TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile
In Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2713 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
elettivamente domiciliato in Parma, B.go Garimberti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AR EC, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
-Ricorrente- contro
, elettivamente domiciliata in Parma, B.go G. Tommasini n. 20, presso lo studio dell'Avv. CP_1
NA TI, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
-Resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 1200/2023, pronunciata da questo
Tribunale in data 1 settembre 2023, pubblicata il 15 settembre 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 13 luglio 2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in ET
Per_ (PR) il 4 aprile 1987 con , dalla cui unione erano nati due figli, (nata il [...]) ed CP_1
(nato il [...]), entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
A sostegno del ricorso, il esponeva che con decreto del 25 ottobre 2002 il Tribunale di Parma Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo le condizioni concordate dai coniugi, che prevedevano l'affidamento dei figli minori alla madre, cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà del marito, e l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 310,00 mensili. Il ricorrente deduceva che, con decreto del 31 novembre
2011, il Tribunale di Parma aveva revocato sia l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Con successivo decreto del 31 ottobre 2012, lo stesso Tribunale aveva modificato ulteriormente le condizioni di separazione, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento della stessa pari a euro 350,00 mensili sino a quando la stessa fosse rimasta nell'ex abitazione coniugale e nella misura di euro 750,00 mensili a far data dal rilascio dell'abitazione, tenuto conto delle spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere per il pagamento del canone di locazione di un'altra casa. Quanto alla situazione economica dei coniugi, il ricorrente allegava che, rispetto alla separazione, mentre la sua situazione economica era peggiorata, quella della moglie era migliorata, avendo questa reperito una nuova occupazione, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Sulla base di tali premesse, il concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio e la perdita del Pt_1
cognome maritale in capo alla moglie. Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, domandava che nulla fosse riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento a favore della con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di revisione delle CP_1 condizioni di separazione, e che fosse espressamente revocata l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo che venisse confermato l'assegno di mantenimento in suo favore come stabilito nel decreto collegiale del Tribunale di Parma del 31 ottobre 2012. La resistente domandava, inoltre, che le fosse concesso congruo termine per reperire un'altra abitazione, nel caso di sua condanna al rilascio della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, adottava, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori,
pagina 2 di 9 disponendo, a modifica delle statuizioni adottate con l'ordinanza del 3 dicembre 2012, che il ricorrente non fosse tenuto a versare alcun importo alla resistente finché la stessa fosse rimasta nell'ex abitazione coniugale e che lo stesso invece avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili dal momento del rilascio della predetta abitazione.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., all'udienza del 17 maggio 2023 le parti precisavano le proprie conclusioni, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio. Indi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1200/2023 in data 1 settembre 2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dal ricorrente e l'acquisizione, tramite l'Agenzia delle Entrate, della documentazione fiscale della resistente.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
Preliminarmente deve darsi atto che alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva in data 1 settembre 2023, consegue, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della L. n. 898/1970, la perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Ciò precisato, avendo il Tribunale già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, il thema decidendum è oggi circoscritto alla questione relativa all'assegnazione della casa coniugale e alle richieste economiche avanzate dalla CP_1
Sull'assegnazione della casa coniugale.
In merito all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'ex casa coniugale né in favore del né in Pt_1 favore della Infatti, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 337 sexies c.c., CP_1 facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. Ne discende che, in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione o di divorzio un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, quale che sia il titolo che giustifica la disponibilità dell'abitazione familiare, sia esso un diritto di godimento pagina 3 di 9 o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi. (Cass. sent. n. 16398 del
24/07/2007).
Pertanto, nella specie, essendo entrambi i figli dei coniugi maggiorenni ed economicamente indipendenti, il godimento della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, resta soggetto alle norme codicistiche disciplinanti il diritto di proprietà, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso della stessa.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla moglie.
