.3.2021), di contro non essendo tali le opere che abbiano stravolto l'originaria fisionomia del bene o comportato una totale e radicale trasformazione del manufatto, oggetto del condono, sì da renderlo irriconoscibile (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 1023 del 3.5.2023).
Nel caso di specie, non v’è chi non veda che il distacco di un prospetto dal terrapieno circostante abbia condotto al mutamento da seminterrato in fuori terra di uno dei piani che originariamente componevano l’edificio soggetto ad istanza di condono.
Di conseguenza, essendo significativamente mutata, dopo la proposizione dell’istanza, la fisionomia del bene sottoposto a sanatoria, il provvedimento impugnato, nel denegare complessivamente la domanda di condono avanzata dal ricorrente, si dimostra conforme al consolidato orientamento pretorio secondo cui “ In materia di condono edilizio è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa ” (così Cons. St., sez. VII, n. 370 dell’11.1.2023; analogamente, Cons. St., sez. VI. n. 3334 del 31.3.2023; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 1147 del 5.4.2023).
Pertanto, il ricorso deve ritenersi complessivamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di parte resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese a carico della parte soccombente, ed in favore del comune di AR, liquidate in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Salvatore Gatto Costantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.