Con l'introduzione del presente giudizio, ha domandato la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento posto a suo carico in favore della moglie, allegando, a sostegno delle proprie istanze,
l'intervenuta modifica in peius delle proprie condizioni economiche e il contestuale miglioramento della situazione reddituale della resistente.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che, mentre all'epoca della separazione non era gravato da alcun onere abitativo, dimorando nella Caserma presso cui prestava servizio in qualità di agente della Polizia di Stato, da marzo del 2020 egli risiede, unitamente alla nuova compagna, presso un immobile condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00. In merito alle condizioni economiche della resistente, il ha allegato che la ha nel frattempo reperito un'occupazione lavorativa presso un bar di Pt_1 CP_1
RE di ET (PR) e si è trasferita a vivere presso l'abitazione del padre, sita nella medesima località. Ha inoltre asserito che, nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante il mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, la moglie non ha mai rivendicato la corresponsione della somma stabilita dal Tribunale, così ammettendo di non avere bisogno di un contributo per il proprio sostentamento.
Dal canto suo, , pur confermando di aver prestato attività lavorativa presso il bar di RE CP_1
di ET (PR), ha precisato di essere stata licenziata nel mese di novembre 2021 e di aver percepito, da quel momento fino a giugno 2023, l'indennità di disoccupazione AS pari ad euro 700,00 mensili.
In merito alla propria condizione abitativa, ha negato di aver lasciato l'ex casa coniugale e di essersi trasferita presso l'abitazione paterna.
La resistente ha chiesto la conferma delle statuizioni assunte in sede di modifica delle condizioni di separazione, di cui al decreto collegiale del 31 ottobre 2012, con maggiorazione degli assegni in base alla rivalutazione Istat, e ha inoltre domandato, nel caso di ordine di rilascio dell'ex casa coniugale, che le fosse concesso un congruo termine per reperire un'altra abitazione.
Così delineate le rispettive posizioni delle parti, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La
pagina 4 di 9 questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la
“rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo- compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Alla funzione assistenziale può comunque attribuirsi una rilevanza prevalente, ove l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass.
n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020). Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato dalla
Suprema Corte, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo cui il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e pagina 5 di 9 dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (v. Cass.
Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nella specie, deve, innanzitutto, rilevarsi la mancata allegazione da parte della di rinunce o CP_1
sacrifici alle proprie aspirazioni lavorative per effetto di scelte concordate dei coniugi nel corso della vita matrimoniale. Sebbene dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale emerge che la non ha svolto un'attività lavorativa in modo stabile e continuativo CP_1
nel corso della vita matrimoniale (dal 1987 sino al 2002), tuttavia la resistente non ha allegato alcunché
a tal riguardo, non avendo dedotto, né tanto meno provato, di aver dovuto rinunciare ad una stabile occupazione per dedicarsi alla famiglia. Al momento della presentazione del ricorso congiunto per la separazione, la aveva comunque già reperito un lavoro come operaia nel settore industriale, CP_1 tant'è che gli accordi di separazione prevedevano la “rinuncia” da parte della “all'assegno di CP_1 mantenimento avendo trovato lavoro”.
Esclusa, pertanto, nella specie sulla base delle predette circostanze, la funzione perequativa – compensativa dell'assegno divorzile, non essendo ravvisabile un nesso causale tra le attuali condizioni economiche dei coniugi e le scelte effettuate nel corso del matrimonio, ritiene il Collegio che ricorrano comunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno post-coniugale quantomeno nella sua funzione assistenziale, posto che la documentazione fiscale in atti attesta l'esistenza di una rimarchevole sperequazione economica tra le parti e la mancanza in capo alla di redditi CP_1
adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa.
Invero, dalle dichiarazione dei redditi prodotte emerge che , agente presso la Polizia di Parte_1
Stato attualmente in pensione, ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 27.876,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.323,00);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 29.632,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.469,33);
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 27.870,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.322,50).
E' proprietario in via esclusiva dell'ex casa coniugale sita a Parma, in via Mordacci n. 27 e di un ulteriore immobile sito a RE di ET (PR), per la cui ristrutturazione ha contratto nel mese di pagina 6 di 9 aprile 2022 un finanziamento (per l'importo di euro 20.000,00), avente una durata di sei anni, con rate di rimborso pari a euro 330,00 mensili (doc. 13 fascicolo ricorrente).
È proprietario di un'automobile Opel Corsa, acquistata usata ad agosto 2022, al prezzo di euro 4.000,00
(vd. doc. 11 fascicolo ricorrente).
Consta che il ricorrente vive unitamente alla sua attuale compagna in un appartamento sito a Sorbolo
(PR), condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00, suddiviso al 50% (vd. doc. 14 fascicolo ricorrente).
Con riferimento alla situazione economica della dagli atti di causa emerge che la resistente per CP_1
circa tre anni, fino al mese di novembre del 2021, ha prestato attività lavorativa presso un bar a RE di ET (PR). Successivamente è stata licenziata e ha percepito l'indennità di disoccupazione AS, pari ad euro 700,00 mensili, fino a giugno 2023.
Attualmente, invece, risulta occupata come addetta alle pulizie. La circostanza è stata confermata dai figli delle parti, i quali escussi come testi, in risposta al cap. 6) della memoria istruttoria di parte ricorrente (“vero che ad oggi la sig.ra svolge attività lavorativa non regolarizzata”), hanno CP_1
dichiarato che la madre lavora per qualche ora al giorno dal lunedì al venerdì come dipendente di un'impresa di pulizie, senza tuttavia essere in grado di riferire l'entità della retribuzione dalla stessa percepita.
Ebbene, dalla documentazione fiscale depositata dall'Agenzia delle Entrate, emerge che la resistente ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 11.312,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 942,66);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 10.073,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 839,41);
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 7.347,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 612,25).
È indubbio, pertanto, che permane tra le parti un significativo divario reddituale, in quanto il Pt_1
percepisce una retribuzione pari a circa 2.300,00 euro mensili, mentre la priva di proprietà CP_1
immobiliari, svolge un lavoro precario retribuito in misura decisamente modesta. Inoltre, la ha CP_1
ormai 58 anni, sicché appare difficile che la stessa possa andare incontro ad una migliore collocazione nel mercato del lavoro.
Nella specie, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, assumono rilievo l'età della resistente (58 anni), la mancanza di una specifica qualificazione professionale, il modesto importo dei redditi dalla stessa percepiti (con una media, negli ultimi tre anni, di appena euro pagina 7 di 9 800,00 mensili), la mancata titolarità in capo alla stessa di un immobile da adibire a propria abitazione, sicchè la sarà costretta ad affrontare i costi per la locazione di un appartamento. Si tratta di CP_1
circostanze che inducono questo Collegio a ritenere che la resistente versi in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica e che la stessa non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, tanto da legittimare la sua richiesta di corresponsione di un assegno divorzile. Occorre precisare che l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, deve essere quantificato dal Giudice, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive
(Cass. 07/12/2021, n.38928; Cass. 08/09/2021, n.24250).
Nell'ipotesi in esame, considerata la condizione economico-patrimoniale della resistente come sopra dettagliatamente descritta, si ritiene equo quantificare nella misura di euro 600,00 mensili, indicizzati
ISTAT, l'assegno divorzile (nella sua componente assistenziale) dovuto dal a favore della Pt_1
fissando la sua decorrenza dalla data di rilascio dell'ex casa coniugale, ove tuttora la resistente CP_1
vive. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dal entro il giorno Pt_1
dieci di ogni mese.
L'importo dell'assegno, come sopra quantificato, appare essere il minimo necessario per garantire alla resistente il soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, tenuto conto anche delle altre, se pure modeste, risorse economiche di cui la medesima dispone.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la perdita in capo alla resistente del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
2) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
CP_1
3) Pone in capo a l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, a favore di Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili, indicizzati Istat, a titolo di assegno divorzile, con CP_1
decorrenza dalla data di rilascio dell'ex casa coniugale;
pagina 8 di 9 4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile
In Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2713 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
elettivamente domiciliato in Parma, B.go Garimberti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AR EC, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
-Ricorrente- contro
, elettivamente domiciliata in Parma, B.go G. Tommasini n. 20, presso lo studio dell'Avv. CP_1
NA TI, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti
-Resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 1200/2023, pronunciata da questo
Tribunale in data 1 settembre 2023, pubblicata il 15 settembre 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 13 luglio 2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in ET
Per_ (PR) il 4 aprile 1987 con , dalla cui unione erano nati due figli, (nata il [...]) ed CP_1
(nato il [...]), entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
A sostegno del ricorso, il esponeva che con decreto del 25 ottobre 2002 il Tribunale di Parma Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo le condizioni concordate dai coniugi, che prevedevano l'affidamento dei figli minori alla madre, cui veniva assegnata la casa coniugale di proprietà del marito, e l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 310,00 mensili. Il ricorrente deduceva che, con decreto del 31 novembre
2011, il Tribunale di Parma aveva revocato sia l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Con successivo decreto del 31 ottobre 2012, lo stesso Tribunale aveva modificato ulteriormente le condizioni di separazione, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento della stessa pari a euro 350,00 mensili sino a quando la stessa fosse rimasta nell'ex abitazione coniugale e nella misura di euro 750,00 mensili a far data dal rilascio dell'abitazione, tenuto conto delle spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere per il pagamento del canone di locazione di un'altra casa. Quanto alla situazione economica dei coniugi, il ricorrente allegava che, rispetto alla separazione, mentre la sua situazione economica era peggiorata, quella della moglie era migliorata, avendo questa reperito una nuova occupazione, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Sulla base di tali premesse, il concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio e la perdita del Pt_1
cognome maritale in capo alla moglie. Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, domandava che nulla fosse riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento a favore della con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di revisione delle CP_1 condizioni di separazione, e che fosse espressamente revocata l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo che venisse confermato l'assegno di mantenimento in suo favore come stabilito nel decreto collegiale del Tribunale di Parma del 31 ottobre 2012. La resistente domandava, inoltre, che le fosse concesso congruo termine per reperire un'altra abitazione, nel caso di sua condanna al rilascio della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, adottava, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori,
pagina 2 di 9 disponendo, a modifica delle statuizioni adottate con l'ordinanza del 3 dicembre 2012, che il ricorrente non fosse tenuto a versare alcun importo alla resistente finché la stessa fosse rimasta nell'ex abitazione coniugale e che lo stesso invece avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili dal momento del rilascio della predetta abitazione.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., all'udienza del 17 maggio 2023 le parti precisavano le proprie conclusioni, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio. Indi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1200/2023 in data 1 settembre 2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dal ricorrente e l'acquisizione, tramite l'Agenzia delle Entrate, della documentazione fiscale della resistente.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
Preliminarmente deve darsi atto che alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva in data 1 settembre 2023, consegue, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della L. n. 898/1970, la perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Ciò precisato, avendo il Tribunale già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, il thema decidendum è oggi circoscritto alla questione relativa all'assegnazione della casa coniugale e alle richieste economiche avanzate dalla CP_1
Sull'assegnazione della casa coniugale.
In merito all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'ex casa coniugale né in favore del né in Pt_1 favore della Infatti, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 337 sexies c.c., CP_1 facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. Ne discende che, in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione o di divorzio un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, quale che sia il titolo che giustifica la disponibilità dell'abitazione familiare, sia esso un diritto di godimento pagina 3 di 9 o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi. (Cass. sent. n. 16398 del
24/07/2007).
Pertanto, nella specie, essendo entrambi i figli dei coniugi maggiorenni ed economicamente indipendenti, il godimento della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, resta soggetto alle norme codicistiche disciplinanti il diritto di proprietà, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso della stessa.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla moglie.
Con l'introduzione del presente giudizio, ha domandato la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento posto a suo carico in favore della moglie, allegando, a sostegno delle proprie istanze,
l'intervenuta modifica in peius delle proprie condizioni economiche e il contestuale miglioramento della situazione reddituale della resistente.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che, mentre all'epoca della separazione non era gravato da alcun onere abitativo, dimorando nella Caserma presso cui prestava servizio in qualità di agente della Polizia di Stato, da marzo del 2020 egli risiede, unitamente alla nuova compagna, presso un immobile condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00. In merito alle condizioni economiche della resistente, il ha allegato che la ha nel frattempo reperito un'occupazione lavorativa presso un bar di Pt_1 CP_1
RE di ET (PR) e si è trasferita a vivere presso l'abitazione del padre, sita nella medesima località. Ha inoltre asserito che, nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante il mancato versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, la moglie non ha mai rivendicato la corresponsione della somma stabilita dal Tribunale, così ammettendo di non avere bisogno di un contributo per il proprio sostentamento.
Dal canto suo, , pur confermando di aver prestato attività lavorativa presso il bar di RE CP_1
di ET (PR), ha precisato di essere stata licenziata nel mese di novembre 2021 e di aver percepito, da quel momento fino a giugno 2023, l'indennità di disoccupazione AS pari ad euro 700,00 mensili.
In merito alla propria condizione abitativa, ha negato di aver lasciato l'ex casa coniugale e di essersi trasferita presso l'abitazione paterna.
La resistente ha chiesto la conferma delle statuizioni assunte in sede di modifica delle condizioni di separazione, di cui al decreto collegiale del 31 ottobre 2012, con maggiorazione degli assegni in base alla rivalutazione Istat, e ha inoltre domandato, nel caso di ordine di rilascio dell'ex casa coniugale, che le fosse concesso un congruo termine per reperire un'altra abitazione.
Così delineate le rispettive posizioni delle parti, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La
pagina 4 di 9 questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la
“rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo- compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Alla funzione assistenziale può comunque attribuirsi una rilevanza prevalente, ove l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass.
n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020). Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato dalla
Suprema Corte, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo cui il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e pagina 5 di 9 dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (v. Cass.
Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nella specie, deve, innanzitutto, rilevarsi la mancata allegazione da parte della di rinunce o CP_1
sacrifici alle proprie aspirazioni lavorative per effetto di scelte concordate dei coniugi nel corso della vita matrimoniale. Sebbene dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale emerge che la non ha svolto un'attività lavorativa in modo stabile e continuativo CP_1
nel corso della vita matrimoniale (dal 1987 sino al 2002), tuttavia la resistente non ha allegato alcunché
a tal riguardo, non avendo dedotto, né tanto meno provato, di aver dovuto rinunciare ad una stabile occupazione per dedicarsi alla famiglia. Al momento della presentazione del ricorso congiunto per la separazione, la aveva comunque già reperito un lavoro come operaia nel settore industriale, CP_1 tant'è che gli accordi di separazione prevedevano la “rinuncia” da parte della “all'assegno di CP_1 mantenimento avendo trovato lavoro”.
Esclusa, pertanto, nella specie sulla base delle predette circostanze, la funzione perequativa – compensativa dell'assegno divorzile, non essendo ravvisabile un nesso causale tra le attuali condizioni economiche dei coniugi e le scelte effettuate nel corso del matrimonio, ritiene il Collegio che ricorrano comunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno post-coniugale quantomeno nella sua funzione assistenziale, posto che la documentazione fiscale in atti attesta l'esistenza di una rimarchevole sperequazione economica tra le parti e la mancanza in capo alla di redditi CP_1
adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa.
Invero, dalle dichiarazione dei redditi prodotte emerge che , agente presso la Polizia di Parte_1
Stato attualmente in pensione, ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 27.876,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.323,00);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 29.632,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.469,33);
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 27.870,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.322,50).
E' proprietario in via esclusiva dell'ex casa coniugale sita a Parma, in via Mordacci n. 27 e di un ulteriore immobile sito a RE di ET (PR), per la cui ristrutturazione ha contratto nel mese di pagina 6 di 9 aprile 2022 un finanziamento (per l'importo di euro 20.000,00), avente una durata di sei anni, con rate di rimborso pari a euro 330,00 mensili (doc. 13 fascicolo ricorrente).
È proprietario di un'automobile Opel Corsa, acquistata usata ad agosto 2022, al prezzo di euro 4.000,00
(vd. doc. 11 fascicolo ricorrente).
Consta che il ricorrente vive unitamente alla sua attuale compagna in un appartamento sito a Sorbolo
(PR), condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00, suddiviso al 50% (vd. doc. 14 fascicolo ricorrente).
Con riferimento alla situazione economica della dagli atti di causa emerge che la resistente per CP_1
circa tre anni, fino al mese di novembre del 2021, ha prestato attività lavorativa presso un bar a RE di ET (PR). Successivamente è stata licenziata e ha percepito l'indennità di disoccupazione AS, pari ad euro 700,00 mensili, fino a giugno 2023.
Attualmente, invece, risulta occupata come addetta alle pulizie. La circostanza è stata confermata dai figli delle parti, i quali escussi come testi, in risposta al cap. 6) della memoria istruttoria di parte ricorrente (“vero che ad oggi la sig.ra svolge attività lavorativa non regolarizzata”), hanno CP_1
dichiarato che la madre lavora per qualche ora al giorno dal lunedì al venerdì come dipendente di un'impresa di pulizie, senza tuttavia essere in grado di riferire l'entità della retribuzione dalla stessa percepita.
Ebbene, dalla documentazione fiscale depositata dall'Agenzia delle Entrate, emerge che la resistente ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 11.312,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 942,66);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 10.073,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 839,41);
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 7.347,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 612,25).
È indubbio, pertanto, che permane tra le parti un significativo divario reddituale, in quanto il Pt_1
percepisce una retribuzione pari a circa 2.300,00 euro mensili, mentre la priva di proprietà CP_1
immobiliari, svolge un lavoro precario retribuito in misura decisamente modesta. Inoltre, la ha CP_1
ormai 58 anni, sicché appare difficile che la stessa possa andare incontro ad una migliore collocazione nel mercato del lavoro.
Nella specie, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, assumono rilievo l'età della resistente (58 anni), la mancanza di una specifica qualificazione professionale, il modesto importo dei redditi dalla stessa percepiti (con una media, negli ultimi tre anni, di appena euro pagina 7 di 9 800,00 mensili), la mancata titolarità in capo alla stessa di un immobile da adibire a propria abitazione, sicchè la sarà costretta ad affrontare i costi per la locazione di un appartamento. Si tratta di CP_1
circostanze che inducono questo Collegio a ritenere che la resistente versi in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica e che la stessa non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, tanto da legittimare la sua richiesta di corresponsione di un assegno divorzile. Occorre precisare che l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, deve essere quantificato dal Giudice, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive
(Cass. 07/12/2021, n.38928; Cass. 08/09/2021, n.24250).
Nell'ipotesi in esame, considerata la condizione economico-patrimoniale della resistente come sopra dettagliatamente descritta, si ritiene equo quantificare nella misura di euro 600,00 mensili, indicizzati
ISTAT, l'assegno divorzile (nella sua componente assistenziale) dovuto dal a favore della Pt_1
fissando la sua decorrenza dalla data di rilascio dell'ex casa coniugale, ove tuttora la resistente CP_1
vive. Quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, dovrà essere corrisposto dal entro il giorno Pt_1
dieci di ogni mese.
L'importo dell'assegno, come sopra quantificato, appare essere il minimo necessario per garantire alla resistente il soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, tenuto conto anche delle altre, se pure modeste, risorse economiche di cui la medesima dispone.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la perdita in capo alla resistente del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
2) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
CP_1
3) Pone in capo a l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, a favore di Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili, indicizzati Istat, a titolo di assegno divorzile, con CP_1
decorrenza dalla data di rilascio dell'ex casa coniugale;
pagina 8 di 9 4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 9 di 9